“Semplificazione della P.A.C.” Roma, 14 marzo 2007 Settori: Vino e alcole etilico SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari.

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“Semplificazione della P.A.C.” Analisi dettagliata della proposta della Commissione Riunione del 1° marzo 2007 Ente Nazionale Risi.
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
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“Semplificazione della P.A.C.” Roma, 14 marzo 2007 Settori: Vino e alcole etilico SALA MARCORA III PIANO Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Proposta COM(2006)822(OCM unica) e settore vitivinicolo Il reg. (CE) n. 1493/99 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, articolato in 7 titoli e 80 articoli disciplina: - Potenziale produttivo (diritti d’impianto, premi all’estirpazione) - aiuti alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti -misure di mercato (aiuti alla distillazione, allo stoccaggio, all’arricchimento dei mosti) - vini di qualità prodotti in regioni determinate - pratiche e trattamenti enologici - etichettatura - regime degli scambi con i Paesi Terzi - Associazione dei produttori ed Organismi di filiera.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Nel mese di giugno 2006 la Commissione ha presentato la comunicazione: “Verso un settore vitivinicolo sostenibile in Europa”. Nel secondo semestre del 2007 si prevede che sarà presentata la proposta di riforma dell’OCM vino. Non è opportuno spezzettare l’attuale reg. 1493/99 fino a che non sarà approvata la riforma. E’ necessario escludere del tutto il settore vino dall’OCM unica.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Disposizioni concernenti il settore vitivinicolo che devono essere eliminate dalla proposta -Art. 1 lett. l (campo di applicazione) che sostituisce l’art. 1 par. 1 e 2 del Reg. (CE) n.1493/99. - Art. 3 par. 1 punto d) – campagna di commercilizzazione, che sostituisce l’Art. 1 par. 4 del Reg. (CE) n.1493/99. -Art. 174 che sostituisce l’art.71 par. 2 del Reg. (CE) n.1493/99 relativo agli aiuti di stato per l’abbandono definitivo della viticoltura. (analoga disposizione per gli aiuti alla ristrutturazione e riconversione non è stata ripresa). -Art. 185 – scambio d’informazione tra gli Stati membri e la Commissione che sostituisce l’art. 73 del Reg. (CE) n.1493/99.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 188 Comitato di gestione unico La previsione di un Comitato di gestione unico rischia di far perdere la conoscenza del mercato dei singoli settori. Si propone che il Comitato sia articolato in sezioni per settori merceologici per: - stabilire le norme applicative settoriali del presente regolamento - monitorare l’andamento del mercato e/o problematiche specifiche dei diversi prodotti merceologici.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Inoltre devono essere eliminati: L’art 191 che sopprime l’articolo 71 e gli articoli da 73 a 77 del Reg. (CE) n. 1493/99 (tra cui l’abolizione del Comitato di gestione vini. L’art 198 lett. e) stabilisce che per il settore vitivinicolo l’entrata in vigore è il 1 agosto 2008.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) settore alcole etilico La proposta di regolamento riprende abbastanza fedelmente quanto contenuto nel Reg. (CE) n. 670/2003

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 1 par. 3 punto a) Prevede che quando si fa riferimento all’alcole etilico sia inteso che si tratta alcole etilico di origine agricola. Al fine di evitare confusioni è necessario sempre ripetere alcole etilico di origine agricola.

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 138 Contingenti tariffari Al par. 2 dopo la lettera c) reintrodurre quanto stabilito all’art 6 par 2 del Reg. 670/2003: “Possono essere applicati altri metodi appropriati. Essi devono evitare qualsiasi discriminazioni tra operatori interessati.”

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 153 misure di salvaguardia Vi è un trasferimento di competenze dal Consiglio alla Commissione. Si ritiene che il Consiglio deve definire i casi e i limiti in cui gli Stati Membri possono adottare misure conservative, anche per la specificità del settore alcool che non fa parte di una OCM; pertanto deve essere ripreso l'intero par. 1 dell’art 9 del reg. 670/2003: “ Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all’allegato II parte I subisca o rischia di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 33 del trattato, si possono applicare misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. Per valutare se la situazione giustifichi l’applicazione di tali misure, si tiene conto in particolare dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati o chiesti titoli di importazione e dei dati figuranti nel bilancio della campagna di commercializzazione in questione. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all’art. 37, par.2 del trattato, adotta le modalità generali d’applicazione del presente paragrafo e definisce i casi e i limiti in cui gli Stati membri possono adottare misure conservative.”

Proposta COM(2006)822(OCM unica) Articolo 188 Comitato valgono le stesse considerazioni svolte per gli altri settori