“Semplificazione della P.A.C.” Analisi dettagliata della proposta della Commissione Riunione del 1° marzo 2007 Ente Nazionale Risi.

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“Semplificazione della P.A.C.” Analisi dettagliata della proposta della Commissione Riunione del 1° marzo 2007 Ente Nazionale Risi

Articolo 5 Campo di applicazione Al paragrafo 2 deve essere aggiunta una lettera e) con la seguente dicitura: e) “riso”: il risone raccolto nella Comunità Motivazioni: La ripartizione del quantitativo massimo ammissibile all’intervento è effettuata sulla base della produzione raccolta in ogni stato membro produttore

Articolo 7 Prezzi di riferimento Premessa: non si concorda con l’impostazione generale di modificare il “prezzo di intervento”, oggi alla base dell’OCM riso, in un prezzo di riferimento con il quale viene successivamente a coincidere il prezzo di intervento (vedi articolo 17). Inoltre, il paragrafo 1 lettera b) attribuisce alla Commissione la competenza di definire la qualità tipo. La competenza circa tale definizione deve restare al Consiglio.

Articolo 17 Riso Il terzo capoverso deve essere eliminato. Motivazioni: la misura proposta, cioè l’attribuzione alla Commissione del potere di “maggiorare o ridurre il prezzo di intervento al fine di orientare la produzione verso determinate varietà”, oggi non è prevista dalla regolamentazione. La competenza di differenziare gli standard qualitativi compete al Coniglio che, attraverso questo strumento, può orientare la produzione. Questa competenza deve restare al Consiglio.

Articolo 24 Distribuzione agli indigenti nella Comunità Il paragrafo 4 deve essere modificato come segue: – ……. Il loro valore contabile è pari al prezzo di intervento in vigore il 1° ottobre di ogni esercizio. Motivazioni: la modifica proposta riprende le attuali disposizioni dell’articolo 5 paragrafo 1 primo comma del regolamento 3149/92.

Articolo 37 Norme concernenti le gare La formulazione del secondo comma dell’articolo è innovativa (“in ogni caso, alla gara non consegue necessariamente l’aggiudicazione di un contratto). Essa dovrebbe raccordarsi con i regolamenti concernenti le vendite (es reg.75/91) ed esplicitare in quali casi gli organismi di intervento possono non aggiudicare senza recare pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità.

Articolo 127 Sicurezza Il titolo dell’articolo, in italiano, risulta improprio. Dovrebbe essere sostituito con il termine “cauzioni” o “garanzie”.

Articolo 132 Calcolo dei dazi all’importazione del riso Basmati semigreggio Il codice “ ” è errato e deve essere sostituito con “ ”.

Articolo 138 Contingenti tariffari Al paragrafo 2 lettera c) il termine “produttori tradizionali” deve essere sostituito con il termine “ operatori tradizionali”.

Articolo 155 Regimi facoltativi di titoli di esportazione Il paragrafo 3 prevede che la Commissione adotti il periodo di validità dei titoli. Questa parte di paragrafo deve essere eliminata in quanto la validità dei titoli è già normata dal regolamento CE 1342/2003 per i cereali ed il riso.

Articolo 157 Ripartizione della restituzione all’esportazione All’articolato deve essere aggiunta la lettera c) con la seguente formulazione: c) in grado di evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati Motivazione: previsione già inclusa all’articolo 14 par 2 lettera c) del reg.to 1785/2003; tale disposizione è prevista anche all’articolo 138 della proposta di semplificazione.

Articolo 160 Concessione della restituzione all’esportazione Al paragrafo 1 deve essere prevista la concessione della restituzione “a richiesta” dell’operatore (vedi articolo 15 par 1 reg 1785/2003) Al paragafo 7 lettera a) per il riso, la nozione di “origine comunitaria” non è sufficiente; l’attuale regolamentazione prevede la concessione della restituzione solo ai prodotti “interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 23 del regolamento CEE 2913/92”.

Articolo 160 Concessione della restituzione all’esportazione Al paragrafo 1 deve essere prevista la concessione della restituzione “a richiesta” dell’operatore (vedi articolo 15 par 1 reg 1785/2003) Al paragafo 7 lettera a) per il riso, la nozione di “origine comunitaria” non è sufficiente; l’attuale regolamentazione prevede la concessione della restituzione solo ai prodotti “interamente ottenuti nella Comunità ai sensi dell’articolo 23 del regolamento CEE 2913/92”. Si osserva che, attualmente, la norma è stabilita dal Consiglio e non è demandata alla Commissione; è bene che l’impostazione resti immutata. Il paragrafo 7 dovrebbe pertanto essere riformulato.

Articolo 188 Comitato La previsione di un unico comitato di gestione a competenza così allargata crea indiscutibili difficoltà. Come già proposto dalla delegazione tedesca, il comitato potrebbe essere organizzato in sezioni separate per la gestione dei temi specifici connessi alle diverse OCM. Sarebbe utile anche prevedere il mantenimento dell’attuale formulazione “il Comitato può prendere in esame ogni problema sollevato dal Presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro (vedi art 27 reg. 1785/2003)