MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO. Premessa Pertanto, nell’applicazione dell’istituto della tutela ai minori stranieri non accompagnati ci si avvale di:

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MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Premessa Pertanto, nell’applicazione dell’istituto della tutela ai minori stranieri non accompagnati ci si avvale di: Pertanto, nell’applicazione dell’istituto della tutela ai minori stranieri non accompagnati ci si avvale di: norme e delle disposizioni previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. norme e delle disposizioni previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori. testi normativi sopranazionali (convenzioni, disposizioni) in materia di diritti e garanzie dei minori. testi normativi sopranazionali (convenzioni, disposizioni) in materia di diritti e garanzie dei minori. Non è presente in Italia una normativa rivolta in modo specifico alla regolazione della tutela per i minori stranieri non accompagnati.

La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, stabilisce due fondamentali principi in materia di diritti dei minori: il principio di non discriminazione (art.2) e il principio dell’interesse superiore del fanciullo (art.3) La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, stabilisce due fondamentali principi in materia di diritti dei minori: il principio di non discriminazione (art.2) e il principio dell’interesse superiore del fanciullo (art.3) ATTENZIONE: L’art. 3 è considerato principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano, criterio di riferimento per superare eventuali difficoltà interpretative delle singole norme Articolo 2 ‘CO. 2. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;’ Articolo 2 ‘CO. 2. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza;’ Articolo 3 ‘Co.1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.’ Articolo 3 ‘Co.1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.’

I minori stranieri, anche se entrati irregolarmente in Italia sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91. La Convenzione stabilisce che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (principio del “superiore interesse del minore”..) e che i principi da essa sanciti devono essere applicati a tutti i minori senza discriminazioni (principio di “non discriminazione”). La Convenzione riconosce poi a tutti i minori un’ampia serie di diritti, tra cui il diritto alla protezione, alla salute, all’istruzione, all’unità familiare, alla tutela dallo sfruttamento, alla partecipazione.

I testi normativi internazionali forniscono un significativo ancoraggio per l’applicazione dell’ istituto della tutela (previsto dal Codice Civile italiano) anche per i minori stranieri non accompagnati I testi normativi internazionali forniscono un significativo ancoraggio per l’applicazione dell’ istituto della tutela (previsto dal Codice Civile italiano) anche per i minori stranieri non accompagnati Testo normativo fondamentale è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91 Testo normativo fondamentale è la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia e resa esecutiva con legge n. 176/91 Altre convenzioni sopranazionali che orientano la complessa materia della protezione dei minori: Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/80, Convenzione de l’Aja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975, Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/94: “Recepimento di convenzioni europee sui minori” Altre convenzioni sopranazionali che orientano la complessa materia della protezione dei minori: Convenzione de L’Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, ratificata in Italia con legge 742/80, Convenzione de l’Aja del 28 maggio 1970 in materia di rimpatrio dei minori, ratificata con legge 396/1975, Convenzione di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, e Convenzione de L’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificate in Italia e rese esecutive con Legge n. 64/94: “Recepimento di convenzioni europee sui minori”

Art. 3, comma 4 ‘Ai fini dell’applicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite: a) una tutela legale; b) un organismo (nazionale) incaricato della cura o del benessere dei minori; c) o altra forma adeguata di rappresentanza.’ Art. 3, comma 4 ‘Ai fini dell’applicazione della presente risoluzione gli Stati membri dovrebbero aver cura di fornire il più rapidamente possibile ai minori la necessaria rappresentanza tramite: a) una tutela legale; b) un organismo (nazionale) incaricato della cura o del benessere dei minori; c) o altra forma adeguata di rappresentanza.’ Altro testo normativo di riferimento è la Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (97/C221/03), che all’ art. 3 sulle garanzie minime per tutti i minori non accompagnati, fa esplicito riferimento all’applicazione della tutela a questa categoria di minori: Altro testo normativo di riferimento è la Risoluzione Europea del 26/6/97 sui minori non accompagnati, cittadini dei paesi terzi (97/C221/03), che all’ art. 3 sulle garanzie minime per tutti i minori non accompagnati, fa esplicito riferimento all’applicazione della tutela a questa categoria di minori:

Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in ordine di priorità: 1.persona designata dal genitore 2.ascendente o altro parente prossimo o affine del minore 3.persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta) Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in ordine di priorità: 1.persona designata dal genitore 2.ascendente o altro parente prossimo o affine del minore 3.persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta) 28 Art. 348 del Codice Civile (Scelta del tutore) ATTENZIONE: Se il minore per cui si richiede la tutela ha compiuto il sedicesimo anno, il Giudice Tutelare deve sentirlo, prima di procedere alla nomina di un tutore.

Decreto legislativo 142\2015 Persone portatrici di esigenze particolari (art. 17): sono individuate le categorie di persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari e rispetto all’abrogata previsione normativa sono considerate persone vulnerabili anche i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime di tortura o di gravi violenze anche se legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere e le vittime di mutilazioni genitali. Persone portatrici di esigenze particolari (art. 17): sono individuate le categorie di persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari e rispetto all’abrogata previsione normativa sono considerate persone vulnerabili anche i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime di tortura o di gravi violenze anche se legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere e le vittime di mutilazioni genitali.

Chi è La definizione di "minori non accompagnati" comunemente utilizzata è quella specificata nell'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/CE: "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri". La definizione di "minori non accompagnati" comunemente utilizzata è quella specificata nell'articolo 2 della Direttiva Europea 2001/55/CE: "i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri".

Chi è? Art 2 decreto legislativo 142\ 2015, 1 comma lettera e: lo straniero di età inferiore agli anni 18, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio dello stato, privo di assistenza e di rappresentanza legale lo straniero di età inferiore agli anni 18, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio dello stato, privo di assistenza e di rappresentanza legale

Chi è preposto a determinare la minore età? forze dell’ordine forze dell’ordine autorità minorile autorità minorile

Forze dell’ordine: Al fine del rilascio di un permesso di soggiorno e del riconoscimento come straniero non accompagnato l’accertamento dell’età e la successiva ratifica dell’ identità (DPCM 535/99 art.5 co.3) è compito delle forze dell’ordine: Art. 5, co. 3, DPCM 535/99 - Censimento: “L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore”.

Accertamento età Procedimento civile: l’accertamento dell’età è disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile. l’accertamento dell’età è disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile. Nella valutazione dell’età si deve tenere conto dello sviluppo fisico e psicologico e dei fattori culturali, e devono essere utilizzati parametri che tengano conto della provenienza geografica e dell’appartenenza etnica del minore. Si deve considerare che i metodi per la valutazione dell’età non forniscono risultati esatti, ma vi è sempre un margine di errore. Al minore dovrebbe essere accordato il beneficio del dubbio

MINISTERO INTERNO circolare prot /7 del 9 luglio 2007

“Nei casi in cui vi sia incertezza sulla minore età, è necessario far ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Tuttavia, poiché, come è evidenziato dalla prassi, tali accertamenti non forniscono, di regola, risultati esatti, limitandosi ad indicare la fascia d'età compatibile con i risultati ottenuti, può accadere che il margine di errore comprenda al suo interno sia la minore che la maggiore età […] La minore età deve essere presunta qualora la perizia di accertamento indichi un margine di errore” (Circolare Ministero dell’Interno del 9 luglio 2007 n /7).

Se anche dopo l’accertamento permangono dubbi sulla minore età, questa deve essere presunta ad ogni effetto, secondo il principio di presunzione della minore età sancito dal D.P.R. 448/88

Art. 19 DLgs 25/2008 Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad accertamenti medico- sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'eta' si applica il principio del favor minoris.

Identificazione del minore Art 19 decreto 142\2015: -accoglienza -accoglienza -accertamento dell’età -accertamento dell’età È svolta all’interno dei centri di prima accoglienza, attivate dal Ministero dell’Interno, in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura e gestito dal Ministero Interno anche in convenzione con gli enti locali

Anche il minore può essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici (art. 7, co. 4, Legge 189/2002, che modifica l’art. 6, co. 4, Testo Unico) Art. 7, co. 4, Legge 189/2002, Facoltà inerenti il soggiorno: “Qualora vi sia motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici”.

Accoglienza minori stranieri non accompagnati

ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI Il 10 luglio u.s. nell’ambito dei lavori della Conferenza Unificata, è stata raggiunta un’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati.

Decreto legislativo 142\2015 Minori non accompagnati (art. 19): i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza. La seconda accoglienza dei minori non accompagnati è disposta nelle strutture SPRAR, ed in assenza di posti disponibili l’accoglienza è operata dall’Ente Locale. In ogni caso deve essere tempestivamente attivata ogni procedura volta all’individuazione dei familiari del minore. Minori non accompagnati (art. 19): i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza. La seconda accoglienza dei minori non accompagnati è disposta nelle strutture SPRAR, ed in assenza di posti disponibili l’accoglienza è operata dall’Ente Locale. In ogni caso deve essere tempestivamente attivata ogni procedura volta all’individuazione dei familiari del minore.

Pertanto è prevista l’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ed alta specializzazione destinate ad accogliere i minori nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi UE

altresì la pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell’ambito dello SPRAR.

Unico sistema di accoglienza articolato in fasi Strutture governative di prima accoglienza Strutture governative di prima accoglienza Sprar Sprar

Strutture governative di prima accoglienza Permanenza per il tempo strettamente necessario, e comunque per non più di 60 giorni, per l’espletamento delle operazioni di identificazione e l’eventuale accertamento dell’età. Le strutture sono attivate dal Ministero dell’Interno in accordo con l’Ente locale e gestite dal Ministero stesso anche in convenzione con l’Ente Locale

Sprar Sistema di seconda accoglienza Sistema di seconda accoglienza

in assenza di posti disponibili l’accoglienza è operata dall’Ente Locale Centri di accoglienza temporanea minori

Differenziamo Tra procedura e accoglienza

DIRITTI CIVILI Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste in generale dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori.

Unità familiare Articolo 29, comma 6, DLGS 25 luglio 286/98, che, in ossequio al diritto all’unità familiare ed alla preminenza dell’interesse del minore, consente il ricongiungimento dei genitori all’estero con il figlio minorenne regolarmente soggiornante Articolo 28, comma 3, DLGS 25 luglio 1988, n. 286, che in tema di ricongiungimento familiare ribadisce la priorità che deve essere assicurata all’interesse dei minori nei procedimenti amministrativi e giudiziali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare

No espulsione / respingimento Art. 19, comma 2, D.Lgs. 286/1998 Divieto di espulsione e respingimento Non è consentita l’espulsione […] nei confronti: degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto di seguire i genitori o l’affidatario espulsi

Diritto all’unità familiare È necessario leggere tale diritto in combinato disposto con il superione interesse del minore. Regolamento Dublino - Tratta di essere umani – Richiesta asilo -

Diritto all’unità familiare Al fine di garantire il diritto all'unita' familiare e' tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

IL DIRITTI CIVILI Si applicano, tra le altre, le norme riguardanti: 1) il collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in stato di abbandono (Codice Civile art. 403); la competenza in materia di assistenza dei minori stranieri è attribuita, come per i minori italiani, all’Ente Locale (in genere il Comune); 2) l’affidamento del minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo a una famiglia o a una comunità; l’affidamento può essere disposto dal Tribunale per i minorenni (affidamento giudiziale) oppure, nel caso in cui ci sia il consenso dei genitori o del tutore,può essere disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (affidamento consensuale) (L. 184/83, artt 2-segg.);

Diritto alla salute La tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; Costituzione della Repubblica Italiana

IL DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA 1) 1) I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite (T.U. 286/98, art. 34 Circolare del Ministero della Sanità del ) 2) I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva (T.U. 286/98, art. 35 co. 3). n.b. Convenzione sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria (Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 24)

Art 21 decreto legislativo 142\2015 Assistenza sanitaria e istruzione dei minori Assistenza sanitaria e istruzione dei minori 1. I minori stranieri non accompagnati hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, fermo restando l'applicazione dell'articolo 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

Art 21 decreto legislativo 142\2015 I minori stranieri non accompagnati sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e accedono ai corsi e alle iniziative per l'apprendimento della lingua italiana di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Art. 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) 1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunita' scolastica. 2. L'effettivita' del diritto allo studio e' garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana. 3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni. 3. La comunita' scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attivita' interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.

Decreto qualifiche Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione online. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251

Circolare del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Con la circolare del 21 dicembre 2015 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca fornisce informazioni sull'iscrizione scolastica degli alunni con cittadinanza non italiana applicando le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, nonché l'iscrizione ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti

STRUMENTI A SUPPORTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO PREVISTI DALLA NORMA DELLO STATO AFFIDAMENTO AFFIDAMENTO TUTELA TUTELA

AFFIDAMENTO Gli articoli 4 e 9 legge 184/83 riformata dalla legge 149/01 regolano l’affidamento Il presupposto dell’affidamento è che il minore sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti nei casi in cui la famiglia sia in condizioni di indigenza. La legge 149/2001, infatti, afferma che il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, e che, affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà non siano di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia, devono essere disposti interventi di sostegno e aiuto.

Affidamento caso I una famiglia, possibilmente anch’essa con figli minori;

Affidamento CASO II I minori affidati ai sensi dell’art. 4 della legge 184/83 (che comprende sia l’affidamento disposto dal Tribunale per i minorenni, sia l’affidamento disposto dai servizi sociali e reso esecutivo dal Giudice Tutelare) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante e che convivono con l’affidatario vengono iscritti nel permesso di soggiorno dell’affidatario fino al compimento dei 14 anni, e ricevono un permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento dei 14 anni (T.U.286/98, art. 31, co. 1 e 2; D.P.R. 394/99, art. 28, Circolare del Ministero dell’Interno del )

Affidamento III una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un’organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia; una comunità di tipo familiare, caratterizzata da un’organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia;

Tutela

COME SI APRE LA TUTELA

Apertura della tutela Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”. Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”.

Apertura tutela La tutela viene aperta dal Giudice Tutelare presso il Tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela. Il Giudice Tutelare, prima di procedere alla nomina del tutore, deve sentire il minore che abbia raggiunto i 16 anni. (Codice Civile, art. 343, 347, 348)

La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia di persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti La tutela è un istituto rivolto alla salvaguardia di persone incapaci di provvedere ai propri interessi, ovvero i minori e gli interdetti L’istituto della tutela è regolato fondamentalmente dal Codice Civile, Titolo X, dall’art. 343 all’art. 389 L’istituto della tutela è regolato fondamentalmente dal Codice Civile, Titolo X, dall’art. 343 all’art. 389 Alcune disposizioni sono dettate anche dalla Legge 184/83, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01 Alcune disposizioni sono dettate anche dalla Legge 184/83, “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, come modificata dalla Legge 476/98 e dalla Legge 149/01

TUTELA Tutela è aperta per il minore i cui genitori non possano esercitare la potestà (Codice Civile, artt. 343-segg; legge 184/83, art. 3) Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato: 1) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, ad eccezione del caso in cui il minore sia accolto da un parente entro il quarto grado idoneo a provvedervi (L. 184/83, art. 9, co. 4; DPR 394/99, art. 28); 2) al Giudice Tutelare, per l’apertura della tutela; La disposizione dell’affidamento e l’apertura della tutela hanno importanti conseguenze rispetto all’ottenimento del permesso di soggiorno e alla possibilità per il minore di presentare ricorsi.

La nomina del tutore è competenza del Giudice Tutelare che ha poteri di vigilanza, di intervento e di integrazione di volontà per i soggetti beneficiari della tutela Art. 344 del Codice Civile (Funzioni del giudice tutelare): “Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge”. Il giudice tutelare può richiedere la assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni” Art. 344 del Codice Civile (Funzioni del giudice tutelare): “Presso ogni tribunale il giudice tutelare soprintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidategli dalla legge”. Il giudice tutelare può richiedere la assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle sue funzioni” Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”. Art. 346 del Codice Civile (Nomina del tutore e del protutore): “Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l’apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore”.

I soggetti che devono dare notizia al Giudice Tutelare del fatto da cui consegue la necessità dell’apertura della tutela sono: I soggetti che devono dare notizia al Giudice Tutelare del fatto da cui consegue la necessità dell’apertura della tutela sono: L'ufficiale di stato civile (art 345 c.c.) Il notaio (art 345 c.c.) Il Cancelliere del Tribunale (art 345 c.c.) I parenti del minore entro il terzo grado (art 345 c.c.) La persona designata come tutore (art 345 c.c.) I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati, dove il minore è stato collocato, che esercitano in via provvisoria i poteri tutelari sul minore loro affidato (L.184/83 come modificato dalla L. 149/2001, art. 3) Tribunale per i Minorenni, nel caso di minori non accompagnati richiedenti asilo (D.P.R. n. 303/2004, Art. 2, c. 5) Comitato Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999, Art. 3, c. 6°) L'ufficiale di stato civile (art 345 c.c.) Il notaio (art 345 c.c.) Il Cancelliere del Tribunale (art 345 c.c.) I parenti del minore entro il terzo grado (art 345 c.c.) La persona designata come tutore (art 345 c.c.) I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati, dove il minore è stato collocato, che esercitano in via provvisoria i poteri tutelari sul minore loro affidato (L.184/83 come modificato dalla L. 149/2001, art. 3) Tribunale per i Minorenni, nel caso di minori non accompagnati richiedenti asilo (D.P.R. n. 303/2004, Art. 2, c. 5) Comitato Minori Stranieri (D.P.C.M. n. 535/1999, Art. 3, c. 6°) Nella prassi avviene che la notizia sia data al Giudice Tutelare da: I Servizi Sociali del Territorio che hanno in carico il minore, il quale ricade sotto le competenze amministrative ed economiche dell’ente locale presso il quale è avvenuta la sua segnalazione, in base a quanto disposto dalla Legge 328/2000 Nella prassi avviene che la notizia sia data al Giudice Tutelare da: I Servizi Sociali del Territorio che hanno in carico il minore, il quale ricade sotto le competenze amministrative ed economiche dell’ente locale presso il quale è avvenuta la sua segnalazione, in base a quanto disposto dalla Legge 328/2000

Art. 354 del Codice Civile (Tutela affidata a enti di assistenza) Art. 354 del Codice Civile (Tutela affidata a enti di assistenza) Art. 402 del Codice Civile (Poteri tutelari spettanti agli istituti di assistenza) L. 184/83, art. 3, come modificato dalla L. 149/2001 E’ possibile deferire la tutela del minore provvisoriamente ai legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati a cui è affidato il minore, per un massimo di 30 giorni. E’ possibile deferire la tutela del minore provvisoriamente ai legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati a cui è affidato il minore, per un massimo di 30 giorni. La tutela “provvisoria”

CHI PUO’ ESSERE NOMINATO TUTORE

Figure che possono essere designate come tutori Le disposizioni del Codice Civile indicano che la scelta del tutore debba orientarsi tra queste diverse possibilità, indicate in ordine di priorità: 1. persona designata dal genitore 2. ascendente o altro parente prossimo o affine del minore 3. persona idonea (definita dal codice di ineccepibile condotta) L’ufficio tutelare è di norma gratuito,come indicato dal Codice Civile: art.379 Art. 348 del Codice Civile (Scelta del tutore) Se il minore per cui si richiede la tutela ha compiuto il sedicesimo anno, il Giudice Tutelare deve sentirlo, prima di procedere alla nomina di un tutore.

Ci sono altri che possono nominare il tutore? Solo in alcuni specifici casi la nomina del tutore viene disposta dal Tribunale per i Minorenni: Legge 149/2001 Art. 10, c. 3 (Nel procedimento relativo alla verifica dello stato di abbandono del minore) “Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio”. Legge 149/2001 Art. 10, c. 3 (Nel procedimento relativo alla verifica dello stato di abbandono del minore) “Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio”. Legge 184/83 ART. 19. “Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.” Legge 184/83 ART. 19. “Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori. Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.”

Chi non può essere nominato tutore definitivo Art. 3. Art L’articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. «Art. 3. – 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l’esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito. 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati chiamati a tale incarico. 2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall’accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.

OBIETTIVO TUTELA MINORE NON ACCOMPAGNATO OBIETTIVO TUTELA MINORE NON ACCOMPAGNATO

PANORAMICA ITALIANA PANORAMICA ITALIANA

Testo Unico sull’immigrazione 286/98 e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 394/99 che disciplinano il rilascio del Permesso di Soggiorno e l’esercizio da parte dei minori stranieri di alcuni diritti fondamentali -; - -;

PRINCIPI CARDINE DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE DIRITTO ALL’UNITA’ FAMILIARE DIVIETO DI ESPULSIONE DIVIETO DI ESPULSIONE DIRITTO DI GODERE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE, NELL’AMBITO DEI DIRITTI CIVILI DIRITTO DI GODERE DELLE GARANZIE COSTITUZIONALMENTE GARANTITE, NELL’AMBITO DEI DIRITTI CIVILI

Attenzione

Codice civile 403 cc Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione (art.403 c.c.).

Quali i soggetti deputati ad applicarlo? ad operare è la Pubblica Autorità. In tale nozione rientrano gli organi di polizia e quelli deputati all’assistenza dei minori e alla protezione dell’infanzia.

Tutte le volte nelle quali è ravvisabile un grave pericolo per l’integrità fisica e psichica del minore. Infatti solo l’urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica Tutte le volte nelle quali è ravvisabile un grave pericolo per l’integrità fisica e psichica del minore. Infatti solo l’urgenza e la necessità di porre riparo ad una situazione di grave rischio dello stesso lo giustifica

I servizi sociali territoriali Ruolo: questi devono effettuare l’intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, ex art.403 c.c., attuarlo immediatamente e segnalarlo con urgenza al Pubblico Ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i Minorenni.

Lo stato di necessità permane fino al provvedimento di pronuncia del Tribunale per i Minorenni ( attenzione all’art 19 decreto 142 /2015)

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

La richiesta di protezione internazionale I minori stranieri non accompagnati che temono di subire persecuzioni nel loro paese, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche, hanno diritto di presentare domanda di asilo.

La domanda di permesso di soggiorno per il minore non accompagnato deve essere presentata da chi esercita i poteri tutelari sul minore: se è stato nominato un tutore, la domanda deve essere presentata dal tutore; tutore se non è stato nominato un tutore, ma il minore è collocato in un istituto o comunità o è comunque assistito dall’Ente Locale, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante dell’istituto o comunità o dall’Ente locale, in quanto esercenti i poteri tutelari (Codice Civile, art. 402; legge 184/83, art. 3);

procedura La domanda di asilo viene esaminata dalla Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, che nel corso del procedimento sente il minore e il suo tutore. Se la Commissione riconosce al minore lo status di rifugiato, questi riceve un permesso per asilo. Se la Commissione rigetta la domanda di asilo, può comunque chiedere al questore di rilasciare al richiedente un permesso per motivi umanitari, qualora il rimpatrio non sia opportuno. Il minore ha comunque diritto, rappresentato dal tutore o dai genitori (vedi sopra), di presentare ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione.(Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, art. 1; legge 39/90, art. 1)

TIPOLOGIA DI PERMESSI DI SOGGIORNO PERMESSO DI SOGGIORNO : PERMESSO DI SOGGIORNO Articolo 31, commi 1 e 2, DGLS 25 luglio 1988, n. 286, che regola il rilascio del Permesso di Soggiorno ai minori stranieri : Nello specifico PER RICHIESTA ASILO PER RICHIESTA ASILO MINORE ETA’ MINORE ETA’

PERMESSO DI SOGGIORNO Tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto, per il solo fatto di essere minorenni (e quindi in generale inespellibili), di ottenere un permesso di soggiorno per minore età (D.P.R.394/99 art. 28). Questo permesso dovrebbe essere rilasciato nel caso in cui non vi siano le condizioni per rilasciare un altro tipo di permesso (per affidamento, per motivi familiari, ecc.) (Circolare del Ministero dell’Interno del ). Una circolare del Ministero dell’Interno ha affermato che il permesso per minore età non consentIVA di lavorare e non pOTEVA essere convertito in permesso per studio o lavoro al compimento dei 18 anni. ( così come da Circolare del Ministero dell’Interno del ). Inoltre, la legge prevede che il minore possa ottenere un permesso per studio o lavoro, al compimento dei 18 anni, nei casi in cui siano soddisfatte determinate condizioni (T.U. 286/98, art.32 - come modificato dalla legge 189/2002, art.25).

Nel 2010 Giudici Amministrativi hanno dato una interpretazione costituzionalmente orientata della modifica legislativa summenzionata. In particolare il Tar del Lazio, con la sentenza breve n /10 ha accolto il ricorso di un cittadino bengalese che si era visto rigettare la conversione del permesso di soggiorno da minore età a lavoro subordinato

Il ricorrente era entrato in Italia all’età di 16 anni. Da minore era stato affidato ad una casa famiglia di Roma ed aveva ottenuto dal Tribunale la nomina del Sindaco quale suo tutore. Ottenuta la tutela, il minore aveva iniziato un inserimento socio lavorativo In Italia ed aveva altresì fatto istanza di rilascio del permesso di soggiorno per tutela o minore età, ma il relativo permesso non gli è mai stato consegnato. Al compimento della maggiore età ha quindi inoltrato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da tutela o minore età a permesso di soggiorno per lavoro, ma l’Amministrazione ha rigettato l’istanza perché l’interessato non era in Italia da almeno tre anni.

Ricorso contro il provvedimento di rigetto, il Tar del Lazio ha dato ragione al cittadino bengalese rilevando che ai fini della conversione del permesso di soggiorno rilasciato ad un cittadino extracomunitario di minore età diventato poi maggiorenne, l'art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che va riconosciuto "il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno

Fino all’approvazione della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, la tutela svolgeva un ruolo decisivo nella possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in quanto equiparava i minori sottoposti a tutela ai minori affidati. Fino all’approvazione della Legge n. 94 del 15 luglio 2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, la tutela svolgeva un ruolo decisivo nella possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in quanto equiparava i minori sottoposti a tutela ai minori affidati. Con l’approvazione prima della L. 94/2009 e poi della L. 129/2011 anche il minore straniero sottoposto a tutela può convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età se: possiede i requisiti previsti dall’art. 32 del Testo Unico 286/98 ai commi 1 bis e 1 ter, così come modificati dall’art. 25 Legge 189/2002 è intervenuto il parere del Comitato minori stranieri Con l’approvazione prima della L. 94/2009 e poi della L. 129/2011 anche il minore straniero sottoposto a tutela può convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età se: possiede i requisiti previsti dall’art. 32 del Testo Unico 286/98 ai commi 1 bis e 1 ter, così come modificati dall’art. 25 Legge 189/2002 è intervenuto il parere del Comitato minori stranieri

Legge n. 129 del 2 agosto 2011 …… apporta modifiche all’art. 32 comma 1 bis del TUI, il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche se non sussistono i requisiti di cui sopra, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 4 maggio 1983, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione.

Dopo il diciottesimo anno di età La Legge 2 agosto 2011, n. 129 modifica l’art. 32 del Testo Unico 286/98 come evidenziato dal grassetto come evidenziato dal grassetto Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età: della maggiore età: Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 può essere affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.

I comuni provvedono ad inviare alla Direzione generale indirizzo e mail I Comuni provvederanno ad inviare alla Direzione Generale le richieste di parere nei confronti dei minori; a sua volta la Direzione Generale emetterà il parere comunicandolo contestualmente ai Comuni e alle Questure; i soggetti interessati provvederanno a richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando contestualmente il parere rilasciato dalla Direzione Generale e la documentazione richiesta dal citato articolo 32 del T.U.I. I Comuni provvederanno ad inviare alla Direzione Generale le richieste di parere nei confronti dei minori; a sua volta la Direzione Generale emetterà il parere comunicandolo contestualmente ai Comuni e alle Questure; i soggetti interessati provvederanno a richiedere alle Questure la conversione del permesso di soggiorno presentando contestualmente il parere rilasciato dalla Direzione Generale e la documentazione richiesta dal citato articolo 32 del T.U.I.

attenzione Si raccomanda di inoltrare le richieste prima del compimento della maggiore età da parte del minore, e, preferibilmente, almeno tre mesi prima dello stesso Si raccomanda di inoltrare le richieste prima del compimento della maggiore età da parte del minore, e, preferibilmente, almeno tre mesi prima dello stesso

altresì perché il parere sia positivo è necessario che il minore sia identificato tramite un documento valido a livello internazionale (passaporto/attestazione consolare di identità, o documento equipollente) e che sia stata richiesta l’apertura di tutela.

Parere positivo della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – Ufficio Minori Stranieri, ai sensi dell’art. 32 comma 1bis del D.Lgs n. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 89/2011 convertito con legge n. 129/2011, la Direzione Generale valuta il percorso di integrazione svolto dal minore in Italia e le prospettive future di inserimento socio-economico, e pertanto queste vanno evidenziate