IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI Gian Domenico Mosco
LA CRISI DELL’IMPRESA Procedure concorsuali Fallimento Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi Amministrazione straordinaria “speciale” Concordato preventivo Soluzioni negoziali alla crisi di impresa Accordi di ristrutturazione dei debiti Piani di risanamento
PROCEDURE CONCORSUALI – CARATTERI COMUNI Generali: coinvolgono tutto il patrimonio dell’imprenditore Collettive: coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore
IL FALLIMENTO Presupposti soggettivi (Art. 1 L.F.) Imprenditore commerciale (no ente pubblico) Superamento di almeno una delle seguenti soglie dimensionali: 1) attivo patrimoniale > € 300.000 2) ricavi lordi > € 200.000 3) debiti anche non scaduti > € 500.000
IL FALLIMENTO Presupposto oggettivo (Art. 5 L.F.) Stato di insolvenza: incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni Condizione oggettiva di fallibilità (Art.15 L.F., u.c.) Debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000
IL FALLIMENTO (Dichiarazione di fallimento) Iniziativa: Ricorso di uno o più creditori Ricorso del debitore Istanza del PM Competenza: Tribunale del luogo dove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa
IL FALLIMENTO (Dichiarazione di fallimento) Audizione obbligatoria del debitore Istruttoria prefallimentare Verifica dei presupposti Insussistenza: rigetto istanza di fallimento Sussistenza: dichiarazione di fallimento
IL FALLIMENTO Sentenza dichiarativa di fallimento Contenuto: Nomina curatore e giudice delegato, ordine al fallito di depositare scritture contabili, bilanci ed elenco creditori se non ancora depositati, fissazione udienza per esame stato passivo, assegnazione ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito di termine per insinuazione. Impugnazione: reclamabile dal debitore o da qualunque interessato Pubblicità: notifica al debitore, comunicazione al PM, annotazione RI
IL FALLIMENTO Gli organi Tribunale fallimentare Giudice delegato Curatore Comitato dei creditori
IL FALLIMENTO Gli effetti Personali Obbligo di consegnare al curatore la corrispondenza riguardante il fallimento Obbligo di comunicare al curatore il cambiamento di residenza o domicilio Perdita della capacità di esercitare alcune professioni o di assumere determinati uffici Perdita della legittimazione processuale
IL FALLIMENTO Gli effetti Patrimoniali Spossessamento dei beni e della facoltà di amministrarli esteso anche ai beni pervenuti al fallito in costanza di fallimento Inefficacia rispetto alla massa dei creditori degli atti di disposizione posti in essere dal fallito
IL FALLIMENTO Gli effetti Contratti in corso di esecuzione Scioglimento ex lege (contratti di borsa a termine su merci o titoli, associazione in partecipazione, conto corrente ordinario e bancario, commissione e mandato, appalto) Subingresso automatico del curatore (locazione di immobili, affitto di azienda, assicurazione contro i danni, edizione, factoring, leasing finanziario) Sospensione ed eventuale subingresso del curatore con autorizzazione del comitato dei creditori (regola residuale)
IL FALLIMENTO Atti pregiudizievoli ai creditori Atti a titolo gratuito: privi di effetto se compiuti nei due anni anteriori al fallimento Pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente: privi di effetto se eseguiti nei due anni anteriori ala dichiarazione di fallimento Revocatoria ordinaria Revocatoria fallimentare
IL FALLIMENTO Atti pregiudizievoli ai creditori Revocatoria ordinaria presupposti: eventus damni e consilium fraudis prescrizione: 5 anni dal compimento dell’atto Revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti di debiti scaduti o garanzie che presentano anomalie tali da far sospettare una intenzione fraudolenta (art. 67, 1° co., L.F.): presunzione relativa di consilium fraudis se compiuti nell’anno antecedente al fallimento - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie che non presentano anomalie (art. 67, 2° co., L.F.): revocabili se compiuti nei sei mesi antecedenti al fallimento se il curatore prova che l’altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza - Atti non soggetti a revocatoria (art. 67, 3° co., L.F.)
IL FALLIMENTO La procedura fallimentare Conservazione amministrazione del patrimonio del fallito Accertamento dell’attivo e del passivo Liquidazione dell’attivo Riparto dell’attivo fra i creditori Chiusura del fallimento
IL FALLIMENTO Il concordato fallimentare Proposta: uno o più creditori, un terzo, il fallito, con ricorso al GD Esame da parte del GD previo parere del curatore e del comitato dei creditori Voto dei creditori: approvazione con voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti Omologazione Chiusura del fallimento
IL FALLIMENTO Riapertura del fallimento Entro 5 anni dal decreto di chiusura per ripartizione finale dell’attivo avvenuta senza integrale soddisfacimento dei creditori ammessi Presenza nel patrimonio del fallito di attività che rendono utile la riapertura o offerta del fallito di pagare almeno il 10% ai creditori vecchi e nuovi Istanza del debitore o di qualunque creditore
IL FALLIMENTO Esdebitazione Presupposti Fallito persona fisica non condannato per alcuno dei reati di cui all’art. 142 1° co., n.6, L.F. che abbia: cooperato con gli organi della procedura non ritardato lo svolgimento della procedura non violato le disposizioni di cui all’art. 48 L.F. non distratto l’attivo o esposto passività insussistenti cagionato o aggravato il dissesto Effetti Liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Presupposto soggettivo: categorie di imprese che svolgono attività di particolare rilievo economico e sociale (imprese di assicurazione, banche, società fiduciarie e di revisione, SIM) Presupposti oggettivi (alternativi): stato di insolvenza, irregolare funzionamento dell’impresa, motivi di pubblico interesse
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Organi Commissario liquidatore Autorità di vigilanza Comitato di sorveglianza Procedura Provvedimento di liquidazione dell’autorità amministrativa Accertamento del passivo da parte del commissario liquidatore Liquidazione dell’attivo Riparto finale del ricavato
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Presupposto soggettivo Grandi imprese con Numero di lavoratori subordinati non inferiore a 200 Esposizione debitoria non inferiore ai 2/3 dell’attivo patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e della prestazioni dell’ultimo esercizio Presupposti oggettivi Stato di insolvenza Sussistenza di concrete prospettive di recupero
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Organi Tribunale Giudice delegato Uno o più commissari giudiziali Comitato di sorveglianza Procedura Liquidativa (sulla base di un programma di cessione dei complessi aziendali) Conservativa (sulla base di un programma di ristrutturazione aziendale)
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA “SPECIALE” Presupposto soggettivo Grandi imprese con Numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 Debiti non inferiori a 300 milioni di euro Presupposto oggettivo Stato di insolvenza Peculiarità: fase di apertura semplificata con immediata ammissione alla procedura da parte del Ministero dello Sviluppo Economico su semplice istanza dell’impresa con successivo intervento dell’autorità giudiziaria per la verifica dello stato di insolvenza
CONCORDATO PREVENTIVO Presupposti soggettivi Imprenditore commerciale (no ente pubblico) Superamento di almeno una delle seguenti soglie dimensionali: 1) Attivo patrimoniale > € 300.000 2) Ricavi lordi > € 200.000 3) Debiti anche non scaduti > € 500.000 Presupposto oggettivo Stato di crisi
CONCORDATO PREVENTIVO Accordo giudiziale tra debitore e creditori che può prevedere: Ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi modalità anche mediante cessione di beni Nomina di un assuntore Suddivisione dei creditori in classi e, conseguentemente, trattamento differenziato delle classi Soddisfazione parziale dei creditori
CONCORDATO PREVENTIVO Procedimento Istanza del debitore al tribunale Verifica della sussistenza dei presupposti Insussistenza: Sussistenza: inammissibilità della proposta ammissione del debitore alla procedura Effetti: - nomina del giudice delegato e commissario giudiziale - Divieto di azioni individuali esecutive o cautelari da parte dei creditori
CONCORDATO PREVENTIVO Procedimento Approvazione della proposta da parte dell’adunanza dei creditori con voto favorevole della maggioranza dei crediti Esame eventuali opposizioni dei creditori Omologazione del concordato (giudizio di fattibilità del Tribunale)
CONCORDATO PREVENTIVO Effetti Obbligatorietà del concordato per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura Esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato nell’ipotesi di una eventuale successiva dichiarazione di fallimento Su istanza del debitore, previa autorizzazione del Giudice Delegato, scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso o sospensione per non più di 60 giorni prorogabili una sola volta.
CONCORDATO PREVENTIVO CON “RISERVA” o “IN BIANCO” Introdotto dal D.L 83/2012 conv. con mod. in L. 134/2012 Presentazione dell’istanza di ammissione al concordato anche priva della proposta, del piano e della documentazione Deposito di proposta, piano e documentazione entro un termine compreso tra 60 e 120 giorni dal deposito dell’istanza, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni Gli effetti “protettivi” del patrimonio del debitore si verificano al momento del deposito dell’istanza e quindi anche prima che venga presentata una concreta proposta di concordato
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE Introdotto dal D.L 83/2012 conv. con mod. in L. 134/2012 Fattispecie: Prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore Cessione dell’azienda in esercizio Conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società anche di nuova costituzione Contenuto: Analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura Relazione di un professionista attestante che la prosecuzione dell’attività di impresa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori Possibilità di moratoria fino ad 1 anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori munuti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE Disciplina: Fermo quanto previsto dall’art. 169 bis L.F., i contratti in corso di esecuzione anche con pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura In presenza delle condizioni di cui al 4° comma dell’art. 186 bis L.F., l’ammissione a tale tipologia di concordato non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici Se l’esercizio dell’attività di impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il Tribunale – salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato - revoca l’ammissione alla procedura e su istanza di un creditore o su richiesta del PM, accertati i presupposti, dichiara il fallimento
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Contenuto: Modifica della struttura dei debiti (scadenza, interessi, ammontare, garanzie, ecc.). Può contenere anche una transazione fiscale. Presupposti Stato di crisi Accordo con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti raggiunto stragiudizialmente. Nel corso delle trattative l’imprenditore può richiedere che venga disposto il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive depositando la proposta di accordo corredata da una autocertificazione attestante che sulla proposta medesima sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e di una dichiarazione di un professionista circa l’idoneità della proposta ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con cui non sono in corso trattative o che hanno negato la loro disponibilità a trattare.
ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Procedimento: Istanza dell’imprenditore corredata dei documenti elencati nell’art. 161, 2° co., L.F., nonché di una relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei (entro 120 giorni dall’omologazione i caso di crediti già scaduti a quella data ed entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione – v. art. 33 1° co., lettera e n.1 D.L 83/2012 conv. con mod. in L. 134/2012) Pubblicazione dell’accordo nel RI Blocco delle azioni individuali per 60 giorni dalla data di pubblicazione Termine di 30 giorni dalla pubblicazione per l’opposizione dei creditori e di ogni altro interessato Decisione sulle eventuali opposizioni e omologazione dell’accordo da parte del tribunale con decreto appellabile entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel RI Effetti: Esenzione da revocatoria di atti, pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione dell’accordo omologato in un eventuale successivo fallimento
PIANI DI RISANAMENTO Totale natura privatistica No fase giudiziale Possibilità di pubblicazione del piano nel RI su richiesta del debitore Caratteristiche del piano Idoneità a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua struttura finanziaria Attestazione di un professionista indipendente designato dal debitore sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano Non richiesta approvazione del piano da parte dei creditori Effetti Esenti da revocatoria atti, pagamenti e garanzie effettuati in esecuzione del piano. Il controllo giudiziale sulle caratteristiche del piano e in particolare sul possesso dei requisiti richiesti dall’art. 67, 3° co., lettera d, L.F. è meramente eventuale e limitato all’ipotesi in cui si apra una successiva procedura fallimentare e si renda necessaria la verifica della revocabilità degli atti effettuati in esecuzione del piano.