Diritto internazionale e diritto interno 18.11.2010.

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Transcript della presentazione:

Diritto internazionale e diritto interno

Concezioni teoriche Monismo –Diritto internazionale come diritto pubblico “esterno” dello Stato –Subordinazione del diritto interno al diritto internazionale (Kant, Kelsen)  Stato come organo del diritto internazionale Dualismo (Triepel, Anzilotti)  ordinamento internazionale e ordinamenti statali sono originari ed autonomi  garanzia costituzionale in ordine al rispetto degli obblighi internazionali dello Stato

L’ordinamento italiano Tradizionale impostazione dualista  Le norme internazionali acquistano efficacia sul piano interno solo nella misura in cui quest’ultimo lo preveda attraverso appositi meccanismi di adattamento

Adattamento in forma ordinaria Riformulazione ed eventuale integrazione del precetto internazionale in atti normativi interni, opportuno per dare attuazione a: regole non vincolanti (facoltà, soft law) atti che richiedano particolari adempimenti legislativi (sanzioni penali) norme non self-executing Rischio di cattiva riformulazione

Adattamento in forma speciale Rinvio alla norma internazionale, che viene così incorporata nell’ordinamento interno Art Cost.: L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Ordine di esecuzione

Rango delle norme di adattamento nell’ordinamento interno Collegato allo strumento formale con cui si prevede l’adattamento  per le consuetudini, rango costituzionale sentenza Corte Cost. n. 48(1978) Russel  per i trattati, scelta puntuale (l. cost n. 1)  fonti previste da trattati

Garanzie costituzionali di attuazione degli obblighi pattizi Art. 11 Cost.: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

(segue) Art. 10.2: La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.  esigenza di rispetto degli obblighi internazionali nell’esercizio della potestà legislativa regionale  riserva di aula e inammissibilità dei referendum abrogativi  presunzione di conformità  principio di specialità

(segue) Art (l. cost. 3/2001): La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

L’ambito di applicazione dell’art  Anche per gli accordi in forma semplificata?  Anche ai rapporti fra trattati e leggi precedenti l’ordine di esecuzione?  Anche agli accordi conclusi in violazione dell’art. 80 o di altre prescrizioni costituzionali?  Anche per le norme non self-executing?  Quali gli effetti delle sentenze e di altre pronunce dei tribunali internazionali?  Che rapporti con l’art Cost.?

Ruolo delle Regioni nell’attuazione del diritto pattizio Art : Le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di loro competenza, (…) provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

“Atto politico” Cass. Sezioni Unite Sentenza 21 luglio 2006, n Siffatta pretesa, (…) rivolta a mettere in discussione le scelte con cui lo Stato, attraverso i suoi competenti organi istituzionali, ha configurato la propria politica monetaria, in coerenza con la decisione di aderire ad un sistema elaborato in ambito europeo e di fare parte delle istituzioni create all'interno di detto sistema (…) (quale che ne sia la plausibilità sul piano storico, economico e politico) (…) necessariamente esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionalì: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (…).