FRA LO STATUTO ALBERTINO E L’UNIT À D'ITALIA
LEGGE SULLA LIBERTÀ DI STAMPA Statuto albertino: abolizione censura preventiva 26 marzo 1848: Deposito legale Repressione degli illeciti a mezzo stampa: individuazione del “gerente responsabile” tendenza verso le sanzioni pecuniarie
STATO E CHIESA «La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi» Emancipazione dei culti Legge 19 giugno 1848: libertà religiosa Leggi Siccardi (9 aprile e 5 giugno 1850): Abolizione del foro e delle immunità ecclesiastiche (compreso il diritto d’asilo) Proibizione ai Corpi morali di acquistare immobili o accettare donazioni o eredità senza autorizzazione con R.D. Legge 29 maggio 1855: soppressione degli ordini religiosi di vita contemplativa
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Utilità della macchina amministrativa di Bonaparte Legge 23 marzo 1853 (riordinamento dell’amministrazione centrale e della contabilità generale dello Stato) e R.D. 23 ottobre1853 (regolamento organico sullo status del personale e sull’organizzazione dell’amministrazione centrale): modello ministeriale uniforme struttura piramidale realizzazione dello “Stato-macchina” Legge sulla magistratura Legge sulla magistratura (19 maggio 1851)
L’ordinamento locale Regno di Sardegna: ibridazione: Designazione del sindaco dal governo Articolazione territoriale A partire da 1848 due tensioni contrastanti: Parlamentarismo Centralismo Abitudine presente già negli Stati preunitari a un’amministrazione di notabili Legge comunale e provinciale (7 ottobre 1848): tre livelli (comuni, province, divisioni) carattere gerarchico Organo collegiale elettivo (consiglio) organo monocratico (intendente generale, intendente provinciale, sindaco) Sindaco: ufficiale di governo e vertice amministrazione comunale Attribuzioni comunali obbligatorie e facoltative Scelta del sistema rappresentativo alla francese piuttosto che sistema onorario (borgomastri, giudici di pace inglesi)
LA MAGISTRATURA E IL GOVERNO “ Al governo restano i seguenti poteri sulla magistratura. Dei pretori dispone liberamente senza alcuna garanzia. I magistrati sono tutti nominati dal governo; le promozioni loro dipendono per intero dal beneplacito del governo; il governo può negare loro qualsiasi trasferimento; è il governo che determina le funzioni a cui ciascun magistrato deve essere addetto e che ogni anno designa i magistrati che devono giudicare le cause civili e le penali, e li riparte fra le varie sezioni delle corti e dei tribunali, è il governo che compone a piacer suo le sezioni di accusa presso le corti di appello e sceglie i giudici che devono presso i tribunali adempiere le funzioni di giudici istruttori, nel qual modo ha in mano sua l’istruzione dei processi penali e così l’onore e la libertà dei cittadini; infine il ministro guardasigilli ha il diritto di chiamare a sé e di ammonire qualunque membro di corte e di tribunale. L’unico freno al ministero di grazia e giustizia nell’esercizio di poteri così estesi è il controllo del Parlamento, ma è questo forse un freno sufficiente? E può dirsi un freno che giovi alla giustizia? O non ha piuttosto per effetto un danno peggiore, quello di far intervenire l’azione dei partiti nella giustizia? ” -Giovanni Giolitti, discorso alla Camera, 1897