Il SISTEMA DELLE LE AREE PROTETTE DEL VENETO Le aree naturali protette nel Veneto sono state istituite da un quadro normativo avente come riferimento Legge.

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Il SISTEMA DELLE LE AREE PROTETTE DEL VENETO Le aree naturali protette nel Veneto sono state istituite da un quadro normativo avente come riferimento Legge Regionale 40/84 “Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali”, Legge 394/91 “Legge Quadro sulle aree protette” DPR 448/96 di recepimento della Convenzione Internazionale di Ramsar (Iran), che individua “le zone umide di importanza internazionale”.

Parchi Regionali Colli Euganei ha Delta del Po veneto ha Dolomiti di Ampezzo ha Fiume Sile4.159 ha Lessinia ha

ha Anno di istituzione: 1997 Legge regionale 8 settembre 1997 n. 36 (B.U.R. 74/1997). NORME PER L'ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO

Riserve Regionali Bosco Nordio114 ha Bastoni Selva Pezzi968 ha Pian di Landro Baldassare265 ha Bocche di Po425 ha Gardesana orientale219 ha Piaie Longhe – Millifret130 ha

Bosco Nordio114 ha Bosco Nordio è una Riserva Naturale Integrale gestita da Veneto Agricoltura, visitabile esclusivamente con Guida Naturalistica.

Riserva Naturale integrale Bocche del Po

Oasi Naturalistiche del Veneto Oasi WWF Valle Averto200 ha Bosco delle Fontanen.d. Oasi Cave Gaggio13 ha Oasi C à Roman51 ha Palude del Busatello81 ha Palude di Brus à 283 ha Palude di Onara128 ha Valle Averton.d.

Altre Oasi in Polesine ai sensi Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) n.ro Denominazione Oasi Comune Sup. Ha 1 Golena di Bergantino Bergantino 41 2 Gorgo Giare Bergantino 1 3 Gorgo Marola Castelnovo Bariano 2 4 Cave di Zelo Giacciano con Baruchella 10 5 Gorghi Trecenta Trecenta 10 6 Isola di Salara Salara 9 7 Isola Tontola Ficarolo 25 8 Golena Boscovecchio Badia Polesine 34 9 Cave Barchetta Badia Polesine 9,4 10 La Buora Badia Polesine 7,6 11 Le Gorghe Fiesso Umbertiano 9,2 12 Fontanile Concadirame Rovigo 2 13 Golena di Villanova Marchesana Villanova Marchesana Volta Grimana Loreo 10

Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura In Italia, i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente il 21% circa del territorio nazionale. Informazioni riguardanti la rete Natura 2000 negli altri paesi dell'Unione si trovano sul sito europeo - See more at: Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” (S.I.C) pdf

Natura 2000 nel Polesine In azzurro: ZPS In blu: SIC In verde: zone di sovrapposizione

Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974) NORME PER LA TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI. (1)1

montano/raccolta-funghi Disciplina raccolta funghi in Veneto montano/funghi/opuscolo%20raccolta%20funghi_vers_ pdf Opuscolo informativo sui funghi:

Disciplina raccolta tartufi in Veneto montano/raccolta-tartufi montano/tartufi/DISPENSA_NORMATIVA_PER_ESAME_agg 2015.pdf Opuscoli informativi montano/tartufi/DISPENSA_BIOLOGIA_TARTUFI_agg2015.pdf

Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978) LEGGE FORESTALE REGIONALE.([I])[I]

Art Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. ([i])[i] 2.Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto. 3.I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell ’ uomo, conservano la classificazione a bosco. 4.Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate. 5.Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati. 6.Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico. 7.Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante. 8.Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti. ([ii])[ii] 8 bis.I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri. 8 ter.Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a metri quadrati che interrompono la continuit à del bosco. 8 quater.Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all ’ articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela. 8 quinquies.La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell ’ applicazione dell ’ articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ”. ([iii])[iii]

Art I boschi di cui all'articolo 14 sono tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi. 2.E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco oggetto della richiesta, mediante l ’ adozione di una delle seguenti misure: a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie; b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia rispetto a quella ridotta; c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui si chiede la riduzione. ([iv])[iv] 3.Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei prati-pascoli nonch è per gli interventi di regimazione idraulica e per il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori classificati montani, l ’ autorizzazione di cui al comma 2, è concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c). 4.Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle espressamente previste dagli strumenti urbanistici. 5.Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. ([v])[v] 6.Il rilascio dell ’ autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b) è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi. ([vi])[vi] 6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai metri quadrati. ([vii])[vii]

D. Lgs. 490/99, art. 139 – lett. c. Strade alberate nomenclate quali bellezze di insieme: Strada Provinciale Rovigo-Badia Polesine Strada Privinciale Rovigo-Adria

D.Lgs.42 del 22/01/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio dice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-testo-integrato

Elenco dei corsi d'acqua vincolati ex Legge 8 agosto 1985, n. 431 Scansione della documentazione originale dei corsi d’acqua di cui alla Gazzetta Ufficiale del regno d’Italia n. 250 del 24 ottobre 1923, in conformità al provvedimento del consiglio regionale n. 940 del 28 giugno

GORGHI, MACERI, STAGNI

DUNE FOSSILI

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