LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE.

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Transcript della presentazione:

LO STATO E GLI ALTRI ORDINAMENTI. L’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE

L’ordinamento giuridico internazionale Diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale La protezione internazionale dei diritti umani Le organizzazioni internazionali

L’ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE Il diritto internazionale è l’ordinamento della “comunità degli stati” La base sociale dell’ordinamento internazionale non sono le persone fisiche ma gli Stati DIVERSITA’ DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE RISPETTO AGLI ORDINAMENTI GIURIDICI STATALI non c’è un ente che si ponga in posizione sovraordinata rispetto ai consociati (ordinamento anarchico) non c’è un ente che si ponga in posizione sovraordinata rispetto ai consociati (ordinamento anarchico) non c’è un organo legislativo non c’è un organo legislativo le norme di diritto internazionale generale prodotte da fonti di fatto ( formazione consuetudinaria o spontanea) le norme di diritto internazionale generale prodotte da fonti di fatto ( formazione consuetudinaria o spontanea) le norme di diritto internazionale particolare o pattizio (trattati – accordi) vincolano solo gli stati che vi prendono parte (Convenzione di Vienna del 1969) le norme di diritto internazionale particolare o pattizio (trattati – accordi) vincolano solo gli stati che vi prendono parte (Convenzione di Vienna del 1969) non c’è un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie non c’è un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie la tutela degli interessi dei soggetti dell’ordinamento autotutela la tutela degli interessi dei soggetti dell’ordinamento autotutela

TEORIE DEI RAPPORTI FRA ORDINAMENTO INTERNAZIONALE E ORDINAMENTI STATALI Concezione monista Unità degli ordinamenti con primato dell’ordinamento statale o dell’ordinamento internazionale Concezione dualista Ordinamento statale e ordinamento internazionale come ordinamenti indipendenti e separati

COME L’ORDINAMENTO ITALIANO SI ADEGUA AGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI Diritto internazionale di formazione consuetudinaria (art. 10 Cost.) «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» «trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi» ordine di esecuzione adattamento automatico

GOVERNO negozia e firma autorizza con legge la ratifica PARLAMENTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ratifica Legge di autorizzazione alla ratifica «Ratifica ed esecuzione del trattato... (parti contraenti e oggetto), fatto a... (luogo) il... (data)» Art. 1 - Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato... Art. 2 - Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo... del trattato stesso.RATIFICA Istituto giuridico mediante il quale un soggetto (lo stato) fa propri gli effetti di un negozio (accordo) concluso con terzi dal proprio rappresentante

PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Principio cardine: PACTA SUNT SERVANDA L’adozione nel 1945 della CARTA DELLE NAZIONI UNITE costituisce una svolta importante. L’art.2 della Carta stabilisce alcuni principi fondamentali cui tutti i membri dell’Organizzazione dovevano conformarsi: l’uguaglianza sovrana degli Stati membri l’uguaglianza sovrana degli Stati membri l’obbligo di risolvere le controversie in maniera pacifica e il divieto della minaccia o dell’uso della forza l’obbligo di risolvere le controversie in maniera pacifica e il divieto della minaccia o dell’uso della forza Concetto quadro: Uguaglianza sovrana degli Stati sovranità : 1) potere di imperio su tutti gli individui che vivono nel territorio dello Stato; 2) potere di utilizzare e disporre liberamente del territorio sottoposto alla giurisdizione dello Stato; 3)Diritto di escludere gli altri Stati dall’esercizio di sovranità nel proprio territorio (jus excludendi alios); 4) diritto di pretendere l’immunità per i propri organi che abbiano agito in qualità ufficiale ( immunità funzionale o organica); 5) diritto di esigere dagli altri Stati l’immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva dei beni e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni; 6) diritto di pretendere il rispetto della persona e dei beni dei propri cittadini e funzionari all’estero. sovranità : 1) potere di imperio su tutti gli individui che vivono nel territorio dello Stato; 2) potere di utilizzare e disporre liberamente del territorio sottoposto alla giurisdizione dello Stato; 3)Diritto di escludere gli altri Stati dall’esercizio di sovranità nel proprio territorio (jus excludendi alios); 4) diritto di pretendere l’immunità per i propri organi che abbiano agito in qualità ufficiale ( immunità funzionale o organica); 5) diritto di esigere dagli altri Stati l’immunità dalla giurisdizione per gli atti compiuti quale ente sovrano, nonché l’immunità dalla giurisdizione esecutiva dei beni e proprietà destinati all’esercizio di pubbliche funzioni; 6) diritto di pretendere il rispetto della persona e dei beni dei propri cittadini e funzionari all’estero. Uguaglianza giuridica

Principio della non ingerenza negli affari interni o esterni degli altri Stati Norme generali: la prima è quella che proibisce agli Stati di stabilire quale organo di uno Stato straniero è competente a compiere specifiche attività, o costringere uno Stato straniero a tenere un determinato comportamento; la seconda è quella che vieta agli Stati di intromettersi nelle questioni interne di altri Stati; la terza impone agli Stati di astenersi dall’incitare, organizzare o appoggiare ufficialmente l’organizzazione sul proprio territorio di attività pregiudizievoli a Stati esteri Principio del divieto della minaccia e dell’uso della forza (art.2.4 Carta N.U.) Principio della soluzione pacifica delle controversie (art.2.3 Carta N.U.) Principio del rispetto dei diritti umani Principio di autodeterminazione dei popoli

DICHIARAZIONI E CARTE INTERNAZIONALI DEI DIRITTI Nazioni Unite Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) Patti internazionali sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici (1966) Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia (1989) Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nel confronti della donna (1979) Regole per le pari opportunità delle persone disabili (1993) Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti del lavoratori migranti (1990)

DICHIARAZIONI E CARTE INTERNAZIONALI DEI DIRITTI Consiglio d’Europa Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) Per assicurare il rispetto della CEDU, è istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo (ricorsi interstatali e ricorsi individuali)CEDUCorte europea dei diritti dell’uomo Unione europea Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000)Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE SUI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L’UMANITA’ LA GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE SUI CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L’UMANITA’ Tribunali di Norimberga e di Tokio (1945) Tribunale internazionale penale per la ex Jugoslavia (1993) Tribunale internazionale penale per il Ruanda (1994) Corte penale internazionale (Statuto di Roma del 1998 entrato in vigore 1° luglio 2002). La Corte è un tribunale permanente che esercita la sua giurisdizione sulle persone fisiche che si siano macchiate dei più gravi crimini di portata internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. La sua giurisdizione è complementare alle giurisdizioni nazionali: può agire solo quando sia accertato che queste ultime non vogliono o non possono procedere; si estende ai crimini commessi dai cittadini o sul territorio degli stati che hanno ratificato lo Statuto

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Carta delle Nazioni Unite (1945) Nazioni Unite (ONU) > 191 stati membriNazioni Unite (ONU) Trattato del Nord Atlantico (1949) Alleanza Atlantica (NATO) > 26 stati membriAlleanza Atlantica (NATO) Statuto del Consiglio d’Europa (1949) Consiglio d’Europa > 46 stati membriConsiglio d’Europa

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE Carta di San Francisco del 26 giugno 1945 Assemblea generale : composta da tutti gli stati membri (191) – Delibera a maggioranza semplice e, per le questioni più delicate a maggioranza di 2/3 Assemblea generale : composta da tutti gli stati membri (191) – Delibera a maggioranza semplice e, per le questioni più delicate a maggioranza di 2/3Assemblea generale Assemblea generale Consiglio di sicurezza : composto da 15 membri di cui 5 permanenti ( Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti – potere di veto). Elezione ogni due anni. Consiglio di sicurezza : composto da 15 membri di cui 5 permanenti ( Cina, Francia, Regno Unito, Russia, Stati Uniti – potere di veto). Elezione ogni due anni.Consiglio di sicurezza Consiglio di sicurezza Consiglio economico e sociale : composto da 54 membri eletti dall’Assemblea e rinnovati per un terzo ogni tre anni Consiglio economico e sociale : composto da 54 membri eletti dall’Assemblea e rinnovati per un terzo ogni tre anniConsiglio economico e sociale Consiglio economico e sociale Corte internazionale di giustizia : composta da 15 giudici, eletti per 9 anni dall’Assemblea e dal Consiglio di sicurezza Corte internazionale di giustizia : composta da 15 giudici, eletti per 9 anni dall’Assemblea e dal Consiglio di sicurezzaCorte internazionale di giustizia Corte internazionale di giustizia Segretariato generale : eletto dall’Assemblea su raccomandazione proposta del Consiglio di sicurezza per un periodo di 5 anni. E’ organo esecutivo dell’ONU Segretariato generale : eletto dall’Assemblea su raccomandazione proposta del Consiglio di sicurezza per un periodo di 5 anni. E’ organo esecutivo dell’ONUSegretariato generale Segretariato generale ORGANIZZAZIONI COLLEGATE: Agenzia internazionale per l’energia atomica, Banca mondiale, Fao, Fondo monetario internazionale, l’Oil, Oms, Unesco, Wto

L’USO CENTRALIZZATO DELLA FORZA Alla base del sistema ONU c’è l’idea che l’uso della forza sia centralizzato, affidato al Consiglio di sicurezza. guerra del Golfo 1991 guerra del Golfo 1991 guerra della Somalia 1992 guerra della Somalia 1992 Risoluzioni del Consiglio di sicurezza 678/1990 – 749/1992 Operazioni di peacekeeping Ex Jugoslavia ( ) Ruanda ( ) Operazioni di peacebuilding Guerra in Iraq (2003) varie risoluzioni ( ultima 1441/2002)

ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI REGIONALI NATO (26 stati) Art. 5 Trattato: principio di mutua assistenza fra gli alleati in caso di attacco armato contro uno stato membro. Negli anni ’90 la Nato ha intrapreso iniziative non previste dal Trattato come l’intervento in Bosnia –Erzegovina (1995) e in Kosovo (1999) e, per la prima volta fuori dall’area euroatlantica, il comando della forza internazionale di sicurezza in Afghanistan. CONSIGLIO D’EUROPA CONSIGLIO D’EUROPA (46 Stati europei) Fine primario: garantire l’applicazione della CEDU CEDU