Le constitutiones principum (definizione adottata dal II sec. d.C.)

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Le constitutiones principum (definizione adottata dal II sec. d.C.)

A carattere generale (generales): EDICTA MANDATA A carattere particolare (finalizzate alla decisione di questioni concrete; personales, secondo la terminologia ulpianea): DECRETA EPISTULAE RESCRIPTA Problema del fondamento del potere legislativo del princeps: Fondamento unico(?): 1.Per Gaio (Inst. 1.5): la lex de imperio; 2.Per Ulpiano (D pr., 1 inst.): il popolo omne suum imperium et potestatem conferat al princeps. Secondo Talamanca: all’inizio il fondamento era diverso per ciascun tipo, dal II sec. d.C. fu costruito come unitario.

EDICTA L’editto era la forma usuale per tutte le comunicazioni dirette al pubblico. Contenuto: vario (tendenzialmente più di ambito pubblicistico che privatistico). Differenze con l’edictum del pretore: 1.Regolano direttamente l’attività dei soggetti dell’ordinamento (si tratta di provvedimenti di eteroregolamentazione), mentre quelli dei pretori costituivano un’autoregolamentazione dell’attività del pretore stesso; 2.Hanno validità territoriale potenzialmente illimitata; 3.L’efficacia degli edicta imperiali non cessa alla morte del princeps, mentre quelli dei pretori hanno efficacia solo per il loro anno di carica. Fondamento: ius edicendi di matrice magistratuale.

MANDATA Sono istruzioni ‘di servizio’ date dall’imperatore ai propri funzionari ed ai governatori delle province senatorie (sia di propria iniziativa, sia in risposta). Non erano ritenuti immediatamente vincolanti per i soggetti dell’ordinamento, ma solo nei confronti di coloro ai quali erano indirizzati. I privati potevano però farvi richiamo nei rapporti con i funzionari cui erano destinati. Fenomeno di generalizzazione: all’origine erano istruzioni personalizzate, poi col tempo si formarono corpora mandatorum di istruzioni stereotipe, articolati in relazione alle singole cariche. Fondamento: deriverebbero la propria forza vincolante dall’imperium del princeps.

DECRETA Sono le decisioni giudiziarie (sentenze) emanate dall’imperatore nell’esercizio della sua giurisdizione, a seguito di un dibattimento orale dinanzi al tribunale imperiale. Sia in appello – sia in primo grado (eccezionalmente); Sia in materia civile – sia in materia criminale; Sia in forma solenne – sia con procedimento sommario; Hanno carattere vincolante per le parti e sono sottratti a qualsiasi impugnazione. Col tempo considerati precedenti vincolanti anche al di fuori del processi nei quali erano pronunciati (cd. ‘normatività extraprocessuale’). L’espressione è utilizzata anche per indicare tutte le costituzioni imperiali (D pr., Pap. 2 def.); Fondamento: potrebbe essere considerato l’imperium o l’auctoritas principis oppure il potere di ekkleton dikazein (=giudicare su richiesta) conferito a Cesare Ottaviano nel 30 a.C. mediante plebiscitum (Dio Cass ).

EPISTULAE Sono normali comunicazioni scritte del princeps in risposta ad un’altra epistula inviatagli da un funzionario o da un magistrato per ricevere istruzioni o per una questione di diritto controversa decisiva per risolvere una causa pendente. La soluzione fornita dall’imperatore (recapitata personalmente al destinatario) era valida, purché non cambiassero i termini della questione (si vera sunt exposita; si preces veritate nitantur). Cancelleria: ab epistulis (=officium epistolarum), poi diviso in graecis – latinis. Fondamento: auctoritas principis.

RESCRIPTA (o subscriptiones) Sono risposte dell’imperatore alle richieste (libelli; preces) dei privati per risolvere una questione di diritto controversa in relazione ad un processo in corso o futuro. Le decisioni non erano recapitate personalmente al richiedente (a differenza delle epistulae), ma scritte in calce all’istanza (da cui il nome) e poi affisse in luogo pubblico nella località in cui si trovava l’imperatore. Non sentenze, ma pareri vincolanti per i giudici del processo, purché vera sunt exposita. Cancelleria: a libellis (=officium libellorum). Fondamento: auctoritas principis.