SUCCESSIO IN IUS MORTIS CAUSA (morte del de cuius) INTER VIVOS (per capitis deminutio maxima o media, adrogatio)

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SUCCESSIO IN IUS MORTIS CAUSA (morte del de cuius) INTER VIVOS (per capitis deminutio maxima o media, adrogatio)

Morte del paterfamilias: Età arcaica: consortium ercto non cito tra i figli maschi Lex XII Tabularum (ius legitimum vetus):  Divisione del patrimonio tra i filii (actio familiae erciscundae)  In mancanza di sui heredes(=filii in potestate, uxor in manu): patrimonio all’adgnatus proximus o in mancanza ai gentiles

Gai Sunt autem agnati per virilis sexus personas cognatione iuncti, quasi a patre cognati, veluti frater eodem patre natus, fratris filius neposve ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. At hi, qui per feminini sexus personas cognatione coniunguntur, non sunt agnati, sed alias naturali iure cognati. Sono agnati (=nati vicino) coloro che sono congiunti da parentela in linea maschile, come da un padre comune. Come il fratello nato dallo stesso padre, il figlio del fratello, o il nipote di lui, e così ancora lo zio (paterno) e il figlio dello zio e il nipote di lui. Coloro che, invece, sono uniti da parentela in linea femminile, non sono agnati, ma cognati (nati insieme), cioè diversamente legati da parentela naturale.

Età preclassica: ius civile vetus -concetto di hereditas e di heres Ius honorarium preclassico e classico -bonorum possessio Ius novum e giurisprudenza del periodo classico e postclassico - Fusione sistemi hereditas e bonorum possessio

VOCATIO EX TESTAMENTO -Testamentum calatis comitiis -Testamentum per aes et libram -Testamentum iure praetorio factum -Testamentum tripertitum

Iustiniani Institutiones : Sed cum paulatim tam ex usu hominum quam ex constitutionum emendationibus coepit in unam consonantiam ius civile et praetorium iungi, constitutum est, ut uno eodemque tempore, quod ius civile quodammodo exigebat, septem testibus adhibitis et subscriptione testium, quod ex constitutionibus inventum est, et ex edicto praetoris signacula testamentis imponerentur. Ma dal momento che poco a poco sia per l’uso degli uomini sia per modifiche introdotte dalle costituzioni il diritto civile e il diritto pretorio cominciarono ad essere unificati, fu stabilito che i testamenti fossero redatti in uno stesso momento cosa che lo ius civile in certo modo esigeva, alla presenza di sette testimoni, e la loro sottoscrizione, cosa che risultava dalle costituzioni, e che si imponessero i sigilli in base all’editto pretorio.

Ut hoc ius tripertitum esse videatur, ut testes quidem et eorum praesentia uno contextu testamenti celebrandi gratia a iure civili descendant, subscriptiones autem testatoris et testium ex sacrarum constitutionum observatione adhibeantur, signacula autem et numerus testium ex edicto praetoris. Tale diritto appariva tripartito, discendendo i testimoni e la confezione del testamento alla loro presenza senza interruzione dallo ius civile, le sottoscrizioni del testatore e dei testimoni dall’osservanza di sacre costituzioni, i sigilli e il numero dei testimoni dall’editto del pretore.

CONTENUTO ESSENZIALE DEI TESTAMENTI ORDINARI  Ius civile: Heredis institutio (ed eventuale exhaeredatio dei “sui”)  Ius honorarium: diseredazione di tutti i “liberi”

testamenti factio attiva  chi aveva capacità giuridica e di agire (con eccezioni) testamenti factio passiva  tutti i soggetti giuridici anche incapaci di agire; anche i “postumi” (anche gli schiavi se erano manomessi nello stesso testamento)

Testamento inefficace Desertum o ruptum CODICILLI Documento informale

VOCATIO AB INTESTATO (=“legitima”) -> XII Tabulae: sui heredes Si intestato moritur, cui suus heres nec escit, adgnatus proximus familiam habeto. Se un soggetto muore senza aver fatto testamento, e non ha un suus heres, il parente maschio prossimo erediterà il patrimonio. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento. Se l’agnato non c'è erediteranno gli uomini della sua gens.

Sistema dello ius honorarium Bonorum possessio (sine tabulis) QUATTRO ordines: - UNDE LIBERI (=tutti i figli) (cum re) - UNDE LEGITIMI (= i successibili per lo ius civile) (sine re) - UNDE COGNATI (parenti di sangue) - UNDE VIR ET UXOR (coniuge superstite)

Camerinus Antistius Vetus pr(aetor) postulante M. Caecilio Primo, bonorum, quae fuissent Herenniae Tertiae cum moritur, secundum tabulas testamenti ex edicto Cn. Roscio Zenoni apsenti possessionem dedit. Il pretore Camerino Antistio Vetus, su richiesta di Marco Cecilio Primo, concesse il possesso dei beni che furono di Herennia Tertia che è morta, secondo le tavole testamentarie in base all’editto, a Cn. Roscio Zenone, assente. Tab. I, pag 2 Richiesta di bonorum possessio. Tavoletta ritrovata ad Ercolano Anno 43 d.C.- ediz. Camodeca, Ostraka 2009

IUS NOVUM Modifiche al sistema dello ius civile valorizzando la cognatio Giustiniano Fissa 4 classi

VOCATIO CONTRA TESTAMENTUM Varii casi: -Omissione degli heredes sui (ius civile) -Omissione di discendenti liberi (ius honorarium) -Violazione dell’officium pietatis I sec. d.C.: sanzionata dalla “querela inofficiosi testamenti”

REALIZZAZIONE DELLA SUCCESSIO IN IUS  Delatio (messa a disposizione del patrimonio successorio)  Ipso iure o con aditio

MODI DI ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’  CRETIO (solenne)  PRO HEREDE GESTIO (comportamento da erede)  ADGNITIO BONORUM POSSESSIONIS (domanda di bonorum possessio)

Hereditas iacens Prima che si configurasse come soggetto giuridico immateriale : Usucapio pro herede In iure cessio hereditatis

CONSEGUENZE DELLA SUCCESSIO IN IUS Confusione tra il patrimonio del successor e quello dell’antecessor Limitata: con separatio bonorum (separazione dei beni del defunto) Con beneficium abstinendi (dell’astensione) Separationis Inventarii

SUCCESSIO MORTIS CAUSA IN SINGULAS RES Legata per vindicationem = per rivendicazione per praeceptionem= per prelevamento Per damnationem = per imposizione di obbligo Sinendi modo (=con prescrizione di permettere) SC NERONIANO: caso di conversione negoziale

Fedecommesso preghiera informale Poi: praetor fideicommissarius Giustiniano equipara i legati ai fedecommessi: “per omnia exaequata sunt legata fideicommissis”