Disposizioni Sanzionatorie Antiriciclaggio disposizioni 3 direttiva.

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Transcript della presentazione:

Disposizioni Sanzionatorie Antiriciclaggio disposizioni 3 direttiva

Sono previste disposizioni sanzionatorie. Sia di carattere penale sia di carattere amministrativo.

Sanzioni Penali Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza carte di pagamento,ovvero qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di pagamento o qualsiasi altro strumento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o strumenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.

Sanzioni penali l’obbligo di identificazione, è punito con la multa da a euro. L’esecutore dell’operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l’operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a euro. chi omette di effettuare la registrazione di cui all’articolo 36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto, è punito con la multa da a euro. chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione di cui all’articolo 52, comma 2, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a euro. Qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’individuazione del soggetto che ha effettuato l’operazione, la sanzione di cui ai comma 1, 2 e 3 è raddoppiata.

Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, è punito con l’arresto da sei mesi a un anno o con l’ammenda da a euro. Sanzioni penali

Sanzioni Amministrative Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, 54 e 61, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro nei confronti dei soggetti indicati all’articolo 10, comma 2, dalla lettera a) alla lettera d), degli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettere a), b) e c), degli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b) e delle società di revisione di cui all’articolo 13,comma 1, lettera a). L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, comma 1, lettera m) e comma 3, lettere c) e d), attiva il procedimento di cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 106 del TUB, per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto legislativo. Salvo quanto previsto dai comma 4 e 5, all’irrogazione della sanzione prevista dal comma 1 provvede la Banca d’Italia; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del TUB.

Per gli intermediari finanziari di cui all’articolo 11, comma 1, lettera g), e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera b), la procedura sanzionatoria applicata per l’irrogazione della sanzione di cui al comma 1 è quella prevista dal Titolo XVIII, Capo VII, del CAP. 5. Nei confronti delle società di revisione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), la sanzione è applicata dalla CONSOB; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 195 del TUF. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 6, comma 7, lettera d), è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. L’omessa istituzione dell’archivio unico di cui all’articolo 37 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dalla sua durata nel tempo, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata al sanzionato la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

L’omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero la mancata adozione delle modalità di registrazione di cui all’articolo 39 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall’importo dell’operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato. Le violazioni degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da a euro. Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, 5, 6e 7, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

La violazione della prescrizione di cui all’articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. La violazione della prescrizione contenuta nell’articolo 49, comma 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 20 per cento del saldo del libretto al portatore. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, comma 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 1, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento del saldo. La violazione del divieto di cui all’articolo 50, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.