D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio CODICE URBANI Capo III Protezione e conservazione Sezione I Misure di protezione Art. 20 Interventi vietati Art. 21 Interventi soggetti ad autorizzazione Gli artt. da 22 a 28 contengono prescrizioni di carattere procedurale che regolamentano vari aspetti degli interventi edilizi eseguibili in relazione ai beni vincolati
CONSERVAZIONE Sezione II Misure di conservazione Art. 29 Conservazione E’ ASSICURATA MEDIANTE COORDINATA E PROGRAMMATA ATTIVITA’ DI: - STUDIO - PREVENZIONE - MANUTENZIONE - RESTAURO
Art. 29 Conservazione c.2 Prevenzione si intende: il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bbcc nel suo contesto. Art. 29 Conservazione c.3 Manutenzione si intende: il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
Art. 29 Conservazione c.4 Restauro si intende: l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
Art. 29 Conservazione Dal c. 6 al c. 10 il legislatore propone delle indicazioni relative alla formazione professionale di settore Art. 29 Conservazione Il c.9 è dedicato alla formazione dei restauratori, è stato modificato con l’introduzione di una nuova attribuzione nella sfera di disciplina ministeriale.
Art. 29 Conservazione Il legislatore ha inoltre aggiunto un comma 9 bis che fissa il limite temporale a partire dal quale sarà possibile acquisire la qualifica di restauratore di bbcc solo in base alla disciplina che discende dall’attuazione dei decreti stessi. Art. 29 Conservazione Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni; b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni;
Art. 29 Conservazione c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni
CHI è IL RESTAURATORE? I L PROFESSIONISTA CHE DEFINISCE LO STATO DI CONSERVAZIONE E METTE IN ATTO UN COMPLESSO DI AZIONI DIRETTE E INDIRETTE PER LIMITARE I PROCESSI DI DEGRADO DEI MATERIALI COSTITUTIVI DEI BENI E ASSICURARNE LA CONSERVAZIONE, SALVAGUARDANDONE IL VALORE CULTURALE.
analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro;
CHI è IL COLLABORATORE RESTAURATORE? collabora con il restauratore eseguendo, con autonomia decisionale strettamente afferente alle proprie competenze tecniche, determinate azioni dirette ed indirette per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione, operazioni di cui garantisce la corretta esecuzione secondo le indicazioni metodologiche ed operative, sotto la direzione ed il controllo diretto del restauratore.
Art. 30 Obblighi conservativi Art. 31 Interventi conservativi volontari Art. 32 Interventi conservativi imposti Art. 33 Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti Art. 34 Oneri per gli interventi conservativi Imposti Art. 35 Intervento finanziario del Ministero Al c.1 viene prevista la novità della facoltà dello Stato di concorrere alla spesa dell’intervento fino all’intero ammontare, se gli interventi stessi siano di particolare rilevanza o riguardino beni di uso e godimento pubblico.
Art. 45 Prescrizioni di tutela indiretta Il suo contenuto è costituito dalle prescrizioni che il Ministero ha facoltà di prescrivere e che sono dirette ad evitare “che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di Decoro”. Per quanto riguarda “la prospettiva o la luce” che non devono essere danneggiate, tale esigenze devono ravvisarsi nel mantenimento della visibilità complessiva del bene oggetto di vincolo diretto ed anche di speciali punti di vista da luoghi posti a ragionevole distanza.
Art. 46 Procedimento per la tutela indiretta E’ interessante notare che tra gli effetti della comunicazione vi è anche quello della Immodificabilità dell’immobile, limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le predisposizioni contenute, la cui durata è attualmente di 240 gg.
Art. 47 Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo Il provvedimento di vincolo indiretto dovrà essere notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento e poi trascritto nei registri immobiliari.
Art. 48 Autorizzazione per mostre ed esposizioni Le prescrizioni dell’art. sono state inserite fra le misure di protezione dei bbcc Il richiedente l’autorizzazione dovrà (c. 4) provvedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi al prestito, la cui congruità sarà verificata dal Ministero in relazione all’entità e valore dei beni.
Art. 49 Manifesti e cartelli pubblicitari Un altro mezzo di tutela è rappresentato dal divieto di collocazione o affissione di cartelli o di altri mezzi Pubblicitari sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali. Il comma 3 prevede una disposizione innovativa per la disciplina all’utilizzo a scopo pubblicitario delle coperture di ponteggi relativi ad interventi di restauro su edifici di interesse storico artistico o collocati in luoghi di interesse storico artistico.
I beni pubblici sono quelli che appartengono allo Stato alle regioni o ad altri enti pubblici territoriali e sono soggetti ad un particolare regime giuridico. All’interno di questo ampio genus è dato individuare 2 categorie di beni: 1. BENI DEMANIALI art. 822 del Codice Civile 2. BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI art. 826 del Codice Civile
Le caratteristiche fondamentali dei BENI DEMANIALI sono essenzialmente 2: Sono beni immobili o universalità di beni mobili; Appartengono necessariamente ad enti pubblici territoriali (Stato, Regioni,Province, Comuni); Demanio necessario si tratta di beni immobili che sono demaniali per natura. Sono di proprietà dello Stato ed in casi eccezionali anche delle Regioni Ne fanno parte il demanio marittimo, il demanio idrico, il demanio militare.
Demanio accidentale si tratta di beni immobili ed universalità di beni mobili che possono anche non essere di proprietà di enti pubblici Territoriali; pertanto il carattere della demanialità verrà Acquistato solo nel caso in cui siano di proprietà di enti pubblici territoriali. Demanio accidentale Ne fanno parte il demanio stradale, il demanio ferroviario, il demanio Aeronautico, gli acquedotti di proprietà di enti pubblici territoriali, ma soprattutto i beni di interesse storico, artistico ed archeologico. In questo caso si tratta di beni immobili ed universalità di mobili di proprietà di enti pubblici territoriali.
- Demanio regionale - Demanio comunale specifico (come nel caso di cimiteri e di mercati di proprietà del Comune). Per quanto riguarda invece i BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI, le caratteristiche essenziali si riducono a 2: Appartenenza a qualsiasi ente pubblico, non solo territoriale; Possono consistere in beni immobili e mobili e questi beni sono vincolati ad una destinazione di pubblica utilità.
Si tratta di: - foreste, - miniere, - acque minerali e termali, - cave e torbiere, - beni militari, - beni costituenti la dotazione del Presidente della Repubblica arredi ed edifici sede dei pubblici uffici, - fauna selvatica - aree espropriate e/o acquisite dai Comuni - beni di interesse storico –archeologico
In virtù dell’art. 823 del Codice civile i succitati bbcc sono Insuscettibili di alienazionee non possono nemmeno essere usucapiti né formare oggetto di negozi privatistici a favore di terzi. Art. 54 Beni inalienabili In primo luogo viene mantenuta una categoria di beni assolutamente inalienabili indicata all’art. 54 e il regime di inalienabilità è insito necessariamente nella sussistenza del carattere demaniale del bene.