1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 NASPI / ASDI / Dis-Coll A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI www.uilm-piemonte.it.

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1 AMMORTIZZATORI SOCIALI 2016 NASPI / ASDI / Dis-Coll A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

2 La Riforma del Lavoro introdotta dal Jobs-Act ha cambiato la composizione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Il Decreto Legislativo 22/2015 ha modificato profondamente il quadro dei sussidi a favore dei lavoratori. Dal 1° maggio 2015 per i lavoratori dipendenti Naspi e Asdi hanno preso il posto dell’Aspi e della Mini Aspi, mentre per i collaboratori iscritti alla gestione separata l'indennità “indennità una tantum” è stata sostituita dalla Dis-Coll. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

3 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI JOBS ACT (MAPPA EVOLUZIONE NORMATIVA SUL LAVORO) RIF. NORMAARGOMENTO NORMA Legge 190/2014Esonero contributivo contratto a tempo indeterm. D. Lgs. 22/2015Disoccupazione involontaria e ricollocazione D. Lgs. 23/2015Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti D. Lgs. 80/2015Conciliazione esigenze di cura, di vita e di lavoro D. Lgs. 81/2015Contratti di lavoro e mansioni D. Lgs. 148/2015Ammortizzatori Sociali D. Lgs. 149/2015Attività ispettiva D. Lgs. 150/2015Servizi per il lavoro e politiche attive D. Lgs. 151/2015Semplificazione

4 NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) 1/5 CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella 1.La Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego è una prestazione economica istituita per le situazioni di disoccupazione involontaria che si verificano a partire dal 1° maggio Ne possono beneficiare tutti i lavoratori dipendenti (anche coloro il quale contratto è a tempo determinato). Unici esclusi sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni assunti a tempo indeterminato e gli operai agricoli. La nuova prestazione sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria introdotte dall’Aspi e dalla Mini-Aspi, le quali continueranno ad essere erogate nei confronti dei lavoratori che hanno perso il lavoro prima del 1° maggio 2015 sino al loro completo esaurimento.

5 NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) 2/5 Per poter accedere alla NASPI i lavoratori subordinati devono possedere i seguenti requisiti : A) 13 settimane di contributi pagati nei quattro anni precedenti la disoccupazione. B) 30 giorni di lavoro effettivo nell'anno precedente la disoccupazione. C) Stato di disoccupazione involontaria. Possono usufruire della NASPI anche i lavoratori che si sono dimessi per giusta causa e coloro che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione. Sono esclusi, tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni e/o di risoluzione consensuale. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella

6 La durata massima del sussidio, benché non sia prefissata, è di 2 anni e non è ancorata all’età anagrafica del lavoratore. La NASPI spettante è pari alla metà del numero di settimane di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi 4 anni. L'importo del sussidio è rapportato alla retribuzione dell’imponibile previdenziale degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per un coefficiente pari a 4,33. Per conseguire la NASPI sarà necessario presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'erogazione tuttavia, sarà condizionata alla partecipazione del disoccupato alle iniziative di attivazione lavorativa e/o di riqualificazione professionale. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) 3/5

7 La NASPI prevede i seguenti limiti : 1) Se la retribuzione non supera i 1.195,00 euro mensili l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione; 2) Se supera i 1.195,00 euro mensili, l'indennità mensile sarà pari al 75% della retribuzione più il 25% della differenza tra la retribuzione percepita e la soglia dei 1.195,00. L'indennità non potrà mai superare i 1.300,00 euro mensili. Dal quarto mese l'indennità è ridotta del 3% al mese. Restano invariati i costi a carico dei datori di lavoro: Contributo ordinario pari all’ 1,31% + 0,3% e quota addizionale 1,4%. Chi ha terminato la fruizione della Naspi e si trova ancora senza occupazione avrà diritto all'Asdi. NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) 4/5 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

8 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI NASPI (Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego) 5/5

9 NASPI PER I LAVORATORI PART-TIME Possono accedere alla NASPI anche coloro che intrattengono contemporaneamente più rapporti di lavoro Part-Time, qualora uno di questi cessi per una delle cause che danno titolo alle prestazioni. E' necessario però, che il reddito complessivo percepito (includendo anche tutti gli altri rapporti a tempo parziale), sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e chi è interessato lo comunichi all’INPS, entro un mese dall'invio della domanda per fruire della prestazione. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella

10 Vi sono una serie di criteri per determinare i periodi oggetto ad esclusione della NASPI. Ad esempio: Un lavoratore che nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione per la NASPI, ha percepito integralmente l'Aspi, vengono escluse dal computo dei contributi utili tutte le settimane di durata teorica dell'indennità già goduta che non possono comunque essere inferiore a 52 (requisito minimo di accesso all'Aspi). Al contrario, se il soggetto ha fruito parzialmente delle prestazioni, il numero di settimane da escludere si riduce in funzione della minore durata. Sono esclusi i periodi contributivi che hanno dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e alla mini Aspi (2012); mentre, le settimane di percezione delle indennità di disoccupazione mini Aspi (dal 2013) vengono raddoppiate e tolte dal periodo di durata della Naspi. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella RAPPORTO TRA NASPI e ASPI

11 Il beneficiario della NASPI può essere impiegato in rapporti di lavoro subordinato senza limiti di durata purché il reddito conseguito non sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.000,00 euro). Se il reddito è inferiore, il lavoratore mantiene il diritto alla prestazione, a condizione che, entro un mese dall'inizio dell'attività, comunichi all’INPS il ricavato annuo che prevede di conseguire. La prestazione in questo caso viene diminuita ad un importo pari all’80% dei compensi preventivati. Il limite di 8.000,00 euro può essere superato senza dar luogo a decadenza solo nel caso in cui il beneficiario risulti occupato in un contratto di lavoro subordinato di durata massima di 6 mesi. In tal caso l'assegno viene sospeso per il periodo lavorativo. COMPATIBILITA’ NASPI / LAVORO 1/3

12 Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce la NASPI, inizi un'attività lavorativa autonoma dalla quale ricavi un reddito inferiore al limite che consente la conservazione dello stato di disoccupazione (4.800,00 euro annui), deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare. In tali casi, la misura del sussidio è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. La riduzione verrà ricalcolata al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante. I lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare all'INPS un'apposita dichiarazione concernente il reddito ricavato entro il 31 marzo dell'anno successivo. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella COMPATIBILITA’ NASPI / LAVORO 2/3

13 Per favorire l'imprenditorialità, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo, o una sottoscrizione di una quota di capitale sociale è possibile richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento, in unica soluzione. Al tal fine, pena la decadenza, il beneficiario della prestazione deve presentare all’INPS, la domanda di liquidazione anticipata, entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività e/o della sottoscrizione. Nel caso in cui il lavoratore che abbia ottenuto l’anticipo della prestazione, instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASPI, è tenuto a restituire l’intero ammontare dell’anticipazione, fatto salvo esclusivamente il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale. COMPATIBILITA’ NASPI / LAVORO 3/3 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

14 DECADENZA DALLA NASPI Sono cause di decadenza dalla NASPI: a) Perdita dello stato di disoccupazione. b) Mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale. c) Inizio di un'attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni all'Inps sopra indicate. d) Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. e) Acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASPI. CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella

15 L’ASDI 1/2 L'ASDI, misura introdotta dal D. Lgs. 22/2015 sugli ammortizzatori sociali in attuazione della Legge Delega del Jobs- Act, è un soccorso economico che può essere conseguito dai lavoratori dipendenti che avendo esaurito l’intera durata della NASPI si trovino, al termine di tale sostegno, ancora in stato di disoccupazione e di forte bisogno economico (attestante da un Isee pari o inferiore a 5.000,00 euro). Il sostegno, viene concesso esclusivamente ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minori e/o ai lavoratori ultra 55enni che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

16 L’ASDI spetta per un massimo di 6 mesi ed pari al 75% dell’importo dell'ultima NASPI conseguita (sempre se non superiore all'assegno sociale 448,07 euro). Tale importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163,00 euro. La domanda deve essere presentata, pena la decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della NASPI. La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione di un progetto redatto dai servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca al lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, ecc. ecc.. I redditi derivanti da una nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la NASPI. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI L’ASDI 2/2

17 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

18 DIS-COLL (Indennità di disoccupazione per i parasubordinati) La Dis-Coll, è il nuovo ammortizzatore sociale che ha come destinatari sia i Collaboratori Coordinati e Continuativi, sia i Collaboratori a progetto che abbiano perso involontariamente la propria occupazione nel periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre del C ondizioni fondamentali al fine di poterla usufruire è che siano iscritti alla gestione separata, che non siano pensionati e siano privi di partita IVA. La «Dis-coll» è una nuova forma di indennità di disoccupazione introdotta dall'art. 15 del D. Lgs. 22/2015 per i lavoratori parasubordinati che sostituisce “l’indennità una tantum”. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

19 DIRITTO alla Dis-Coll Per la richiesta alla Dis-Coll occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) Stato di disoccupazione al momento della domanda. b) Almeno tre mesi di contributi tra il 1° gennaio 2014 e il giorno di disoccupazione. c) Almeno un mese di contributi nell'anno solare della disoccupazione, in alternativa un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione (ovvero 647,83 euro). A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

20 DURATA L'indennità spetta per un numero di mesi pari alla metà dei contributi accreditati dal 1° gennaio 2014 al giorno della cessazione del rapporto del lavoro. La durata non può superare i 6 mesi, ai fini della durata, non sono conteggiati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione precedente di Dis-Coll. Per i periodi di fruizione della prestazione non sono riconosciuti i contributi figurativi. I lavoratori devono presentare le domande all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. 1) Se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno l’indennità decorre dall’8° giorno della cessazione del rapporto di lavoro. 2) Se la domanda è presentata successivamente, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

21 L’IMPORTO della Dis-Coll L’importo della Dis-Coll dipende dal reddito dichiarato ai fini previdenziali, la misura sarà pari al 75% del reddito per l'anno di cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti: a) Se il reddito medio non supera i 1.195,00 euro mensili, l'indennità sarà pari al 75% del reddito. b) Se si superano i 1.195,00 euro mensili l'indennità sarà pari al 75% del reddito più il 25% della differenza tra reddito medio e i 1.195,00 euro. L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300,00 euro mensili, l'importo a partire dal quarto mese di fruizione, verrà ridotto progressivamente del 3% al mese. A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

22 A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI

23 GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! CENTRO STUDI A cura di M. Mascarella CENTRO STUDI