Pluralità di parti - vicende anomale del procedimento arbitrale lezione del 26 aprile 2016 nel corso di Diritto dell’Arbitrato - Dipartimento di Giurisprudenza.

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Pluralità di parti - vicende anomale del procedimento arbitrale lezione del 26 aprile 2016 nel corso di Diritto dell’Arbitrato - Dipartimento di Giurisprudenza -Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»

Il cumulo oggettivo di domande  Una o più domande che rientrano nella stessa convenzione di arbitrato: Es.: compravendita: domanda di risoluzione e risarcimento danni dell’acquirente, domanda di adempimento della controparte.  Una o più domande che si fondano su diverse convenzioni di arbitrato (purché compatibili).

Il cumulo soggettivo Attuare «una disciplina relativa all’arbitrato con pluralità di parti che garantisca nella nomina degli arbitri il rispetto della volontà originaria o successiva delle parti, nonché relativa alla successione nel diritto controverso ed alla partecipazione dei terzi al processo arbitrale nel rispetto dei principi fondamentali dell’istituto» (legge delega 2006)  Garantire la costituzione di un collegio equidistante dai centri di interessi in conflitto (art. 816 quater, 1° comma, c.p.c.) Litisconsorzio facoltativo: Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione di arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri; se gli arbitri sono nominati con l’accordo di tutte le parti; ovvero se le altre parti (più convenuti) dopo che la prima ha nominato l’arbitro o gli arbitri, nominano d’accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina (art. 816 quater, 1° comma, c.p.c.) – quest’ultimo meccanismo non idoneo allo scopo: cfr. più centri di interesse posti tra loro in posizione subordinata..

Criticità del cumulo soggettivo sulla nomina degli arbitri Nomina degli arbitri da parte di centri di interessi in posizione subordinata o alternativa. Es. : unico contratto (clausola compromissoria): Tizio appaltante, Caio appaltatore e Sempronio subappaltatore. Tizio propone domanda contro Caio per asseriti difetti della costruzione. Caio a sua volte agisce in via di regresso nei confronti di Sempronio.  Se Caio e Sempronio nominano due arbitri in relazione alla domanda principiale, vi sono due arbitri nominati da chi ha interesse a negare i difetti lamentati, contro un arbitro nominato da Tizio che invece vuole farli valere… Nelle domande alternative e in quelle subordinate non è possibile avere un collegio equilibrato con il meccanismo della clausola binaria (ciascuna parte nomina un proprio arbitro e gli arbitri nominati designano il presidente). Per poter avere una decisione arbitrale di domande alternative o subordinate, bisogna ricorrere agli altri due meccanismi di nomina. In assenza dei meccanismi di nomina previsti dall’art. 816 quater, il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Litisconsorzio necessario La decisione arbitrale della controversia è possibile soltanto se la convenzione di arbitrato abbia vincolato tutti i litisconsorti necessari. O la pronuncia è emanabile con efficacia verso tutti o, in caso contrario, essa non può essere emessa ed è pertanto impraticabile anche per coloro che, fra i litisconsorti, sono obbligati alla convenzione di arbitrato. Es. Sorta controversia tra Tizio, proprietario del fondo intercluso da un lato, e Caio e Sempronio proprietari del fondo confinante, dall’altro, relativamente alla servitù coattiva, Tizio e Caio deferiscono la controversia in arbitri. Sempronio non stipula il patto. Poiché nella specie c’è litisconsorzio fra Caio e Sempronio, l’arbitrato non può essere pronunciato neanche tra Tizio e Caio Art. 816 quater, secondo comma, c.p.c.

Rapporti tra processo arbitrale e terzi I terzi: soggetti diversi da quelli che hanno stipulato la convenzione (il compromesso vincola tutti i soggetti che succedono nel diritto in relazione al quale è stato stipulato, mentre la clausola compromissoria vincola tutti i successori nel rapporto, contrattuale o non, al quale la clausola si riferisce, o nel diritto che da questo rapporto sorge). Tra i diritti connessi dei soggetti coinvolti occorre che ci sia l’obbligo di ricorrere all’arbitrato. Tutti i titolari di tali diritti debbono essere obbligati, direttamente o in via di successione a percorrere la via arbitrale.  Es. Controversia in materia di ris. danni derivanti da incidente stradale: danneggiante, proprietario dell’auto che ha prodotto il danno, e danneggiato, proprietario dell’auto che ha subito il danno, decidono di deferirla ad arbitri: il proprietario della autovettura danneggiante può far decidere dagli arbitri anche la causa di garanzia nei confronti del conducente solo se quest’ultimo è vincolato dal patto arbitrale. Altrimenti l’arbitro non potrà decidere anche sulla domanda di regresso.

Partecipazione adesiva del terzo Cumulo fra più domande Terzo che prende parte al processo altrui, non per chiedere tutela della propria situazione sostanziale o perché contro di lui è richiesta tutela di una situazione sostanziale di una delle parti, in via adesiva, con il solo effetto di rimanere vincolato alla efficacia della decisione emessa in relazione all’unico diritto oggetto di quel processo  Può un terzo, coattivamente o volontariamente, partecipare ad un processo arbitrale su un diritto altrui? Se tizio e Caio compromettono un incidente stradale, Sempronio che era il conducente può essere chiamato ad intervenire? (pur non essendo compreso nella convenzione e nella consapevolezza che non si deciderà di altro se non dell’incidente tra tizio e caio?) Certamente la presenza del terzo non può essere pretesa (se non è obbligato alla via arbitrale), onde poi vincolarlo alla decisione emessa in una sede diversa da quella giurisdizionale se egli non ha dato il suo consenso alla via arbitrale. Se e in quanto il terzo non sia obbligato alla via arbitrale non può essere chiamato a partecipare al processo arbitrale neppure nella più limitata veste di partecipante in via adesiva.

Intervento volontario del terzo Se il terzo accede volontariamente, aderisce alla via arbitrale e accetta gli arbitri nominati facendo così venire meno le ragioni ostative alla sua partecipazione, ma se allarga l’ambito della cognizione degli arbitri le altre parti (intervento innovativo che implica un ampliamento del petitum), le parti o gli arbitri possono rifiutare l’intervento o meglio di discutere di questa posizione sostanziale per cui non vi è stata nessuna pattuizione arbitrale. Art. 816-quinquies c.p.c.: L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri. Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'art. 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

Successione a titolo particolare nel diritto controverso  Art. 816 quinquies, 3° comma, c.p.c.: «Si applica l'art. 111». Integrale applicazione - Cfr. art e cc che prevedono la trascrivibilità della domanda proposta in sede arbitrale Arb. Roma, : I n base all’art. 816 quinquies c.p.c., è ammesso l’intervento del terzo nel procedimento arbitrale, sia volontario che coatto, esclusivamente con l’accordo non solo del terzo, ma anche di tutte le parti originarie dell’arbitrato, arbitri compresi, mentre fanno espressa eccezione a questa regola l’intervento volontario regolato dall’art. 105, 2º comma, c.p.c., nonché l’intervento del litisconsorte necessario e quello del successore a titolo particolare nel diritto controverso, che sono sempre ammessi, i primi due per esplicita previsione dell’art. 816 quinquies, 2º comma, c.p.c., l’ultimo grazie al richiamo dell’art. 111 c.p.c. contenuto nell’ultimo comma della predetta norma.

Domanda arbitrale e cause connesse  Art. 819 ter c.p.c.: «La competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita e la controversia pendente in capo al giudice» Prima funzionava che la competenza del giudice attraeva la controversia rimessa agli arbitri. La giurisprudenza consentiva dunque manovre poco corrette perché bastava inventarsi una domanda davanti al giudice per spogliare gli arbitri della controversia ad essi deferita. Ecco perché il legislatore ha dovuto inserire una norma così ovvia. Accertamenti incidentali - le questioni pregiudiziali ex art. 819 Questioni pregiudiziali di merito — «Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge» Es. esempio alimenti – rapporto di paternità - prima non era consentito agli arbitri la cognizione anche incidenter tantum della situazione pregiudiziale quando questa fosse non arbitrabile. Il nuovo art. 819 rovescia la tradizionale impostazione e consente agli arbitri di conoscere anche di situazioni sostanziali non disponibili (v. già l’art. 35 dell’arbitrato societario) per poter decidere la causa disponibile incidenter tantum – altrimenti, se la questione deve essere decisa con efficacia di giudicato, sospensione del procedimento arbitrale (art. 819 bis, I, n 2)

Domanda arbitrale e cause connesse Art. 819, 2° comma, c.p.c.: No sospensione se « Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti»

In sintesi  Questione pregiudiziale su materia indisponibile: Cognizione Incidenter tantum Se è necessario decidere con efficacia di giudicato la questione: sospensione del procedimento Questione pregiudiziale su materia disponibile:  Cognizione incidenter tantum Efficacia di giudicato se la questione rientra nella convenzione e se c’è la domanda delle parti; se non è compresa nella convenzione la domanda deve essere proposta da tutte le parti (o domanda di una e consenso delle altre)

Sospensione del procedimento arbitrale art. 819 bis c.p.c. Ferma l'applicazione dell'art. 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi: 1)quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'art. 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria; 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato; 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87 (2).  Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'art. 337 ( Quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo, questo può essere sospeso se tale sentenza è impugnata). Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, n. 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri