IL FALLIMENTO Marzo 2016 LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE

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IL FALLIMENTO Marzo 2016 LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Econima e Giurisprudenza

riepilogo Nuovi principi ispiratori del Legislatore riformatore: 1. soluzioni concordate per il superamento del dissesto (riduzione di costi e tempi) 2. sanzioni proporzionate e sostenibili per il fallito 3. ruolo importante dei creditori (comitato dei creditori) 4. valore dell’impresa come organizzazione riepilogo

Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale (artt. 2082 e 2195 c Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale (artt. 2082 e 2195 c.c.) di natura privata che supera almeno uno dei limiti dimensionali di cui all’art. 1 l. fall., e cioè 1. ATTIVO PATRIMONIALE ANNUO (ULTIMI 3 ESERCIZI ) > € 300.000 2. RICAVI LORDI ANNUI ( ULTIMI 3 ESERCIZI) > € 200.000 3. DEBITI al momento della istanza di fallimento (SCADUTI E NON) > € 500.000 PS. È IL DEBITORE CHE DEVE PROVARE DI NON SUPERARE NEPPURE UNO DEI SUDDETTI PARAMETRI SE VUOLE EVITARE IL SUO FALLIMENTO CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’: AI SENSI DELL’art. 15 u. co. L. fall. i debiti scaduti e non pagati > € 30.000 Se si tratta di imprenditore collettivo: fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell’art. 147 l. fall. riepilogo

riepilogo presupposto oggettivo: Stato di insolvenza (art. 5-7 l. fall.): la legge indica alcune manifestazioni di insolvenza (manca una definizione), quali inadempimenti, altri fatti esteriori i quali dimostrino che l’imprenditore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, ed altri fatti quali fuga, latitanza, chiusura locali, etc.; La giurisprudenza lo definisce come «stato di impotenza funzionale e non transitoria a soddisfare le obbligazioni sociali», «stato di difficoltà irreversibile» nel quale l’imprenditore non è in grado di soddisfare regolarmente (nei tempi e modi stabiliti) le proprie obbligazioni, o per mancanza e/o impossibilità di procurarsi i mezzi di pagamento, o per mancanza di attività sufficienti a fronteggiare il passivo, «incapacità di produrre beni con margini di redditività tali da essere sufficienti per la copertura delle esigenze dell’impresa» riepilogo

Origine dello stato di insolvenza ovvero natura della crisi L’insolvenza può dipendere da diverse cause. Nella prassi emerge soprattutto sotto il profilo finanziario, e cioè come crisi di liquidità (si mette così in discussione la prosecuzione dell’attività di impresa, in quanto si creano effetti «a catena» con i fornitori, le banche, etc.) conseguenza è la perdita di valore dell’attivo patrimoniale dell’impresa (deficit patrimoniale), divenendo impossibile «mesciare» atttività e passività perché l’impresa non è più sul mercato Se questo stato di difficoltà non è transeunte e presenta carattere di irreversibilità, si parla di stato di insolvenza. Tale stato non necessariamente si concreta in inadempimento (=mancata esatta prestazione) Origine dello stato di insolvenza ovvero natura della crisi

Presupposto temporale (artt. 10-12 l. fall.) L’imprenditore può essere dichiarato fallito entro 1 anno dalla cessazione (o morte), purchè l’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione (o morte) o nell’anno successivo. Per «cessazione»: criterio formale della cancellazione dal registro imprese, salvo possibilità di provare un diverso momento di cessaizone dell’attività di impresa. Presupposto temporale (artt. 10-12 l. fall.)

Tribunale competente ex art. 9 l. fall. Criterio per la determinazione della competenza funzionale ed inderogabile: luogo della sede principale dell’impresa (= sede effettiva prevale su quella legale, e cioè il luogo in cui si trovano gli uffici amministrativi) Il trasferimento dell’impresa nell’anno ante l’esercizio dell’iniziativa per la dichiarazione di fall. NON rileva ai fini della determinazione della competenza Tribunale competente ex art. 9 l. fall.

La verifica avviene unicamente su domanda di parte La verifica avviene unicamente su domanda di parte. I soggetti legittimati a presentare istanza per la dichiarazione di fallimento sono: il debitore, uno o più creditori, il Pm (artt. 6 - 7 l. fall.: iniziativa per la dichiarazione di fall., facoltà e dovere, oneri in capo al debitore). Il Tribunale competente (in composizione collegiale) (art. 9) verifica se sussistono i presupposti di fallibilità, e cioè quello soggettivo (artt. 1 e 147), quello oggettivo (art. 5), quello temporale (artt.10-12). Tale verifica (art. 15) avviene mediante un procedimento semplificato, con le modalità dei procedim. in Camera di consiglio (audizione obbligatoria dell’imprenditore, mezzi di prova documentali, celerità, semplicità e snellezza del rito sommario). Possibilità di adottare provvedimenti cautelari. Controllo presupposti di fallibilità: istruttoria pre-fallimentare, ex art. 15 l. fall.

Istruttoria pre-fallimentare Domanda di parte Ricorso (debitore/creditore-i) Richiesta (pm e fall. in estensione) Procedimento davanti al trib. competente in composizione collegiale: pre-istruttoria Obbligo di previa convocazione del debitore oggetto del controllo del Giudice (presupposti di rito e sostanziali, compresa barriera ex art. 15 u.c. l. fall.) provvedimenti cautelari e/o conservativi provvedimento conclusivo del procedimento: sentenza dichiarativa di incompetenza/ sentenza dichiarativa di fall/ decreto di rigetto Istruttoria pre-fallimentare

Sentenza dichiarativa di fallimento (v. estratto) Contenuto complesso e pluralità di significato: - processuale (apertura della procedura fallimentare) - sostanziale (determina effetti in diverse direzioni) -misto (nomina organi della procedura) Sentenza dichiarativa di fallimento (v. estratto)

Sentenza dichiarativa di fallimento: pubblicità ex art. 17 Deposito in cancelleria (efficacia costitutiva)  fascicolo della procedura Notifica al debitore (per intero) Comunicazione (per estratto) al Curatore e al richiedente il fallimento Annotazione (per estratto) presso ufficio Reg. Imprese – effetti nei cfr. dei terzi Sentenza dichiarativa di fallimento: pubblicità ex art. 17

Gli organi della procedura 1.) Tribunale fallimentare (artt. 23-24) 2.) Giudice delegato (artt. 25-26) 3.) Curatore (artt. 27-39) 4.) Comitato dei creditori (artt. 40-41) Gli organi della procedura

Tribunale fallimentare Composizione collegiale e determinazione ex art. 9 l.f. Funzioni di carattere giurisdizionale ed amministrativo Poteri del Trib. (v. art. 23)  decreto reclamabile davanti alla C. Appello ai sensi dell’art. 26 Competenza funzionale ed inderogabile (art. 24), investito di tutte le azioni che derivano dal fallimento Tribunale fallimentare

Giudice delagato nomina nella sentenza dichiarativa di fallimento funzione di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura Poteri del G.D. (v. art. 25)  decreto reclamabile davanti alla C. Appello Ridimensionamento ruolo del G.D. a seguito delle riforme potere di sostituzione ex art. 41, co. 4 Giudice delagato

Curatore fallimentare nomina nella sentenza dichiarativa di fallimento funzione di custodia ed amministrazione del patrimonio fallimentare qualità di pubblico ufficiale Poteri del Curatore e rapporto con il comitato dei creditori (v. art. 38 responsabilità)  contro gli atti del Curatore è possibile proporre reclamo al G.D. (entro 8 giorni) revoca da parte del Trib. fall. (art. 37) Curatore fallimentare

Comitato dei creditori nomina da parte del G.D. entro 30 gg dalla SDF (in mancanza, art. 41, co. 4) funzione consultiva, autorizzativa e di controllo sull’operato del Curatore Funzione integrativa dei poteri di amministrazione del Curatore e rapporto con il Curatore a seguito della riforma l. f. Comitato dei creditori