IndiceIndiceIndiceIndice IndiceIndiceIndiceIndice 1 Revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci 2 Controllo legale dei conti 3 Revisione e corporate.

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IndiceIndiceIndiceIndice IndiceIndiceIndiceIndice 1 Revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci 2 Controllo legale dei conti 3 Revisione e corporate governance 4 Revisione legale dei conti Evoluzione del quadro giuridico

Revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci 1 1

Inquadramento giuridico Revisione contabile obbligatoria (1975) Revisione contabile volontaria (1939)

Legge 1966 del 1939: disciplina delle società fiduciarie e di revisione (Vigilanza del Ministero delle Corporazioni poi Ministero dell’Industria)  Amministrazione dei beni per conto di terzi  Organizzazione e revisione contabile  Rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni Revisione contabile volontaria

Legge 216 del 1974 (CONSOB) e D.P.R. 136 del 1975 (Revisione e certificazione dei bilanci)  Albo speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB  Requisiti di indipendenza, professionalità e assunzione di responsabilità  Riferimento ai “corretti” principi contabili Revisione contabile obbligatoria

Principi contabili/1 Insieme di regole volte a “indirizzare” la rilevazione delle operazioni di gestione e le sintesi di bilancio  Principi di classificazione e rilevazione contabile delle operazioni di gestione  Principi di valutazione  Principi di rappresentazione dei valori nei prospetti di bilancio

Le fonti dei principi contabili/1 La dottrina economico-aziendale Le norme di legge in tema contabile e di bilancio La prassi delle imprese e la professione contabile

Principi contabili/2 Insieme di norme volte a “integrare” ed “interpretare” dal punto di vista tecnico-contabile le norme di legge in materia di bilancio  Principi di classificazione e rappresentazione dei valori nei prospetti di bilancio  Principi di valutazione

Le fonti dei principi contabili/2 La norme di legge I principi nazionali CNDC&R I principi internazionali IASB

Evoluzione dei principi contabili –Riferimento ai “corretti” principi contabili (D.P.R. 136 del 1975) –Emanazione principi contabili CNDC&R nel periodo (documenti 1-8) –Delibera Consob n del 1982 –Principi contabili CNDC&R come necessario punto di riferimento (esclusione doc. 8 e riserve doc. 2) –Principi contabili internazionali come riferimento integrativo, quando non in contrasto con la legge –Emanazione principi contabili CNDC&R nel periodo (documenti 9-10)

Evoluzione del quadro giuridico Controllo legale dei conti 2 2

Inquadramento giuridico/2 Bilancio Comunitario (1991) Controllo legale dei conti (1992) Revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci (1975)

Evoluzione dei principi contabili/2 Recepimento delle direttive comunitarie –IV e VII direttiva – D.Lgs. 127/1991 –VIII direttiva – D.Lgs. 88/1992 –Conto economico a costi e ricavi integrali della produzione realizzata –Principi contabili intesi come “rispetto delle norme di legge” in tema di bilancio –Comunicazione Consob 1 marzo 1994 –Emanazione principi contabili CNDC&R (documenti 11-27)

Evoluzione del quadro giuridico Revisione e corporate governance 3 3

Inquadramento giuridico/3 Legge Draghi (D. Lgs. 58 del 1998) Riforma del diritto societario (Legge 3 del 2003) Revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci (1975)

Evoluzione dei principi contabili/3 D.LGS. 58/98 - Art Possibilità per le imprese quotate di redigere il bilancio consolidato secondo gli IAS Principi inseriti in un più vasto piano regolamentare  Sistemi di Governance e Controllo Interno  Mercato unico dei capitali UE - Regolamento giugno 2002 sull’applicazione IAS a partire dal Introduzione degli IAS

Il quadro italiano degli IAS A giugno 2002 costituzione dell’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) valuta l’applicazione dei principi IAS/IFRS in Italia collabora con l’EFRAG e quindi con lo IASB emana principi contabili per i bilanci per i quali non è prevista l’applicazione degli IAS collabora con il legislatore italiano nell’emanazione delle norme in materia contabile

Aspetti sostanziali degli IAS  Principi (IAS e IFRS)  Interpretazioni (SIC e IFRIC)  Soluzione “benchmark” (preferita)  Soluzione “allowed” (consentita))  Prevalenza della sostanza sulla forma  Sistema di valori (non di costi)  cioè di prezzi (fair value)  Maggiore volatilità dei risultati

Evoluzione del quadro giuridico Revisione legale dei conti 4 4

Inquadramento giuridico/4 Revisione legale dei conti (2010) Controllo legale dei conti (1992)

La disciplina della revisione legale è raccolta in un unico testo normativo; Sostituzione dell’espressione “controllo contabile” con “revisione legale dei conti”; Abilitazione all’esercizio della professione di revisore (tirocinio, esame di stato e formazione continua, iscrizione e contenuto informativo del registro dei revisori, regole di deontologia); Modalità di conferimento, di revoca e dimissioni dall’incarico; Funzioni di vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) dell’Isvap e della Consob, i reati e le relative sanzioni; Istituzione di un unico registro dei revisori tenuto dal MEF; Adozione obbligatoria degli ISA emanati dall’IFAC; Controllo di qualità della revisione contabile. LA RIFORMA DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI Direttiva 2006/43/Ce (“Nuova ottava direttiva” o “Direttiva audit” )

2218/06/2016 Sintesi dei contenuti del D. Lgs. 39/2010

D. Lgs. 39/2010 Art. 1 - Definizioni a) “ affiliata di una società di revisione legale ”: ente legato alla società di revisione tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo; c) “ enti di interesse pubblico ”: società individuate ai sensi dell’art. 16; g) “ Registro dei revisori legali ”: registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le società di revisione legale; h) “ relazione di revisione legale ”: documento contenente il giudizio sul bilancio espresso dal soggetto cui è stato conferito l’incarico di revisione e che è firmato dal responsabile della revisione; i) “ responsabile della revisione ”: 1) il revisore legale cui è stato conferito l’incarico; 2) il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell’incarico, se l’incarico è stato conferito ad una società di revisione legale;

l) “ rete ”: la struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o fa capo ad una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; m) “ revisione legale ”: revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto legislativo; n) “ revisore legale ”: persona fisica abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi del c.c. e delle disposizioni del decreto legislativo e iscritta nel Registro; p) “ revisore del gruppo ”: revisore legale o società di revisione legale incaricati della revisione legale dei conti consolidati; q) “ società di revisione legale ”: società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo e iscritta nel Registro. D. Lgs. 39/2010 Art. 1 - Definizioni

1. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale, elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, ovvero emanati dal MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale consultano il soggetto precedentemente incaricato della revisione, al fine di ottenere ogni informazione utile allo svolgimento della revisione in merito alla società che conferisce l’incarico. Il soggetto precedentemente incaricato della revisione consente l’accesso a tali informazioni. D. Lgs. 39/2010 Art. 9 - Deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 2. Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano relazioni finanziarie, d’affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa. 3. Se l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale rischia di essere compromessa, come in caso di autoriesame, interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, fiducia eccessiva o intimidazione, il revisore legale o la società di revisione legale devono adottare misure volte a ridurre tali rischi. D. Lgs. 39/2010 Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

4. Qualora i rischi siano di tale rilevanza da compromettere l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale questi non effettuano la revisione legale. 5. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale si dotano di procedure idonee a prevenire e rilevare tempestivamente le situazioni che possono comprometterne l’indipendenza. 6. L’istituzione e il funzionamento di tali procedure sono documentati in modo da poter essere assoggettati a sistemi di controllo della qualità. 7. Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi. 8. I soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione legale o di un’affiliata non possono intervenire nella revisione legale in un modo che può compromettere l’indipendenza e l'obiettività del responsabile della revisione. D. Lgs. 39/2010 Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

9. Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete. 10. Il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo: D. Lgs. 39/2010 Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo. 11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere in alcun modo determinata dall’ esito delle revisioni da essi compiute. 12. I soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettività elaborati da associazioni e ordini professionali e approvati dal MEF, sentita la Consob, ovvero emanati dal MEF, sentita la Consob. D. Lgs. 39/2010 Art. 10 – Indipendenza ed obiettività

1. La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea. 2. Il MEF, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Consob, la Banca d’Italia e l’ISVAP, può disporre con regolamento l’obbligo di osservare procedure di revisione o obblighi supplementari o, in casi eccezionali, il divieto di osservare parte dei principi di revisione, solo nel caso in cui l’obbligo o il divieto conseguono da disposizioni legislative specifiche relative alla portata della revisione legale. 3. Fino all’adozione dei principi di revisione adottati dalla Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob. I principi elaborati dagli ordini e associazioni professionali tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali. D. Lgs. 39/2010 Art. 11 e 12 – Principi di revisione

1. L’assemblea, su proposta motivata dell’organo di controllo, conferisce l’incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante l’incarico. 2. L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 3. L’assemblea revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. D. Lgs. 39/2010 Art. 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto

4. Il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall’incarico, salvo il risarcimento del danno, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal MEF, sentita la Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere in tempi e modi tali da consentire alla società sottoposta a revisione di provvedere altrimenti, salvo il caso d’impedimento grave e comprovato del revisore o della società di revisione legale. Il medesimo regolamento definisce i casi e le modalità in cui può risolversi consensualmente o per giusta causa il contratto con il quale è conferito l’incarico di revisione legale. In tali casi, la società sottoposta a revisione legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico. D. Lgs. 39/2010 Art. 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto

6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle dimissioni o della risoluzione del contratto. 7. La società sottoposta a revisione ed il revisore legale o la società di revisione legale informano tempestivamente il MEF, per la revisione legale relativa agli enti di interesse pubblico, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate. D. Lgs. 39/2010 Art. 13 – Conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico, risoluzione del contratto

1. Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto; b) verificano nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. D. Lgs. 39/2010 Art. 14 – Relazione di revisione e giudizio sul bilancio

Riferimenti per l’esame MARCHI L., Revisione aziendale e Sistemi di controllo interno, Giuffrè, 2012, Capitolo 2, paragrafo 1 (inquadramento giuridico)