PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, adunanza del 13 Gennaio 2015 PS 9546 – EASYJET – OFFERTA TARIFFA PER DUE PERSONE Provvedimento n Federica Villa Camilla Bertoglio Mauro Patti Anno accademico 2015/2016
Una pratica commerciale scorretta è da considerarsi illecita ai sensi degli artt. 20, 21, lettera d) e 22, comma 2, del Codice del Consumo; per cui la messa in atto di tale e la sua diffusione e continuazione è vietata. Per una maggior tutela del consumatore è stato stabilito che, coloro i quali infrangano le suddette norme incorreranno in sanzioni amministrative pecuniarie. La massima
I soggetti VS Ryanair Ltd Easyjet Airline Company Ltd Il segnalanteIl professionista
Il fatto Il vettore aereo low-cost Ryanair accusa il concorrente Easyjet di mettere in atto una pratica commerciale scorretta, nel pubblicizzare sul proprio sito Internet un’offerta promozionale particolarmente vantaggiosa, senza però rendere evidenti in maniera adeguata al consumatore le effettive condizioni e limitazioni dell’offerta In particolare la segnalazione riguarda un’offerta promozionale potenzialmente ingannevole perché valida unicamente nel caso in cui la prenotazione includa un viaggio di sola andata per due passeggeri Secondo il segnalante dunque, le informazioni reperibili dal sito internet di Easyjet al momento dell’acquisto sarebbero insufficienti a rendere consapevole il passeggero della limitazione dell’offerta, perché l’informativa viene riportata solamente a fondo pagina e con caratteri molto ridotti Inoltre è stato calcolato che nel giro di alcuni mesi, le prenotazioni che sono state effettuate senza la possibilità di usufruire della promozione, poiché non ne rispettavano le condizioni, sono state circa in media al mese (10-15% del totale), corrispondenti a un fatturato di € (7,14€ in più a biglietto)
Misure adottate da Easyjet Nel corso del procedimento Easyjet ha volontariamente attuato alcune misure idonee ad eliminare le criticità evidenziate Integrazione, riformulazione e ridimensionamento dell’informativa presente sul sito Internet Modifica delle impostazioni di preselezione automatica del form di scelta del volo
Valutazioni conclusive dell’Autorità Garante QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Considerate: La gravità della violazione, essendo Easyjet uno dei principali vettori nazionali per dimensione, con un fatturato rilevante e con ampia diffusione delle sue procedure di prenotazione e acquisto online La durata della violazione, ossia 12 mesi (Novembre 2013-Novembre 2014) L’elevata quantità di prenotazioni effettuate dai consumatori, durante il suddetto arco di tempo, a causa della pratica commerciale scorretta messa in atto
L’Autorità Garante aveva determinato un importo iniziale di €, che successivamente è stato ridotto a € data la tempestività di Easyjet nel rimuovere gli elementi ingannevoli dell’offerta segnalata e di aggiungere un avvertimento aggiuntivo per rendere note al consumatore le effettive condizioni di essa. In seguito però, viene considerata un’aggravante la recidività del vettore aereo in questione, poiché erano già stati adottati in passato altri provvedimenti verso Easyjet per l’utilizzo di pratiche commerciali scorrette. L’importo finale della sanzione è stato dunque innalzato a €
Sintesi e conclusione La pratica commerciale posta in essere dalla società Easyjet Airline Company Ltd, costituisce una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, lettera d) e 22, comma 2, del Codice del Consumo. L’Autorità vieta di continuarne diffusione e delibera di irrogare alla società Easyjet Airline Company Ltd una sanzione amministrativa pecuniaria pari a €. La sanzione amministrativa deve essere pagata entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. In caso di ritardo nell’adempimento, la somma dovuta per la sanzione irrogata deve essere maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. In caso di inottemperanza al provvedimento l’autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da a €. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a 30 giorni.
Codice del Consumo Articoli citati Articolo 20 : Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. E’ fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive
Articolo 21 d): il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo Articolo 22, comma 2 : Una pratica commerciale e’ altresi’ considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino gia’ evidente dal contesto nonche’ quando, nell’uno o nell’altro caso, cio’ induce o e’ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso
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