NOVITA’ FISCALI 2009: QUADRO DI SINTESI - A cura di Nicola Fasano – - Lodi, 9 aprile 2009 -

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NOVITA’ FISCALI 2009: QUADRO DI SINTESI - A cura di Nicola Fasano – - Lodi, 9 aprile

2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI Decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla legge n. 133 del 06/08/2008 (c.d. “manovra d’estate”). Decreto legge n. 112 del 25/06/2008, convertito dalla legge n. 133 del 06/08/2008 (c.d. “manovra d’estate”). Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla legge n. 2 del 28/01/2009 (c.d. “decreto anti – crisi”). Decreto legge n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla legge n. 2 del 28/01/2009 (c.d. “decreto anti – crisi”). Legge n. 203 del 22/12/2008 (c.d. “legge finanziaria 2009”). Legge n. 203 del 22/12/2008 (c.d. “legge finanziaria 2009”). Circolare n. 53 del 05/09/2008 Circolare n. 53 del 05/09/2008 Circolare n. 55 del 17/09/2008 Circolare n. 55 del 17/09/2008 Circolare n. 4 del 16/02/2009 Circolare n. 4 del 16/02/2009 Circolare n. 5 del 24/02/2009 Circolare n. 5 del 24/02/2009 Circolare n. 6 del 03/03/2009 Circolare n. 6 del 03/03/2009 Circolare n. 8 del 13/03/2009 Circolare n. 8 del 13/03/2009 Circolare n. 10 del 19/03/2009 Circolare n. 10 del 19/03/2009 Circolare n. 11 del 19/03/2009 Circolare n. 11 del 19/03/2009

3 Il bonus, art. 1, d.l. 185/08 (convertito dalla l. 2/2009), costituisce una erogazione di un importo variabile in funzione della composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo conseguito dai relativi componenti nel periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, nel periodo d’imposta IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

4 Per l’erogazione del bonus si considera il nucleo familiare formato da: · il richiedente; · il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se fiscalmente non a carico; · i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati; · ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Ogni soggetto può far parte di un solo nucleo familiare. IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

5 Il bonus è concesso a condizione che il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare abbiano percepito nell’anno 2008: -redditi di lavoro dipendente e di pensione; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (non il richiedente); - redditi fondiari, purché posseduti esclusivamente in coacervo con le altre tipologie di reddito indicate precedentemente, per un ammontare non superiore a euro. IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

6 N.B.: Il possesso di redditi diversi da quelli indicati da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare esclude l’accesso al beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare. IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO

7 Gli importi Ammontare reddito complessivo fino a componenti del nucleo familiare Importo del bonus euro ,00 soggetti titolari di reddito di pensione (anche insieme con altri redditi) ed unici componenti del nucleo familiare 200 euro ,00 nucleo familiare di 2 componenti 300 euro ,00 nucleo familiare di 3 componenti 450 euro ,00 nucleo familiare di 4 componenti 500 euro ,00 nucleo familiare di cinque componenti 600 euro ,00 nucleo familiare di oltre cinque componenti euro ,00 nucleo familiare in cui vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap 1.000

8 IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO Le dateTermineAttività 28 febbraio Presentazione al sostituto da parte del richiedente dell’istanza per fruire del beneficio 31 marzo Erogazione del bonus da parte del sostituto ai lavoratori dipendenti e ai pensionati 30 aprile I sostituti trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate le richieste ricevute comunicando l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta. Il calendario se il richiedente fa riferimento ai dati del 2007…... E se fa riferimento ai dati del 2008TermineAttività 31 marzo Presentazione al sostituto da parte del richiedente dell’istanza per fruire del beneficio 30 aprile Erogazione del bonus da parte del sostituto ai lavoratori dipendenti 31 maggio Erogazione del bonus da parte del sostituto ai pensionati 30 giugno I sostituti trasmettono telematicamente all’agenzia delle entrate le richieste ricevute comunicando l’importo erogato in relazione a ciascuna richiesta.

9 IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO Le date Il calendario se il bonus non è attribuito dal sostituto Se il beneficiario sceglie come anno di riferimento per la verifica dei requisiti il TermineAttività aprile Trasmissione telematica dell’istanza all’agenzia delle entrate (anche tramite intermediari) giugno Trasmissione telematica dell’istanza all’agenzia delle entrate (anche tramite intermediari) da parte di coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Di presentazione della dichiarazione Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione

10 IL BONUS PER LE FAMIGLIE A BASSO REDDITO Il bonus può essere richiesto tramite dichiarazione solo se il richiedente o qualche altro componente del nucleo non lo abbiano richiesto al sostituto o all’Agenzia delle entrate e sempre che prenda come riferimento la situazione del 2008

11 INTEGRAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE(1) (Art. 8 del D.L. n. 185/2008) Per poter tener conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell’economia o aree territoriali, è confermata la possibile integrazione degli studi di settore, ad opera di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che potrà essere emanato, in deroga all’art. 1, comma 1, DPR n. 195/99, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi stessi. Per poter tener conto della crisi economica, con riguardo a particolari settori dell’economia o aree territoriali, è confermata la possibile integrazione degli studi di settore, ad opera di un apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che potrà essere emanato, in deroga all’art. 1, comma 1, DPR n. 195/99, anche successivamente ai termini ordinari di approvazione degli studi stessi. A tal fine, si dovranno considerare i dati della contabilità nazionale, di elementi acquisibili presso istituti o enti specializzati nell’analisi economica e delle segnalazioni degli osservatori regionali per gli studi di settore. A tal fine, si dovranno considerare i dati della contabilità nazionale, di elementi acquisibili presso istituti o enti specializzati nell’analisi economica e delle segnalazioni degli osservatori regionali per gli studi di settore. La crisi determina la necessità di un intervento più vasto rispetto a quello degli anni scorsi. La crisi determina la necessità di un intervento più vasto rispetto a quello degli anni scorsi.

12 INTEGRAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE(2) (Art. 8 del D.L. n. 185/2008) L’Amministrazione finanziaria tramite la Sose S.p.a. ha messo a disposizione i questionari relativi al monitoraggio della crisi finalizzati alla revisione degli studi di settore applicabili dal I dati richiesti dai questionari, distinti per comparto di riferimento (manifatture, servizi, commercio e professionisti), possono essere forniti anche in forma anonima. L’Amministrazione finanziaria tramite la Sose S.p.a. ha messo a disposizione i questionari relativi al monitoraggio della crisi finalizzati alla revisione degli studi di settore applicabili dal I dati richiesti dai questionari, distinti per comparto di riferimento (manifatture, servizi, commercio e professionisti), possono essere forniti anche in forma anonima. In linea di massima, le misure da adottare mediante decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consisteranno nell’introduzione di correttivi “congiunturali”, la previsione di ulteriori correttivi “mirati” e l’allargamento dell’intervallo di confidenza. In linea di massima, le misure da adottare mediante decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze consisteranno nell’introduzione di correttivi “congiunturali”, la previsione di ulteriori correttivi “mirati” e l’allargamento dell’intervallo di confidenza.

13 CORRETTIVI PER GLI STUDI DI SETTORE Dai primi dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla Sose, pare che circa due milioni di contribuenti rientreranno nell’applicazione dei requisiti anti – crisi. Dai primi dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla Sose, pare che circa due milioni di contribuenti rientreranno nell’applicazione dei requisiti anti – crisi. Pare che si tradurranno nella riduzione del ricavo medio intorno al 20% (è una media, in quanto l’adattamento della funzione di ricavo in presenza di una situazione di crisi a livello individuale sarà molto diversificata). Pare che si tradurranno nella riduzione del ricavo medio intorno al 20% (è una media, in quanto l’adattamento della funzione di ricavo in presenza di una situazione di crisi a livello individuale sarà molto diversificata). Anche gli indicatori di normalità economica sono stati rimodulati, al fine di considerare una diversa durata media delle scorte e della rotazione del magazzino, valore aggiunto, resa oraria per addetto. Anche gli indicatori di normalità economica sono stati rimodulati, al fine di considerare una diversa durata media delle scorte e della rotazione del magazzino, valore aggiunto, resa oraria per addetto.

14 I RIALLINEAMENTI PER I SOGGETTI IAS (1) (art. 15, commi 1 e ss., D.L. n. 185/2008) Viene precisato che il principio di derivazione dell’imponibile fiscale dal bilancio IAS/IFRS (finanziaria 2008) si applica a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al ; Viene precisato che il principio di derivazione dell’imponibile fiscale dal bilancio IAS/IFRS (finanziaria 2008) si applica a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al ; Regime opzionale di riallineamento oneroso (ai fini Ires/Irap) dei disallineamenti fra valori civilistici e valori fiscali dei cespiti aziendali, creatisi a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali ed esistenti all’inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al Regime opzionale di riallineamento oneroso (ai fini Ires/Irap) dei disallineamenti fra valori civilistici e valori fiscali dei cespiti aziendali, creatisi a seguito dell’applicazione dei principi contabili internazionali ed esistenti all’inizio del secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al Opzione da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al ; Opzione da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al ; L’imposta va versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. L’imposta va versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dovute per tale periodo. Riconoscimento fiscale dei maggiori valori a partire dal periodo d’imposta del versamento (in pratica 2009). Riconoscimento fiscale dei maggiori valori a partire dal periodo d’imposta del versamento (in pratica 2009).

15 I RIALLINEAMENTI PER I SOGGETTI IAS (2) (art. 15, commi 1 e ss., D.L. n. 185/2008) Modalità di riallineamento per i disallineamenti che derivino dal fatto che gli IAS sono stati adottati prima dell’adozione del principio di derivazione operato dalla l. 244/07: Modalità di riallineamento per i disallineamenti che derivino dal fatto che gli IAS sono stati adottati prima dell’adozione del principio di derivazione operato dalla l. 244/07: - Assoggettamento a Ires/Irap con aliquota ordinaria (separatamente dall’imponibile complessivo) sulla totalità dei disallineamenti - Assoggettamento ad imposta sostitutiva del 16% per singole fattispecie Modalità di riallineamento per le differenze di valore dei beni derivanti dal regime di neutralità Modalità di riallineamento per le differenze di valore dei beni derivanti dal regime di neutralità ex art. 13, co. 2, 5, 6, D.Lgs. 38/2005 (valutazione rimanenze, iscrizioni di attivo e cancellazioni di passivo in sede di FTA): - Si applicano le stesse imposte dell’affrancamento del Quadro EC (art. 1, co. 48, L. Fin )

16 I RIALLINEAMENTI PER I SOGGETTI IAS (3) (art. 15, commi 1 e ss., D.L. n. 185/2008) Facoltà di procedere ad un affrancamento opzionale ed oneroso delle differenze Ias viene previsto dal co. 8 dell’art. 15 anche “ a regime” quando si tratta di: - variazioni che intervengono nei principi contabili internazionali adottati, rispetto ai valori ed alle qualificazioni che avevano avuto rilevanza fiscale; - variazioni registrate in occasione della prima applicazione dei principi contabili internazionali eseguita successivamente al periodo di imposta in corso al 31/12/2007, ossia a partire dal 2008 in avanti.

17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI(1) (Art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) La società conferitaria (azienda in società) può, in base al comma 2- ter dell’art. 176 TUIR, ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, mediante versamento di imposta sostitutiva. La società conferitaria (azienda in società) può, in base al comma 2- ter dell’art. 176 TUIR, ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, mediante versamento di imposta sostitutiva. La disciplina opzionale volta al riconoscimento fiscale dei valori ricevuti in neutralità (c.d. riallineamento) è inserita nel corpo delle disposizioni sul conferimento ed è estesa anche alle operazioni di fusione e scissione con riferimento alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla società beneficiaria della scissione, per via del richiamo agli artt. 172 e 173 del TUIR. La disciplina opzionale volta al riconoscimento fiscale dei valori ricevuti in neutralità (c.d. riallineamento) è inserita nel corpo delle disposizioni sul conferimento ed è estesa anche alle operazioni di fusione e scissione con riferimento alla società incorporante o risultante dalla fusione e alla società beneficiaria della scissione, per via del richiamo agli artt. 172 e 173 del TUIR. La scelta per l’applicazione di tale opzione riguarda la conferitaria nelle operazioni di conferimento d’azienda; l’incorporante o risultante dalla fusione; beneficiaria nelle operazioni di scissione. La scelta per l’applicazione di tale opzione riguarda la conferitaria nelle operazioni di conferimento d’azienda; l’incorporante o risultante dalla fusione; beneficiaria nelle operazioni di scissione.

18 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI(2) (Art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) La possibilità di affrancamento riguarda in generale le operazioni straordinarie poste in essere a partire dal 2008; tuttavia in via transitoria la Finanziaria 2008 ha esteso tale possibilità anche ai fini del riconoscimento dei maggiori valori originati da operazioni straordinarie avvenute entro il 31/12/2007. La possibilità di affrancamento riguarda in generale le operazioni straordinarie poste in essere a partire dal 2008; tuttavia in via transitoria la Finanziaria 2008 ha esteso tale possibilità anche ai fini del riconoscimento dei maggiori valori originati da operazioni straordinarie avvenute entro il 31/12/2007. Le disposizioni attuative di tale disciplina sono contenute nel D.M. 25/07/2008. Le disposizioni attuative di tale disciplina sono contenute nel D.M. 25/07/2008. L’opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione. L’opzione è esercitata nel primo o, al più tardi, nel secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’operazione. La stessa si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta. La stessa si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta.

19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI(3) (Art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) L’imposta sostitutiva è calcolata per scaglioni sulle differenze risultanti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello del riallineamento. L’imposta sostitutiva è calcolata per scaglioni sulle differenze risultanti alla fine del periodo d’imposta precedente a quello del riallineamento. 12% FINO A € 5 MILIONI 12% FINO A € 5 MILIONI 14% DA € 5 A € 10 MILIONI 14% DA € 5 A € 10 MILIONI 16% OLTRE A € 10 MILIONI 16% OLTRE A € 10 MILIONI Il riallineamento può avere ad oggetto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento. Il riallineamento può avere ad oggetto le immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluso l’avviamento. E’ possibile procedere anche al riallineamento parziale. E’ possibile procedere anche al riallineamento parziale. A seguito dell’opzione, il valore dei beni oggetto del riallineamento, si considera fiscalmente riconosciuto a partire dell’01/01 dell’anno in cui è versata l’imposta sostitutiva. A seguito dell’opzione, il valore dei beni oggetto del riallineamento, si considera fiscalmente riconosciuto a partire dell’01/01 dell’anno in cui è versata l’imposta sostitutiva.

20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGGREGAZIONI AZIENDALI(4) (Art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) La cessione delle immobilizzazioni successivamente al riallineamento e anteriormente all’inizio del quarto periodo d’imposta successivo all’opzione comporta il venir meno dell’agevolazione relativamente ai beni ceduti. La cessione delle immobilizzazioni successivamente al riallineamento e anteriormente all’inizio del quarto periodo d’imposta successivo all’opzione comporta il venir meno dell’agevolazione relativamente ai beni ceduti. Non vanno assoggettate a imposta sostitutiva le differenze di valore relative ai beni ceduti nel periodo d’imposta di esercizio dell’opzione anteriormente al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. Non vanno assoggettate a imposta sostitutiva le differenze di valore relative ai beni ceduti nel periodo d’imposta di esercizio dell’opzione anteriormente al versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva. Il versamento dell’imposta sostitutiva è necessario per il riconoscimento dei valori ai fini IRAP, dal momento che dal 2008 la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (valori di bilancio). Il versamento dell’imposta sostitutiva è necessario per il riconoscimento dei valori ai fini IRAP, dal momento che dal 2008 la base imponibile è determinata ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 (valori di bilancio).

21 RIALLINEAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) Limitatamente ad alcune immobilizzazioni è possibile effettuare il riallineamento e dedurre le maggiori quote di ammortamento relativamente all’avviamento e ai marchi d’impresa oggetto di riallineamento. In tal caso, l’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi per il 2008 (16 giugno 2009) e con l’aliquota fissa del 16%. Il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva opera a decorrere dal periodo di imposta in cui è eseguito il versamento (2009) L’ammortamento del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore a un nono, a prescindere dall’imputazione a conto economico, e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l’imposta sostitutiva.

22 ESEMPIO RIALLINEAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (Art. 15, commi 10-12, D.L. n. 185/2008) Conferimento effettuato nel 2008, a seguito del quale emerge un avviamento che viene riallineato ai sensi del D.L. n. 185/2008. CASO: Conferimento effettuato nel 2008, a seguito del quale emerge un avviamento che viene riallineato ai sensi del D.L. n. 185/2008. Per il Per il 2008 l’avviamento va ammortizzato solo civilisticamente. Per il 2009 l’avviamento è riconosciuto anche ai fini fiscali ed è pari a 1/18 (del costo fiscale riconosciuto già prima dell’operazione straordinaria). Dal 2010 ammortamento dell’avviamento è pari a 1/9 del maggior costo fiscale affrancato secondo la disposizione in esame.

23 PARTECIPAZIONI AL VALORE DI BILANCIO IN DEROGA AL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA (art. 15, comma 13, D.L. n. 185/2008) Viene permesso, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, di “sospendere” l’applicazione del principio della “prudenza” sancito dal Codice civile. Viene permesso, ai soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali, di “sospendere” l’applicazione del principio della “prudenza” sancito dal Codice civile. Per le società di capitali, per titoli iscritti nell’attivo circolante, deve trattarsi di una perdita “non durevole”, in presenza del valore di mercato inferiore al costo, si consente di mantenere il valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato all’esercizio in corso al 29 novembre Per le società di capitali, per titoli iscritti nell’attivo circolante, deve trattarsi di una perdita “non durevole”, in presenza del valore di mercato inferiore al costo, si consente di mantenere il valore di iscrizione dell’ultimo bilancio approvato all’esercizio in corso al 29 novembre 2008.

24 ABOLIZIONE DI OBBLIGHI DI NATURA TRIBUTARIA (Art. 16, commi 2-4, D.L. n. 185/2008) 1)Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione e soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/ )Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione e soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/ )Comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a euro effettuate da soggetti titolari di partita IVA (prevista dall’art. 1, commi da 30 a 32, legge n. 266/2006). 2)Comunicazione preventiva delle compensazioni per importi superiori a euro effettuate da soggetti titolari di partita IVA (prevista dall’art. 1, commi da 30 a 32, legge n. 266/2006). 3)Obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici (prevista dall’art. 1, commi da 363 a 366, legge n. 244/2007). 3)Obbligo di memorizzazione su supporto elettronico delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici (prevista dall’art. 1, commi da 363 a 366, legge n. 244/2007).

25 ABOLIZIONE NORME SULLA TRACCIABILITA’ DEI COMPENSI L’art. 32, comma 3, del D.L. n. 112/2008, ha abrogato le norme inerenti la tracciabilità dei compensi professionali, precisamente l’art. 35, comma 12 e 12-bis del D.L. n. 223/2006. L’art. 32, comma 3, del D.L. n. 112/2008, ha abrogato le norme inerenti la tracciabilità dei compensi professionali, precisamente l’art. 35, comma 12 e 12-bis del D.L. n. 223/2006. In pratica è stato abolito l’obbligo per i professionisti di tenere un conto corrente dedicato all’attività e di riscuotere i compensi in denaro, oltre certi limiti, esclusivamente mediante strumenti tracciabili e non in contanti. In pratica è stato abolito l’obbligo per i professionisti di tenere un conto corrente dedicato all’attività e di riscuotere i compensi in denaro, oltre certi limiti, esclusivamente mediante strumenti tracciabili e non in contanti.

26 CONSERVAZIONE ELETTRONICA DI REGISTRI CONTABILI E SOCIALI (Art. 16, commi 12-bis e 12-ter, D.L. n. 185/2008) E’ stato introdotto nel nostro Codice civile l’art bis al fine di formare e tenere libri, repertori,scritture e documentazione, la cui tenuta è resa obbligatoria da leggi e regolamenti con modalità informatica. E’ stato introdotto nel nostro Codice civile l’art bis al fine di formare e tenere libri, repertori,scritture e documentazione, la cui tenuta è resa obbligatoria da leggi e regolamenti con modalità informatica. I nuovi “libri informatici” devono essere resi consultabili in ogni momento, con mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario, e costituisce informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. I nuovi “libri informatici” devono essere resi consultabili in ogni momento, con mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario, e costituisce informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Per queste scritture esiste l’obbligo di numerazione progressiva, vidimazione mediante l’apposizione trimestrale della marca temporale e della firma digitale, mentre l’imposta di bollo verrà assolta in via telematica (norme tecniche di cui al decreto 23 gennaio 2004). Per queste scritture esiste l’obbligo di numerazione progressiva, vidimazione mediante l’apposizione trimestrale della marca temporale e della firma digitale, mentre l’imposta di bollo verrà assolta in via telematica (norme tecniche di cui al decreto 23 gennaio 2004). Hanno la stessa valenza probatoria ai sensi degli artt e 2710 del Codice civile di quelle tenute in forma cartacea. Hanno la stessa valenza probatoria ai sensi degli artt e 2710 del Codice civile di quelle tenute in forma cartacea.

27 TRASFERIMENTO QUOTE SRL (1) (Art. 16, commi 10-bis e 10-ter, D.L. n. 185/2008) I dottori/ragionieri commercialisti abilitati alla trasmissione telematica degli atti di trasferimento di quote di S.r.l. devono effettuare, per via telematica, anche il versamento delle imposte di registro e bollo. I dottori/ragionieri commercialisti abilitati alla trasmissione telematica degli atti di trasferimento di quote di S.r.l. devono effettuare, per via telematica, anche il versamento delle imposte di registro e bollo. Le modalità operative sono state fissate dal provvedimento del direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009, pubblicato il 2 aprile sul sito internet dell’agenzia e che entrerà in vigore 60 giorni dopo. Le modalità operative sono state fissate dal provvedimento del direttore centrale dell’Agenzia delle Entrate del 1 aprile 2009, pubblicato il 2 aprile sul sito internet dell’agenzia e che entrerà in vigore 60 giorni dopo. Il comma 12-septies dell’art. 16 del D.L. n. 185 del 2008, abroga il punto 1) del comma 1 dell’art del Codice civile, con la conseguenza che scompare l’obbligo di tenuta del libro soci per le S.r.l. Il comma 12-septies dell’art. 16 del D.L. n. 185 del 2008, abroga il punto 1) del comma 1 dell’art del Codice civile, con la conseguenza che scompare l’obbligo di tenuta del libro soci per le S.r.l. La funzione in precedenza svolta dal libro soci è transitata nel registro delle imprese. Principale conseguenza è che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto al registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede sociale. La funzione in precedenza svolta dal libro soci è transitata nel registro delle imprese. Principale conseguenza è che il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto al registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede sociale.

28 TRASFERIMENTO QUOTE SRL (2) (Provvedimento 1 aprile 2009) gli intermediari devono essere in possesso dell'abilitazione al servizio Entratel. In caso contrario, devono farne richiesta, presso l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, con apposita domanda, accompagnata dall'autocertificazione in cui si dichiara l'iscrizione all'albo professionale e la mancanza di provvedimenti di sospensione o radiazione a loro carico. gli intermediari devono essere in possesso dell'abilitazione al servizio Entratel. In caso contrario, devono farne richiesta, presso l'ufficio delle Entrate territorialmente competente, con apposita domanda, accompagnata dall'autocertificazione in cui si dichiara l'iscrizione all'albo professionale e la mancanza di provvedimenti di sospensione o radiazione a loro carico. Entro venti giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, l'intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. Contestualmente alla registrazione, infatti, gli intermediari devono pagare i tributi dovuti tramite addebito sul proprio conto corrente presso banche convenzionate con l'agenzia delle Entrate. Entro venti giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, l'intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. Contestualmente alla registrazione, infatti, gli intermediari devono pagare i tributi dovuti tramite addebito sul proprio conto corrente presso banche convenzionate con l'agenzia delle Entrate. L'atto deve riportare la sottoscrizione digitale dell'intermediario e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti. L'atto deve riportare la sottoscrizione digitale dell'intermediario e la marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.

29 TRASFERIMENTO QUOTE SRL (3) (Provvedimento 1 aprile 2009) Se la trasmissione del file è andata a buon fine, l'Agenzia, per via telematica, invia una comunicazione in cui ne attesta l'avvenuta ricezione e indica gli estremi di registrazione attribuiti, restituisce l'atto e certifica l'avvenuto addebito delle imposte Se la trasmissione del file è andata a buon fine, l'Agenzia, per via telematica, invia una comunicazione in cui ne attesta l'avvenuta ricezione e indica gli estremi di registrazione attribuiti, restituisce l'atto e certifica l'avvenuto addebito delle imposte Entro venti giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, l'intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. Entro venti giorni dalla stipula dell'atto di trasferimento, l'intermediario deve provvedere a trasmetterlo insieme con il modello informatico contenente le informazioni sul documento da registrare e sul pagamento delle relative imposte. La registrazione del documento si considera avvenuta il giorno in cui l'Agenzia riceve correttamente i dati. La registrazione del documento si considera avvenuta il giorno in cui l'Agenzia riceve correttamente i dati. In caso di irregolare funzionamento di Entratel, gli adempimenti vanno assolti tramite le modalità previste prima dell'entrata in vigore del provvedimento. In caso di irregolare funzionamento di Entratel, gli adempimenti vanno assolti tramite le modalità previste prima dell'entrata in vigore del provvedimento. Per i 60 gg di “vacatio” regole di cui alla circolare 58/E del 2008: presentazione a un ufficio del modello 69 per la registrazione allegando il supporto di memorizzazione dell’atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente a un formato cartaceo. Per i 60 gg di “vacatio” regole di cui alla circolare 58/E del 2008: presentazione a un ufficio del modello 69 per la registrazione allegando il supporto di memorizzazione dell’atto firmato digitalmente dai contraenti, unitamente a un formato cartaceo.

30 CONTROLLI IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI(1) (Art. 27, commi 9-11, D.L. n. 185/2008 – Provvedimento 6 aprile 2009) Nei confronti delle imprese di grandi dimensioni (volume d’affari non inferiore a € 300 milioni), il controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA sarà effettuato, di norma, entro l’anno successivo a quello di presentazione. Nei confronti delle imprese di grandi dimensioni (volume d’affari non inferiore a € 300 milioni), il controllo sostanziale sulle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA sarà effettuato, di norma, entro l’anno successivo a quello di presentazione. Il limite del volume d’affari per l’individuazione delle imprese interessate sarà gradualmente ridotto, entro il 31/12/2011, fino a € 100 milioni. Il limite del volume d’affari per l’individuazione delle imprese interessate sarà gradualmente ridotto, entro il 31/12/2011, fino a € 100 milioni. In conseguenza di tale modifica, sono state introdotte novità in merito alla competenza alla trattazione delle diverse istanze di interpello (ordinario; antielusivo; disapplicativo) presentate dalle imprese di più rilevante dimensione. Tali modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello sono state trattate dalla circolare n. 5/E del 24/02/2009. In conseguenza di tale modifica, sono state introdotte novità in merito alla competenza alla trattazione delle diverse istanze di interpello (ordinario; antielusivo; disapplicativo) presentate dalle imprese di più rilevante dimensione. Tali modifiche normative in tema di gestione delle istanze di interpello sono state trattate dalla circolare n. 5/E del 24/02/2009.

31 CONTROLLI IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI(2) (Art. 27, commi 9-11, D.L. n. 185/2008) La selezione dei controlli avverrà sulla base di indicatori di rischio fiscale concernente il settore produttivo di appartenenza e riscontro delle risposte alle istanze di interpello. La selezione dei controlli avverrà sulla base di indicatori di rischio fiscale concernente il settore produttivo di appartenenza e riscontro delle risposte alle istanze di interpello. Difatti, è previsto il riscontro del comportamento seguito dal contribuente a fronte della risposta fornita dall’amministrazione finanziaria. Difatti, è previsto il riscontro del comportamento seguito dal contribuente a fronte della risposta fornita dall’amministrazione finanziaria. In particolare, il comma 12 dell’art. 27, prevede che il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell’ambito della più generale attività di controllo prevista dal comma 9 del medesimo articolo. In particolare, il comma 12 dell’art. 27, prevede che il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell’ambito della più generale attività di controllo prevista dal comma 9 del medesimo articolo.

32 – Provvedimento 6 aprile 2009 DEFINIZIONE DI GRANDI CONTRIBUENTI(1) (Art. 27, commi 13-14, D.L. n. 185/2008 – Provvedimento 6 aprile 2009 ) “Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli artt. 31 e seguenti del DPR n. 600/73, nonché quelli previsti dagli artt. 51 e seguenti del DPR n. 633/72, sono demandati alle strutture individuate con regolamento di cui …” (comma 13). Secondo il successivo comma 14, tali strutture (presso la direzione regionale) cureranno i controlli formali (artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e art. 54-bis del DPR n. 633/72) relativamente ai periodi d’imposta in corso al 31/12/2006 e successivi, il controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1 gennaio 2009, siano in corso i termini di cui all’art. 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72.

33 – Provvedimento 6 aprile 2009 DEFINIZIONE DI GRANDI CONTRIBUENTI(2) (Art. 27, commi 13-14, D.L. n. 185/2008 – Provvedimento 6 aprile 2009 ) Tali strutture presso la direzione regionale, secondo la lettera d) del comma 14, dell’art. 27 del D.L. n. 185/2008, si occuperanno anche del “ Tali strutture presso la direzione regionale, secondo la lettera d) del comma 14, dell’art. 27 del D.L. n. 185/2008, si occuperanno anche del “recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati anche in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge”. Infine, stando alla lettera e) del medesimo articolo di cui sopra, si occuperanno della “gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse”.

34 MONITORAGGIO CREDITI D’IMPOSTA(1) (Art. 29 D.L. n. 185/2008) Vengono riprese le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.L. n. 138/2002 e rispondono all’esigenza di garantire una politica di “copertura” finanziaria di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute attraverso i bonus. Vengono riprese le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 5 del D.L. n. 138/2002 e rispondono all’esigenza di garantire una politica di “copertura” finanziaria di tutte le agevolazioni fiscali riconosciute attraverso i bonus. Monitorare vuol dire quindi, consentire la fruizione dei bonus non più in maniera automatica, ma entro predeterminati limiti finanziari appositamente disposti per ogni singolo incentivo. Monitorare vuol dire quindi, consentire la fruizione dei bonus non più in maniera automatica, ma entro predeterminati limiti finanziari appositamente disposti per ogni singolo incentivo. Il rispetto di tali limiti è assicurato dall’istanza telematica preventiva di accesso al bonus che, di fatto, accoglie cronologicamente le domande presentate fino a concorrenza delle somme stanziate in bilancio. Il rispetto di tali limiti è assicurato dall’istanza telematica preventiva di accesso al bonus che, di fatto, accoglie cronologicamente le domande presentate fino a concorrenza delle somme stanziate in bilancio.

35 MONITORAGGIO CREDITI D’IMPOSTA(2) (Art. 29 D.L. n. 185/2008) La norma di istituzione del bonus fissa l’importo complessivamente stanziato. La norma di istituzione del bonus fissa l’importo complessivamente stanziato. L’Agenzia delle Entrate gestisce l’asta telematica di attribuzione del credito d’imposta secondo un criterio cronologico. L’Agenzia delle Entrate gestisce l’asta telematica di attribuzione del credito d’imposta secondo un criterio cronologico. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Quindi il sistema blocca l’attribuzione di nuovi bonus. Quindi il sistema blocca l’attribuzione di nuovi bonus. Si applica a tutti i crediti d’imposta vigenti alla data del 29/11/2008. Si applica a tutti i crediti d’imposta vigenti alla data del 29/11/2008. Ci sono tuttavia bonus esclusi da tale procedura, quali crediti d’imposta per l’esercizio del servizio taxi o per l’autotrasporto, che essendo collegati ad una logico di “rimborso” di somme anticipate dai beneficiari non sono soggetti ad alcun limite di spesa prefissato. Ci sono tuttavia bonus esclusi da tale procedura, quali crediti d’imposta per l’esercizio del servizio taxi o per l’autotrasporto, che essendo collegati ad una logico di “rimborso” di somme anticipate dai beneficiari non sono soggetti ad alcun limite di spesa prefissato.

36 MONITORAGGIO CREDITI D’IMPOSTA: bonus ricerca (Art. 29 D.L. n. 185/2008) Il credito d’imposta è pari al 10 per cento dei costi sostenuti (personale, consulenze, strumenti, materiali, beni strumentali, forniture, spese generali) elevato al 40 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta è pari al 10 per cento dei costi sostenuti (personale, consulenze, strumenti, materiali, beni strumentali, forniture, spese generali) elevato al 40 per cento qualora i costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il modello FRS deve essere inviato sia per i progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008 sia per quelli messi in campo successivamente. La presentazione, esclusivamente in via telematica, può essere effettuata direttamente dai contribuenti interessati o tramite intermediari abilitati. Il modello FRS deve essere inviato sia per i progetti d'investimento già avviati entro il 28 novembre 2008 sia per quelli messi in campo successivamente. La presentazione, esclusivamente in via telematica, può essere effettuata direttamente dai contribuenti interessati o tramite intermediari abilitati. L'istanza potrà essere presentata a partire prossimo, utilizzando il prodotto di gestione "CREDITOFRS", che sarà messo a disposizione gratuitamente sul sito dell'Agenzia dal 16 aprile. Relativamente ai "vecchi" progetti (quelli già avviati alla data del 28 novembre 2008), ci sarà, a pena di decadenza, un mese di tempo per la trasmissione del modello. Per loro, la finestra si chiuderà alle 24 del 22 maggio. L'istanza potrà essere presentata a partire dalle ore 10 del 22 aprile prossimo, utilizzando il prodotto di gestione "CREDITOFRS", che sarà messo a disposizione gratuitamente sul sito dell'Agenzia dal 16 aprile. Relativamente ai "vecchi" progetti (quelli già avviati alla data del 28 novembre 2008), ci sarà, a pena di decadenza, un mese di tempo per la trasmissione del modello. Per loro, la finestra si chiuderà alle 24 del 22 maggio.

37 Bonus ricerca: limiti (Art. 29 D.L. n. 185/2008) L’amministrazione finanziaria per i “vecchi progetti” – in base a criterio cronologico – comunica il nulla- osta. La fruizione viene autorizzata o nell’esercizio di inoltro del formulario o, in caso di esaurimento dei fondi, negli esercizi successivi. L’amministrazione finanziaria per i “vecchi progetti” – in base a criterio cronologico – comunica il nulla- osta. La fruizione viene autorizzata o nell’esercizio di inoltro del formulario o, in caso di esaurimento dei fondi, negli esercizi successivi. Per i progetti “nuovi” (avviati dopo il 29/11/09) gli interessati devono inviare il formulario, impegnandosi a concludere i programmi di spesa entro l’anno successivo a quello di accettazione dell’istanza e, comunque, entro il Per i progetti “nuovi” (avviati dopo il 29/11/09) gli interessati devono inviare il formulario, impegnandosi a concludere i programmi di spesa entro l’anno successivo a quello di accettazione dell’istanza e, comunque, entro il Per i progetti “nuovi” la concessione del bonus è autorizzata solo se, dopo l’assegnazione ai progetti di spesa già avviati, ci siano ancora risorse. Per i progetti “nuovi” la concessione del bonus è autorizzata solo se, dopo l’assegnazione ai progetti di spesa già avviati, ci siano ancora risorse..