LE AZIONI
LE NOVITÀ DELLA RIFORMA SOCIETARIA
I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA / 2 ART. 4 (SOCIETÀ PER AZIONI): LA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI È MODELLATA SUI PRINCIPI DI: RILEVANZA CENTRALE DELL’AZIONE (permane seppure ricalibrata) CIRCOLAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE POSSIBILITÀ DI RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO (distinzinone società aperte/chiuse)
I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA / 3 ART. 4 (SOCIETÀ PER AZIONI): FINI DA RAGGIUNGERE TRAMITE AMPLIAMENTO DELL’AUTONOMIA STATUTARIA; (sostanziale atipizzazione delle azioni; strumenti finanziari partecipativi; obbligazioni subordinate) CONFERIMENTI: DETTARE UNA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI TALE DA CONSENTIRE L’ACQUISIZIONE DI OGNI ELEMENTO UTILE PER IL PROFICUO SVOLGIMENTO DELL’IMPRESA SOCIALE, A CONDIZIONE CHE SIA GARANTITA L’EFFETTIVA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE; CONSENTIRE AI SOCI DI REGOLARE L’INCIDENZA DELLE RISPETTIVE PARTECIPAZIONI SOCIALI SULLA BASE DI SCELTE CONTRATTUALI (attribuzione non proporzionale)
DISCIPLINA DELLE AZIONI: PREVEDERE LA POSSIBILITÀ DI EMETTERE AZIONI SENZA INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE, DETERMINANDONE LA DISCIPLINA CONSEGUENTE; (no par stocks improprie) ADEGUARE LA DISCIPLINA DELLA EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI ALLA LEGISLAZIONE SPECIALE E ALLE PREVISIONI RELATIVE ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI; PREVEDERE, AL FINE DI AGEVOLARE IL RICORSO AL MERCATO DEI CAPITALI E SALVE IN OGNI CASO LE RISERVE DI ATTIVITÀ PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI, LA POSSIBILITÀ, I LIMITI E LE CONDIZIONI DI EMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI E PARTECIPATIVI DOTATI DI DIVERSI DIRITTI PATRIMONIALI E AMMINISTRATIVI;
LE AZIONI
NOZIONE ART c.c.: LA PARTECIPAZIONE SOCIALE È RAPPRESENTATA DA AZIONI VALORE RAPPRESENTATIVO: DUPLICE LIVELLO AZIONE COME PARTECIPAZIONE SOCIALE (E COME UNITÀ DI MISURA DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE): ELEMENTO TIPOLOGICO quote di partecipazione dei soci alla S.p.A., omogenee e standardizzate: capitale frazionato in numero predeterminato di parti di identico ammontare che attribuiscono identici diritti [si differenzia dalla quota di s.r.l. in quanto è una partecipazione tipo identificata con criterio oggettivo e matematico e non con criterio soggettivo] AZIONE COME TITOLO AZIONARIO (RAPPRESENTATIVO DELLA PARTECIPAZIONE) partecipazioni rappresentate da documenti che circolano secondo le regole dei titoli di credito (salvo poche eccezioni, nominativi; solo SICAV, az di risparmio al portatore): elemento non essenziale (statuto può escludere emissione del titolo + dematerializzazione)
CARATTERISTICHE DELL’AZIONE Tecnica di divisione matematica di capitale in parti omogenee comporta INDIVISIBILITÀ: AZIONE È UNITÀ MINIMA DI PARTECIPAZIONE [COMPLESSO UNITARIO E NON FRAZIONABILE DI DIRITTI] Frazionamento/raggruppamento = modifica statuto (art c.c.: se contitolarità dell’azione: comproprietà indivisa e rappresentante comune; solidarietà per obbligazioni) [tutela azionista se non è consentita piena conversione delle azioni (resti) o non ottiene almeno una azione: delibera valida se: resto è conseguenza di delibera necessaria (es: riduzione del capitale) e non è abuso della maggioranza AUTONOMIA le partecipazioni restano distinte ed autonome anche quando fanno capo ad un medesimo socio (ciascuna partecipazione / ciascun titolo) [voto disgiunto? Recesso parziale?] EGUAGLIANZA (RELATIVA) Valore nominale Contenuto (Nell’ambito delle categorie speciali) CIRCOLAZIONE IN FORMA CARTOLARE
DISCIPLINA LA DISCIPLINA DELLE AZIONI PUÒ ESSERE ANALIZZATA SOTTO TRE PROFILI: CAPITALE SOCIALE FASCIO DI DIRITTI ACCORDATI CIRCOLAZIONE
AZIONI E CAPITALE SOCIALE AZIONI = FRAZIONE DI CAPITALE SOCIALE DI IDENTICO VALORE VALORE NOMINALE, INVARIABILE ED INDICATO IN STATUTO IL VALORE COMPLESSIVO DEI CONFERIMENTI NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL CAPITALE SOCIALE ( ). NORMA INDEROGABILE (EFFETTIVITÀ): VIOLAZIONE COMPORTA NULLITÀ DEL PATTO, NON DELLA SOTTOSCRIZIONE (OBBLIGO DI CONFRIRE L’INTERO VALORE) ASSEGNAZIONE NON PROPORZIONALE (LIBERTÀ NEGOZIALE; VALORIZZAZIONE CONVENZIONALE DI CONFERIMENTI ATIPICI: ES KNOW HOW O RINUNCIA A PRIVATIVA IN FAVORE DI SOCIETÀ) SOPRAPPREZZO (POSSIBILE ANCHE IN SEDE COSTITUTIVA): OBBLIGATORIO IN CASO DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE SE VALORE REALE SIA SUPERIORE A VALORE NONMINALE APPOSITA RISERVA INDISPONIBILE (ALMENO FINO A CHE NON SIA COLMATA LA RISERVA LEGALE: ART. 2431)
AZIONI E CAPITALE SOCIALE/2 AZIONI SENZA VALORE NOMINALE NON È POSSIBILE COESISTENZA: STATUTO INDICA SOLO CAPITALE SOTTOSCRITTO E NUMERO AZIONI EMESSE PARTECIPAZIONE ESPRESSA NON IN FORMA NUMERARIA, MA IN PERCENTUALE DEL NUMERO COMPLESSIVO DI AZIONI EMESSE ( ) SE LE AZIONI HANNO VALORE NOMINALE (V.N.): VOTO = C.S. : (N. AZ. X V.N.) SE LE AZIONI NON HANNO VALORE NOMINALE : VOTO = N. TOT. AZIONI : N. AZIONI DEL SOCIO ANCHE IN QUESTO CASO, FRAZIONI UGUALI DI CAPITALE NOMINALE; IL VALORE NON È PERÒ ESPRESSO, MA SI CALCOLA DIVIDENDO CAPITALE NOMINALE/NUMERO AZIONI EMESSE (DA INDICARE ANCHE SUL TITOLO : NON FACILITANO OPERAZIONI SUL CAPITALE) AZIONI SENZA VALORE NOMINALE C.D. IMPROPRIE (MODELLO TEDESCO): PRESUPPONGONO COMUNQUE SISTEMA DEL CAPITALE SOCIALE (E SUE REGOLE, COME DIVIETO DI EMISSIONE SOTTO PARITÀ CONTABILE) A DIFFERENZA DI QUELLE C.D. PROPRIE (ORDINAMENTO USA).
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI DIRITTI: PATRIMONIALI (UTILI, QUOTA DI LIQUIDAZIONE) AMMINISTRATIVI (INTERVENTO IN ASSEMBLEA, VOTO, IMPUGNAZIONE DELIBERE, ISPEZIONE) MISTI (OPZIONE, RECESSO)
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI/2 UGUAGLIANZA ( : “CONFERISCONO UGUALI DIRITTI”) UGUALE VALORE NOMINALE = UGUALI DIRITTI UGUALGIANZA RELATIVA ( : “CATEGORIE DI AZIONI DOTATE DI DIRITTI DIVERSI”; NO CRITERIO PERSONALISTICO) UGUALGIANZA OGGETTIVA: UGUALI DIRITTI PER OGNI SINGOLA AZIONE; SOGGETTIVAMENTE VALE LA COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE POSSEDUTA CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE SOGGETTIVA: DIRITTI INDIPENDENTI DAL NUMERO DI AZIONI POSSEDUTE: INTERVENTO IN ASSEMBLEA, DIRITTI DELLA MINORANZA: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA (10%), (5% o 2%), IMPUGNAZIONE DELIBERE (5% 0 1%°) - QUOTATE: Legge Draghi 58/98 incentiva ruolo di investitori istituzionali (azione sociale di responsabilità della minoranza [20% o 2,5%] nomina di almeno amministratore e di un sindaco; norme poi estese da riforma) DIRITTI IN PROPORZIONE AL N. DI AZIONI POSSEDUTE: DIRITTO DI VOTO, DIRITTO AGLI UTILI E QUOTA DI LIQUIDAZIONE, DIRITTO DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO (DISUGUAGLIANZA SOGGETTIVA: principio capitalistico) NOMINA STATALE DI AMMINISTRATORI E SINDACI ( : contrasto con orientamenti comunitari in tema di poteri speciali e golden share)
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI/3 AUTONOMIA: LE PARTECIPAZIONI RESTANO DISTINTE ANCHE IN CASO DI POSSESSO DI PLURALITÀ DI AZIONI. AUTONOMIA ANCHE SUL PIANO ENDOSOCIETARIO POSSIBILITÀ DI VOTO SOLO CON ALCUNE AZIONI POSSIBILITÀ DI DELEGA SOLO PER ALCUNE AZIONI VOTO DIVERGENTE: CONTROVERSO MA VALIDO SE SUPPORTATO DA RAGIONI OGGETTIVE E BUONA FEDE AUTONOMIA NON ESCLUDE RILIEVO DI COMPLESSIVA PARTECIPAZIONE: DIRITTI DELLA MINORANZA OBBLIGHI DI INFORMAZIONE SU ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI, PA PACCHETTO DI CONTROLLO: SPECIFICI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO PER CEDENTE (GARANZIA DI CONSISTENZA PATRIMONIALE?; SELEZIONE DELL’ACQUIRENTE?) - E CESSIONARIO (OPA)
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI/4: CATEGORIE DI AZIONI 2348: LO STATUTO PUÒ CREARE AZIONI CON DIRITTI DIVERSI: PIENA LIBERTÀ NELLA DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO, SALVO TALUNI LIMITI SOCIETÀ: DA LUOGO DI SINTESI DI INTERESSI CONVERGENTI A LUOGO DI COMPOSIZIONE DI INTERESSI (POTENZIALMENTE E PARZIALMENTE) CONFLIGGENTI MODIFICA ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA CON CREAZIONE DI ASSEMBLEE SPECIALI: LE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE POTENZIALMENTE LESIVE DEGLI INTERESSI DI CATEGORIA DEVONO ESSERE APPROVATE ANCHE DALL’ASSEMBLEA SPECIALE (DISCIPLINA: ASSEMBLEA STRAORDINARIA SE SOCIETÀ NON QUOTATA; AZIONISTI DI RISPARMIO SE QUOTATA) INTERESSE DI GRUPPO (SACRIFICATO INTERESSE INDIVIDUALE) PREGIUDIZIO SPECIFICO (ES: ESCLUSIONE DIRITTO DI OPZIONE) PREGIUDIZIO DIRETTO (VOTO PER RIDUZIONE DEL PRIVILEGIO; NO PER CREAZI0NE DI NUOVA CATEGORIA) DELIBERA DI ASSEMBLEA SPECIALE È CONDIZIONE DI EFFICACIA (NON SOLO INVALIDITÀ)
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI: CATEGORIE DI AZIONI/2 CONTENUTO: CON RIFORMA AMPIA AUTONOMIA (SOSTANZIALE ATIPIZZAZIONE) SIA SOTTO IL PROFILO AMMINISTRATIVO CHE PATRIMONIALE (PER OGNI CATEGORIA, LE AZIONI ATTRIBUISCONO EGUALI DIRITTI) 1.DIRITTI AMMINISTRATIVI DISCIPLINA MOLTO PERMISSIVA, LIMITE DI DIVIETO VOTO PLURIMO ( ) DIVIETO DI VETO SU DELIBERE ASSEMBLEARI (CONTRA CONSIGLIO NOTARILE MILANO) 2351: SI POSSONO EMETTERE AZIONI SENZA DIRITTO DI VOTO (IN PASSATO SOLO PER QUOTATE) CON VOTO LIMITATO A PARTICOLARI ARGOMENTI CON VOTO SUBORDINATO A PARTICOLARI CONDIZIONI (NON MERAMENTE POTESTATIVE: ES. NORMATIVO ART. 104 TUF E OPA) FINO ALLA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE E ANCHE SENZA “PRIVILEGIO” ED INOLTRE, NELLE SOCIETÀ “CHIUSE”, IL DIRITTO DI VOTO PUÒ ESSERE LIMITATO AD UNA MISURA MASSIMA SCAGLIONATO O SCALARE NOVITÀ: AZIONI RISCATTABILI DALLA SOCIETÀ O DAI SOCI
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI: CATEGORIE DI AZIONI/3 2.DIRITTI PATRIMONIALI AZIONI PRIVILEGIATE: PRIVILEGIO IN RIPARTIZIONE UTILI O RIMBORSO CAPITALE POSTERGAZIONE NELLE PERDITE ( ) AMPIA AUTONOMIA COL LIMITE DEL PATTO LEONINO (2265) AZIONI CORRELATE : DIRITTI PATROMONIALI CONNESSI AD ATTIVITÀ DI UN DETERMINATO SETTORE (ES: RAMO D’AZIENDA) SENZA NECESSITÀ DI PATRIMONIO DESTINATO. STATUTO INDIVIDUA SETTORE, MODALITÀ DI RENDICONTAZINE, DIRITI, CONVERSIONE. MAI DIVIDENDI SUPERIORI AGLI UTILI RISULTANTI DAL BILANCIO GENERALE AZIONI DI RISPARMIO (L. 216/74): SOLO PER QUOTATE NO DIRITTO DI VOTO (NON CONTANO NEI QUORUM) E NECESSARIAMENTE PRIVILEGIATE POSSONO ESSERE AL PORTATORE (SALVO QUELLE DI AMMINISTRATORI E SINDACI) CONCORRONO CON LE AZIONI A VOTO LIMITATO PER IL LIMITE DELLA METÀ DAL CAPITALE SOCIALE OPZIONE ORGANIZZAZIONE DI GRUPPO
AZIONI E DIRITTI INCORPORATI: CATEGORIE DI AZIONI/4 2.DIRITTI PATRIMONIALI /2 AZIONI AI PRESTATORI DI LAVORO ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI UTILI AI DIPENDENTI, ANCHE DI CONTROLLATA: PROCEDIMENTO: IMPUTAZIONE A CAPITALE DI UTILE E ASSEGNAZIONE GRATUTA POSSIBILE ANCHE EMISSIONE A PAGAMENTO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (ANCHE PER CONTROLLANTE): AUMENTO REALE DEL CAPITALE ALTERNATIVA: STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI (ANCHE PER CONTROLLANTE?) STOCK OPTIONS (E STOCK GRANT) E PIANI DI COMPENSI PER AMM. E DIRIGENTI BASATI SU AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI (SOCIETÀ APERTE: NECESSITÀ DI APPROVAZIONE ASSEMBLEARE E PUBBLICITÀ ANCHE CON COMUNICAZIONE A CONSOB): rischio di politica di massimizzazione del profitto nel breve periodo, con difficile sostenibilità nel medio/lungo periodo DEROGA A DIVIETO DI ASSISTENZA FINANZIARIA: prestiti e garanzie possibili con limite di utili distribuibili e riserve disponibili AZIONI DI GODIMENTO PARITÀ DI TRATTAMENTO IN CASO DI RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE CON SORTEGGIO E ANNULLAMENTO DI ALCUNE AZIONI DIETRO RIMBORSO DEL SOLO VALORE NOMINALE SE VALORE REALE È MAGGIORE DI NOMIALE: AZIONI DI GODIMENTO POSTERGATE NEL RIMBORSO (PARTECIPANO AL SALDO DI LIQUIDAZIONE DOPO RIMBORSO DEL NOMINALE DELLE ALTRE AZIONI) PARTECIPANO A DISTRIBUZIONI SOLO DOPO CHE SIA STATO CORRISPOSTO AGLI ALTRI L’INTERESSE LEGALE SUL VALORE NOMINALE NO DIRITTI AMMINISTRATIVI, SALVO FORSE IL DIRITTO DI OPZIONE
AZIONI: CIRCOLAZIONE / 1 TITOLI AZIONARI: TITOLI DI CREDITO CHE INCORPORANO LA PARTECIPAZIONE (cartula che circola secondo nome su beni mobili) 2346 c. 1: LO STATUTO PUÒ: ESCLUDERE L'EMISSIONE DEI TITOLI: IL TRASFERIMENTO DIVIENE EFFICACE MEDIANTE ANNOTAZIONE A LIBRO SOCI (2355 C.): disc. cessione del contratto PREVEDERE DIVERSE TECNICHE DI LEGITTIMAZIONE E CIRCOLAZIONE IN DIFETTO VALGONO LE REGOLE EX ART TITOLI DI CREDITO (natura ormai pacifica) CAUSALI LETTERALITÀ INCOMPLETA (integrata da disciplina legale del rapporto societario) FUNZIONE: TRASFERIMENTO (AUTONOMIA NELLA CIRCOLAZIONE): chi acquista legittimazione secondo le norme non è soggetto a rivendicazione LEGITTIMAZIONE INTERNA: il possessore è legittimato ad esercitare i diritti SOLO PARZIALE AUTONOMIA IN SEDE DI EMISSIONE (eccezioni personali opponibili a salvaguardia di integrità del capitale) 2354 c. 1: I TITOLI POSSONO ESSERE NOMINATIVI AL PORTATORE NOMINATIVITÀ OBBLIGATORIA PER NORMATIVA FISCALE, SALVO AZIONI DI RISPARMIO E AZIONI DI SICAV, SE INTERAMENTE LIBERATE
AZIONI: CIRCOLAZIONE / 2 ART. 2355: TRASFERIMENTO E LEGITTIMAZIONE (PROPRIETÀ: BASTA CONSENSO), ERGO: presunzione di proprietà in chi si dimopstra legittimato secondo le regole dei titoli di credito MANCATA EMISSIONE: IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI HA EFFETTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DAL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE NEL LIBRO DEI SOCI. AZIONI AL PORTATORE: SI TRASFERISCONO CON LA CONSEGNA DEL TITOLO AZIONI NOMINATIVE SI TRASFERISCONO CON DOPPIA ANNOTAZIONE MEDIANTE: TRANSFERT: ESIBIZIONE TITOLO + ALIENANTE DEVE PROVARE IDENTITÀ E CAPACITÀ DI DISPORRE; ACQUIRENTE ATTO CON FIRMA AUTENTICATA GIRATA AUTENTICATA DA UN NOTAIO (O DA ALTRO SOGGETTO SECONDO LE LEGGI SPECIALI). IL GIRATARIO CHE SI DIMOSTRA POSSESSORE IN BASE A UNA SERIE CONTINUA DI GIRATE HA DIRITTO DI OTTENERE L'ANNOTAZIONE DEL TRASFERIMENTO NEL LIBRO DEI SOCI, ED È COMUNQUE LEGITTIMATO AD ESERCITARE I DIRITTI SOCIALI; RESTA SALVO L'OBBLIGO DELLA SOCIETÀ, PREVISTO DALLE LEGGI SPECIALI, DI AGGIORNARE IL LIBRO DEI SOCI. AZIONI DEMATERIALIZZATE: IL TRASFERIMENTO SI OPERA MEDIANTE SCRITTURAZIONE SUI CONTI; IN TAL CASO, SE LE AZIONI SONO NOMINATIVE, LA SCRITTURAZIONE SUL CONTO EQUIVALE ALLA GIRATA.
AZIONI: CIRCOLAZIONE / c. 7: LO STATUTO PUÒ ASSOGGETTARE LE AZIONI ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLE LEGGI SPECIALI SUI MERCATI REGOLAMENTATI: GESTIONE ACCENTRATA (CIRCOLAZIONE DEMATERIALIZZATA DEI TITOLI: per evitare inconvenienti della circolazione documentale ) DIFFUSE TRA IL PUBBLICO DEMATERIALIZZAZIONE TOTALE: OBBLIGATORIA PER AZIONI QUOTATE O DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE ATTENZIONE: “NON EMETTERE” NON SIGNIFICA “DEMATERIALIZZARE”
AZIONI: CIRCOLAZIONE / 4 LIBERA TRASFERIBILITÀ SALVO LIMITI LEGALI O CONVENZIONALI (NO PER QUOTATE) LIMITI LEGALI: AZIONI CON CONFERIMENTI IN NATURA PRIMA DI VERIFICA DELLA STIMA AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE (SERVE CONSENSO CDA) AZIONI DI SOCIETÀ FIDUCIARIE (SERVE CONSENSO CDA) LIMITI CONVENZIONALI (STATUTARI O PARASOCIALI) PARASOCIALI: SINDACATI DI BLOCCO (EFFICACIA OBBLIGATORIA) 2355 BIS: LO STATUTO PUÒ PREVEDERE (ANCHE CON MODIFICA DURANTE SOCIETATE): 1.IL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEI TITOLI NON EMESSI EMESSI IN FORMA NOMINATIVA IL DIVIETO NON PUÒ ECCEDERE 5 ANNI DALLA COSTITUZIONE 5 ANNI DALLA INTRODUZIONE DEL DIVIETO (SE SUCCESSIVA ALLA COSTITUZIONE)
AZIONI: CIRCOLAZIONE / 5 2.LO STATUTO PUÒ INTRODURRE PARTICOLARI CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI (EFFICACIA REALE) CLAUSOLA DI PRELAZIONE OBBLIGO DI PREFERIRE I SOCI A PARITÀ DI CONDIZIONI DENUNTIATIO CON PREZZO OFFERTO E ALTRE CONDIZIONI PRELAZIONE IMPROPRIA: PREVISIONE DI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DIRITTO DI RISCATTO IN CASO DI VIOLAZIONE VICENDE TRASLATIVE DIVERSE DA VENDITA (PERMUTA, CONFERIMENTO)? CLAUSOLA DI GRADIMENTO: POSSESSO DI REQUISITI OGGETTIVI O PLACET DI ORGANO (ANCHE AD ALTRI SOCI) IL “MERO” GRADIMENTO È VALIDO MA INEFFICACE SE NON SI PREVEDE RECESSO O ACQUISTO CON VALUTAZIONE EX ART BIS DIRITTO DI RETROCEDERE AZIONI PER ACQUIRENTE SENZA PLACET
AZIONI: CIRCOLAZIONE / 6 TRASFERIMENTI MORTIS CAUSA: EVENTUALI LIMITI STATUTARI, LEGITTIMI, SOGGIACCIONO ALLE REGOLE PRECEDENTI AZIONI RISCATTABILI: POTERE DI RISCATTO IN FAVORE DI SOCI O SOCIETÀ AL RICORRERE DI DETERMINATE CORCOSTANZE (ES. MORTE DEL SOCIO). SE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ: ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE ATTENZIONE: LIQUIDAZIONE/ACQUISTO IN BASE A VALORE ECONOMICO (CONSISTENZA PATRIMONIALE, PROSPETTIVE REDDITUALI, VALORE DI MERCATO) SALVO DEROGA STATUTARIA EX 2437 TER C. 4. INTRODUZIONE O RIMOZIONE DI VINCOLI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE SOCIETATE: 2437 C. 2: DIRITTO DI RECESSO (SALVO DIVERSA REGOLA) 2437 C. 1: DIRITTO DI RECESSO NON SOPPRIMIBILE: E) L'ELIMINAZIONE DI UNA O PIÙ CAUSE DI RECESSO PREVISTE DAL SUCCESSIVO COMMA OVVERO DALLO STATUTO; G) LE MODIFICAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI DI VOTO O DI PARTECIPAZIONE.
AZIONI: PEGNO, USUFRUTTO, SEQUESTRO / 1 COSTITUZIONE: ANNOTAZIONE DEL VINCOLO SUL TITOLO E NEL LIBRO SOCI IL DIRITTO DI VOTO SPETTA: AL CREDITORE PIGNORATIZIO, SALVO PATTO CONTRARIO ALL'USUFRUTTUARIO, SALVO PATTO CONTRARIO AL CUSTODE IL DIRITTO DI OPZIONE: SPETTA AL SOCIO ED AL MEDESIMO SONO ATTRIBUITE LE AZIONI SOTTOSCRITTE. SE IL SOCIO NON VERSA LE SOMME NECESSARIE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA E SE GLI ALTRI SOCI NON SI OFFRONO DI ACQUISTARLO, IL DIRITTO DEVE ESSERE ALIENATO PER SUO CONTO A MEZZO INTERMEDIARIO AUTORIZZATO. USUFRUTTO E PEGNO SI ESTENDONO ALLE SOMME INCASSATE MA NON ALLE NUOVE AZIONI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI (MA NON IL RECESSO) PEGNO E USUFRUTTO: AL SOCIO E AL CREDITORE O USUFRUTTUARIO SEQUESTRO: ESERCITATI DAL CUSTODE. SALVO CHE DAL TITOLO O DAL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE RISULTI ALTRO
AZIONI: PEGNO, USUFRUTTO, SEQUESTRO / 2 AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE: IL PEGNO, L'USUFRUTTO O IL SEQUESTRO SI ESTENDONO ALLE NUOVE AZIONI. VERSAMENTI SULLE AZIONI: PEGNO: IL SOCIO DEVE VERSARE LE SOMME ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA; IN MANCANZA IL CREDITORE PUÒ VENDERE LE AZIONI A MEZZO INTERMEDIARIO. USUFRUTTO: L'USUFRUTTUARIO DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO, SALVO IL SUO DIRITTO ALLA RESTITUZIONE AL TERMINE DELL'USUFRUTTO. PROBLEMI ANCORA IRRISOLTI: IL SOCIO DEVE ESSERE CONSULTATO PRIMA DEL VOTO? (NO, SALVO RISARCIMENTO DANNI SE LESO NEI SUOI INTERESSI)
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI INTRODOTTI DA RIFORMA DEL 2003 AL FINE DI RENDERE PIÙ FLESSIBILE LA STRUTTURA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ (consentire l’acquisizione di apporti non capitalizzabili) DISCIPLINA MOLTO SCARNA E SOSTANZIALE ATIPICITA’ ART c.c.: RESTA SALVA LA POSSIBILITÀ CHE LA SOCIETÀ, A SEGUITO DI APPORTO DA PARTE DEI SOCI O DI TERZI, ANCHE DI OPERE O SERVIZI, EMETTA STRUMENTI FINANZIARI FORNITI DI DIRITTI PATRIMONIALI O ANCHE DI DIRITTI AMMINISTRATIVI, ESCLUSO IL VOTO NELL’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI. IN TAL CASO LO STATUTO NE DISCIPLINA LE MODALITÀ E CONDIZIONI DI EMISSIONE, I DIRITTI CHE CONFERISCONO, LE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLE PRESTAZIONI E, SE AMMESSA, LA LEGGE DI CIRCOLAZIONE.
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /2 LA NUOVA NORMATIVA HA INTRODOTTO QUATTRO DIFFERENTI TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI DI PARTECIPAZIONE: EMESSI A SEGUITO DI PARTICOLARI APPORTI (ART ) EMESSI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO (ART ) ASSIMILABILI ALLE OBBLIGAZIONI (ART ) DI PARTECIPAZIONE AL SINGOLO AFFARE (ART TER, LETT. E)
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /3 SONO STRUMENTI IBRIDI CHE SI COLLOCANO IN UNA POSIZIONE INTERMEDIA TRA LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI E POSSONO AVVICINARSI ALL’UNA O ALL’ALTRA FATTISPECIE IN RELAZIONE AI DIRITTI E ALLE REGOLE CHE LI CARATTERIZZANO, SENZA MAI COINCIDERE CON ESSI.
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /4 SI DISTINGUONO DALLE AZIONI, PERCHÉ IL TITOLARE NON ASSUME MAI LA QUALIFICA DI SOCIO L’APPORTO NON PUÒ ESSERE IMPUTATO A CAPITALE L’APPORTO PUÒ CONSISTERE IN PRESTAZIONI DI OPERE O SERVIZI CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITE (CONFERIMENTI ATIPICI) SI DISTINGUONO DALLE OBBLIGAZIONI, PERCHÉ IL TITOLARE NON È UN SEMPLICE CREDITORE DELLA SOCIETÀ E PUÒ PARTECIPARE ATTRAVERSO I DIRITTI AMMINISTRATIVI SPECIFICAMENTE PREVISTI: PARTECIPATIVITÀ DISTINZIONE NON AGEVOLE PERCHÉ OBBLIGAZIONI POSSONO ESSERE SUBORDINATE ( ) PARTECIPANTI ( ) POSSONO AVERE ALCUNI DIRITTI AMMINISTRATIVI PROPRIO PER QUESTO 2411 ULTIMO COMMA ASSOGGETTA S.F.P. A DISCIPLINA DI OBBLIGAZIONI (N.B. LIMITE QUANTITATIVO A EMISSIONE E ORGANIZZ. DI CATEGORIA), QUANDO SIA PREVISTO IL RIMBORSO DEL CAPITALE (ANCHE SE CONDIZIONATO ALL’ANDAMENTO DELLA SOCIETÀ)
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /5 CONDIZIONI DI EMISSIONE: 1.APPORTO: DIVERSO DA CONFERIMENTO: RICHIAMA ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ASSONANZE: NO TITOLARE DELL’INIZIATIVA ECONOMICA RISCHIO LIMITATO ALL’APPORTO NO POTERE GESTIONALE NO ASSIMILAZIONE COMPLETA (PROPRIO PER PARTECIPATIVITA’): DIPENDE DA REGOLAMENTO DI EMISSIONE (QUINDI ANALOGIA IURIS) 2.OPZIONE? (SOPRATTUTTO QUANDO VENGANO ACCORDATI SIGNIFICATIVI DIRITTI AMMINISTRATIVI): IN OGNI CASO PARITÀ DI TRATTAMENTO
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /6 DIRITTI: CONTENUTO ATIPICO (RINVIO A STATUTO E REGOLAMENTO DI EMISSIONE, PROPRIO PER RINCORRERE PRASSI) 1.DIRITTI PATRIMONIALI PARTECIPATIVITÀ: DIRITTO A UTILI REMUNERAZIONE FISSA, MA SUBORDINAZIONE NEL RIMBORSO (REGIME DI DEFAULT) AUTONOMIA STATUTARIA: POSSIBILE ANCHE A FONDO PERDUTO, CON DIRITTI PARTECIPATIVI A TEMPO INDETERMINATO 2.DIRITTI AMMINISTRATIVI TIPICI (2351): VOTO SU ARGOMENTI SPECIFICAMENTE INDIVIDUATI NOMINA DI UN COMPONENTE INDIPENDENTE DI ORGANO AMM. E SINDACO STATUTO: AMPIO MARGINE DI MANOVRA; ED ES.: ISPEZIONE DEI LIBRI SOCIALI RICHIESTA RELAZIONI CDA DESIGNAZIONE FIGURE DIRIGENZIALI INTERVENTO CON RAPPRESENTANTE IN ASSEMBLEA COSULTAZIONE IN SEDE DI REDAZIONE DI BILANCIO ASSEMBLEA SPECIALE EX ART. 2376
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /7 IN PARTICOLARE: DIRITTO AL VOTO 2346, ULTIMO COMMA: “ESCLUSO IL DIRITTO AL VOTO NELL’ASSEMBLEA GENERALE” COME SI COORDINA CON 2351? ASSEMBLEA SPECIALE (MA FUNZIONE DIVERSA E VETO) VOTO SOLO PER ARGOMENTI SPEGIFICI E NON IN GENERALE (DISTINTO PROCEDIMENTO, ANALOGO A COOPERATIVE?) CIRCOLAZIONE: AMPIA LIBERTÀ (ANCHE AL PORTATORE, IN QUANTO NON ATIPICI EX ART. 2004) COMPETENZA ALL’EMISSIONE: IN CASO DI MANCATA INDICAZIONE STATUTARIA, ORGANO AMMINISTRATIVO (ANALOGAMENTE A OBBLIGAZIONI), DELEGABILE (SFUGGE A 2381 PER MANCATA CAPITALIZZAZIONE) RILEVAZIONE IN BILANCIO: DIPENDE DA ASSETTO CONCRETO, CON OBBLIGO EX LEGE DI SPECIFICA INDICAZIONE IN NOTA INTEGRATIVA
STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI /8 QUANDO UNO STRUMENTO PUÒ DIRSI “PARTECIPATIVO”? ALCUNE POSSIBILI ACCEZIONI: IL TITOLARE E' AMMESSO A PARTECIPARE ALLA VITA AMMINISTRATIVA SOCIALE IL TITOLARE PARTECIPA AL RISULTATO ECONOMICO DELLA SOCIETA' IL TITOALRE PARTECIPA (IN QUALCHE MODO) ALLA FORMAZIONE PATRIMONIO NETTO A FRONTE DI UN APPORTO IL TITOLARE PARTECIPA (IN QUALCHE MODO) ALLA RIPARTIZIONE DEL NETTO PATRIMONIALE FINALE
OBBLIGAZIONI TITOLI DI MASSA PER LA RACCOLTA DI CAPITALE DI CREDITO NEL SISTEMA DEL CODICE DEL ’42: FABBISOGNO FINANZIARIO A MEDIO/LUNGO PERIODO BASATO SULLO SCHEMA CAUSALE DEL MUTUO PRASSI (SOPRATTUTTO BANCARIA): DISTINZONE CAPITALE DI RISCHIO/CAPITALE DI DEBITO SEMPRE MENO NETTA (RIMBORSO POSTERGATO, REMUNERAZIONE PARTECIPANTE) RIFORMA 2003 RECEPISCE EVOLUZIONE: 2411 c.c.: IL DIRITTO AL RIMBORSO PUÒ ESSERE POSTERGATO LA REMUNERAZIONE PUÒ ESSERE LEGATA AD ANDAMENTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ
OBBLIGAZIONI/2 I PRESTITI POSTERGATI (ED IRREDIMIBILI, SPEC. NEL SISTEMA BANCARIO) PARTECIPANO IN CERTA MISURA DEL RISCHIO E SVOLGONO SOTTO IL PROFILO ECONOMICO UNA FUNZIONE DI PATRIMONIALIZZAZIONE ANALOGA A CAPITALE DI RISCHIO QUASI CAPITALE: CONCETTO FUNZIONALE DI CAPITALE CONTRAPPOSTO A CAPITALE NOMINALE DISTINZIONE DEBT/EQUITY SEMPRE PIÙ EVANESCENTE: SUL VERSANTE DEL CAPITALE DI CREDITO: PRESTITI POSTERGATI, OBBLIGAZIONI CONVETIBILI, OBBLIGAZIONI PARTECIPANTI, APPORTI NON CAPITALIZZATI, PRESTITI LEGALMENTE SUBORDINATI EX ART SUL VERSANTE DEL CAPITALE DI RISCHIO: AZIONI DI RISPARMIO, STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI PATRIMONIO SUPPLEMENTARE O DI SECONDO LIVELLO CHE SI AFFIANCA A QUELLO BASE (NETTO PATRIMONIALE): ANCHE IN BILANCIO
OBBLIGAZIONI/3: LE NOVITÀ PRINCIPALI LIMITE ALL’EMISSIONE: IL DOPPIO DI CAPITALE SOCIALE + RISERVA LEGALE + RISERVE DISPONIBILI RISULTANTI DALL’ULTIMO BILANCIO (PRIMA CAPITALE VERSATO ED ESISTENTE) DEROGABILE SE IL DI PIÙ È SOTTOSCRITTO DA INVESTITORI PROFESSIONALI SOGGETTI A VIGILANZA DEROGABILE SE GARANTITE DA IPOTECA I GR. FINO A 2/3 NON VALE PER OBBLIGAZIONI QUOTATE DI EMITTENTI QUOTATI DEROGABILE SU AUTORIZZAZIONE GOVERNATIVA COMPETENZA : CDA SALVO DIVERSA PREVISIONE STATUTARIA DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI: ESPRESSAMENTE PREVISTA SUBORDINAZIONE ESPRESSAMENTE PREVISTA INDICIZZAZIONE ESPRESSAMENTE PREVISA LA CORRELAZIONE
OBBLIGAZIONI: LE NOVITÀ PRINCIPALI /2 LA LEGGE SI PREOCCUPA DI MANTENERE INALTERATO IL RAPPORTO : NO RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE SOCIALE O DISTRIBUZIONE DI RISERVE SE ALL’ESITO IL LIMITE NON RISULTA PIÙ RISPETTATO SE RIDUZIONE DEL CAPITALE OBBLIGATORIA O LE RISERVE DIMINUISCONO IN CONSEGUENZA DI PERDITE: NO DISTRIBUZIONI SINO A CHE L'AMMONTARE DEL CAPITALE SOCIALE E DELLE RISERVE NON EGUAGLI L'AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE OBBLIGAZIONI EMESSE ALL’ESTERO: PER PREVENIRE ABUSI ESTENSIONE DI LIMITI ANCHE A GARANZIE PRESTATE PER EMISSIONI ESTERE LEGGE TUTELA RISPARMIO: GARANZIA ANNUALE (DA EMISSIONE) DI INVESTITORE ISTITUZIONALE PER MERCATO SECONDARIO, SALVO PROSPETTO INFORMATIVO
OBBLIGAZIONI: LE NOVITÀ PRINCIPALI /3 PROCEDIMENTO: COMPETENZA: CDA (PRIMA ASSEMBLEA STRAORDINARIA) ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE COLLOCAMENTO: SOLLECITAZIONE ALL’INVESTIMENTO DEMATERIALIZAZIONE LIBRO DELLE OBBLIGAZIONI ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI: VOTA SU MODIFICA CONDIZIONI DEL PRESTITO, NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNE (FUNZIONA COME ASSEMBLEA STRAORDINARIA) RAPPRESENTANTE COMUNE (ASSISTE A ASSEMBLEE) AZIONI INDIVIDUALI ESPERIBILI SE NON INCOMPATIBILI CON DELIBERA DI ASSEMBLEA OBBLIGAZIONISTI
OBBLIGAZIONI CATEGORIE SPECIALI DI OBBLIGAZIONI : A PREMIO: UTILITÀ ALEATORIE PARTECIPANTI INDICIZZATE CON WARRANT SUBORDINATE CONVERTIBILI: DIRITTO DI CONVERTIRE ALLA SCADENZA L’OBBLIGAZIONE IN AZIONE, IN BASE A PREDETERMINATO RAPPORTO DI CAMBIO, UTILIZZANDO COME IL CONFERIMENTO LE SOMME GIA’ VERSATE PER L’ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI OPZIONE CAPITALE INTEGRALMENTE LIBERATO COMPETENZA: ASSEMBLEA STRAORDINARIA (DELEGABILE) DELIBERA DEVE INDIVIDUARE RAPP. DI CAMBIO E AUMENTARE IL CAPITALE (ESECUZIONE DIFFERITA E PROGRESSIVA) PENDENZA DI CONVERSIONE E RAPPORTO DI CAMBIO (OPZIONE; AUMENTO GRATUITO E RIDUZIONE PER PERDITE: MODIFICA AUTOMATICA DEL RAPP. DI C.; RIDUZIONE VOLONTARIA, FUSIONE ETC.: CONVERSIONE ANTICIPATA