Diritto del lavoro
Obiettivo del Corso Il corso di diritto del lavoro intende offrire gli strumenti interpretativi indispensabili per comprendere gli aspetti giuridici che riguardano il mondo del lavoro nonché fornire le conoscenze di base della disciplina del rapporto di lavoro. Con particolare approfondimento vengono trattati gli istituti che appaiono essere più "sensibili" ai temi economici.
Programma 1. Il lavoro subordinato e autonomo 2. La costituzione del rapporto di lavoro 3. La formazione professionale tra accesso al mercato ed incentivo all'assunzione 4. L’amministrazione del rapporto di lavoro a) il potere direttivo b) l’orario di lavoro c) il potere di controllo d) il potere disciplinare e) categorie, mansioni e qualifiche 5. Gli aspetti patrimoniali a) modalità retributive: retribuzione oraria, retribuzione collegata alla produzione, retribuzione collegata alla produttività b) la struttura della retribuzione: l'analisi delle voci retributive tra indicazioni legislative ed autonomia collettiva. c) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio) d) la tutela dei diritti del lavoratore: le conseguenze economiche
6. La cessazione del rapporto di lavoro a) il licenziamento individuale il licenziamento collettivo 7. Forme di gestione flessibile del rapporto di lavoro a) i contratti di lavoro atipici b) altre forme di gestione flessibile del personale: il contratto di lavoro con apposizione del termine di durata; il contratto di lavoro part-time c) esternalizzazione del fattore umano: il contratto di lavoro a domicilio; il contratto di somministrazione d) dal controllo statale del mercato alla flessibilità nella gestione del personale: divieto di intermediazione e Agenzie di lavoro
Testi consigliati Per la preparazione dell'esame si consiglia uno dei seguenti testi nell'ultima edizione disponibile: 1. Mazzotta O., Manuale di diritto del lavoro, Padova, Cedam 2. Ballestrero M.V., De Simone G., Diritto del lavoro, Torino, Giappichelli 3. M.Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Giappichelli, Torino 4. R. De Luca Tamajo, F. Carinci, P. Tosi, T. Treu, vol. II, Il rapporto di lavoro subordinato, Utet
Consigli Frequentare le lezioni Studiare sui testi ed usare le diapositive solo come ausilio alla lettura dei testi
Modalità esame Giugno e luglio: Test scritti a risposta multipla solo per i FREQUENTANTI, esame orale per gli altri Altri appelli: esame orale
Perché esiste il diritto del lavoro? “La prospettiva in cui gli economisti… considerano abitualmente la posizione del lavoratore è molto limitata e quindi è falsa Si parla di lavoro come se si trattasse di un’entità indipendente, che si può scindere dalla persona del lavoratore. Esso viene trattato come merce, come grano o cotone, mentre la componente umana ed i sentimenti umani vengono quasi completamente ignorati. Se sviluppiamo ulteriormente le nostre astrazioni troveremo, senza dubbio, somiglianze tra il contratto concluso tra il datore di lavoro ed il lavoratore e la vendita di una merce. Tuttavia, prestare attenzione esclusivamente o prevalentemente a queste analogie significherà perdere di vista gli elementi realmente caratteristici e profondi del rapporto intercorrente tra padrone e lavoratore; un rapporto al quale sono inscindibilmente connessi profili etici…” J.K. Ingram, Address on work and workman, 1880, da Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Torino, Giappichelli
Bread and Roses Bread and Roses è un slogan che risale allo sciopero delle operaie del settore tessile, tenutosi a Lawrence (USA) nel 1912. Successivamente fu ripreso più volte nelle lotte dei lavoratori. Con questo slogan i lavoratori non chiedevano solo condizioni di lavoro migliori (il pane) ma anche condizioni di vita dignitose (le rose).
Le tappe storiche dell’evoluzione del diritto del lavoro Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato – periodo corporativo Costituzionalizzazione del diritto del lavoro Il boom economico e l’attuazione dei diritti costituzionali Il diritto del lavoro della crisi e la legislazione del lavoro contrattata L’imperativo categorico della flessibilizzazione
Codice 1865 Art. 1627: “vi sono tre principali specie di locazione di opere e d’industria: 1° quella per cui le persone obbligano la propria opera all’altrui servizio; 2° quella de’ vetturini si per terra come per acqua, che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose; 3° quella degli imprenditori di opere ad appalto o cottimo” Art. 1628: “nessuno può obbligare la propria opera all’altrui servizio che a tempo o per una determinata impresa”
Padrone e operaio erano sullo stesso piano, in relazione all’acquisizione del bene ‘lavoro’
Questione sociale e legislazione sociale Leghe di resistenza dei lavoratori Sciopero Sindacati = LEGISLAZIONE SOCIALE Legislazione minima per tutti i lavoratori e protezione delle fasce deboli (donne e minori)
Legislazione sociale – Periodo liberale - Probiviri 1861 Regno d’Italia – Epoca Giolittiana L. 3657/1886 e 242/1902 Donne e fanciulli L. 80/1898 Infortuni sul lavoro L. 489/1907 Riposo settimanale e festivo L.818/1907 Donne e fanciulli D.l. 2214/1919 Disoccupazione
Il referente di questa normativa è l’operaio degli opifici industriali
Questa normativa non è idonea a risolvere i conflitti, dunque: Concordati di tariffa (embrione c.coll.), usi industriali Collegi dei probiviri: magistratura arbitrale che decide secondo equità, un’equità creativa di diritto (primo statuto lavoro dipendente-vocazione extra-legislativa dir lav)
Periodo corporativo R.d.l. n. 692/1923 orario lavoro (8 ore) Rdl 1825/1924 impiego privato (niente operai; modello per c.c. 1942) L.563/1926 fine della libertà sindacale e dell’autonomia collettiva-sindacato unico fascista (no pluralismo)-contratti collettivi erga omnes =corporativismo autoritario; Carta Lavoro 1927 R.d. n. 1033/1933 Inail e n. 1827/1935 Inps L. n. 370/1934 riposo domenicale e settimanale L. n. 112/1935 Istituzione libretto lavoro Codice civile 1942
Codice Civile 1942 Libro V Incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato (funzionalizzazione nel fascismo dell’autonomia privata all’interesse superiore della produzione nazionale)
Costituzionalizzazione del diritto del lavoro 25 luglio 1943 caduta del fascismo 1944 abrogazione della legislazione corporativa 1946 assemblea costituente 1 gennaio 1948 entrata in vigore della Costituzione della Repubblica
La Costituzione
Art. 1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.
Art. 39 L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Art. 40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
L’attuazione della Costituzione Ridimensionamento disciplina codicistica Integrazione della disciplina codicistica Tutela della dignità sociale del lavoratore: Statuto dei lavoratori (effettività della Costituzione nei luoghi di lavoro)
Il diritto del lavoro della crisi Seconda metà Anni Settanta, Anni Ottanta e Novanta Esigenza di difesa dei livelli di occupazione, ammortizzatori sociali; legge su occupazione giovanile (l.n. 285/1977) Politica dei redditi (concertazione tra imprenditori e sindacati, legata a una politica di accrescimento dei salari sulla base dell’aumento della produzione e degli utili d’impresa; abolizione meccanismi automatici di rivalutazione retribuzione). Garantismo flessibile; derogabilità in peius della legge; legge come tetto massimo; divieto a c.coll.di trattamenti in melius Concertazione tra pubblici poteri e parti sociali e legislazione contrattata
Le politiche neo-liberiste del nuovo secolo Liberalizzazione del mercato del lavoro (deregolazione pura degli obblighi imprese e deregolazione contrattata con c.coll. (Pacchetto Treu l. n. 196/1997)) Flessibilizzazione tutele Rivalutazione autonomia individuale Riforma del mercato del lavoro d.lg.vo. 276/2003 Riforma Fornero l.n. 92/2012 Jobs Act Renzi (l.n. 183/2014) d.lg.vi 2015
La riforma del 2003 “La risposta del legislatore del d.lg.vo n. 276 del 2003 è stata quella della “flessibilizzazione” delle tutele, là dove flessibilizzazione ha coinciso con una riduzione delle soglie dell’inderogabilità in relazione a elementi fondamentali del contenuto contrattuale economico e normativo e con una differenziazione dei trattamenti, la cui compatibilità con il principio di eguaglianza è tutta da verificare. Ma il legislatore è andato anche oltre, come è stato lucidamente sottolineato: in nome dell’ “inclusione sociale”, da una parte, i modelli contrattuali sono stati differenziati in base a fattori di ordine personale, a dispetto del principio di non discriminazione, dall’altra, sono stati introdotti trattamenti differenziati e peggiorativi nell’ambito dei rapporti non standard per i lavoratori che sono ritenuti in qualche modo svantaggiati. La linea di politica del diritto perseguita è inquietante: “ La strada per lo sviluppo dell’occupazione ... non è quella di una semplice e brutale liberalizzazione del mercato e dei rapporti di lavoro, che sarebbe, come tale, facilmente criticabile e controvertibile in un futuro più o meno prossimo. E’ invece quella di una malintesa valorizzazione delle differenze, che si traducono in giustificazioni delle differenze di trattamento””.
RIFORMA FORNERO TIPOLOGIE CONTRATTUALI Obiettivi Una prima area di intervento riguardava gli istituti contrattuali esistenti. L’azione mirava a preservarne gli usi virtuosi e a limitarne quelli impropri, al solo scopo di abbattere il costo del lavoro aggirando gli obblighi previsti per i rapporti di lavoro subordinato. L’impianto generale individuava un percorso privilegiato che vedeva nell’apprendistato – inteso nelle sue varie formulazioni e platee – il punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pur mirando a favorire la costituzione di rapporti di lavoro stabili, la riforma intendeva preservare la flessibilità d’uso del lavoro necessaria a fronteggiare in modo efficiente sia le normali fluttuazioni economiche, sia i processi di riorganizzazione.
Azioni sulle tipologie contrattuali interventi puntuali che limitino l’uso improprio e distorsivo di alcuni istituti contrattuali e, quindi, la precarietà che ne deriva; una ridefinizione delle convenienze economiche relative dei diversi istituti contrattuali che tenga conto del rispettivo grado di flessibilità e – di conseguenza – del costo atteso a carico del sistema assicurativo che ne deriva; una più equa distribuzione delle tutele, con interventi sulla flessibilità in uscita rivolti a reprimere pratiche scorrette (ad esempio, le cosiddette dimissioni “in bianco”), a rafforzare le tutele per licenziamenti discriminatori, ad adeguare al mutato contesto economico la disciplina dei licenziamenti individuali, in particolare quelli per motivi economici; una adeguata modulazione del regime transitorio degli istituti.
Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo Un passaggio significativo del disegno di riforma Fornero era l’intervento realizzato sulla disciplina dei licenziamenti individuali, per quanto concerne, in particolare, il regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei lavoratori.
Il nuovo testo dell’art Il nuovo testo dell’art. 18 prefigurava, fondamentalmente, l’articolazione fra tre regimi sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venisse accertata dal giudice: a) la natura discriminatoria o il motivo illecito determinante; b) l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro (licenziamenti cd. soggettivi o disciplinari); c) l’inesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro (licenziamenti cd. oggettivi o economici) Nuovo rito più veloce per i licenziamenti ritenuti illegittimi
Altri interventi Riforma ammortizzatori sociali Assicurazione sociale per l’Impiego (ASpI), a carattere universale Tutele in costanza di rapporto di lavoro (Cigo, Cigs, fondi di solidarietà) Strumenti di gestione degli esuberi strutturali
Tutela della maternità e paternità e contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco Indennità di paternità obbligatoria di 3 gg Delega al Governo per la riforma dei servizi attivi per l’impiego
Renzi Jobs Act http://www.left.it/2014/01/31/jobs-act-i-nodi-che-renzideve-sciogliere/14694/
L. 10-12-2014 n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Legge 183/2014 Decreti legislativi: 22/2015 Naspi 23/2015 Contratto a tutele crescenti 80/2015 Conciliazione tempi vita e lavoro 81/2015 Tipologie contrattuali e Mansioni 151/2015 Semplificazioni e art 4 SL 148/2015 Ammortizzatori sociali 150/2015 Servizi per l’impiego 149/2015 Ispezioni del lavoro
D.lg.vo 23/2015 Contratto a tutele crescenti Si applica ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto (dal 7 Marzo 2015), per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di lavoro così come previsto per tutti i lavoratori. Per i licenziamenti disciplinari la reintegrazione resta solo per quella in cui sia accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato. Negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i licenziamenti ingiustificati, viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all'anzianità di servizio e, quindi, sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.
Licenziamenti collettivi Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applica sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.
Piccole imprese Per le piccole imprese la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
Sindacati e partiti politici La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.
Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni - D.lg.vo n. 81/2015 Contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza). Comunque, a partire dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione personali con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro saranno applicate le norme del lavoro subordinato. Restano salve le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore e poche altri tipi di collaborazioni.
Vengono superati: i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ed il job sharing.
Tipologie confermate Contratto a tempo determinato cui non sono apportate modifiche sostanziali e che resta dunque acausale. Contratto di somministrazione. Per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) si prevede un’estensione del campo di applicazione, eliminando le causali e fissando al contempo un limite percentuale all’utilizzo calcolato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso (10%). Contratto a chiamata. Viene confermata anche l’attuale modalità tecnologica, sms, di tracciabilità dell’attivazione del contratto. Lavoro accessorio (voucher). Verrà elevato il tetto dell’importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area, e verrà introdotta la tracciabilità con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata. Apprendistato. Si punta a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro. Part-time. Vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni al proposito del contratto collettivo, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (le clausole che consentono lo spostamento della collocazione dell’orario di lavoro) o flessibili (le clausole che consentono la variazione in aumento dell’orario di lavoro nel part- time verticale o misto). Viene inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
Mansioni In presenza di processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale e negli altri casi individuati dai contratti collettivi l’impresa potrà modificare le mansioni di un lavoratore fino ad un livello, senza modificare il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). Viene altresì prevista la possibilità di accordi individuali, “in sede protetta”, tra datore di lavoro e lavoratore che possano prevedere la modifica anche del livello di inquadramento e della retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.
D.lg.vo n. 151/2015 revisione della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore, con un intervento sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina all’evoluzione tecnologica, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy; possibilità per i lavoratori di cedere, a titolo gratuito, ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, che svolgono mansioni di pari livello e categoria, i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori; l’introduzione con decreto ministeriale, per i lavoratori del settore privato, di ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia, così come avviene per i lavoratori del settore pubblico; l’introduzione di modalità semplificate per effettuare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale. Nessun’altra forma di effettuazione di dimissioni sarà più valida: in questo modo si assesta un colpo decisivo alla pratica delle dimissioni in bianco che ha finora colpito, in particolare, le donne lavoratrici.