LA POSSESSIO Oggetto della possessio Res nec mancipi Usus possessio ad usucapionem
Applicazioni possessio extragiuridica - possessio dell’ager publicus -le stesse res oggetto di diritti assoluti (ma nella mera disponibilità)
Età preclassica e classica: concezione organica del possesso situazione di potere erga omnes di un soggetto giuridico rispetto a un oggetto
Possessio ad usucapionem: qualificata come possessio civilis 2 requisiti: 1.che l’oggetto di cui ci si impossessava fosse atto ad essere dominium ex i.Q. 2.che vi fosse una iusta causa possessionis, cioè una “circostanza oggettiva” che per il ius civile legittimasse l’acquisto.
Ogni altra ipotesi di possessio era detta possessio naturalis, cioè possesso di fatto
possessio pro suo =per proprio conto da un soggetto con l’intenzione di tenere l’oggetto per sé (rem sibi habendi) possessio pro alieno : per conto di un altro Es.: deposito
IUS HONORARIUM POSSESSIO AD INTERDICTA Tutela: -interdicta retinendae possessionis -interdicta recuperandae possessionis -interdicta adipiscendae possessionis (es. interd. quorum bonorum)
-possessio interdittale “normale” Possessio pro suo + 4 casi di possessio pro alieno (casi di: creditore pignoratizio sulla res avuta in pegno; sequestratario sulla res avuta in sequestro volontario; titolare di ius in agro vectigali; precarista) -Tutela con 2 interdetti retinendae possessionis, proibitori -Uti possidetis (tutela cose IMMOBILI) -Utrubi (tutela cose mobili) -2 recuperandae possessionis (restitutori): restituzione di cose immobili -De vi -De vi armata
possessio interdittale anomala (o quasi possessio) -Tutti gli altri casi di “possessio pro alieno” -Tutela p.es. con interdetto quorum bonorum a favore del bonorum possessor
Per i giuristi classici: sempre essenziale il corpore possidere Per la giurisprudenza postclassica: Interdicta=actiones Maggior rilievo all’animus (=volontà di possedere) Concetto di “possessio iuris”=possesso di diritti = tutte le ipotesi di esercizio di fatto di un diritto (sia assoluto sia relativo) diverse dal dominium
1. Possessionem adquirimus et animo et corpore: animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. Sed nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus hibernis aestivisque contingit.
possesso conservato solo animo sul servus fugitivus, e per mezzo del servus fugitivus. Nel caso di possessio ad interdicta di uno schiavo altrui, se lo schiavo fuggiva non se ne perdeva il possesso le cose di cui il servus fugitivus aveva acquistato il possesso si intendevano acquistate al possessor e non al dominus.