Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.

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Possessiones.
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Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi

Bartolo da Sassoferrato (XIV sec.), Commentaria ad D.41,2,17,1: (...) Quid ergo est dominium. ( Differentia inter dominium et possessionem haec est, quod dominium nihilo minus eius manet, qui dominus esse non vult, possessio autem recedit, ut quisque constituit nolle possidere. Si quis igitur ea mente possessionem tradidit, ut postea ei restituatur, desinit possidere.) Respondeo dominium est ius de re corporali perfecte disponendi nisi lege prohibeatur. Che cos’è dunque la proprietà? Rispondo: la proprietà è il diritto di disporre interamente di una cosa corporale, ove la legge non lo vieti. Da: sito Università di Trento

Code civil des Français (a. 1804, vigente), art. 544: La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Da: sito Università di Trento

Codice civile italiano (a. 1865, abrogato): art. 436: La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Bu ̈ rgerliches Gesetzbuch (a.1900, vigente), § 903: Befugnisse des Eigentu ̈ mers. Der Eigentu ̈ mer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung asschliessen. (...). Facoltà del proprietario. Il proprietario di una cosa può, in quanto non si oppongano la legge o diritti dei terzi, disporre della cosa a suo gradimento ed escludere altri da ogni azione su di essa. Da: sito Università di Trento

Burgerlijk Wetboeck (a.1992, vigente), 5:1 (=book 5, art. 1): Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. La proprietà è il diritto più esteso che una persona possa avere su una cosa. Da: sito Università di Trento

Ist. di Gaio, I, 53: (...) male enim nostro iure non debemus; qua ratione et prodigis interdicitur bonorum administratio. Non dobbiamo, infatti, usare malamente del nostro diritto; ed è questa la ragione per cui ai prodighi è vietato aministrare i loro beni. Ist. di Giustiniano, I, 8,2: (...) expedit enim rei publicae, ne quis re sua male uteretur. E’ infatti interesse dello Stato che uno non usi malamente delle sue cose. Da: sito Università di Trento

COSTITUZIONE ITALIANA art. 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Tra i modi di acquisto del dominium: Attraverso la possessio civilis USUCAPIONE

D (Gai II rerum cottidianarum sive aureorum): Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum aut collyrium, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum vel oleum vel frumentum. Est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo placuit. Ut ecce vas conflatum ad rudem massam auri vel argenti vel aeris reverti potest, vinum vero vel oleum vel frumentum ad uvas et olivas et spicas reverti non potest: ac ne mulsum quidem ad mel et vinum vel emplastrum aut collyria ad medicamenta reverti possunt.

D : Quando taluno da una materia altrui avrà fatto una (nuova) specie a suo nome, Nerva e Proculo pensano che sia proprietario colui che l’ha formata, poiché ciò che è stato fatto prima non apparteneva a nessuno. Sabino e Cassio ritengono di avere maggior ragione nel dire che il proprietario della materia sarà anche proprietario di ciò che è stato formato con quella materia, dal momento che senza materia non poteva essere formata nessuna specie: per esempio, se dall’oro, dall’argento o dal bronzo (tuoi) avrò fatto un vaso, o con le tue assi una nave o un armadio o delle sedie, o con la tua lana dei vestiti, o dal vino e miele tuoi del “mulsum” o da tuoi medicinali un impiastro o del collirio, o dalle uve o dalle olive o dalle spighe tue (avrò fatto) del vino, dell’olio o del frumento. Vi è anche un’opinione intermedia, di quelli, cioè, che con ragione pensano che se la specie può tornare alla materia originaria, bisogna adottare l’opinione di Sabino e Cassio, quando invece la specie non può tornare alla sua materia d’origine, si deve adottare l’opinione di Nerva e Proculo. Per esempio, un vaso può essere riportato ad una massa rudimentale di oro, argento o bronzo, mentre l’olio, il vino e il frumento non possono essere ricondotti all’uva, alle olive o alle spighe: e neppure il mulsum (può essere ricondotto) al miele e vino, né gli impiastri o i collirii ai medicinali.

TRASFERIMENTO DEL DOMINIUM : Mancipatio (negozio astratto) Trasferiva dominium su res mancipi In iure cessio: (negozio astratto) utilizzazione della rei vindicatio Trasferiva dominium su res mancipi e nec mancipi Traditio: consegna ex iusta causa Trasferiva dominium su res nec mancipi

TUTELA DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM rei vindicatio (interdetto quem fundum e actio ad exhibendum) actio negatoria exceptio iusti dominii di fronte alla rei vindicatio

FORMULA DELLA REI VINDICATIO Si paret rem, de qua agitur, Auli Agerii esse ex iure Quiritium, neque ea res Aulo Agerio arbitrio tuo a Numerio Negidio restituetur, quanti ea res erit (al momento della sentenza) tantam pecuniam, iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato; si non paret absolvito. Se risulta che la cosa, di cui si tratta, è di Aulo Agerio secondo il diritto dei Quiriti e che questa cosa non è stata restituita ad Aulo Agerio secondo la tua valutazione arbitrale da Numerio Negidio, condanna, giudice, Numerio Negidio (a pagare) ad Aulo Agerio tanto denaro quanto sarà il valore della cosa (al momento dell’emanazione della sentenza); se non risulta, assolvilo.

-cautio damni infecti -operis novi nuntiatio - interdictum quod vi aut clam (restitutorio) - actio aquae pluviae arcendae

RAPPORTI AFFINI AL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM In bonis habere: Gai Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usucapias: semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipata vel in iure cessa esset.

Istituzioni di Gaio 2.41: Infatti se io non ti avrò mancipato né ceduto davanti al magistrato una res mancipi, ma te l’avrò soltanto consegnata, la cosa rientra tra i tuoi beni, ma in realtà rimarrà mia secondo il diritto dei Quiriti, finché tu non l’acquisti per usucapione con il possederla; una volta, infatti, completata l’usucapione allora comincia di pieno diritto ad essere tua, cioè sia nei tuoi beni, sia secondo il diritto dei Quiriti, come se ti fosse stata trasferita con mancipatio o con in iure cessio.

Actio Publiciana (a. 67 a.C.) Gai 4. 36: Item usucapio fingitur in ea actione quae Publiciana vocatur. Datur autem haec actio ei qui ex iusta causa traditam sibi rem nondum usucepit eamque amissa possessione petit. Nam quia non potest eam ex iure Quiritium suam esse intendere, fingitur rem usucepisse et ita quasi ex iure Quiritium dominus factus esset intendit, veluti hoc modo: IUDEX ESTO. SI QUEM HOMINEM A.AGERIUS EMIT ET IS EI TRADITUS EST, ANNO POSSEDISSET, TUM SI EUM HOMINEM, DE QUO AGITUR, EIUS EX IURE QUIRITIUM ESSE OPORTERET (rell.)

POSSESSIO VEL USUSFRUCTUS DEGLI AGRI PROVINCIALES Tutela: actio utilis ad exemplum della rei vindicatio

DOMINIUM UNIFICATO Fusione di dominium ex iure Quiritium, in bonis habere e possessio dei fondi provinciali Fine dell’età classica Età postclassica

Novità: -Espropriazione per pubblica utilità -divieto di abbandonare gli immobili -imposizione di cd servitù legali ❁ Modificate traditio e usucapio ❁ traditio ex iusta causa sostituisce mancipatio e in iure cessio

USUCAPIO E PRAESCRIPTIO LONGI TEMPORIS || || V V Cose mobili cose immobili 3 anni 10 (o 20) anni Requisiti: Res habilis titulus fides possessio tempus