Nuova Abilitazione: stato dell’arte – S. Basili 122 a Conferenza - 4 luglio 2016
Decreto 19 ottobre 2001, n.445 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001 n.299 Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni. Esame di abilitazione 1.Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia. 2.L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.
È necessario aver superato durante il corso di laurea magistrale con esito positivo un tirocinio pratico valutativo della durata di tre mesi. Tale tirocinio deve essere svolto non prima del VI anno di corso ed è organizzato secondo quanto disciplinato nel regolamento Didattico di ciascun corso ……….. Il tirocinio valutativo rientra nell’ambito dei 60 CFU di attività professionalizzante previsti dall’attuale ordinamento e nelle 5500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE, così come applicata nei corsi di laurea magistrale della classe LM\41. Il tirocinio valutativo si svolge in tre mensilità per non meno di 5 CFU ciascuno