DISCIPLINA DEL DOPO DI NOI Dott. Enrico Pisanelli
Con la legge del 22 giugno 2016 si è voluto dare maggior tutela alle persone con disabilità grave. In particolare con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori o familiari.
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
La normativa è volta, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645ter c.c. e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
Il ‘Dopo di noi’ stabilisce la creazione di un fondo per l’assistenza e il sostegno ai disabili privi dell’aiuto della famiglia e agevolazioni per privati, enti e associazioni che decidono di stanziare risorse a loro tutela. Ogni anno, entro il 30 giugno il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha l’obbligo di presentare una relazione per verificare lo stato di attuazione della legge. FONDO
attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi- appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare al fine di impedire l'isolamento delle persone disabili ; realizzare, ove necessario interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza ;
realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità ; Finalità
sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2. Finalità
Il trust è una forma di protezione legale che ben si inquadra nell'ambito del "dopo di noi". Prevede la destinazione di alcuni beni da parte di una persona a vantaggio di uno o più soggetti. L'amministrazione dei beni, da parte di un terzo individuo, ha lo scopo di realizzare un programma di azioni a beneficio di chi si vuole tutelare.
I beni che fanno parte del Fondo sono di fatto tutelati da tutti i possibili “attacchi esterni” in quanto, proprio per la struttura del Fondo: non possono essere aggrediti da eventuali creditori del disponente, perché, a seguito del trasferimento al trustee, non si trovano più nel patrimonio del disponente stesso; non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee perchè non entrano nel suo patrimonio personale; non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di morte dello stesso; non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee qualora quest’ultimo sia coniugato; non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust; non possono essere aggrediti dai creditori personali dei beneficiari fino a quando i beni inclusi nel Fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.
DISPONENTE O SETTLOR TRUSTEE BENEFICIARIO GUARDIANO
È colui che prende l’iniziativa di costituire il trust. Ne definisce dunque lo scopo, le regole, nomina il trustee e stabilisce i beneficiari o le regole per identificarli. Il disponente può anche essere un soggetto plurimo, come ad esempio un gruppo di persone che istituiscono un apposito fondo da gestire in trust.
Il trustee è il titolare fiduciario dei beni vincolati nel trust e che egli deve amministrare a vantaggio del beneficiario, ovvero del soggetto debole da tutelare. È l’unica figura che non può mancare per la costituzione di un trust. Il trustee è titolare di diritti e di poteri che il disponente gli affida in virtù di un rapporto di affidamento. Trustee può essere chiunque abbia facoltà di agire. Può essere una persona fisica o giuridica. Può anche essere una cooperativa, o una ONLUS (in questo caso, i beni conferiti nel trust devono essere tenuti separati da quelli impiegati per le attività previste nell’atto costitutivo della ONLUS).
Il beneficiario è l’individuo che viene tutelato attraverso la costituzione del trust. In generale, gode dunque dei vantaggi che derivano dai beni confluiti nell’apposito fondo. Il trustee garantisce l’assistenza, la cura e il mantenimento del beneficiario versandogli i redditi dei beni vincolati, oppure occupandosi direttamente della persona.
Il valore fiduciario che traspare dal trust chiama in causa anche un’altra figura: il guardiano. Si tratta di un soggetto con il compito di sorvegliare l’attività del trustee, verificando che svolga quanto stabilito dal disponente. In questo modo tiene sotto controllo l’aspetto morale del trust, ovvero l’impegno a garantire il benessere psichico della persona disabile. Il guardiano può essere nominato nell’atto istitutivo del trust o in uno distinto.
Prevede che specifici beni del titolare siano isolati dal restante patrimonio con l’obiettivo di destinarli alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
L’art. 167 c.c. dispone che ciascuno dei coniugi o ambedue, per atto pubblico, o ancora un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.
I negozi di separazione patrimoniale citati, per poter godere delle agevolazioni, devono essere redatti secondo alcuni criteri e rispettando le condizioni dell’art. 6. È necessario che gli stessi abbiano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave e che tale finalità sia espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.
Inoltre, è necessario: 1. che il trust o il contratto di affidamento fiduciario o il vincolo di destinazione siano “fatti per atto pubblico”; 2. che gli esclusivi beneficiari siano le persone con disabilità grave; 3. che i beni siano utilizzati esclusivamente per le finalità assistenziali dichiarate;
4. che l’atto istitutivo/costitutivo: a) identifichi in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descriva la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave; indichi le attività assistenziali necessarie b) individui chiaramente e specificamente gli obblighi del soggetto gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, oltre agli obblighi ed alle modalità di rendicontazione;
c) individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del negozio; d) stabilisca il termine finale della durata del trust o del fondo speciale o del vincolo di destinazione nella data della morte della persona con disabilità grave; e) stabilisca la destinazione del patrimonio residuo. Dal punto di vista soggettivo, non pare necessario che tali negozi siano istituiti solo dai genitori a favore dei figli disabili.