Principali Direttive di prodotto applicabili alle macchine maggio 2016

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Quadro Normativo Prof. Fabrizio Di Lazzaro
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Principali Direttive di prodotto applicabili alle macchine maggio 2016

Principali direttive di prodotto applicabili alle macchine Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione [dal 19 luglio 2016 Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione] Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto Alle macchine destinate ad entrare in contatto con gli alimenti si applica anche il REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE

Direttiva Bassa tensione Vecchia Direttiva Bassa Tensione Direttiva 2006/95/CE Recepimento italiano: resta valido il recepimento della Direttiva precedente 73/23/CEE Nuova Direttiva Bassa Tensione Direttiva 2014/35/UE Entrata in vigore: 20/04/2016 Le differenze con la precedente direttiva sono limitate e non riguardano gli aspetti sostanziali Cosa non cambia Campo di applicazione (ed esclusioni) Obiettivi di sicurezza Procedura di valutazione della conformità

Direttiva Bassa tensione Principali novità Nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato, l'importatore ed il distributore del materiale elettrico. L’importatore indica sul materiale elettrico il suo nome e indirizzo. Spetta all'importatore accertare che il fabbricante extra UE abbia preparato la documentazione tecnica. Importatori e distributori si accertano che: il materiale rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla documentazione e dalle informazioni richieste; le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità del materiale. Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati e un modello dal nuovo quadro legislativo.

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Vecchia Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2004/108/CE Recepimento italiano: D.Lgs. n. 194 del 06/11/2007 Nuova Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Direttiva 2014/30/UE Entrata in vigore: 20/04/2016 Le differenze con la precedente direttiva sono limitate e non riguardano gli aspetti sostanziali Cosa non cambia Campo di applicazione (ed esclusioni) Obiettivi di sicurezza

Direttiva Compatibilità Elettromagnetica Principali novità Nuovi obblighi per il rappresentante autorizzato, l'importatore ed il distributore degli apparecchi. L’importatore indica sull’apparecchio il suo nome e indirizzo. Spetta all'importatore accertare che il fabbricante extra UE abbia preparato la documentazione tecnica. Importatori e distributori si accertano che: L’apparecchio rechi la marcatura CE e sia accompagnato dalla documentazione e dalle informazioni richieste; le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità dell’apparecchio. Dichiarazione di conformità UE: contenuti più dettagliati e un modello dal nuovo quadro legislativo. Sono aggiornati gli interventi previsti per l’organismo notificato chiamato ad effettuare la certificazione UE del tipo, opzione ancora percorribile dal fabbricante.

Direttiva PED Direttiva PED Direttiva 97/23/CE Recepimento italiano: D.Lgs. n.93 del 25/02/2000 Nuova direttiva PED Direttiva 2014/68/UE Entrata in vigore: 19/07/2016 Recepimento italiano: D.Lgs. n. 26 del 15/02/2016 L’articolo 13 «Classificazione delle attrezzature a pressione» della direttiva 2016/68/UE è entrato in vigore il 1° giugno 2015 senza recepimento italiano! Cosa non cambia Requisiti essenziali (allegato I), se non per piccole variazioni Campo di applicazione (ed esclusioni) Tabelle di classificazione della attrezzature (allegato II)

Direttiva PED Principali cambiamenti Organizzazione del documento Rispetto alla versione precedente è variata la struttura del documento, variando di conseguenza i riferimenti incrociati ad articoli, paragrafi, allegati ecc. Classificazione dei fluidi (articolo 13) La nuova direttiva recepisce il regolamento CLP (CE 1272/2008) per la classificazione delle sostanze chimiche (entrato in vigore il 1° giugno 2015) In caso di riclassificazione di un fluido, potrebbe essere necessario cambiare la tabella di riferimento da utilizzare per la classificazione delle attrezzature Operatori economici (capo 2) – Fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati Prima trattati solo nelle definizioni, ora è dedicato loro l’intero capo 2, per una migliore definizione di ruoli e responsabilità. Ridistribuzione delle responsabilità agli operatori economici coinvolti. Moduli per le procedure di valutazione della conformità (Allegato III) Sono stati modificati i moduli. Oltre a variazioni di pura nomenclatura, vengono modificati: alcuni requisiti del Sistema di Gestione Qualità degli operatori economici coinvolti documentazione tecnica (compare il fascicolo tecnico e l’obbligo della valutazione dei rischi) alcuni requisiti di rintracciabilità dei prodotti/clienti Dichiarazione di conformità (Allegato IV) Modificato il nome in dichiarazione di conformità UE e modifica delle informazioni che deve riportare il documento

Direttiva ATEX Vecchia Direttiva ATEX Direttiva 94/9/CE Stretta relazione con la Direttiva per la classificazione dei luoghi con pericoli di esplosione 1999/92/CE Recepimento italiano: DPR n. 126 del 23/03/1998 Nuova Direttiva ATEX Direttiva 2014/34/UE Entrata in vigore: 20/04/2016 Cosa non cambia Requisiti essenziali (allegato II), se non per piccole variazioni Campo di applicazione, se non per l’inclusione esplicita dei «componenti» Gruppi e categorie di apparecchi (allegato I)

Direttiva ATEX Principali cambiamenti Organizzazione del documento Rispetto alla versione precedente è variata la struttura del documento, variando di conseguenza i riferimenti incrociati ad articoli, paragrafi, allegati ecc. Definizioni Aggiunte dal NQL (nuovo quadro legislativo) Operatori economici (capo 2), fabbricanti, importatori, distributori e rappresentanti autorizzati Prima trattati solo nelle definizioni, ora è dedicato loro l’intero capo 2, per una migliore definizione di ruoli e responsabilità. Ridistribuzione delle responsabilità agli operatori economici coinvolti. Moduli per le procedure di valutazione della conformità (allegato III÷IX) Allineamento terminologico ai moduli del NQL secondo la decisione 768/2008/CE (articoli e allegati) Dichiarazione di conformità (allegato IV) Modificato il nome in dichiarazione di conformità UE e modifica delle informazioni che deve riportare il documento Marchio EX Inclusione esplicita anche nell'articolato della direttiva insieme al marchio CE Organismi notificati Requisiti più dettagliati, tratti dal NQL