Scelta dell’Irc e attività alternative Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 9.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
L’ORA DI RELIGIONE PERCHÉ SCEGLIERLA?.
Advertisements

Attività di recupero e di sostegno
L’ORA DI RELIGIONE Anno scolastico 2000/2001 PERCHÉ SCEGLIERLA?
Istituto Comprensivo GESSATE
Il primo ciclo.
COSA SUCCEDE IN CLASSE ?. TUTTO INIZIA DA QUI: IL PARLAMENTO APPROVA LA LEGGE 133.
ITALIA REPUBBLICA PARLAMENTARE il ruolo più importante non è assegnato al presidente della repubblica ma al PARLAMENTO BICAMERALE Funzione legislativa.
Le nuove indicazioni per lIrc nella scuola secondaria di II grado Frosinone, 7 ottobre 2010.
Tavernola 23 settembre 2008 Rita Peracchini
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Ia riforma del sistema educativo di istruzione e di formazione La legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell istruzione n.30 del 10 febbraio 2000.
Irc arte e quotidianitÀ
Liceo delle Scienze Umane “Clemente Rebora”
Traguardi per lo sviluppo delle competenze e Obiettivi di Apprendimento dellinsegnamento della religione cattolica per la Scuola dellinfanzia e per il.
LA NORMATIVA SPECIFICA DELL’IRC
DIREZIONE DIDATTICA STATALE Circolo di Montemurlo Protocollo dintesa per laccoglienza degli alunni stranieri e per leducazione interculturale nel territorio.
ISISS “Novelli” di Marcianise
Il nuovo obbligo Questo lavoro è sotto una licenza
AS 2013/2014 Approfondimenti per la risoluzione di questioni pratiche.
LIRC nella scuola riformata. Disposizioni legislative Salvatore Coccia LAquila, 20 giugno 2011.
Criteri didattico - metodologici per l'organizzazione
a cura dei docenti: C. Caiffa, C. Contu, G. Pili, M. Notarangelo
ORGANIZZAZIONE RELATIVA ALLA VERIFICA DEI DEBITI FORMATIVI 3^ FASE.
SCUOLA STATALE SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. BARTOLENA” - LIVORNO
D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 Art. 2. Scuola dell'infanzia
Incontro annuale IdR 20 maggio 2010
Istituto Comprensivo “OCTAVIA”
ISCRIZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Legge di Riforma n. 53 del Decreto Legislativo n. 59 del Indicazioni per il curriculo:
Aggiornamento Insegnanti di Religione Cattolica
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
TEMI TEOLOGICI NELLE INDICAZIONI NAZIONALI IRC
Il principio di laicità
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLA SCUOLA PUBBLICA Lezione del Prof. Rivetti slides a cura della Dott.ssa Moroni.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Scuola democratica presenta...
“E’ una persona integrata quella che conserva una propria identità diversa dalle altre e con il suo posto nel gruppo”
bozza - sono graditi suggerimenti 1 Il DDL S1934 … e il ruolo dei genitoriDDL S1934 A cura di Cinzia Olivieri.
ISTITUTO COMPRENSVO DI ALI’ TERME POF
LICEO ECONOMICO IL QUADRO LEGISLATIVO LEGGE n°59/97 Art. 21 (Bassanini) D.Lvo n°112/98 Art. 138 deleghe alle regioni Art trasferimento alle province.
Da «capaci e meritevoli» al «successo formativo»:
LA VALUTAZIONE.
1 Progetto For.T.e Isiss Marco Polo a.s.2013/14. 2 Due monaci stavano discutendo di una bandiera. Uno disse: “La bandiera si muove” L’altro disse: “E’
Corso ad indirizzo musicale
PAI Piano Annule di Inclusione
ISCRIZIONI CLASSI PRIME Scuola secondaria 1° grado Anno scolastico 2016/2017.
SCUOLA PRIMARIA ISCRIZIONI I genitori: iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre.
Bisogni educativi speciale e disabilità
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO Legge n
Scelta dell’Irc e attività alternative Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 9.
Caso Lautsi TAR Venezia, Ordinanza 14 gennaio 2004, n. 56, in Foro amm. TAR 2004, 64, 362; Foro it. 2004, III, 235; Dir. eccl. 2004, II, 271 -Corte Costituzionale,
Irc: Concordato e Intesa
LEGGE 13 LUGLIO 2015 N Art. 1 commi 126 – 127 – 128 – Comma 126: Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso.
Simbolo religioso nello spazio pubblico Esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche.
Scuola Statale Secondaria di I grado Faustini- Frank sezione staccata Nicolini.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CASO LAUTSI contro ITALIA.
Donatella Cesareni Dal secondo dopoguerra ad oggi La scuola materna Nel dopoguerra prevale un’idea di bambino 3-6 anni “tutto affettività, impulso e sentimento”,
Iscrizione e scelta dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 12.
Principio di laicità. Il significato della parola “laico”
Irc: Concordato e Intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 8.
Istituto Comprensivo GESSATE
La valutazione dell’Irc
L’insegnante di religione: idoneità e nomina d’intesa Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 11.
1) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche Le religioni e la scuola in Italia.
Legge 104/92 ART. 3 comma 1: … E’ persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
La valutazione dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 15.
La valutazione dell’Irc Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 13.
Le attività alternative Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 13.
INTEGRAZIONEINTEGRAZIONE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI.
PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE. Direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea, 27 novembre 2000.
Diritti e doveri degli studenti Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 7.
Transcript della presentazione:

Scelta dell’Irc e attività alternative Sergio Cicatelli Corso di legislazione scolastica / 9

Sergio Cicatelli2 Avvalersi o non avvalersi  La scelta dell’Irc va fatta: Su richiesta della scuola (distribuzione moduli) All’atto dell’iscrizione (entro la scadenza) Vale per l’intero ciclo (da fare solo il primo anno) Ogni anno nella scuola dell’infanzia  La scelta può essere modificata ogni anno su iniziativa dell’interessato.

Sergio Cicatelli3 In prima applicazione  OdG Camera : La Camera … impegna il Governo: 1. a fissare natura, indirizzi e modalità di svolgimento e di valuta- zione delle attività culturali e formative offerte dalla scuola, nei suoi diversi gradi, a chi intenda non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, al fine di assicurare la scelta tra alterna- tive entrambe note e definite, predisponendo tempestivamente, e in ogni caso entro il 30 aprile, le misure di conseguenza necessarie, anche con eventuali provvedimenti di legge; […] 4. ad esprimere ai direttori didattici e ai Collegi docenti della scuola elementare, ai quali è affidata la responsabilità dell'organizza- zione e della programmazione didattica, la necessità che sia assicurato tanto lo svolgimento delle attività di insegnamento della religione cattolica quanto le attività didattiche per gli allievi che non si avvalgono di detto insegnamento, rappresentando l'esigenza di collocare entrambe le attività nell'ora iniziale o finale delle lezioni in relazione alla finalità di non dar luogo a nessuna forma di discriminazione; […]

Sergio Cicatelli4 Le circolari del 1986  CM 128 = scuola materna  CM 129 = scuola elementare  CM 130 = scuola media  CM 131 = scuola superiore  Attività da programmare entro il primo mese, sentiti gli interessati.  Riferimento ad attività integrative (legge 517/77).  Contenuti (tranne materna): valori della vita e convivenza civile (con riferimento a storia, ed. civica, filosofia).  Materna ed elementare: collocare prima o ultima ora.

Sergio Cicatelli5 Il contenzioso  CM 302/86: «la frequenza delle attività integrative – in quanto nella fattispecie rivolta ad assicurare la fruizione di un eguale tempo scuola agli alunni che comunque non abbiano dichiarato di avvalersi dell'Irc – viene ad assumere per gli alunni stessi carattere di obbligatorietà».  Ricorsi contro l’obbligatorietà delle AA: il Tar del Lazio ammette anche l’uscita da scuola. Sospensione del CdS.  CM 284/87: possibile «optare per la semplice presenza nei locali scolastici, senza, peraltro, allontanarsene».  CdS 1066/88: «la scuola è tenuta ad offrire in alternativa ai non avvalenti altro insegnamento, ovvero attività culturali e formative equivalenti, che, una volta esercitata l'opzione, è obbligatorio frequentare».

Sergio Cicatelli6 La Corte Costituzionale  I precedenti Ord. 363/85: ricorso 1977 contro la confessionalità dei programmi elementari, sopravvivenza del primo Concordato; superato dal nuovo Concordato. Ord. 914/88: ricorso contro il vuoto normativo per i non avvalentisi; inammissibile perché fatto organizzativo.  1989: sentenza 203.

Sergio Cicatelli7 La sentenza 203/89  Contestata la legittimità del Concordato.  La Corte individua «il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica».  Il principio di laicità «implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale».

Sergio Cicatelli8 La sentenza 203/89  Analisi del nuovo Concordato: 1) il riconoscimento del valore della cultura religiosa; 2) la considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3) la continuità di impegno dello Stato italiano nell’assicurare, come precedentemente all’Accordo, l’insegnamento di religione nelle scuole non universitarie; 4) l’inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola.  «i dati sub 1), 2) e 4) rappresentano una novità coerente con la forma di Stato laico della Repubblica italiana».

Sergio Cicatelli9 La sentenza 203/89  «Esaurito il ciclo storico, prima, della strumentale utilizzazione della religione come sostegno alla morale comune, poi della opposizione positivistica tra religione e scienza, quindi della eticità dello Stato totalitario, allontanati gli ultimi relitti della contesa risorgimentale tra Monarchia e Papato, la Repubblica può, proprio per la sua forma di Stato laico, fare impartire l’insegnamento di religione cattolica in base a due ordini di valutazioni: a) il valore formativo della cultura religiosa, sotto cui s’inscrive non più una religione, ma il pluralismo religioso della società civile; b) l’acquisizione dei principi del cattolicesimo al “patrimonio storico del popolo italiano”».  Con ciò si delinea «l’attitudine laica dello stato-comunità, che […] si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini».

Sergio Cicatelli10 La sentenza 203/89  Il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’Irc è definito come una nuova figura di diritto soggettivo che non ha precedenti.  Con il nuovo Concordato «emerge un carattere peculiare dell'insegnamento di una religione positiva: il potere suscitare, dinanzi a proposte di sostanziale adesione ad una dottrina, problemi di coscienza personale e di educazione familiare, per evitare i quali lo Stato laico chiede agli interessati un atto di libera scelta».  Ma l’Irc non può essere proposta di adesione alla fede cattolica, neanche se lo volesse, per via della sede scolastica e per il rispetto delle finalità della scuola.

Sergio Cicatelli11 La sentenza 203/89  «Il principio di laicità è in ogni sua implicazione rispettato grazie alla convenuta garanzia che la scelta non dia luogo a forma alcuna di discriminazione».  Che vuol dire discriminazione? Qualsiasi scelta deve comportare una diversità di trattamento tra coloro che hanno optato per soluzioni diverse (altrimenti non avrebbe senso la scelta). La discriminazione consiste invece nel trattamento deteriore imposto a chi ha operato una delle due scelte possibili e concretizzabile in oneri impropri o conseguenze contrarie al principio di uguaglianza (derivanti da condizioni non equivalenti o non comparabili in cui ci si venga a trovare proprio in ragione della scelta compiuta).

Sergio Cicatelli12 La sentenza 203/89  In relazione al quesito proposto, la Corte conclude sinteticamente che «per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà costituzionale di religione».  Punto di partenza è il fatto che «dinanzi all’insegna- mento di religione cattolica si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà e impegnatività di coscienza, ad opzione tra equivalenti discipline scolastiche».

Sergio Cicatelli13 La sentenza 203/89  Nel ragionamento della Corte il contenuto dell’insegnamento (la religione cattolica) prevale sulla forma sotto cui quel contenuto viene presentato (un insegnamento inserito nel quadro delle finalità della scuola).  L’«opzione tra equivalenti discipline scolastiche» è considerata vera e propria degradazione dell’oggetto religioso, al quale deve essere assicurato un rango assolutamente superiore in quanto di interesse costituzionale. Qualsiasi alternativa posta in parallelo all’Irc risulta quindi inadeguata e improponibile per la distanza abissale che separa la religione da qualsiasi altra offerta didattica.  Ciò mette in crisi la natura scolastica dell’Irc, che non si presenta agli alunni come proposta religiosa. Se ne potrebbe dedurre una sorta di extracurricolarità dell’Irc non per inferiorità ma per assoluta e incomparabile superiorità rispetto alle altre discipline.

Sergio Cicatelli14 La religione secondo i giudici  Ancora più radicale è la posizione di recenti sentenze, in cui i giudici si sono rivelati incapaci di parlare di religione in termini diversi dalla fede.  Tar del Lazio sul credito scolastico: «l’insegnamento di una religione, qualunque essa sia, (sia cattolica che di altri culti) [non] possa essere assimilata a qualsiasi altra attività intellettuale o educativa in senso tecnico del termine».  Corte Europea dei diritti umani sul crocifisso: oggetto che «può essere facilmente interpretato dagli studenti di tutte le età come un simbolo religioso» al punto che «essi si sentiranno educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una particolare religione».

Sergio Cicatelli15 La sentenza 13/91  Qual è la natura dello «stato di non-obbligo»?  La Corte assume come punto di riferimento «il valore finalistico dello “stato di non-obbligo”, che è di non rendere equivalenti e alternativi l’insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall’esterno della coscienza individuale l’esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l’interiorità della persona».  Il valore finalistico dello stato di non-obbligo comporta quindi la necessità di «separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica». Pertanto, «alla stregua dell’attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo “stato di non-obbligo” può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall’edificio della scuola».

Sergio Cicatelli16 CM 4/09 (iscrizioni )  «Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta, da formalizzare secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni.  La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado». [cfr. legge 281/86]

Sergio Cicatelli17 CM 4/09 (iscrizioni )  «La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni: a.attività didattiche e formative; b.attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c.libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente; d.uscita dalla scuola.  La scelta delle attività alternative è effettuata mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento».

Sergio Cicatelli18 Attività alternative  La scelta sull’alternativa va tenuta separata da quella sull’Irc: Irc = all’atto dell’iscrizione; Alternativa = all’inizio dell’anno scolastico.  Quattro alternative: Attività didattiche; Studio individuale assistito; Studio individuale non assistito; Uscita da scuola.

Sergio Cicatelli19 Attività didattiche alternative  Principi generali: Nessuna discriminazione Contenuti equivalenti No materie curricolari  Insegnanti: Tenuti al completamento orario Disponibili Ore aggiuntive Supplenti

Sergio Cicatelli20 Attività didattiche alternative  Valutazione: Come l’Irc (CM 316/87) Voto consultivo (DPR 122/09)  Accorpamento alunni: Possibile solo per le attività alternative, anche in verticale Non è previsto per l’Irc