Fusione (artt. 2501 ss.) Concentrazione giuridica di imprese societarie Disciplina generale per società azionarie Semplificazioni per società non azionarie Art. 2505-quater Vicenda modificativa dello statuto, sottoposta ad approvazione di assemblea di tutte le società coinvolte Le società risultante dalla fusione prosegue nei rapporti delle partecipanti Possibili fusioni eterogenee Possibili fusioni di società in liquidazione (art. 2505-quater) Purché non abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo
Fusione in senso stretto La nuova società prosegue nei rapporti delle società fuse (art. 2504-bis, co.1) Alfa Beta Alfa Beta creditori creditori Assemblea Assemblea
Fusione per incorporazione L’incorporante prosegue nei rapporti dell’incorporata (art. 2504-bis, co.1) Che differenza c’è con un aumento di capitale di Alfa liberato mediante conferimento in natura di Beta? Alfa (preesistente) Beta creditori Beta creditori Assemblea Assemblea
Procedimento di fusione Progetto di fusione Predisposto dagli amministratori con relativi allegati Delibere delle assemblee Fase eventuale di opposizione dei creditori Atto di fusione
Progetto di fusione (art. 2501-ter) Deve essere uguale per tutte le società Redatto dagli amministratori non delegabile (art. 2381, co. 4 e 2475, co. 5) Contiene l’atto costitutivo della nuova società Regole contabili di imputazione delle operazioni alla nuova società Rapporto di cambio Possibile conguaglio in denaro nei limiti del 10% del valore delle quote assegnate (art. 2501-ter, co. 2) Deposito nel registro delle imprese o sul sito internet (art. 2501-ter, co. 3)
Allegati al progetto Relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies) Relazione degli esperti (art. 2501 sexies) Situazione patrimoniale (bilancio straordinario) di tutte le società partecipanti (art. 2501 quater) Sostituibile dall’ultimo bilancio non anteriore ai sei mesi Possibile rinuncia unanime agli allegati (art. 2501 quinquies, co. 4; art. 2501 sexies, co. 8; art. 2501 quater, co. 3) Interesse dei soci, non dei creditori
Relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies) Illustrazione dell’operazione sotto il profilo giuridico ed economico del rapporto di cambio
Relazione degli esperti (art. 2501-sexies) Illustra la congruità del rapporto di cambio Parere sull’adeguatezza dei metodi seguiti Esperti scelti tra professionisti revisori Albo CONSOB se società quotata Se partecipa una s.p.a. sono designati dal tribunale Possibile nomina di esperti comuni per tutte le società Stima del patrimonio nelle fusioni trasformative (art. 2501-sexies, co. 7)
Fusioni semplificate Incorporazione di società interamente possedute (art. 2505) Non c’è un problema di rapporto di cambio O possedute al 90% (art. 2505-bis) L’interesse alla corretta determinazione del rapporto di cambio è tutelato dalla possibilità di recesso dei soci di minoranza Possibile che lo statuto lasci la decisione degli amministratori Salvo opposizione del 5% del capitale sociale Si omettono le relazioni di amministratori ed esperti
Delibera di fusione Approvazione dei progetti di fusione da parte delle assemblee straordinarie Possibile recesso solo per s.r.l.
Tutela dei creditori (art. 2503) Termine di 60 gg. dall’iscrizione della delibera Entro il quale possibile opposizione Rinvio ad art. 2445 (opposizione giudiziale) Casi di fusione anticipata Con il consenso di tutti i creditori; Pagamento dei creditori non consenzienti Deposito delle somme presso una banca Assunzione di responsabilità dei revisori in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria Possibile approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti (esclude l’opposizione individuale) Conversione anticipata delle obbligazioni convertibili (art. 2503 bis) Ma rimane fermo il diritto di convertire in azioni della nuova società in base a rapporto di cambio
Atto di fusione (art. 2504) Atto ricognitivo del perfezionamento del procedimento e di esecuzione delle decisioni Atto pubblico iscritto nel registro delle imprese Efficacia costitutiva degli effetti di art. 2504-bis, co. 1 Preclusione alla dichiarazione di invalidità della fusione (art. 2504-quater) Esigenze di tutela dell’affidamento Salvo tutela risarcitoria
Leveraged buy out Azionisti Target Creditori Newco fusa in target Fase 3: newco Acquisisce il controllo di target Effetto di fase 4: Azionisti e creditori rossi e gialli concorrono Creditori (tipicamente banche) Fase 4: newco si fonde con target Veicolo (Newco) Fase 2: banche finanziano newco Fase 1: azionisti fondano newco
Leveraged buy out (art. 2501-bis) Consentita sulla base di informazioni Nel progetto di fusione: risorse finanziarie destinate al rimborso del debito Relazione degli amministratori contenente piano economico e finanziario di rimborso Relazione degli esperti attesta la ragionevolezza del piano Allegata una relazione del revisore della target
Domande relative a questa sezione Procedimento di fusione Progetto di fusione: elementi essenziali Il rapporto di cambio Allegati al progetto di fusione Contenuto e funzione della relazione degli amministratori Contenuto e funzione della relazione degli esperti Tutela dei creditori Effetti dell’opposizione Posizione degli obbligazionisti Atto di fusione Effetto sanante delle invalidità Leveraged buy out
Scissione Riorganizzazione del patrimonio attraverso la sua frammentazione e assegnazione a una o più società Assegnazione delle azioni o quote ai soci della società scissa sulla base di un rapporto di cambio
Beta (nuova costituzione; c.d. scissione in senso stretto) Scissione totale Gamma Preesistente (c.d. scissione per incorporazione) creditori Assemblea Assemblea creditori Beta (nuova costituzione; c.d. scissione in senso stretto) N. B.: perché non ha senso parlare di scissione totale in un’unica società?
Scissione parziale (destinataria una società preesistente) Gamma Preesistente creditori Assemblea Assemblea creditori
Scissione parziale (destinataria una società di nuova costituzione, c Scissione parziale (destinataria una società di nuova costituzione, c.d. scissione in senso stretto) Alfa Beta creditori Assemblea Può essere una tecnica per dividere soci che litigano, nel qual caso l’assegnazione delle azioni potrà essere asimmetrica, come da una slide successiva
Beta (nuova costituzione, c.d. scissione in senso stretto) Scissione parziale (destinatarie più società, preesistenti o di nuova costituzione) Alfa Gamma Preesistente (c.d. scissione per incorporazione) creditori Assemblea Beta (nuova costituzione, c.d. scissione in senso stretto) Assemblea creditori
Procedimento di scissione Applicabili in linea di principio norme sulla fusione (rinvio di art. 2506-ter, co. 5) Progetto e delibere di tutte le società coinvolte (comprese eventuali assegnatarie preesistenti) e termine di opposizione dei creditori Atto di scissione per atto pubblico, dotato di efficacia costitutiva e sanante i vizi di invalidità Ciascuna società è solidalmente responsabile nei limiti del patrimonio assegnato per i debiti della società scissa non soddisfatti dalle società cui dovrebbero fare carico in base al progetto di scissione (art. 2506-quater, co. 3)
Progetto di scissione Particolarità rispetto a fusione: Occorre stabilire la destinazione degli elementi del patrimonio ad una od altra società nella fusione per definizione l’intero patrimonio va alla assegnataria, qui no Occorre stabilire i criteri di ripartizione fra i soci delle azioni / quote della società scissa e di quelle beneficiarie (art. 2506-bis, co. 4) C’è anche qui un rapporto di cambio, ma Nella fusione c’è un’unica società emittente delle azioni da distribuire, qui no
Sorte del patrimonio Regole suppletive Elementi dell’attivo non desumibili dal progetto (art. 2506-bis, co. 2) ripartiti proporzionalmente al patrimonio in ipotesi di scissione totale Restano in capo alla società scissa in caso di scissione parziale Elementi del passivo (art. 2506-bis, co. 3) Responsabilità solidale delle società beneficiarie, nei limiti del patrimonio, nonché della società scissa In ogni caso responsabilità per debiti non soddisfatti dalle società cui fanno carico (art. 2506-quater, co. 3)
Scissioni proporzionali Scissione in senso stretto Partecipazioni attribuite proporzionalmente a quelle della società scissa (es.: il socio che partecipa al 10% del capitale della società scissa partecipa al 10% del capitale della beneficiaria) Non occorre la relazione degli esperti (art. 2506, co. 3) Perché non c’è rischio di pregiudicare alcun socio Scissione per incorporazione Determino la percentuale di partecipazione nella società beneficiaria (es.: i soci della società scissa partecipano complessivamente al 20% del capitale della benificiaria) Suddivido questa partecipazione fra i soci della società scissa proporzionalmente alle loro partecipazioni in quest’ultima (nell’esempio precedente, il socio che partecipava al 10% del capitale della società scissa partecipa al 10% del 20% del capitale della beneficiaria, quindi al 2%). Occorre la relazione degli esperti Perché occorre valutare correttamente il valore del patrimonio della società scissa rispetto a quello delle beneficiaria
Scissioni non proporzionali Ai soci della società scissa vengono attribuite partecipazioni non proporzionali nelle società nuove o preesistenti Es.: supposta per semplicità una scissione in senso stretto, il socio che partecipava al 10% del capitale della società scissa acquista il 20% della beneficiaria e riduce al 5% la sua partecipazione nella società scissa Vogliamo complicarci la vita? Diciamo che in caso di scissione per incorporazione la percentuale del 20% va rapportata al valore totale delle partecipazioni nell’incorporante attribuite ai soci della società scissa; supposta questa percentuale al 20%, come nell’esempio precedente, la percentuale nella beneficiaria dei soci della società scissa è pari al 20% del 20% = 4%); si noti che in questo caso l’aumento dal 2% dell’esempio della slide precedente al 4% della partecipazione nella beneficiaria è compensato da un valore minore della partecipazione nella società scissa Questa operazione può essere decisa nel progetto di scissione, ma deve dare la possibilità ai soci non consenzienti di imporre agli altri soci l’acquisto delle loro partecipazioni per un prezzo determinato secondo i criteri previsti per il recesso (art. 2506-bis, co. 4) Ratio: stai giocando con le mie percentuali di partecipazione? E io me ne vado!
Scissione asimmetrica (art. 2506, co. 2) Si cancella la partecipazione di un socio ad una delle società (scissa e beneficiaria) es.: supposta per semplicità una scissione in senso stretto, il socio che partecipa al 10% del capitale della società scissa non partecipa al capitale della beneficiaria ma aumenta al 20% la partecipazione al capitale della società scissa L’operazione è possibile solo con il consenso unanime Ratio: stiamo litigando, meglio separarci completamente e che tu stia fuori dalla società beneficiaria
Domande relative a questa sezione Tipologie di scissione Scissione totale e parziale Società beneficiaria preesistente e di nuova costituzione Procedimento Destinazione degli elementi del passivo e dell’attivo Scissione proporzionale, non proporzionale, asimmetrica