XIX Incontro Nazionale Viterbo 9-11 ottobre 2015 Convento SS.ma Trinità Piazza SS.ma Trinità, 8 – 01100 Viterbo La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

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Transcript della presentazione:

XIX Incontro Nazionale Viterbo 9-11 ottobre 2015 Convento SS.ma Trinità Piazza SS.ma Trinità, 8 – Viterbo La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Dott.ssa Yasmin Abo loha Segretario Generale ECPAT Italia Onlus

ARGOMENTI Premessa terminologica; I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità; 20 novembre 1989: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convention on the Rigths of the Child (CRC - Convenzione sui Diritti dei bambini); Struttura della CRC; I 4 principi-diritti; I 3 Protocolli Opzionali; La CRC in Italia: L. 176 del 27 maggio 1991; Criticità e soluzioni; Domande e conclusioni.

PREMESSA TERMINOLOGICA: bambino, fanciullo, infante, pargolo, minore, minorenne s.m. e agg. Diminutivo da una voce imitativa *bamb- *bamb- (= bambino, sciocco). Forse affine al greco bambaìno (= balbettare).

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità Mondo Antico: Antica Grecia inizialmente i bambini bambini contano poco. Col tempo i bambini appartenenti alle famiglie ricche vengono affidati ad un “educatore”. Antica Roma: I bambini sono proprietà del capofamiglia che ne decide anche le sorti.

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità Età moderna: I bambini imparano a svolgere lo stesso mestiere del padre. Il concetto romanistico di famiglia e di bambino restano attuali in Italia ed in Europa fino alla seconda metà del ‘900.

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità L’inizio del XX secolo: Il minore diventa “oggetto” di studio. Pieter Bruegel il Vecchio (1526/1530–1569) Di spicco la pedagogia child-centered (Key e Montessori) focalizzata sull’interpretazione della tipica attività del bambino ossia del gioco

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità XIX sec (l’industrializzazione):si pensa che il bambino debba essere titolare di alcuni diritti particolari (età). Le prime leggi riguardano la tutela della salute sul lavoro: Età minima di ammissione dei bambini al lavoro nelle industrie (OILn.5) accenno ai diritti e agli interessi dei minori ( Convenzione dell’AJA sul diritto internazionale privato all’art. 7 )

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità XX sec (I Guerra Mondiale): 1920, dopo l’OIL e la Convenzione dell’Aja altre due convenzioni che si occupavano della stessa questione nei lavori marittimi e nell’agricoltura La Società delle Nazioni (V assemblea della Società delle Nazioni – 1924 Ginevra): adottata la prima Dichiarazione dei diritti del fanciullo (elenco dei diritti del bambino)

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità II Dopo-guerra: 1959 la Commissione per i diritti umani trasmette al C.E.S. una nuova versione della Convenzione del L’Assemblea Generale la adotta (senza astensioni) il 20 novembre Consta di un preambolo e di dieci principi e raccomanda agli Stati di riconoscere al fanciullo alcuni diritti soggettivi (al nome, alla nazionalità, all’istruzione elementare); proclama il superiore interesse del minore come “guida di coloro che hanno la responsabilità della sua educazione e del suo orientamento”; Tuttavia non si ha idea di come declinare in atti pratici l’interesse ed i diritti del minorenne

I bambini e gli adolescenti nella storia dell’umanità Verso la Convenzione del 1989: Nel 1959, durante la stesura della Dichiarazione sui Diritti del Bambino, la Polonia manifesta la volontà di procedere verso una vera e propria Convenzione. Nel 1978 il Governo polacco propone di adottare una specifica Convenzione sui diritti del bambino. Obiettivo: approvarla nel corso dell'Anno Internazionale del bambino del Tuttavia la bozza pur basandosi sui principi già concordati nel 1959 risulta essere un prodotto “plasmato” sulla cultura e politica polacca.

20 novembre 1989: l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Convention on the Rigths of the Child (CRC - Convenzione sui Diritti dei bambini) … ci è voluto ca. un secolo per maturare il convincimento che la forma più efficace di protezione del minorenne consiste nel riconoscere che egli sia titolare autonomo di diritti personali La titolarità di diritti comporta un radicale cambiamento di prospettiva da cui ne deriva una nuova categoria di soggetti giuridici.

La struttura della CRC –Un preambolo –54 articoli –Quattro diritti definibili principi della stessa (artt ) –Previsione di un meccanismo di monitoraggio

I 4 principi-diritti –Non discriminazione (art.2) –Superiore interesse del bambino (art.3) –Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art.6) –Dovere di ascoltare l’opinione del fanciullo (art. 12).

Non discriminazione (art. 2). 1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari

(art. 3). 1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. Superiore interesse del minore

(art. 3). […] 3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo. Superiore interesse del minore

(art. 6). 1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo. Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo

(art.12). 1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale. Dovere di ascoltare l’opinione del fanciullo

Il diritto internazionale della guerra - jus in bellum - e le relative norme del diritto internazionale umanitario si sono sempre basate su schemi che vedessero protagonisti solo gli adulti. Il XX secolo, ha sconvolto questi schemi coinvolgendo i bambini nei conflitti come soldati. La Convenzione tutela i bambini coinvolti nella guerra in particolare all'art. 38. Nonostante ciò l’accrescere del numero di bambini-soldato ha spinto alla stesura di un Protocollo opzionale. Protocollo Opzionale sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati (Optional Protocol on on the involvement of children in Armed Conflict – OPAC)

Violenza sessuale da parte di un adulto o di un coetaneo su un soggetto di età inferiore ai 18 anni dietro compenso (in denaro o in altre utilità) che viene corrisposto al minore o ad una terza persona. Costituisce una forma di coercizione e violenza nei confronti di un minore che viene considerato come oggetto sessuale e bene commerciale. La Convenzione tutela i bambini coinvolti in questo fenomeno in particolare all'art. 38. Nel 1996, a Stoccolma, si è tenuto il I Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori patrocinato dall'UNICEF e dall'ECPAT durante il quale sono state elaborate le linee-guida generali ed i piani d'azione per eliminare il fenomeno. Protocollo Opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia rappresentante minori (Optional Protocol on the Sale of Children, child prostitution and child pornography - OPSC)

Sottoscritto nel novembre 2011 e successivamente aperto alla ratifica da parte degli Stati, il Protocollo è entrato in vigore nell'aprile 2014, tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, avvenuto il 14 gennaio 2014 ad opera del Costa Rica. Disciplina le modalità di ricorso, individuale o di gruppo, da parte di bambini e adolescenti vittime di violazioni dei propri diritti così come previsti nella Convenzione. Terzo Protocollo Opzionale sulla «procedura di presentazione di comunicazioni»

La Convenzione è stata ratificata da 194 Paesi. L’Italia l’ha ratificata con Legge n. 176 del 27 maggio I primi due Protocolli sono stati ratificati con Legge n.46 dell’11 marzo 2002: "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000". La CRC in Italia: L. 176 del 27 maggio 1991

Alcune criticità Istituzioni e welfare formazione degli operatori genitorialità e responsabilità: diritto del minore o dell’adulto? binomio donna-bambino questioni di genere il minore autore di reato Alcune soluzioni tutela giudridica conoscenza della CRC da parte dei titolari e dei genitori ruolo della scuola monitoraggio dei servizi e della attività rivolte all’infanzia

Case study Criticità: Discriminazone di genere Convenzione del Consiglio d’Europa Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale (Lanzarote 2007) Tutte le forme di sfruttamento e di abusi sessuali, nonché le modalità di reclutamento dei minori per questi fini, vengono considerate dei reati. Preambolo e artt. 1-3: Ribadiscono i principi già introdotti da altre Convenzioni Internazionali; Fissa i principi della CRC (artt. 2* ); Protezione.

Criticità: Discriminazone di genere * principio di non discriminazione Preambolo - “senza discriminazione alcuna” Art. 2 – “(…) senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso (…)” ONU – giornata mondiale per le bambine e per le ragazze, con lo slogan “L'innocenza dell'infanzia rosa merita dei diritti”. Terres Des Hommes – campagna di sensibilizzazione

Criticità: Discriminazone di genere La vittima di sesso maschile; La percezione della vittima di sesso maschile; Le conseguenze della percezione collettiva ed i condizionamenti per la vittima.

Criticità: Discriminazone di genere Bias culturali In caso di accertamento di abuso sessuale su un minore maschio, la prima reazione è la colpevolizzazione, soprattutto se autore dell’abuso è un uomo; raramente viene riconosciuto che l’autore di un reato sessuale possa essere una donna. Il minore maschio prostituito, trova difficoltà nel denunciare i rapporti omo perché condizionato dal biasimo sociale (sempre) e dal reato (in alcuni Paesi); Il minore maschio, vittima di donne non percepisce certe “attenzioni” come abuso; Il “maschio” non viene percepito come vittima, anche se minorenne.

Criticità: Discriminazone di genere Perché l’assenza di denuncia e di attenzione

Criticità: Discriminazone di genere In ogni caso… il “maschio minorenne” ha difficoltà ad essere considerato vittima: non è contemplato nell’immaginario collettivo che possa essere costretto o indotto a prostituirsi. Quando viene riconosciuto il suo status, si pensa sempre alla conseguenza di una scelta libera e consapevole: 1. trova la condivisione dell’ambiente circostante: ha dato prova della propria virilità – rapporti etero; 2. trova il dissenso in quanto riflesso di una cultura maschilista – rapporti etero; 3. trova la stigmatizzazione sociale e/o penale – rapporti omo.

Domande e conclusioni

Grazie per l’ascolto ! Per ulteriori informazioni consultate il sito web: Contact Person: Dott.ssa Yasmin Abo Loha mobile: Skype: yasmin71279