NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI ed ACCETTAZIONE INCARICO -art. 40 L.F. : nominato dal G.D. sentito il curatore tra quei creditori che hanno segnalato.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Ruolo e responsabilità
Advertisements

Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi
CURATORE E’ nominato dal Tribunale con la sentenza di f.
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
Il titolo esecutivo europeo Regolamento CE 805/2004 Entrato in vigore il 21 gennaio 2005 e applicabile dal 21 ottobre 2005 reca la disciplina del c.d.
IV Congresso Annuale in materia di responsabilità da reato degli enti 24 febbraio Centro Congressi Piazza di Spagna - Roma IL D. LGS. 231/01 E LA.
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
La fase istruttoria Acquisizione dei fatti e degli interessi
S.p.a. unipersonali Patrimoni destinati
Invalidità delle deliberazioni assembleari
La responsabilità degli amministratori di s.p.a
RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE 1337 e 1338 C.C. 2 fasi in cui rileva a) svolgimento delle trattative b) formazione del contratto Clausola di buona fede:
Sono partecipanti eventuali al procedimento amministrativo (art. 9):
PERSONE GIURIDICHE.
L’iniziativa procedimentale comporta
DETERMINAZIONE A CONTRARRE Art. 11 D. Lgs 163/2006 Art. 192 D
RELAZIONE EX ART. 33 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267)
GLI ORGANI GIURISDIZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA
LE PROCEDURE CONCORSUALI 1.FALLIMENTO 2.CONCORDATO PREVENTIVO 3.LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA 4.AMMINSTRAZIONE STRAORDINARIA.
Prof.ssa Margherita Ramajoli
ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E COMUNICAZIONE DELL’AVVIO
LA RESPONSABILITA’ IN PARTICOLARE LA RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI: RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO, EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA. Giovanni.
10. L’organizzazione Lezione n. 10 di diritto fallimentare anno accademico 2013/2014.
tuttavia, nelle società che:
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Governance s.r.l. Lorenzo Benatti Parma, 24 marzo 2015.
Partecipazione al procedimento (artt. 7-10) e accordi (art. 11)
Università degli Studi di Perugia Modulo n. 1 – LA NUOVA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO STEFANO VILLAMENA LA DIA (ORA SCIA) Dal 1990 al 2005 (DIA)
Tecnica di redazione degli atti L’atto di appello
1 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA Corso di Laurea in Servizio Sociale Diritto privato e di famiglia A.A. 2013/14 prof. Ciro CASCONE prof. Ciro.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
L’iniziativa procedimentale comporta l’obbligo di procedere l’obbligo di provvedere: a) obbligo di provvedere con un provvedimento espresso b) obbligo.
Custodia e ordine di liberazione nelle vendite fallimentari
Il provvedimento amministrativo è
CESSAZIONE DEL FALLIMENTO E CONCORDATO FALLIMENTARE
Gli organi del fallimento
1 REVISORI CONTABILI (art. 13 Dlgs. 21/11/2007 n. 231) ISCRITTI REGISTRO REVISORI CONTABILI b)PERSONE FISICHE SOCIETA’ DI REVISIONE ISCRITTI ALBO CONSOB.
LA CORTE COSTITUZIONALE
LA VERIFICA DELLA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITA’
Gli effetti della riforma sulla dirigenza
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Controllo sulla gestione Collegio sindacale e revisore legale Collegio sindacale Funzione continuativa di controllo Controllo di legalità (art. 2403) Principi.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 2 – 27 GENNAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
LA TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA LEZIONE 3 – 2 FEBBRAIO 2016 Dott.ssa Nicole Lazzerini Dipartimento di Scienze Giuridiche Università degli Studi.
Amministratori Composizione monopersonale o pluripersonale Nelle quotate la pluripersonalità è necessaria (amministratori indipendenti, di minoranza, quote.
1. Regolamento n. 1346/2000:  istituisce un quadro comune per le procedure d’insolvenza in seno all’UE;  si applica alle procedure concorsuali, aventi.
1. 2 Il procedimento fallimentare si articola in tre fasi differenti: 1. accertamento dello stato passivo e dei diritti reali e personali dei terzi 2.
1. 20 gennaio 20122NICOLA CAVALLUZZO 20 gennaio 20123NICOLA CAVALLUZZO.
1. Tribunale fallimentare e giudice delegato (Artt. 23 – 24 L.F.) Comitato dei creditori (Artt. 40 – 41 L.F.) Curatore (Artt. 27 – 39 L.F.) Assemblea.
1 Debitore (vedi art. 14 L.F.) Creditori Pubblico Ministero (art. 7 L.F.) 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. L'imprenditore.
1.  La legge fallimentare (Artt. 194 – 213 L.F.) prevede una speciale procedura concorsuale: la liquidazione coatta amministrativa.  Tale procedura.
1. Si articola nelle seguenti fasi: 1. Conservazione e amministrazione del patrimonio del fallito 2. Accertamento del passivo 3. Liquidazione dell’attivo.
CONCORDATO PREVENTIVO E ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE L’indagine nazionale OCI sui concordati e gli accordi di ristrutturazione dei debiti Presentazione.
1 Il procedimento amministrativo Finalità di una disciplina generale  Assicurare l’imparzialità * imparzialità come considerazione di tutti gli interessi.
 Abstract: In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, l'applicabilità della disciplina prevista per le cc.dd. "organizzazioni di tendenza"
S.d.P. AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO Dott. Mariasofia Houben.
Il sistema delle revocatorie: azioni a tutela della par condicio creditorum Marzo 2016 Corso di diritto fallimentare GIURISPRUDENZA ED ECONOMIA Marzo 2016.
La crisi dell’impresa bancaria Il quadro di riferimento attuale.
1 Le impugnazioni: a. i tipi di impugnazione. L’impugnazione per revocazione (Art. 98, quarto comma, L.F.):  può essere proposta dal creditore, dal curatore.
01/06/20161 Gli atti degli Enti Locali a cura della Dott.ssa Paola Contestabile.
RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI ED I TERZI 26 XI 2009 a cura del Dott. Gianni LANZA RIFERIMENTI NORMATIVI; RIFERIMENTI NORMATIVI;
1. Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
IL FALLIMENTO Marzo 2016 LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
Gli amministratori Normativa vigente ed innovazioni.
IL FALLIMENTO LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza.
LEZIONI DI DIRITTO FALLIMENTARE Dip. di Economia e Giurisprudenza
Transcript della presentazione:

NOMINA DEL COMITATO DEI CREDITORI ed ACCETTAZIONE INCARICO -art. 40 L.F. : nominato dal G.D. sentito il curatore tra quei creditori che hanno segnalato la propria disponibilità o altri nominativi di creditori in possesso dei requisiti. La dottrrina sottolinea che per la nomina non basta il decreto del G.D. ma occorre l’accettazione espressa o tacita del creditore designato. La manifestazione può esprimersi anche in via anticipata. Né può intendersi quella volontà compresa nella Istanza di insinuazione al PASSIVO.

LE FUNZIONI DEL COMITATO DEI CREDITORI nello specifico 1)Funzioni di controllo : ispezionare scritture e documenti e quindi proporre reclamo contro atti del curatore o del G.D. 2) Funzioni consultive : è organo consultivo permanente . Deve esprimere sempre un parere motivato. Il parere è obbligatorio nei casi testuali (artt. 47,53, 104 125,146 L.F.) * La dottrina prevalente , in caso di mancata espressione del parere non ritiene l’atto nullo, ove comunque sia stato richiesto; qualcuno parla di annullabilità in assenza del parere nell’ambito delle transazioni, che può essere fatta valere solo dal curatore e non dai singoli creditori del fallito. *La giurisprudenza ritiene che la consultazione del comitato dei creditori- momento necessario dell’iter di formazione del decreto del G.D.- non seguito da relativo parere, non inifici l’atto giacchè la sua assenza o tardività trova i necessari ed esclusivi sistemi di controllo nei reclami previsti dalla legge fallimentare, il cui mancato esperimento rende non impugnabile l’atto che si sia irregolarmente formato( Cass. 3.01.1998,n. 16) 3)Funzioni autorizzative:previste testualmente

Le decisioni del Comitato dei creditori Art. 40, comma 5°, L.F.: Conflitto d’interesse: obbligo astensione Art. 41, comma 3 e 4, L.F. : modalità, termini e requisiti. Art. 41,comma 4, L.F. : la fattispecie dell’inerzia del com.credit.

LE QUESTIONI AZIONE DI RESPONSABILITA’ art. 41, comma 7° 8°, L.F. CONFLITTO d’INTERESSE, art. 40 L.F., comma 5°, L.F.

REGIME DI RESPONSABILITA’ DEI MEMBRI del COMITATO DEI CREDITORI Dopo la riforma del 2006, “correttivo”2007 applicabilità dell’art. 2407, soltanto comma 1° e 3°, c.c. Quindi esclusione della culpa in vigilando per i membri del comitato dei creditori ( 3° comma art. 2407 c.c.). IL Comit. Credit. dopo riforma, deve pertanto: - adempiere doveri con profess.,diligenza richieste dalla natura incarico,; - rispettare obbligo verita’ delle attestazioni rese e conservare il segreto d’ufficio. In assenza di tali requisiti si tratta di attività illecita che genera RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA di tutti o alcuni dei componenti che dovranno essere sostituiti ( art. 41, comma 8, L.F..

L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ contro il Comitato dei credit L’AZIONE DI RESPONSABILITA’ contro il Comitato dei credit.o di singoli componenti -problema NATURA della responsabilità del comit. cred. in relazione al tipo di DILIGENZA esigibile dai membri . -responsabilità graduata rispetto alle singole aree d’intervento del com.credit. Seconda che si tratti di attività: -consultiva -di vigilanza - di controllo - di autorizzazione

L’esercizio dell’azione di responsabilità contro Comit. Credit. Art. 41,comma 8, L.F. : suscita dei dubbi sui: legittimati attivi ( cfr. arttt. 2393, 2393-bis ssg., c.c., come richiamati dall’art. 2407, comma 3 c.c.); Tempi dell’esperibilità dell’azione. Problema PRESCRIZIONE azione, collegato con l’identificazione della NATURA della funzione svolta.