DECRETO RAEE OBBLIGHI E SCADENZE Ing. Riccardo Corridori Servizio Centrale Ambiente ANIE
STORICO E NUOVO Il D.lgs 151 riporta ancora la data del 13 Agosto 2005 come data per distinguere i RAEE storici dai RAEE nuovi. Le proroghe e infine il Decreto Legge 248 spostano questa data al 31 Dicembre Per distinguere un RAEE nuovo da uno Storico il D.lgs 151 prevede il cassonetto barrato e l’apposizione di una marcatura che “identifichi il produttore”. Tale marcatura al momento non esiste a livello europeo. Fino a che non sarà definita il sistema di finanziamento a responsabilità individuale dei RAEE nuovi non potrà diventare effettivo
PRODUTTORI AEE DOMESTICHE – RAEE STORICI ISCRIZIONE A UN SISTEMA COLLETTIVO Entro il 18 Febbraio 2007 in quanto necessaria per iscrizione al Registro Nazionale. FINANZIAMENTO Dal 12 Novembre 2007 i produttori devono prevedere un contributo per finanziare le attività dei Sistemi Collettivi per lo smaltimento dei “RAEE Storici” (periodo transitorio) Possibilità di utilizzare la Visible-fee, ovvero di rendere visibile il contributo al cliente finale presso il punto vendita. La Visible fee viene definita dal Sistema Collettivo. La visible-fee può anche essere assorbita dal produttore. In alternativa si internalizza nel prezzo del prodotto. A consuntivo il Sistema Collettivo suddivide i costi sostenuti tra i produttori “consorziati” sulla base delle quote di mercato calcolate dal Comitato di Vigilanza e Controllo. Il contributo è stimato dal produttore/consorzio. Le modalità di gestione della visible fee e di versamento saranno stabilite dal Sistema Collettivo cui si aderisce. MARCATURA
PRODUTTORI AEE PROFESSIONALI – RAEE STORICI FINANZIAMENTO Dal 18 Febbraio 2008 [dalla data di avvenuta registrazione] i produttori sono obbligati a ritirare e quindi gestire correttamente i RAEE restituiti dal cliente in caso di vendita contestuale di nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di 1 a 1 (tramite trasportatore e centro di trattamento autorizzati). Il ritiro come usato è consentito solo sotto particolari condizioni. I produttori devono prevedere un contributo internalizzato nel prezzo di vendita per finanziare le attività per lo smaltimento dei “RAEE storici”. Non è ammessa la Visible-fee. Il contributo non può essere evidenziato in fattura. I produttori possono costituire Sistemi Collettivi per fare fronte ai propri obblighi. E’ opportuno stipulare degli accordi con i propri clienti relativamente alle modalità di restituzione. I produttori ritirano i RAEE dai propri clienti che utilizzano il prodotto, non da distributori e rivenditori. L’acquirente di un nuovo prodotto deve rivolgersi al produttore, non al rivenditore dal quale lo acquista. MARCATURA
PRODUTTORI AEE DOMESTICHE - NUOVO FINANZIAMENTO Responsabilità solo per i propri prodotti E’ possibile adempiere agli obblighi di gestione tramite un sistema collettivo o individualmente Dalla data di entrata in vigore del sistema a responsabilità individuale per i RAEE nuovi (31 Dicembre 2008) i produttori devono prevedere un ulteriore contributo per finanziare i costi futuri dello smaltimento dei “RAEE nuovi”. Tale contributo deve essere internalizzato nel prezzo. ACCANTONAMENTO Il contributo deve costituire un accantonamento a bilancio in previsione di un costo futuro (quando il prodotto diverrà rifiuto) GARANZIA Il produttore deve fornire una garanzia (fideussione) che copra i costi di smaltimento dei RAEE nuovi nel caso in cui il produttore esca dal mercato. Un DM deve indicare forme di garanzia equivalenti
PRODUTTORI AEE PROFESSIONALI - NUOVO FINANZIAMENTO Dalla data di entrata in vigore del sistema a responsabilità individuale per i RAEE nuovi (31 Dicembre 2008) i produttori sono responsabili dello smaltimento dei propri prodotti quando questi vengono smaltiti. Sono quindi obbligati a ritirare e quindi gestire correttamente i RAEE dei propri prodotti restituiti dai clienti finali (tramite trasportatore e centro di trattamento autorizzati) I produttori devono prevedere un contributo non visibile per finanziare le attività per lo smaltimento dei “RAEE nuovi” E’ possibile adempiere agli obblighi tramite un sistema collettivo o individualmente ACCANTONAMENTO Il contributo deve costituire un accantonamento a bilancio in previsione di un costo futuro (quando il prodotto diverrà rifiuto) GARANZIA Il produttore deve fornire una garanzia (fideussione) che copra i costi di smaltimento dei RAEE nuovi nel caso in cui il produttore esca dal mercato. Un DM deve indicare forme di garanzia equivalenti.
MARCATURA DEI PRODOTTI Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, POSTE SUL MERCATO A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO CHE ISTITUISCE IL REGISTRO DEI PRODUTTORI, ovvero il 20 NOVEMBRE 2007, riportano, a cura e sotto la responsabilità del produttore, in modo chiaro, visibile ed indelebile, il simbolo del cassonetto barrato, riportato all’allegato 4 del D.lgs 151.
SIMBOLO ALLEGATO IV La direttiva e il decreto 151 riportano il cassonetto barrato, senza specifiche sulle dimensioni e senza barra nera. La norma CENELEC EN50419, sviluppata su mandato della Commissione riporta il simbolo a fianco riportato La dimensione minima del simbolo è 7 mm
IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE Il D.Lgs. 151/2005 prevede che sui prodotti immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore del decreto che istituisce il Registro sia riportata un’indicazione che permetta di identificare il produttore. Per la definizione delle modalità di identificazione del produttore, il D.Lgs rinvia però ad un futuro Decreto che il Ministero dell’ambiente dovrà emanare in conformità a disposizioni comunitarie, ad oggi non ancora definite. L’obbligo di identificazione del produttore è pertanto rinviato fino all’emanazione di tali norme. L’entrata in vigore del sistema di finanziamento dei RAEE nuovi entrerà dunque in vigore dal 31 Dicembre 2008 se e solo se saranno state emanate le norme di cui sopra.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI Il decreto legislativo 151/2005 attribuisce al produttore di AEE l’obbligo di fornire all’utente una serie di informazioni concernenti il futuro smaltimento dei RAEE. l’obbligo di non smaltire i rifiuti di apparecchiatura elettriche ed elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani e di effettuare una raccolta separata; i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova; gli effetti potenziali sull’ambiente e sulla salute umana dovuti alla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche o ad un uso improprio delle stesse apparecchiature o di parti di esse; il significato del cassonetto barrato; le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di detti rifiuti.
INFORMAZIONE AI CENTRI DI TRATTAMENTO I produttori devono mettere a disposizione dei centri di trattamento le informazioni in materia di reimpiego e di trattamento per ogni tipo di nuova apparecchiatura immessa sul mercato, entro un anno dalla stessa immissione (art. 13, comma 3, d. lgs.151/2005) In particolare, devono indicare: i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; il punto in cui le sostanze e i preparati pericolosi si trovano all’interno delle apparecchiature stesse, nella misura in cui ciò è necessario per consentire ai centri di reimpiego agli impianti di trattamento e di riciclaggio di uniformarsi alle disposizioni del Decreto e fatte comunque salve le disposizioni in materia di segreto industriale. IL CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, in collaborazione con la Federazione ANIE e rappresentanti del settore del riciclo, ha elaborato il documento Linee Guida “CEI C308-1”. Si tratta di una scheda appositamente studiata per fornire le informazioni richieste dal Decreto in un formato standardizzato.