LA POSSESSIO Oggetto della possessio Res nec mancipi Usus  possessio ad usucapionem.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
I DIRITTI REALI MINORI Il diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa (res) e la segue indipendentemente dal suo proprietario. Caratteristiche.
Advertisements

Prof. Bertolami Salvatore
Tutti coloro ai quali le norme giuridiche si rivolgono
Di Gennaro Sabino e Di Donato Giuseppe
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
Possesso Materiale disponibilità di un bene Possesso in senso stretto
TUTELA DELLA PROPRIETA’
Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto (oggettivo).
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
Diritto Romano E-N Prof. Isabella PIRO
POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale su cosa altrui E’ la situazione di fatto che.
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
POSSESSIO. RILEVANZA Tutela provvisoria Consolidazione (vizio sanabile di acquisto) Legittimazione passiva alla rei vindicatio appartenenza di fatto NOZIONE.
IL POSSESSO Artt c.c. e ss..
Il possesso Premessa gioacchino la rocca - dipartimento giuridico politico - università statale di milano.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
LA PROPRIETA’ E’ il diritto di un soggetto di godere e di disporre delle cose che gli appartengono Sino all’ ‘800 illimitato Dal ‘900 limiti ed obblighi.
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
MODI di ACQUISTO della PROPRIETA’
L’OGGETTO del diritto Libro III del c.c.: Art.810 c.c.
AZIONI A DIFESA della PROPRIETA’
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE:
Sono un soggetto di diritto, ho la CAPACITA’ GIURIDICA e D’AGIRE
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DALLA LEGGE 8 novembre 2000, N. 328, articolo 5.
Diritto Civile e Penale
Azione di reintegrazione Azione di manutenzione
Nozioni basilari di diritto civile e di diritto pubblico
Di Iuliana Doboş E Matteo Consonni
L’azienda Art cod. civ. L’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. la legge tutela l’unitarietà.
Diritto privato e pubblico Diritto privato aa 2014/2015
INVALIDITA’ del contratto
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
POSSESSO E’ l’esercizio di fatto dei poteri corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale su cosa altrui) che deriva dalla materiale.
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
NOTE INTRODUTTIVE GENERALI SULLA LEGISLAZIONE DEL LAVORO
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
2. LO STATO E I SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Azienda nozione di azienda
La proprietà e il possesso.
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
DANNO INGIUSTO Tradizionalmente illiceità dell’atto era presupposto per ingiustizia del danno Oggi ingiustizia del danno, sganciata dall’antigiuridicità.
RAPPORTO GIURIDICO RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO SOGGETTO PASSIVO TERZO/PARTE.
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Dott. ssa Mariasofia Houben I DIRITTI REALI DI GODIMENTO.
Dr.ssa Mariasofia Houben 16 ottobre 2013 LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.
Istituzioni di diritto romano
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Le persone Condizioni paraservili.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Istituzioni di diritto romano Le successioni. Uno dei problemi fondamentali che si presenta a tutte le società organizzate è la destinazione dei diritti.
Istituzioni di diritto romano I quasi contratti. Quasi contratti I quasi contratti sono una categoria introdotta in epoca guistinianea e si distinguono.
Istituzioni di Diritto Romano IV cattedra (lettere D-E-F) A/A 2012/13 Prof. Francesca Reduzzi.
Università degli Studi della Tuscia DEIM Dipartimento di Economia e Impresa Anno accademico Prof. Massimo Mellaro 1.
1. Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare) Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano,
Istituzioni di diritto romano Fatti giuridici. Diamo preliminarmente la definizione di fatto giuridico Per fatto giuridico intendiamo il verificarsi di.
Istituzioni di diritto romano
LE FONTI DEL DIRITTO.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto romano
COSE, BENI E DIRITTI REALI L’oggetto del rapporto giuridico è il bene. Giuridicamente i beni sono tutte le cose che possono, indipendentemente dalla loro.
Possessiones.
Transcript della presentazione:

LA POSSESSIO Oggetto della possessio Res nec mancipi Usus  possessio ad usucapionem

Applicazioni possessio extragiuridica - possessio dell’ager publicus -le stesse res oggetto di diritti assoluti (ma nella mera disponibilità)

Età preclassica e classica: concezione organica del possesso  situazione di potere erga omnes di un soggetto giuridico rispetto a un oggetto

Possessio ad usucapionem: qualificata come  possessio civilis 2 requisiti: 1.che l’oggetto di cui ci si impossessava fosse atto ad essere dominium ex i.Q. 2.che vi fosse una iusta causa possessionis, cioè una “circostanza oggettiva” che per il ius civile legittimasse l’acquisto.

Ogni altra ipotesi di possessio era detta  possessio naturalis, cioè possesso di fatto

possessio pro suo =per proprio conto  da un soggetto con l’intenzione di tenere l’oggetto per sé (rem sibi habendi)  possessio pro alieno : per conto di un altro Es.: deposito

IUS HONORARIUM POSSESSIO AD INTERDICTA Tutela: -interdicta retinendae possessionis -interdicta recuperandae possessionis -interdicta adipiscendae possessionis (es. interd. quorum bonorum)

-possessio interdittale “normale”  Possessio pro suo + 4 casi di possessio pro alieno (casi di: creditore pignoratizio sulla res avuta in pegno; sequestratario sulla res avuta in sequestro volontario; titolare di ius in agro vectigali; precarista) -Tutela con 2 interdetti retinendae possessionis, proibitori -Uti possidetis (tutela cose IMMOBILI) -Utrubi (tutela cose mobili) -2 recuperandae possessionis (restitutori): restituzione di cose immobili -De vi -De vi armata

 possessio interdittale anomala (o quasi possessio) -Tutti gli altri casi di “possessio pro alieno” -Tutela p.es. con interdetto quorum bonorum a favore del bonorum possessor

Per i giuristi classici: sempre essenziale il corpore possidere Per la giurisprudenza postclassica: Interdicta=actiones Maggior rilievo all’animus (=volontà di possedere) Concetto di “possessio iuris”=possesso di diritti = tutte le ipotesi di esercizio di fatto di un diritto (sia assoluto sia relativo) diverse dal dominium

1. Possessionem adquirimus et animo et corpore: animo utique nostro, corpore vel nostro vel alieno. Sed nudo animo adipisci quidem possessionem non possumus, retinere tamen nudo animo possumus, sicut in saltibus hibernis aestivisque contingit.

possesso conservato solo animo sul servus fugitivus, e per mezzo del servus fugitivus. Nel caso di possessio ad interdicta di uno schiavo altrui, se lo schiavo fuggiva non se ne perdeva il possesso le cose di cui il servus fugitivus aveva acquistato il possesso si intendevano acquistate al possessor e non al dominus.