PARTE SPECIALE DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
CAPITOLO 4
DEMANIO MARITTIMO Sono beni demaniali marittimi quei beni destinati al soddisfacimento di un interesse collettivo e sono sottoposti dalla legge ad un particolare regime giuridico, che tutela la funzione pubblica che esplicano. Si possono ricondurre in due categorie: -beni del demanio portuale -beni del demanio costiero I beni demaniali marittimi: -sono oggetto di diritto di proprietà da parte dello Stato ed Enti pubblici -sono inalienabili, imprescrittibili e inespropriabili -non possono essere acquistati per usucapione -non possono formare oggetto di negozi di diritto privato -non si possono costituire diritti reali a favore di terzi Il demanio marittimo appartiene alla categoria del demanio necessario (beni che non possono appartenere allo Stato) e alla categoria del demanio naturale (beni demaniali per natura) Fanno parte del demanio marittimo: -LIDO, parte di terra contigua al mare -SPIAGGIA, tratto di terra contiguo al lido -PORTI, specchi acquei riparati -RADE, specchi acquei antistanti il porto -LAGUNE, specchi acquei vicini al mare -FOCI dei fiumi che sfociano in mare -BACINI d’acqua salsa che comunicano con il mare -CANALI utilizzabili ad uso pubblico marittimo -PERTINENZE demaniali marittime, costruzioni appartenenti allo Stato
GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO Compete alle REGIONI ovvero ai COMUNI solo se delegati. In determinati casi spetta allo STATO, per esempio nei porti finalizzati alla difesa militare. Se però questi casi rientrano nella circoscrizione dell’AUTORITA’ PORTUALE, la competenza spetta ad essa.
USI DEI BENI DEMANIALI USO GENERALE Consiste nell’uso libero a cui sono ammessi tutti i cittadini USO PARTICOLARE Corrisponde alla naturale destinazione del bene, ma è riservato solo ai beneficiari di provvedimenti concessori USO DIRETTO Tramite esso la Pubblica Amministrazione utilizza il bene per fini istituzionali USO ECONOMICO Evidenzia un impiego a fini reddituali
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA E’ il provvedimento attraverso il quale il bene è attribuito in godimento esclusivo ad un certo soggetto, concessionario. Può essere rilasciata, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, sia per finalità pubbliche e produttive che turistico ricreative e per un determinato periodo di tempo. Il concessionario è tenuto: -a versare un canone nella misura ed alle scadenze indicate nell’atto di concessione -a prestare cauzione a garanzia dell’osservanza degli obblighi richiesti dalla concessione -a eseguire le opere prescritte -a utilizzare il bene demaniale -a consentire l’accesso al bene al personale civile e militare -a produrre il titolo ogni qualvolta venga richiesto Le concessioni si estinguono: -per scadenza del termine -per cause naturali -per rinuncia del concessionario -per revoca o decadenza Alla loro scadenza non possono essere né prorogate né rinnovate, ma si procede a gara formale per una nuova assegnazione
PROCEDIMENTI CHE REGOLANO LE VICENDE DEL DEMANIO MARITTIMO Il demanio marittimo è soggetto a specifici procedimenti, disciplinati dal codice della navigazione, per i quali sono previsti provvedimenti di competenza dello Stato che conserva le funzioni relative al bene stesso: -di fissazione di limiti tra demanio marittimo e le zone appartenenti a demani diversi -di delimitazione di zone del demanio marittimo nella quale si procede stabilendo il confine con la proprietà privata -di ampliamento del demanio marittimo comprende zone di proprietà privata di limitato valore -per ragioni di necessità dell’amministrazione statale, regionale o dell’ente locale -di esclusione di zone del demanio marittimo o procedimento di sdemanializzazione, quando il capo compartimento ritenga non più utilizzabili alcune zone demaniali per i pubblici usi del mare -di autorizzazione alla esecuzione di nuove opere, per la realizzazione di nuove opere nella fascia di 30 Km di distanza dal demanio marittimo