Corso di Diritto UE (9) L’ordinamento della UE: Il sistema delle fonti (III)
Gli atti giuridici (o delle istituzioni) Gli atti “tipici” ai sensi dell’art. 288 TFUE I co. “Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.” Atti vincolanti e atti non vincolanti
La scelta dell’atto tipico da adottare art. 296, I co., TFUE “Qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità.”
Esempi di disposizioni che prevedono un solo tipo di atti Art (istituzione di una Procura europea) “Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.”
Esempi di disposizioni che prevedono più tipi di atti Art. 103 (regole di concorrenza applicabili alle imprese) “1.I regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 101 e 102 sono stabiliti dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.”
Esempi di disposizioni che non specificano il tipo di atti da adottare Art. 114 (ravvicinamento delle legislazioni nazionali per il mercato interno) “1.Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.”
Gerarchia tra atti giuridici? Nessuna gerarchia in base al tipo Gerarchia in base alla natura (atti legislativi e atti non legislativi)
Atti atipici Es. atti atipici Atto di bilancio (art. 314 TFUE) Accordi interistituzionali (art. 295 TFUE) “Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.”
Atti tipici e atti aticipi Preferenza per gli atti tipici? Art. 296, III co, “In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile al settore interessato.”
Atti non previsti dai trattati La “soft law” Le comunicazioni della Commissione nel settore della concorrenza e degli aiuti di Stato alle imprese Scopo Effetti: caso C-313/90 CIRFS
Altri esempi di soft law Prassi? caso C-189/02 Dansk Roerindustri Prese di posizione della Commissione: caso C- 69/13 Mediaset
Regolamenti Art. 288, II co. “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.”
Portata generale Portata generale: caso 147/83 Binderer (denominazione dei vini) Portata generale e ricorso “individuale” d’annullamento ai sensi art. 263, IV co. “Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.”
Obbligatorietà integrale Caso 39/72 Commissione c. Italia (premio per l’abbattimento delle mucche da latte) Regolamento c. Direttive
Diretta applicabilità Diretta applicabilità come metodo di adattamento dei diritti degli Stati membri Divieto di provvedimenti interni di recepimento: caso 34/73 Variola Corte cost. 232/75, ICIC Provvedimenti nazionali d’esecuzione Diretta applicabilità e diretta efficacia
Altre questioni La “specialità” della potestà regolamentare: C- 91/92 Faccini Dori Regolamenti e “atti regolamentari” ai sensi dell’ultima parte dell’art. 263, IV comma