Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi
D (Callistratus libro quinto de cognitionibus) Creditores si adversus debitores suos agant, per iudicem id, quod deberi sibi putant, reposcere debent: alioquin si in rem debitoris sui intraverint id nullo concedente, divus Marcus decrevit ius crediti eos non habere. Verba decreti haec sunt. (Callistrato, libro V sulle cognizioni) Se i creditori agiscono contro i loro debitori, devono richiedere attraverso un giudice quello che ritengono sia dovuto loro: diversamente se si sono immessi nel patrimonio del debitore senza che nessuno (a seguito di processo) lo abbia autorizzato, il divino Marco (Aurelio)decretò che questi non avessero (più) il diritto di credito. Ecco le parole del decreto:
"Optimum est, ut, si quas putas te habere petitiones, actionibus experiaris: interim ille in possessione debet morari, tu petitor es". Et cum Marcianus diceret: "Vim nullam feci": Caesar dixit: "Tu vim putas esse solum, si homines vulnerentur? Vis est et tunc, quotiens quis id, quod deberi sibi putat, non per iudicem reposcit…” “Ottima cosa è esperire delle azioni se ritieni di avere delle pretese; ma finché tu sei nella veste di richiedente, l’altro deve rimanere nel suo possesso”. E poiché Marciano disse “Non ho compiuto nessuna violenza”, Cesare disse: “Tu ritieni che sia violenza soltanto se degli uomini vengono colpiti? Violenza è anche agni volta che qualcuno non richiede attraverso il giudice ciò che ritiene gli sia dovuto…”.
AZIONE sostanziale = azione in senso proprio, espressione di un diritto soggettivo è oggetto di processo giurisdizionale
Terminologia: PROCESSO PROCEDIMENTO PROCEDURA
D (Celsus 3 Digestorum) Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeatur, iudicio persequendi. D (dal terzo libro dell’opera Digesti del giurista Celso) L’azione non è altro che il diritto di un soggetto di perseguire con un giudizio (in un processo) ciò che gli è dovuto.
AZIONE PROCESSUALE = domanda di giustizia: Dichiarazione di un soggetto (=attore) a un altro soggetto recalcitrante (=convenuto) di essere titolare del potere di azione nei suoi confronti
processo giurisdizionale: >di cognizione (o di accertamento) >di esecuzione >cautelare
LEGIS ACTIONES (azioni di legge) 3 dichiarative 2 esecutive CARATTERISTICHE COMUNI: -Affermazione diritto da parte attore -Negazione o -affermazione di un pari diritto da parte del convenuto
litis contestatio: lite instaurata solennemente davanti a testimoni chiamati dal magistrato (nel caso in cui il magistrato non dava subito torto al convenuto)
LEGIS ACTIO SACRAMENTI (=sacramentale) procedura dichiarativa generale 2 fasi: in iure apud iudicem IN REM le parti litigavano sulla titolarità di un oggetto giuridico (un fondo, un servus) IN PERSONAM: sull’esistenza di un rapporto relativo (obligatio) tra le parti.
LEGIS ACTIO PER IUDICIS ARBITRIVE POSTULATIONEM (=con richiesta di un giudice o di un arbitro) introdotta dalla lex XII Tabularum Per casi specifici: - Crediti di denaro promessi con sponsio - Divisione patrimonio ereditario
LEGIS ACTIO PER CONDICTIONEM (=per ricomparizione) Introdotta nel III sec da lex Silia per crediti somme denaro estesa da una lex Calpurnia per crediti di cose certe
LEGIS ACTIO PER MANUS INIECTIONEM (=per presa corporale) Azione esecutiva di carattere generale addictio dell’obligatus all’attore Ipotesi tipica : manus iniectio iudicati a seguito di condanna pecuniaria in un processo di accertamento
LEGIS ACTIO PER PIGNORIS CAPIONEM (=per rivalsa) Poco nota: crediti di carattere pubblicistico