La sistematica oggettivista Gli elementi del reato si qualificano dal punto di vista funzionale: ogni categoria assolve una specifica funzione: corollario….

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La sistematica oggettivista Gli elementi del reato si qualificano dal punto di vista funzionale: ogni categoria assolve una specifica funzione: corollario…. Il fattoIl fatto L’antigiuridicitàL’antigiuridicità La colpevolezzaLa colpevolezza La punibilitàLa punibilità

La sistematica oggettivista Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile.Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile. Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”.Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”. L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera.L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera.

L’offesa al bene giuridico (A) Il rapporto tra il bene giuridico e la norma incriminatrice (B) I fattori di stress dell’offensività

1. Espressa menzione dell’offesa al bene giuridico Art Strage. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l’egastolo. Art. 423 Incendio Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica. Art Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro

2. Descrizione di equivalenti fenomenici dell’offesa al bene giuridico Art Omicidio. Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Art. 614 Violazione di domicilio. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

3. Individuazione della direzione offensiva descritta dalla norma incriminatrice per via interpretativa. Art Falsa testimonianza. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni. Si individua la direzione offensiva verso uno specifico bene (nel caso di specie amministrazione della giustizia) e si ridefinisce il campo di applicazione della norma incriminatrice. La descrizione legislativa del fatto disegna il limite esterno. All’interno di questo limite saranno conformi solo i fatti offensivi del bene giuridico tutelato.

3. (segue) Un altro esempio Art Incendio Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

Un passo indietro: la sistematica oggettivistica Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile.Il reato è un fatto + antigiuridico + colpevole + punibile. Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”.Tutti gli elementi (e i sottoelementi) sono necessari: il reato è una “norma totale”. L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera.L’ordine di valutazione non deve essere invertito o confuso: prima il fatto, poi l’antigiuridicità, poi la colpevolezza, eccetera.

Il parere dell’esame di avvocato del 2009 Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…)

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

Art. 595 c.p. Diffamazione Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. (…)

Il parere dell’esame di avvocato del 2009 Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un’occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull’evento. Mentre l’autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l’altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L’autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l’attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell’autore del servizio e del direttore del telegiornale (…)

Tipologia dei beni giuridici Beni individuali (vita, salute, libertà sessuale, patrimonio) Beni collettivi Che si distinguono in Istituzionali (personalità dello Stato, esercizio delle funzioni) e a titolarità diffusa (incolumità pubblica, fede pubblica, patrimonio…). Beni strumentali (esercizio funzioni, concorrenza, trasparenza societaria, fede pubblica) e beni finali (vita, salute, patrimonio).

(B) I fattori di stress dell’offensività A- L’eterogenesi dei fini: la trasformazione dell’offensività da parametro di legittimazione negativa a parametro di legittimazione positiva (cfr. il caso raperonzolo e le riflessioni di ieri sullo scaricare via internet piuttosto che il medico alla stazione). B- L’offensività (e l’offesa che è il suo precipitato tecnico) funzionano bene fino a che 1.è evidente il bene giuridico 2.esso non è evanescente 3.vi è perfetta corrispondenza tra il disvalore represso dal legislatore e la modalità di offesa ai beni giuridici (in altre parole tra tipicità e forma di offesa).