NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI ed ACCETTAZIONE INCARICO -art. 40 L.F. : nominato dal G.D. sentito il curatore tra quei creditori che hanno segnalato la propria disponibilità o altri nominativi di creditori in possesso dei requisiti. La dottrrina sottolinea che per la nomina non basta il decreto del G.D. ma occorre l’accettazione espressa o tacita del creditore designato. La manifestazione può esprimersi anche in via anticipata. Né può intendersi quella volontà compresa nella Istanza di insinuazione al PASSIVO.
LE FUNZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI nello specifico 1)Funzioni di controllo : ispezionare scritture e documenti e quindi proporre reclamo contro atti del curatore o del G.D. 2) Funzioni consultive : è organo consultivo permanente . Deve esprimere sempre un parere motivato. Il parere è obbligatorio nei casi testuali (artt. 47,53, 104 125,146 L.F.) * La dottrina prevalente , in caso di mancata espressione del parere non ritiene l’atto nullo, ove comunque sia stato richiesto; qualcuno parla di annullabilità in assenza del parere nell’ambito delle transazioni, che può essere fatta valere solo dal curatore e non dai singoli creditori del fallito. *La giurisprudenza ritiene che la consultazione del comitato dei creditori- momento necessario dell’iter di formazione del decreto del G.D.- non seguito da relativo parere, non inifici l’atto giacchè la sua assenza o tardività trova i necessari ed esclusivi sistemi di controllo nei reclami previsti dalla legge fallimentare, il cui mancato esperimento rende non impugnabile l’atto che si sia irregolarmente formato( Cass. 3.01.1998,n. 16) 3)Funzioni autorizzative:previste testualmente
Le decisioni del Comitato dei creditori Art. 40, comma 5°, L.F.: Conflitto d’interesse: obbligo astensione Art. 41, comma 3 e 4, L.F. : modalità, termini e requisiti. Art. 41,comma 4, L.F. : la fattispecie dell’inerzia del com.credit.
LE QUESTIONI AZIONE DI RESPONSABILITA’ art. 41, comma 7° 8°, L.F. CONFLITTO d’INTERESSE, art. 40 L.F., comma 5°, L.F.
REGIME DI RESPONSABILITA’ DEI MEMBRI del COMITATO DEI CREDITORI Dopo la riforma del 2006, “correttivo”2007 applicabilità dell’art. 2407, soltanto comma 1° e 3°, c.c. Quindi esclusione della culpa in vigilando per i membri del comitato dei creditori ( 3° comma art. 2407 c.c.). IL Comit. Credit. dopo riforma, deve pertanto: - adempiere doveri con profess.,diligenza richieste dalla natura incarico,; - rispettare obbligo verita’ delle attestazioni rese e conservare il segreto d’ufficio. In assenza di tali requisiti si tratta di attività illecita che genera RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA di tutti o alcuni dei componenti che dovranno essere sostituiti ( art. 41, comma 8, L.F..
L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ contro il Comitato dei credit L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ contro il Comitato dei credit.o di singoli componenti -problema NATURA della responsabilità del comit. cred. in relazione al tipo di DILIGENZA esigibile dai membri . -responsabilità graduata rispetto alle singole aree d’intervento del com.credit. Seconda che si tratti di attività: -consultiva -di vigilanza - di controllo - di autorizzazione
L’esercizio dell’azione di responsabilità contro Comit. Credit. Art. 41,comma 8, L.F. : suscita dei dubbi sui: legittimati attivi ( cfr. arttt. 2393, 2393-bis ssg., c.c., come richiamati dall’art. 2407, comma 3 c.c.); Tempi dell’esperibilità dell’azione. Problema PRESCRIZIONE azione, collegato con l’identificazione della NATURA della funzione svolta.