Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza datata 04/03/2014, n°5030 Paolo Longatti n° 795453 Paolo Pergolini n°794271 Francesca Scherini n°794349.

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Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza datata 04/03/2014, n°5030 Paolo Longatti n° Paolo Pergolini n° Francesca Scherini n° Corso di Laurea “Scienze del turismo e comunità locale Anno , Università degli studi Milano Bicocca

Ai sensi dell’articolo 1783 c.c., in caso di rinuncia volontaria da parte del cliente in merito alla fruizione del servizio di deposito, qualora la struttura lo permetta, si rientra nell’ipotesi di responsabilità limitata. La parte lesa rischia di non poter ottenere il complessivo risarcimento del danno in caso di sottrazione dei propri averi, salvo nel caso in cui sia provata la colpa dell’albergatore, o di altri soggetti a lui legati da rapporti di parentela o collaborazione (in quanto stabilito dall’articolo 1785 bis c.c.)

Minerva Assicurazioni S.p.A. (poi Zurigo Asisicurazioni S.A.) SEAR Hotel Augustus di M.N. & C.S.a.s. Ricorrente Sig.ra S.B Resistente Testimone K.

In data 19 Luglio 1988, durante il soggiorno (dal 30 giugno al 30 luglio) presso il complesso immobiliare alberghiero (situato in Forte dei Marmi) appartenente al gruppo SEAR hotel Augustus, la cliente S.B. subì un furto da parte di ignoti di oggetti di valore, gioielli e denaro, i quali non furono consegnati in custodia, nonostante la struttura ricettiva fosse idonea alla funzione deposito

Il tribunale di Lucca, in data 14 maggio 2003, ha respinto la richiesta di risarcimento da parte della Sig.ra S.B. nei confronti della struttura (in località Forte dei Marmi) SEAR Hotel Augustus, di proprietà di M.N., e della compagnia Assicurativa Minerva Assicurazioni S.p.A. (Attuale Zurigo Assicurazioni S.A.). Il danno arrecato alla parte offesa è riconducibile a furto di gioielli subito in data 19 luglio 1988 da parte di ignoti.

La Signora S.B. ricorre in Appello In data 17/11/2007 la Corte d’appello di Firenze condanna la SEAR a corrispondere la somma di € ,00, oltre ad accessori e spese, in favore della Signora.

La responsabilità imputata all’albergatore non è di natura illimitata, in quanto la Signora B non consegnò durante il periodo di soggiorno i propri valori alla direzione, seppur la struttura fosse dotata di servizio di custodia. Data l’assenza di prove concrete dimostranti la colpa effettiva dell’albergatore, il danno da risarcire doveva fare riferimento al prezzo di locazione dell’alloggio per giornata, pari a €602,52 fino ad un massimo di cento volte, data la mancanza di figure che potessero esimere la responsabilità della SEAR, e poiché l’evento non derivava da fatto esclusivo della cliente,

La SEAR FA ricorso per cassazione, in risposta, la Signora S.B decide di resistere con contro riscorso e presentò memoria. La compagnia assicurativa Zurigo decide di non espletare alcuna attività di difesa

Motivazioni del ricorso da parte di SEAR: La deposizione di K., Baby Sitter alle dipendenze della S.B, è contraddittoria ed illogica. Quest’ultima infatti riferì che in data 30 luglio la proprietaria tenesse ancora con sé i gioielli, ma la resistente come altri testimoni dichiararono che il furto ebbe data il 19 luglio.

In merito alla prima motivazione: Nonostante la testimonianza di K sia risultata essere in contrasto non solo con le dichiarazioni di altre teste, ma anche con proprie versioni precedenti rilasciate, tale rilascio non andava comunque ad escludere l’accadimento del fatto. Di conseguenza, la versione non conciliante fu considerata dalla Corte territoriale un semplice mero lapsus, in quanto la stessa Signora S.B. riferì testualmente la denuncia del furto verbalizzata alla Polizia.

L’hotel denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt e 1785 c.c., nonché dal combinato disposto degli artt. 1227, primo comma e c.c., con l’accusa di mancata valutazione del comportamento tenuto dalla cliente. Secondo la SEAR, la Corte territoriale ignorò il fatto che la resistente avesse contribuito, seppur con lieve colpa, alla sottrazione dei valori, data la mancata consegna dei gioielli alla direzione ed alla non osservanza dei principi generali di prudenza ed ordinaria diligenza.

In merito alla terza motivazione: La parte ricorrente trascurò uno degli obblighi accessori contenuti nel contratto d’albergo, il quale stabilisce che la responsabilità dell’hotel emerge dal momento in cui i beni della clientela sono introdotti all’interno della struttura, indipendentemente dalla loro consegna in deposito all’albergatore, il quale ha il dovere di garantirne la sicurezza e l’integrità.

La parte ricorrente evidenzia la violazione e falsa applicazione dell’art c.c., riferendosi ai criteri impiegati per la determinazione del quantum debeatur (quanto è dovuto: valutazione del giudice di merito che quantifica la somma spettante alla parte offesa) La SEAR contesta il fatto che la somma, stabilita dalla Corte di appello di Firenze, da risarcire si riferisca al prezzo giornaliero globale di locazione dell’alloggio, indipendentemente dal numero di persone che vi soggiornassero, anziché considerare il singolo cliente (all’interno della struttura vi soggiornavano sei persone, tesi provata dalla fotocopia della ricevuta relativa all’affitto della residenza del cliente T).

In merito alla quarta motivazione: L’art c.c. afferma che il limite del risarcimento è commisurato al “prezzo di locazione dell’alloggio per giornata”, non a quello pro quota Per tale ragione, la tesi della parte ricorrente non può trovare riscontro nell’articolo considerato

La Corte rigettò il ricorso da parte della SEAR. La SEAR fu condannata a versare alla Signora S.B. €60.252,00 per risarcire i danni subiti a causa del furto (come stabilito dalla Corte di appello di Firenze) e €12.200,00 per il pagamento delle spese di giudizio di cassazione (compensi ed accessori di legge)

Art c.c.: Responsabilità per le cose portate in albergo Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. Sono considerate cose portate in albergo: 1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio; 2) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell'albergo, durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell'alloggio; 3) le cose di cui l'albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell'albergo, sia fuori dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio. La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Art c.c.: Limiti di responsabilità L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti: 1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita; 2) a forza maggiore; 3) alla natura della cosa. Art c.c.: Risarcimento del danno Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Art c.c.: Concorso del fatto colposo del creditore Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. Art c.c.: Diligenza nell’adempimento Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.