1) Profili fiscali, contabili e civilistici nelle assegnazioni societarie, e nelle trasformazioni 2) Liquidazione societaria, responsabilità del liquidatore ed orientamenti del registro Imprese di Milano
ASSEGNAZIONE, TRASFORMAZIONE E CESSIONE AGEVOLATA DI BENI AI SOCI ART. 1 commi 115 e sgg LEGGE STABILITA’ 2016 Circolare 26/E del
Definizione di assegnazione: -L'assegnazione viene a configurarsi ogni qual volta la società procede, nei confronti dei soci, alla restituzione di capitale o di riserve di capitale ovvero alla distribuzione di utili o di riserve di utili. Al riguardo si precisa che la disciplina di cui trattasi è applicabile in tutte le fattispecie regolate dalle norme del codice civile nonché da quelle contenute nel Tuir e quindi anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione ( circ. 112/E/99) 1. Senza ridurre il capitale con mero utilizzo di riserve 2. Riducendo il capitale sociale a)Scelta libera sulle riserve ? Cass /1999, OIC 28 e Circ. 26/16 a)Rispetto par condicio a)Tempi tecnici della opposizione creditori b)Clausola inserita o meno nello statuto, conseguenze ( Notariato Firenze 9/2009)
Procedura alternativa in assenza dei 90 gg per opposizione creditori Delibera di versamento in capitale Riduzione successiva del capitale mediante liberazione dall’obbligo di versamento Es. immobile 110. Cap. sociale 110 da ridurre a 10. 1) delibera di versamento in conto capitale per 100 > dare credito vs soci avere riserva versamento in c/capitale 2) assegnazione con riduzione della riserva per 100 3) Riduzione capitale sociale anche successiva an mediante liberazione dei soci dal versamento > Dare capitale sociale avere credito per 100
Chi decide l’assegnazione o la cessione Cessione è decisa dall’organo amministrativo, in caso di disgiuntiva possibile opposizione dell’altro amministratore ex art > conflitto risolto dai soci con decisione in base a partecipazione utili Assegnazione è decisa dai soci, quindi necessita unanimità, salvo diversa previsione atto costitutivo Società di persone Società di capitali Cessione è decisa dall’organo amministrativo, eventuale azione di responsabilità da parte del socio, o azione individuale del socio danneggiato Assegnazione è decisa dai soci, delibera a maggioranza con possibile azione contro abuso di maggioranza
Chi decide la trasformazione Decisione a maggioranza ex art ter C.C. ( come sembra emergere dalla Studio Notariato n. 92/2016) o all’unanimità ( Massima Notariato Triveneto K.A.18) ? Società di persone Società di capitali Decisione a maggioranza ex art sexies C.C. con obbligo di consenso per soci che assumono responsabilità illimitata Nella società semplice il socio che non amministra può non assumere responsabilità illimitata se il patto di esclusione è inserito nello statuto e portato a conoscenza dei terzi ( 2267 C.C.)
Rappresentazione contabile Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, riduzione riserve di utile = Assegnazione 2. cessione DARE Riserve 1000 AVERE Immobili 1000 DARE credito vs socio 1500 AVERE Immobile 1000 Plusvalenza 500
Rappresentazione contabile ( tesi dottrina) Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, Capitale iniziale Assegnazione DARE Capitale sociale 1500 AVERE Immobili 1000 Riserva liberamente distribuibile 500
Rappresentazione contabile ( tesi Documento CNDCEC del 14 marzo 2016/ Ifric 17) Immobile valore libro = 1000, valore catastale = 1500, Capitale iniziale 4000 DARE Capitale sociale 1500 AVERE Immobili 1000 Plusvalenza 500 PROBLEMI: 1) HA SENSO ISCRIVERE UNA PLUSVALENZA SENZA NESSUN CONTATTO CON ECONOMIE TERZE ? 2) SE IL PATRIMONIO NETTO CONTABILE NON FOSSE CAPIENTE? 3) RILIEVI FISCALI ( CALCOLO DEL ROL 2016, TEST DI OPERATIVITA’)
esempio rappresentazione contabile SPA con Area edificabile, valore di libro = , valore di mercato = capitale sociale , riserve > applicazione concreta tesi CNDCEC DARE Riserve AVERE Area edificabile Plusvalenza PROBLEMI: 1) Le riserve sono ridotto per entità superiore al loro valore contabile complessivo con formazione di un deficit coperto da una plusvalenza ??? Reazione collegio sindacale
Atto di assegnazione 1)Entro il 30 settembre 2016 ( l’atto non la semplice delibera) 2)In caso di riduzione del capitale sociale occorre programmare l’atto in modo che considerata la tempistica dei 90 giorni per le opposizioni dei creditori 3)L’atto deve rispettare la par condicio dei soci, ma non è necessario assegnare a tutti beni agevolati > conguagli 4)Se l’atto non rispetta la par condicio esso comporta la modificazione delle quote, operazione possibile secondo Notariato Triveneto (I.G.24) 5)Il rispetto della par condicio non sussiste se l’assegnazione avviene tramite recesso
SOGGETTI INTERESSATI le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, le società a responsabilità limitata e quelle per azioni, oltre alle societa’ in accomandita per azioni. Non citate le società cooperative, non citate le società di fatto ( comprese nell’ambito soggettivo dalla Circ. 112/99, ma ambito oggettivo ?) Comprese le società in liquidazione ( circ. 26, par. 2)
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI Soci ( persone fisiche o giuridiche) che siano tali al 30 settembre 2015 ) Casi particolari: 1) In caso di operazioni straordinarie neutrali lo status di socio al 30 settembre 2015 va verificato sulla dante causa ( circ. 26/16, par. 2.1) 2) Non necessario che al momento dell’assegnazione i soci siano gli stessi ( e con le stesse aliquote) presenti al ma non devono sussistere soci nuovi, eccezion fatta per gli eredi 3) In caso di partecipazione con usufrutto lo status di socio agevolato è in capo al nudo proprietario 4) Possibile esistenza di socio società fiduciaria
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI Focus usufruttuario Secondo circ. 26 lo status di socio è da individuare solo sul nudo proprietario, quindi diritto di usufrutto potrebbe essere stato iscritto anche dopo Ma a chi spetta l’immobile ? Se oggetto della distribuzione sono riserve di utili, l’immobile dovrebbe essere intestato all’usufruttuario, il quale lo potrebbe acquisire con agevolazioni anche divenendo tale dopo il
SOGGETTI PASSIVI INTERESSATI Focus Comunione legale Alla luce della Sentenza Corte Cassazione n del Se uno dei soci è in regime di comunione legale l’immobile va intestato alla comunione il che può generare che per una parte di valore l’assegnazione non sia agevolata. Soluzioni ? 1)Separazione legale dei beni prima dell’assegnazione 2)Verificare le ipotesi di esclusione dalla comunione di cui all’art. 179 CC a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto;
AMBITO OGGETTIVO I MMOBILI DIVERSI DA QUELLI STRUMENTALI PER DESTINAZIONE : 1)immobili patrimonio ( compresi quelli delle immobiliari di gestione che sono oggetto e non strumento dell’attività) 2)Immobili strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente 3)Immobili merce 4)Non sono assegnabili i singoli diritti ancorché reali BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI ( autoveicoli non strumentali nell’accezione di beni senza i quali l’attività d’impresa non potrebbe essere eseguita) Status del bene al momento della assegnazione ( circ. 26/16, par. 3) la quale precisa che il cambiamento di status in prossimità dell’atto non realizza operazione abusiva
AMBITO OGGETTIVO Non assegnabili singoli diritti sull’immobile, tranne nell’ipotesi in cui il socio assegnatario tramite l’assegnazione realizza la piena proprietà sull’immobile Se la società è in liquidazione ( e non svolge più attività d’impresa) sull’immobile vi è una presunzione di non strumentalità anche se esso è la sede della società ( circ. 26/E, par. 3) E’ possibile assegnare sia immobili agevolati sia quelli non agevolati, ma i vantaggi fiscali si determinano solo per i beni della prima categoria) Sono assegnabili gli immobili delle immobiliari di gestione ( sono oggetto e non strumento), tranne nel caso in cui vengano eseguiti a favore degli affittuari servizi complementari ( gallerie commerciali, servizi turistici )
Determinazione base imponibile imposta sostitutiva Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto Per gli immobili possibile valore catastale Se la base imponibile è negativa l’operazione è cmq possibile secondo circ. 26/16, par. 4, ma la minusvalenza da assegnazione è indeducibile Il valore non può essere inferiore al minore tra «normale» e «catastale» e può anche essere un dato intermedio tra i due Terreni non edif. rendita x 112,5 C1/E x 42,84 A/10 e C x 63 Altri fabbricati x 126 B x 176,40 Prima casa x 115,5 * Rendita non rivalutata
Determinazione base imponibile imposta sostitutiva Differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto Costo fiscalmente riconosciuto è determinato in base ad art. 110, lett b) Tuir Attenzione agli immobili rivalutati, per i quali nei periodi 2009/2012 le quote di ammortamento non sono state dedotte, quindi il costo fiscalmente riconosciuto sarà superiore al dato di bilancio
IMPOSTA SOSTITUTIVA 8% MISURA ORDINARIA 10,5% MISURA PER SOCIETA’ DI COMODO - che tali siano in almeno due anni su 2013/2015 -Irrilevante se lo status di comodo deriva da non operatività o perdita sistemica -Aliquota 10,5% anche se cambia lo status di comodo nei due anni -Cause di esclusione e disapplicazione rilevano -Se sussistono situazioni straordinarie riconosciute o meno con interpello, non si applica aliquota maggiorata, ma occorre indicare la situazione nel modello Unico ( solo 2016) -Aliquota 8% se non c’e’ almeno un triennio alle spalle del % nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta ( non spetta il credito per l’imposta da rivalutazione)
IMPOSTA SOSTITUTIVA 13% nel caso in cui l’operazione determini la restituzione ai soci di riserve in sospensione d’imposta ( non spetta il credito per l’imposta da rivalutazione) Ma quali effetti ? Anche per i soci ? Se la risposta fosse positiva si avrebbe una situazione paradossale per chi ha affrancato la riserva nel 2008 Es. riserva 100 affrancata nel 2008 > 10 imposta sostitutiva Oggi è distribuita quindi dividendo per il socio con prelievo minimo 11,43 quindi 21,43 Riserva non affrancata 2008 oggi prelievo 13 ???
IMPOSTA SOSTITUTIVA Versamento in due rate : -60% entro 30 novembre % entro Perfezionamento con indicazione modello unico ( anche in assenza di versamento, con ravvedimento possibile)
Effetti per il socio Imposta sostitutiva risulta definitiva e liberatoria anche per il socio Relativamente alla base imponibile su cui è stata versata l’imposta sostitutiva ( circ. 26 par. 6) MA…..
Effetti per il socio Art. 47 tuir in genere : -riserve di capitali > Valore normale dei beni assegnati ( al netto dei debiti accollati) riduce il costo della partecipazione > eventuale -Riserve di utili > Dividendo tassabile in capo al socio sempre al valore normale del bene
Effetti per il socio c. 118 : Non si applica l’art. 47 comma 1, ultimo periodo, e commi da 5 a 8 > significato sulla base della circ. 26/16 Se distribuite riserve da capitale il costo della partecipazione è ridotto del valore normale del bene assegnato ma prima incrementato dell’importo su cui la società ha versato imposta sostitutiva Se distribuite riserve di utile solo l’eccedenza tra riserva attribuita ed imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva rileva come utile in capo al socio, ed il costo della partecipazione non viene modificato
Effetti per il socio c. 118 : Non si applica l’art. 47 comma 1, ultimo periodo, e commi da 5 a 8 > significato sulla base della circ. 26/16 La presunzione di priorità delle riserve di utili nella distribuzione non si applica Limitatamente alla differenza su cui è versata imposta sostitutiva ????? Quindi pare di capire che sulla parte di riserve attribuite su cui non si applica imposta sostitutiva si applica la presunzione … e se non c’e’ versamento di imposta sostitutiva si applica la presunzione in pieno ???
Esempi attribuzione riserve di utili Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e l’immobile non è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile e fiscale = 1000 Valore normale/catastale = 1500 Differenza su cui viene versata imposta sostitutiva = 500 Riserva di utili attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 1000 ( ) x 5% se socio è soc. capitali, x 49,72% persona fisica qualificata, ritenuta 26% da versare a cura del socio contestualmente alla consegna del bene se socio è persona fisica non qualificata Valore normale inferiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile non è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile e fiscale = 1000 Valore normale/catastale = 800 Differenza su cui è versata sostitutiva = 0 Riserva di utile attribuita per effetto dell’assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 800 Valore normale superiore al valore fiscalmente riconosciuto e immobile è stato rivalutato nel 2008 Immobile valore contabile = 1000 Valore fiscalmente riconosciuto = 1100 Valore normale/catastale = 1500 Differenza su cui è versata imposta sostitutiva = 400 Riserva di utili attribuita per effetto assegnazione = 1000 Dividendo tassabile in capo al socio = 1100 ( 1500 – 400 )
Attribuzione riserve di capitale A) Non si applica art. 47, comma 5, ma valore normale del bene, al netto dei debiti riduce il costo della partecipazione, dapprima incrementata della base imponibile su cui la società ha versato imposta sostitutiva: 1) costo partecipazione = 1000, valore normale immobile 300, valore di libro 200, debiti accollati 50. > costo partecipazione – 300 = 850 2) ) costo partecipazione = 100, valore normale immobile 300, valore di libro 200, debiti accollati 50. > costo partecipazione – 300 = - 50 ( sottozero tassabile come dividendo) B) Non si applica art. 47, comma 7, ma differenza tra valore normale bene assegnato e costo della partecipazione non rileva fiscalmente fino a capienza dell’imponibile su cui società ha versato sostitutiva : costo partecipazione 1000, valore normale bene 2000, valore di libro Reddito = 2000 – 200 = 1800, 1800 – 1000 = 800 reddito
Attribuzione riserve di capitale e di utili Si applica criterio proporzionale: 1) costo partecipazione = 1000, valore normale immobile 300, valore di libro 200, riserve di utili attribuite = 50, riserve di capitale attribuite = 150 costo partecipazione – 225 ( 300 x 75%) = 850 dividendo tassabile = 300 x 25% = 75 – 25 ( 25% di 100 base imponibile imposta sostitutiva) = 50
Società di persone Effetto distribuzione : riduzione costo della partecipazione Effetto liberatorio imposta sostitutiva : il costo della partecipazione viene prima incrementato della base imponibile su cui è versata sostitutiva e poi decrementato del valore normale del bene assegnato
Società di persone circ. 26, par. 6, esempio 4: Valore normale del bene assegnato: 100; - Valore catastale del bene assegnato: 95 - Valore fiscale del bene: 90; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5 (95-90); - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 90; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: 0 ( – 95); - Differenza da assoggettare a tassazione: 0; - Costo fiscale del bene in capo al socio: 95. Ma …. %
Società di persone se il costo della partecipazione invece di 90 fosse 80 ?? Valore normale del bene assegnato: 100; - Valore catastale del bene assegnato: 95 - Valore fiscale del bene: 90; - Differenza su cui si applica l’imposta sostitutiva: 5 (95- 90); - Costo della partecipazione del socio ante assegnazione: 80; - Costo della partecipazione del socio post assegnazione: - 10 ( – 95); QUALI EFFETTI???
1) Notariato studio 20/ 2016 > nessun effetto 2) Circ. 26/16 > sembrerebbe formarsi reddito da partecipazione 3) Ipotesi alternativa : si forma reddito solo in presenza delle situazioni di cui all’art. 20 bis Tuir NOTA BENE : IL PROBLEMA SOPRA RICHIAMATO E’ PARTICOLARMENTE PRESENTE NELLE SOCIETA’ IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
Effetti per il bene L’assegnatario riceve il bene ( immobile) al valore riconosciuto in capo alla società assegnante sul quale è stata versata imposta sostitutiva La detenzione decorre dall’atto di assegnazione ( quindi se persona fisica occorre attendere un quinquennio per trasferire il bene senza tassazione diretta) e…..
IMPOSTE INDIRETTE IVA APPLICABILE ORDINARIAMENTE, tranne nelle ipotesi di acquisizione senza detrazione Iva per effetto di : 1)Acquisto ante avvento dell’Iva 2)Acquisto da privato 3)Acquisto senza detrazione, nemmeno parziale, ex art. 19, 19 bis 1, 19 bis 2 DPR 633/72 Attenzione, tuttavia, al caso di Iva detratta su interventi di riparazione e recupero edilizio con detrazione Iva per i quali non sia trascorso un decennio dalla detrazione
IMPOSTE INDIRETTE Base Imponibile Iva : art. 13, c.2 DPR 633/72 > prezzo di acquisto « attualizzato» al momento della assegnazione, cioè costo di acquisto incrementato dalle spese sostenute per riparazioni, ristrutturazioni etc. In caso di riscatto da leasing ( definito prestazione di servizi) la base imponibile deve tener conto anche dei canoni pagati
IMPOSTE INDIRETTE fabbricati abitativi e strumentali IVA ESENTE, tranne nel caso di immobile costruito ed ultimato nel quinquennio precedente o esercizio di opzione per applicazione Iva -Terreni non edificabili operazione non soggetta ad Iva -Terreni edificabili operazione soggetta ad Iva ordinaria terreni edificabili e non
Imposte indirette rettifica della detrazione Va eseguita se l’immobile viene assegnato in esenzione Iva Occorre monitorare se si è ancora nel periodo di tutela fiscale ( dieci anni per immobili) Nel caso dei leasing il decennio decorre dalla data del riscatto, ma su quale base imponibile va eseguita ? Sembra di poter dire che l’unica base imponibile sia data dal valore di riscatto, proprio in funzione della definizione di leasing quale prestazione di servizi ( i servizi relativi ai canoni sono già stati utilizzati al momento di vigenza del contratto )
Altre imposte indirette Registro : se assegnazione è esente 1) abitativi 4,5% 2) Prima casa 1% 3) Terreni non edificabili 7,5% ( salve agevolazioni IAP) 4) Fabbricati non abitativi 2% Ipotecaria e catastale 50 € per 1),2),3) e 200 per 4) BASE IMPONIBILE CON VALORE CATASTALE
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Bene immobile viene trasferito al corrispettivo pagato purché esso non sia inferiore rispetto al valore normale/catastale -Ma per determinare il valore riconosciuto in capo al socio acquirente si fa sempre riferimento al corrispettivo anche se minore del valore catastale
In caso di corrispettivo superiore al valore contabile Es. Immobile valore fiscale = 100 Valore di mercato = 200 Valore catastale = 120 1)Se il corrispettivo viene fissato in 200, la sostitutiva da versare può essere calcolata su 120 ? Tesi preferibile = NO 2)Se la plusvalenza è calcolata per 100, viene versata imposta sostitutiva e poi allocata a riserve, in caso di futura distribuzione si ha tassazione in capo al socio quale dividendo ? L’analogia con assegnazione dovrebbe comportare la detassazione dell’utile su cui viene versata imposta sostitutiva
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Nessun chiarimento sulla deducibilità della eventuale minusvalenza che dovrebbe essere tali in forza dell’art. 101, comma 1 del Tuir -L’immobile si intende trasferito al socio all’atto della cessione, da cui decorre quinquennio per detassazione. -Se l’immobile va ceduto velocemente conviene pagare la sostitutiva su valore normale, piuttosto che su quello catastale. -Es. valore normale 200, valore catastale 120 valore di libro 100. Se l’immobile fosse ceduto a 120 su 80 si avrebbe Irpef in capo al socio, mentre se la società esegue la cessione al socio per 200, sempre su 80 viene versata sostitutiva pari all’8%
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Le imposte indirette vengono ridotte al 50% ( registro) ed in misura fissa le ipocatastali, mentre se si applica Iva in presenza di immobili strumentali ed acquirente soggetto Iva scatta il meccanismo del reverse charge -Base imponibile Iva è il corrispettivo, per le indirette valore catastale
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Non si modifica il patrimonio netto quindi non vi è il problema se vi sono riserve sufficienti per eseguire l’operazione senza toccare il capitale sociale -Il differenziale va imputato a conto economico Plusvalenza > variazione diminutiva Minusvalenza > deducibile
CESSIONE AGEVOLATA ANALOGIE E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Operazione che permette di non rispettare la par condicio tra i soci -Non si pongono problemi di utilizzo delle riserve in sospensione -Il credito verso il socio potrebbe essere compensato con il debito per finanziamenti
LA TRASFORMAZIONE: ASPETTI PROCEDURALI
DEFINIZIONE E TIPOLOGIE ART c.c. Con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell’ente che ha effettuato la trasformazione (c.d. concetto di CONTINUITA’) Istituto non novativo, bensì evolutivo - modificativo TIPOLOGIE (dal 2004) OMOGENEA (tra società) – ETEROGENEA (società ed enti) Cambio forma Cambio la forma e lo scopo PROGRESSIVA - REGRESSIVA
LIMITI ALLA TRASFORMAZIONE con procedura concorsuale se sussiste incompatibilità con le finalità e lo stato (non si cita la liquidazione) Limiti specifici norma: art Caso particolare: Possibile la trasformazione di una società di capitali con capitale azzerato per perdite in una società di persone (Notariato della Toscana - massima 04/06/2008) NOTARIATO TRIVENETO K.A.30 (TRASFORMAZIONE OMOGENEA DI SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE - 1° pubbl. 9/09) Si ritiene sempre legittimo, …, che una qualsiasi società lucrativa in liquidazione si trasformi in altra società lucrativa (trasformazione omogenea)
RESPONSABILITA’ IN REGRESSIVA Delibera secondo quorum modifiche statutarie ma richiesto consenso esplicito soci che acquisiscono responsabilità illimitata PER LA SOCIETA’ PER I SOCI Rimedio per socio che diventa illimitatamente responsabile Continuità rapporti giuridici Viene acquisita responsabilità illimitata per obbligazioni sorte ante iscrizione atto 1)se non assume responsabilità illimitata > diritto di voto per sua percentuale 2)se assume responsabilità illimitata > può bloccare atto e può recedere (combinato disposto art sexies e 2473 c.c.) Il socio di società semplice assume sempre responsabilità illimitata ?
Trasformazione SNC/SAS in società semplice E’ la tesi preferibile perché: 1)Non vi è una trasformazione in società di capitali che va tutelata per incentivare la crescita strutturale/imprenditoriale 2)Il socio potrebbe perdere la responsabilità limitata ( accomandante) e tale esito non può essere deciso a maggioranza Decisione a maggioranza ex art ter c.c. Decisione all’unanimità ( Not. Triveneto K.A.18)
La trasformazione in società semplice Il difficile bivio La società semplice non può avere come oggetto il mero godimento degli immobili perchè in tal caso sarebbe una semplice comunione dei beni La società semplice non può avere come oggetto lo sfruttamento « dinamico» dei beni immobili perché in tal caso dovrebbe essere una società commerciale MA STUDIO NOTARIATO 4256/2003 RICONOSCE NELLA REITERATA PRODUZIONE DI NORME DI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA LA VOLONTA’ DI LEGIFERARE UN TERZO STATUS DI SOCIETA’ SEMPLICE QUALE SOCIETA’ DI MERO GODIMENTO ( resta il problema dell’eventuale rifiuto dei registri imprese ad iscrivere la ss)
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA Stesso ambito soggettivo, ma occorre che l’oggetto sociale esclusivo o principale sia la gestione degli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ( al momento in cui viene eseguita la trasformazione) 1)Entro il 30 settembre )A favore dei soci che avevano tale status il 30 settembre 2015 ( stesse regole, stesse deroghe dell’assegnazione, ma la presenza di nuovi soci ostacola l’atto con le regole agevolate, circ 26/16, Cap. III E l’atto di trasformazione avvenga..
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E ANALOGIA CON ASSEGNAZIONE Ambito oggettivo uguale ( immobili diversi da quelli strumentali per destinazione) Base imponibile uguale Imposta sostitutiva uguale Affrancamento necessario delle riserve in sospensione d’imposta
LA FISCALITA’ DEL SOCIO Se società di persone non derivante da trasformazione regressiva non vi sono riflessi sul socio Se società di capitali, l’azzeramento delle riserve di utili determina attribuzione al socio ( art. 170,c 4 del Tuir), quindi tassazione per importo pari al valore contabile della riserva ( differenza con assegnazione), nel periodo di imposta successivo alla trasformazione ( circ. 26/16) Dal momento che la trasformazione regressiva da società di capitali interrompe il periodo d’imposta, le riserve devono intendersi attribuite nel periodo / Ma…
LA FISCALITA’ DEL SOCIO Se è società di persone, a stretto livello letterale non vi sarebbe una frattura del periodo d’imposta ( art. 5 bis DPR 322/98) quindi quello successivo ( nel caso in cui fossero presenti riserve ex srl ) deve intendersi il 2017 ? Occorre rispettare i termini di cui al DPR 322/98 ? Dichiarazione entro 9 mesi ?
Distribuzione di utili per trasformazione in società semplice La distribuzione di utili e riserve Ipotesi 1 : Istruzioni Modello Unico Ammontare totale delle riserve nel rigo RN 10 il che comporta integrale imputazione al socio : RH del socio = 50 Ipotesi 2 : Norma del Tuir Nel quadro RL del socio indicazione del 49,72% ( o 40%) di 50 In ogni caso il periodo d’imposta successivo deve intendersi la seconda frazione del 2016
LA società quale sostituto d’imposta Trasformazione : Se sono presenti soci non qualificati la società semplice opera la ritenuta del 26% ? DRE Piemonte Video del > Non opera alcuna ritenuta, socio diventa qualificato Tesi Preferibile : società opera cmq la ritenuta e la versa entro il 16 gennaio 2017 Assegnazione : art. 27 c.2 DPR 600/73 socio non qualificato versa alla società importo ritenuta ( calcolato su imponibile « ridotto» ), società versa entro il 16 ottobre 2016
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Non essendovi trasferimento non vi è imposta d’atto, se non nel caso di immobili costruiti da non più di 5 anni ( IVA) -Il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni viene aumentato dell’ammontare su cui è stata versata imposta sostitutiva ( compreso il valore su cui è pagata imposta sostitutiva per riserve in sospensione d’imposta Cfr circ 25/2007) -L’immobile eredita il periodo di detenzione dalla società
TRASFORMAZIONE AGEVOLATA E DIFFERENZE CON ASSEGNAZIONE -Eventuali minusvalenze derivanti da valore catastale inferiore a quello contabile ? -Trattandosi di minusvalenze derivante da destinazione di beni a finalità estranee a regime d’impresa, devono ritenersi indeducibili