Corso Diritto UE (6) Le procedure decisionali: La individuazione della corretta base giuridica.

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Corso Diritto UE (6) Le procedure decisionali: La individuazione della corretta base giuridica

Le procedure decisionali in generale Strumento per studiare l’equilibrio istituzionale Carattere interistituzionale Evoluzione nel tempo Varietà Procedure legislative e procedure non legislative (art. 280 TFUE)

l’inderogabilità Corte giust. C-133/06 PE c. Consiglio (elenco dei paesi c.d. sicuri per il rifiuto dello status di rifugiato – procedura per la modifica) « le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e che esse non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni » (p. 54). « riconoscere ad un'istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d'adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato » (p.56)

segue Inderogabilità e delega di attuazione (Art. 290 TFUE) “1.Un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. Gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere. 2.Gli atti legislativi fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere le seguenti: a)il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega; b)l'atto delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dall'atto legislativo, il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni. “

segue Nozione di elementi essenziali Corte giust. C-303/94 PE c. Consiglio Dir. commercializzazione di prodotti fitosanitari (proc. di consultazione) Dir. d’attuazione (procedura senza consultazione) Deroghe rispetto ai principi della dir. di base

Eccezioni alla inderogabilità la procedura di revisione semplificata ai sensi dell’art. 48, par. 7 “Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o il titolo V del presente trattato prevedono che il Consiglio deliberi all'unanimità in un settore o in un caso determinato, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata in detto settore o caso. Il presente comma non si applica alle decisioni che hanno implicazioni militari o che rientrano nel settore della difesa. Quando il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che il Consiglio adotti atti legislativi secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio europeo può adottare una decisione che consenta l'adozione di tali atti secondo la procedura legislativa ordinaria.

segue Ogni iniziativa presa dal Consiglio europeo in base al primo o al secondo comma è trasmessa ai parlamenti nazionali. In caso di opposizione di un parlamento nazionale notificata entro sei mesi dalla data di tale trasmissione, la decisione di cui al primo o al secondo comma non è adottata. In assenza di opposizione, il Consiglio europeo può adottare detta decisione. Per l'adozione delle decisioni di cui al primo o al secondo comma, il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.”

segue Procedure nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Articolo 81 TFUE (cooperazione giudiziaria in materia civile) “ 3.In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.”

L’individuazione della corretta base giuridica Nozione Principio della competenza d’attribuzione (art. 5, par. 1, TUE) e base giuridica Principio del rispetto dell’equilibrio delle istituzioni (art. 13 TUE) e base giuridica Principio della inderogabilità delle procedure e base giuridica Scelta dell’atto da adottare e base giuridica Natura costituzionale della corretta individuazione della base giuridica

Criteri Criteri oggettivi e non soggettivi Suscettibili di controlla giurisdizionale Lo scopo e il contenuto dell’atto

Casi dubbi Il criterio del “centro di gravità” I casi “rifiuti” Corte giust. C-155/91 Commissione c. Consiglio (dir. smaltimento rifiuti) Corte giust. C-187/93 PE c. Consiglio (reg. spedizione rifiuti) Art. 130S TCE (ambiente) o 100A (mercato interno)

segue Il criterio della base giuridica plurima Corte giust. C-300/89 Commissione c. Consiglio – Biossido di titanio (rifiuti dell’industria) La dir. persegue « inscindibilmente, tanto la tutela dell'ambiente quanto l'eliminazione delle disparità nelle condizioni di concorrenza » base giuridica tanto nell'art. 130 S (ora art. 192 TFUE) quanto nell'art. 100 A (ora art. 114 TFUE)

Limite del criterio della base giuridica plurima Incompatibilità delle procedure decisionali previste dalle varie basi giuridiche Favor per la base giuridica che prevede la partecipazione più ampia per il PE Idem in caso di adozione di atti suscettibili di arrecare violazione dei diritti fondamentali Corte giust. C-103/10 PE c. Consiglio (art. 215, par. 2 v. art. 75) reg. anti-terrorismo