D. L.132 DEL 2014 T ENTATIVO DI CONCILIAZIONE Contenuto obbligatorio. T EMPI DEL MINORE ADEGUATI CON CIASCUNO DEI GENITORI Adempimento obbligatorio M.

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D. L.132 DEL 2014

T ENTATIVO DI CONCILIAZIONE Contenuto obbligatorio. T EMPI DEL MINORE ADEGUATI CON CIASCUNO DEI GENITORI Adempimento obbligatorio M EDIAZIONE FAMILIARE ( INFO ) Adempimento obbligatorio informativo

B UONA NEGOZIAZIONE

C LAUSOLA I NTERESSE DEL M INORE N OTE Affidamento condiviso Rispondente all’interesse del minore La clausola non richiede motivazione poiché espressione del principio di bigenitorialità Affidamento esclusivo Non rispondente all’interesse del minore (se non motivato) L’affidamento non è “negoziabile”: per stabilire un affidamento esclusivo occorre spiegare, in modo preciso, quali ragioni lo giustificano (es. notevole distanza geografica tra i genitori; genitore non affidatario in stato di detenzione; altre particolarità). Affidamento all’Ente terzo / al Servizio Sociale Illecita L’affidamento all’ente non è una modalità di affidamento (337-ter c.c.) ma una limitazione ex art. 333 c.c. I genitori non possono introdurla in via negoziale Affidamento eterofamiliare Illecita Anche in questo caso si tratta di misura limitativa ex art. 333 c.c. Fa eccezione l’affidamento temporaneo (l. 184/83) che però ha disciplina speciale propria

C LAUSOLA I NTERESSE DEL M INORE N OTE Collocamento presso uno dei genitori Rispondente all’interesse del minore La clausola non richiede motivazione poiché conseguenza della separazione dei genitori Collocamento alternato Non rispondente all’interesse del minore (se non motivato) Il collocamento alternato richiede: 1) assenza di conflittualità tra i genitori; 2) vicinanza delle abitazioni; 3) età non tenera dei minori Collocamento presso terzi/ familiari Non rispondente all’interesse del minore (se non motivato) I genitori devono motivare in modo chiaro e specifico le ragioni che li inducono a collocare i minori presso una casa diversa da quella familiare

C LAUSOLA I NTERESSE DEL M INORE N OTE Mantenimento Diretto Rispondente all’interesse del minore, se motivato Per il mantenimento diretto (ogni genitore provvede al figlio in via diretta per il tempo in cui sono insieme) occorre che emergano i seguenti elementi: 1) situazione economica dei genitori più o meno simile; 2) tempi di permanenza di figli presso i genitori, più o meno simili; 3) assenza di conflittualità. Mantenimento indiretto Rispondente all’interesse del minore In regime di affidamento condiviso, in genere il genitore non collocatario deve versare all’altro un assegno mensile per il mantenimento dei figli. Il quantum debeatur è concordato dai genitori, in proporzione alle loro capacità patrimoniali Mantenimento “in natura” Rispondente all’interesse del minore (se motivato) Il mantenimento può realizzarsi attraverso modalità adempitive diverse dal versamento di una somma di denaro e, in particolare, può essere realizzato anche mediante atti dispositivi di beni del genitore (Cass. Civ., sez. II, 21 febbraio 2006 n. 3747) come quelli concernenti gli immobili (Cass. Civ., sez. I 3 settembre 2013 n ; Cass /2013) e mediante la concessione del godimento della casa familiare. In questo caso, però, occorre che “emerga” il valore concreto del bene messo a disposizione della prole. Esonero dal mantenimento (mantenimento integrale a carico di uno dei genitori) Illecita La clausola di esonero dal mantenimento è illecita (Cass. Civ., sez. I, ordinanza 6 marzo 2013 n. 5481, Pres. Salmé, rel. Dogliotti). In suo luogo, può precisarsi che il genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, per il tempo in cui è con loro. E’ possibile, invece, stabilire che le spese straordinarie sono a carico integrale di un genitore.

C LAUSOLA V ALUTAZIONE N OTE Rinuncia all’assegno di separazione Valida L’assegno di mantenimento è nella disponibilità della parte che ne ha diritto. Rinuncia all’assegno di divorzio, in sede di separazione Illecita La rinuncia all’assegno divorzile, in sede di separazione, è illecita poiché il patto si traduce in un accordo in vista del divorzio (v. Cass. civ., Sez. I, 12 febbraio 2003, n. 2079) Rinuncia all’assegno di divorzio, in sede di divorzio Valida Negli accordi divorzili, il coniuge può scegliere di rinunciare a un assegno per sé