Funzione di Regolazione : ESEMPI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DISCIPLINA ATTIVITA PERICOLOSE DISCPLINA DEL MERCATO SCOPI CORRETTO ASSETTO DEL TERRITORIO TUTELA INCOLUMITà PUBBLICA TUTELA PARTE ECONOMICAMENTE DEBOLE
FUNZIONE DI PRESTAZIONE E’ LA FUNZIONE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, AD ES : SCUOLA, SANITA’
LE CD FUNZIONI FINALI SIA LE FUNZIONI DI REGOLAZIONE CHE DI PRESTAZIONE SONO LE FUNZIONI ESSENZIALI DELLA PA VERSO I CITTADINI E SONO PER QUESTO DELLE FINALI
FUNZIONI DI REGOLAZIONE IN DETTAGLIO La definizione trae origine dal termine anglosassone “regulation” ed ha riferimento alla parte piu tradizionale dell’attività amministrativa. Trattasi della attività della PA finalizzata a far si che le attività dei privati ed i loro diritti vengano esercitati senza pericolo per gli altri cittadini ovvero consentendo l’esercizio dei diritti altrui.
Esempi : Gli esempi possibili sono innumerevoli : Processi produttivi con caratteristiche meceologiche Smaltimento rifiuti etc
Strumenti della regolazione Provvedimenti autoritativi atto che incide su posizione soggettive dei destinatari conformandole
Caratteri dei provvedimenti amministrativi secondo l’impostazione tradizionale 1) AUTORITARIETA’: Imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari, indipendentemente dal suo consenso e anche contro la sua volontà 2) ESECUTORIETA’: Consiste nella possibilità, concessa alla P.A., di dare immediata e diretta esecuzione all’atto amministrativo. Anche contro il volere del destinatario e senza previa pronunzia giurisdizionale 3) TIPICITA’: I provvedimenti amm.vi sono solo quelli previsti dall’ordinamento 4) NOMINATIVITA’: A ciascun interesse pubblico è preordinato un tipo di atto definito dalla legge
Impostazione Sorace Caratteristiche “Autoritatività” Imperatività, dal Sorace è intesa come attitudine del provvedimento amministrativo a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario a prescidende dalla volonta del medesimo
Comparazione con atti privatistici Per ottenere il medesimo effetto di incidere sulla sfera giuridica altrui, nel diritto privato è invece necessario un contratto, salvo alcuni casi particolari ( es. Usucapione, accessione invertita )
consenso quale elemento discretivo L’analisi della necessità o meno del consenso del destinatario, assume valore ai fini della ravvisabilità o meno di un atto come autoritativo
Irrilevanza situazioni di vantaggio L’elemento della vantaggio o meno per i destinatari non è invece rilevante atteso che atti imperativi ed autoritativi possono essere anche vantaggiosi ( es PRG che aumenta volumetria edificabile)
ESECUTORIETA’ ULTERIORE CARATTERISTICA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IMPERATIVI E’ L’ATTITUDINE DEL PROVVEDIMENTO DI ESSERE PORTATO AD ESECUZIONE DIRETTAMENTE DALL’ AMMNISTRAZIONE
Segue : esecutorietà esecutorietà e, cioè, l'idoneità del provvedimento costitutivo di obblighi a carico di terzi ad essere coattivamente eseguito dalla PA, in caso d'inadempimento del terzo.
Autotutela L'esecutorietà del provvedimento amministrativo che, secondo parte della dottrina sarebbe espressione del principio dell'autotutela, è prevista dall'art. 21 ter della L. n. 241/1990, inserito dalla L. n. 15 del 11 febbraio 2005.
eseguibilità A tala caratteristica si riferisce ipotesi si riferisce l'art. 21 quater della L. n. 241 del 1990 che dispone: "per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario", l'esecuzione o l'efficacia del provvedimento possono essere sospese dallo stesso organo che lo ha emanato. In via generale, invece, "i provvedimenti amministrativi sono immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo" (si discute se tale disposizione, che fonda la responsabilità da ritardo della PA, sia riferibile anche ai) provvedimenti che hanno per oggetto un obbligo dei destinatari.
Art 21 ter 241/90 Il menzionato art. 21 ter prevede che i provvedimenti amministrativi siano provvisti del requisito dell'esecutorietà solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che la PA possa procedere all'esecuzione coattiva degli obblighi posti a carico del terzo con il provvedimento amministrativo solo a seguito di diffida.
forme dell'esecutorietà. per gli obblighi diversi da quello di pagare una somma di denaro, distinguere i casi in cui la PA possa procedere all'esecuzione coattiva mediante i propri organi dai casi in cui debba procedere con la c.d. esecuzione in danno. In quest'ultimo caso, la prestazione che forma l'oggetto dell'obbligo inadempiuto da parte del destinatario del provvedimento esecutorio, sarà eseguita da un terzo incaricato dalla PA ed il privato inadempiente sarà tenuto a rimborsare alla PA le somme corrisposte al terzo
Esecutorietà obblighi di pagamento L'esecuzione coattiva di obblighi che hanno per oggetto delle somme di denaro (sia che si tratti dell'oggetto originario, sia che costituisca la trasformazione di un'originaria obbligazione diversa per effetto di un'esecuzione in danno) segue la normativa che disciplina l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato a mente dell'art. 21 ter, secondo comma.
Obblighi diversi Esempi di provvedimenti esecutori sono l'ordine di demolizione previsto dall'art. 40 del Testo Unico sull'edilizia in caso di abuso edilizio
Possibilità tutela A fronte della esecutorietà i cittadini interessati hanno sempre possibilità di tutela giurisdizionale
Revocabilità La revoca è il provvedimento di secondo grado con il quale, sulla base di nuovi presupposti di fatto o di diritto o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse una nuova valutazione dei fatti originari, la PA rimuove un suo precedente atto, con effetti ex nunc,ossia non retroattiva
Revoca ed interesse pubblico La revoca consegue ad una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico tant’è che presuppone contemporaneamente una non ulteriore rispondenza dell'atto all'interesse pubblico ed un attuale interesse alla rimozione dello stesso.
fondamento La revoca è espressione dello ius poenitendi che viene riconosciuto in via generale alla PA; il relativo potere spetta, in via generale, all'organo che ha adottato l'atto di primo grado. Trattasi del rimedio finalizzato alla cancellazione giuridica di un atto che non risponde piu all’interesse pubblico
La revoca è un provvedimento di autotutela Le pubbliche amministrazioni hanno potere di autotutela. Attraverso il potere di autotutela, le pubbliche amministrazioni possono riesaminare i propri precedenti provvedimenti (o i provvedimenti dei subordinati gerarchicamente) quando ritengono che tali provvedimenti presentino vizi di legittimità o vizi di merito o in base ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico. In presenza di dette ragioni, possono adottare provvedimenti di: annullamento, revoca (ma anche di convalida, sospensione). TAR Lazio, Sez. I quater, 397/2009
Autotula segue In via generale deve dirsi che l’esercizio del potere di autotutela può condurre a due tipi di provvedimenti, che richiedono differenti presupposti: annullamento e revoca. Pur necessitando precipui diversi elementi a fondamento, tuttavia per ambedue è pur sempre necessaria una valutazione, da una parte, della persistenza, al momento dell’adozione del relativo provvedimento, dell’interesse generale a rimuovere l’atto che costituisce oggetto di riesame in autotutela e, dall’altra, un’attenta considerazione dell’affidamento ingenerato nel soggetto destinatario di detto atto
2i quinquies legge 241 La revoca attualmente trova la propria principale disciplina nell’art. 21 quinquies della legge 241/1990. Prima dell’entrata in vigore della legge 241/1990 si diceva: con la revoca, la P.A., per motivi di opportunità e di convenienza, fa cessare, ex nunc, gli effetti di un precedente provvedimento amministrativo. Adesso, i primi due periodi dell’art. 21 quinquies, comma 1, circoscrivono meglio i presupposti e gli effetti della revoca: “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”.
indennizzo Abbiamo esaminato finora i primi due periodi del comma 1 dell’art. 21 quinquies sulla revoca. Il periodo successivo dello stesso comma riguarda l’indennizzo: Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Indennizzo segue Sotto il profilo dell'indennizzo, il D.L. n. 7/2007 ha introdotto un comma 1 bis all'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990 che stabilisce la limitazione dell'indennizzo al danno emergente, cui l'indennizzo deve essere "parametrato" con esclusione del lucro cessante ove la revoca incida su rapporti negoziali tra la Pa e il privato. Nella determinazione dell'indennizzo deve, peraltro, tenersi conto della conoscenza, da parte del destinatario dell'atto revocato, della contrarietà dell'atto all'interesse pubblico e del concorso del contraente o di altri soggetti nell'erronea valutazione della compatibilità dell'atto con l'interesse pubblico.
Principi di garanzia Tipicità Proporzionalità
Tipicità Gli atti autoritativi devono essere espressamente previsti dalla legge. La tipicità in particolare, corollario del principio di legalità, opera riguardo al contenuto ed alla funzione del provvedimento. Al contenuto, perché ogni provvedimento deve essere previsto espressamente dalla legge, rispondendo alla figura che questa struttura. Alla funzione, perché ciascun provvedimento deve estrinsecare un potere che la legge attribuisce già alla pubblica Amministrazione. Deve cioè corredarsi di una causa tipica, come accade nel diritto privato per il negozio giuridico.
Eccezione tipicità provvedimenti Ordinanze di necessità ed urgenza sono atti atipici emanati a fronte di situazioni di necessità
proporzionalità ulteriore principio connesso all’ esercizio dei poteri autoritativi La proporzionalità intesa quale criterio dell’esecizio del potere adeguato al raggiungimento del del fine con il minore sacrificio per i destinatari
Segue proporzionalità Principio che nasce in germania, si fa spazio in europa quale principio cardine dell’azione amministrativa Infatti, la dottrina giuridica richiama in proposito il caso Kreuzberg del Nel predetto caso una Corte amministrativa prussiana aveva ritenuto invalida l’ordinanza di chiusura di un negozio alimentare, nel quale si vendeva alcool, privo di licenza, senza che l’autorità avesse valutato la possibilità di adottare un provvedimento sanzionatorio di minore gravità.
segue In sintesi, il predetto principio di proporzionalità implica che ogni misura indirizzata ad incidere su singole situazioni soggettive private deve essere idonea, cioè adeguata all’obiettivo da raggiungere in concreto, e necessaria, nel senso che si deve ricorrere ad essa solo se non è disponibile un’altra misura ugualmente efficace, ma meno incidente negativamente sulla singola situazione privata.
segue Queste due articolazioni del principio di proporzionalità, ossia idoneità e necessità, danno risposta all’esigenza di tutelare la libertà dei privati a fronte dell’intervento pubblico. Più in particolare, sono volte a tutelare le posizioni private nei confronti di misure che, seppur astrattamente conformi all’interesse pubblico, non sono comunque strettamente necessarie e, di conseguenza, tali da giustificare il sacrificio delle posizioni private. Non a caso, tale principio trova maggiore applicazione soprattutto nel caso dei provvedimenti ablatori (che prescindono dalla volontà del privato) o, comunque, restrittivi dei diritti e delle libertà dei privati.
segue in conclusione, il principio della proporzionalità può essere inteso come una misura del potere amministrativo che attiene essenzialmente all’equo rapporto tra mezzo e fine, tra presupposto e conseguenza e, più in generale, tra interessi, pubblici e privati, compresenti. La proporzionalità consiste nell’esercitare la giusta misura del potere in modo tale da assicurare un’azione idonea ed adeguata alle circostanze di fatto, che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolte nell’azione amministrativa.
Tipologia provvedimenti e posizioni soggettive dei destinatari Indivuali e generali, in funzione del numero dei destinatari Provvedimenti conformativi : esempio piani urbanistici ; la posizione è di interesse legittimi Provvedimenti ablatori :