Modulo indipendente sui ricorsi diretti Il ricorso per annullamento

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Modulo indipendente sui ricorsi diretti Il ricorso per annullamento LA CORTE DI GIUSTIZIA: TECNICHE E STRUMENTI DIRITTO DEL PROCESSO COMUNITARIO Modulo indipendente sui ricorsi diretti Il ricorso per annullamento Avv. Edoardo Gambaro Milano, 10 marzo 2016 1

Parte generale - l’azione di annullamento RICORSO PER ANNULLAMENTO Parte generale - l’azione di annullamento Parte speciale - l’azione di annullamento in materia di concorrenza e aiuti di Stato

PARTE GENERALE L’AZIONE DI ANNULLAMENTO

LA TUTELA GIURISDIZIONALE Il ricorso per annullamento attiene al controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità degli atti e dei comportamenti dell’Unione principale strumento di ricorso per il controllo di legalità; competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea: Corte di giustizia; Tribunale (dal 1988) e tribunali specializzati.

LA TUTELA GIURISDIZIONALE Il controllo di legalità si realizza anche attraverso altre procedure: azione in carenza; eccezione incidentale d’invalidità; rinvio pregiudiziale di validità (strumento indiretto); azione di danni da responsabilità extracontrattuale; contenzioso in materia di personale.

L’AZIONE DI ANNULLAMENTO Base giuridica: art. 263 TFUE (ex art. 230 TCE e 173 TCEE); impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni dell’Unione che si pretende viziato e pregiudizievole; schema simile a quello proprio del processo amministrativo (e dell’eccesso di potere di diritto francese).

RIPARTO DI COMPETENZE TRA GIUDICI UE Art. 256 TFUE (ex art. 225 TCE) e art. 51 Statuto Corte; IN GENERALE i ricorsi delle persone fisiche e giuridiche sono di competenza del Tribunale (con riserva di impugnazione alla Corte di giustizia per soli motivi di diritto); i ricorsi proposti da SM e istituzioni UE ricadono nella competenza, in unico grado, della Corte.

RIPARTO DI COMPETENZE TRA GIUDICI UE TUTTAVIA Competenza del Tribunale anche per ricorsi proposti da SM contro, inter alia: (i) atti della Commissione; (ii) decisioni del Consiglio in materia di: aiuti di Stato e dumping.

Art. 263 TFUE (ex art. 230 TCE e 173 TCEE) La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione. La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative. Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione. Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti. I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

GLI ATTI IMPUGNABILI L’art. 263 TFUE menziona espressamente: atti legislativi; atti del Consiglio; atti della Commissione e della Banca Centrale Europea; non raccomandazioni e pareri; atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi; per il PE soluzione già anticipata dalla Corte: caso Les Verts c. PE (v. infra). NOTA: l’elenco non è esaustivo caso Francia c. Commissione, 1997.

GLI ATTI IMPUGNABILI Oltre agli atti menzionati espressamente all’art. 263 TFUE, sono generalmente impugnabili gli atti: emessi da un’istituzione europea; Indipendentemente dalla forma; aventi efficacia vincolante; definitivi.

GLI ATTI IMPUGNABILI ESEMPIO 1 Commissione c. Consiglio (caso AETS ) 22/70 La Corte considerò ricevibile un ricorso della Commissione per l’annullamento di una risoluzione del Consiglio relativa alla conclusione dell’Accordo Europeo Trasporti su Strada («AETS» o European Road Transport Agreement «ERTA»). Il Consiglio, invece, sosteneva si trattasse di una concertazione politica di SM in sede di Consiglio, quindi di un atto non impugnabile. RATIO: al di là della natura e della forma, la risoluzione produceva precisi effetti giuridici introducendo deroghe relative alla procedura dei negoziati.

GLI ATTI IMPUGNABILI ESEMPIO 2 Caso Partie Ecologiste «Les Verts» c. PE, 1986, C-294/83 Ricorso avverso il PE. Caso riguardante gli atti con cui il PE disciplina la ripartizione delle somme iscritte a bilancio per la preparazione delle elezioni europee. La Corte afferma che la non impugnabilità degli atti del PE sarebbe stata in contrasto con lo spirito del Trattato e con il sistema del ricorso per annullamento. RATIO: evitare che (i) gli atti non sottoposti al controllo della Corte superino i limiti della competenza del loro autore e (ii) un movimento politico rimanga privo di ricorso.

GLI ATTI IMPUGNABILI - casistica Atti considerati impugnabili: Caso FAO (1996) C-25/94 Decisione del Consiglio riguardante accordi di voto per conto della Comunità e degli SM in un’organizzazione internazionale. Caso Francia c. Commissione (1997) C-57/95 Comunicazione della Commissione sul mercato interno per i fondi pensione. Caso Francia c. Commissione (1994) C-327/91 Atto con il quale la Commissione affermava il diritto di concludere un accordo internazionale per la Comunità. Caso SNUPAT c. Alta Autorità (1959) C-32 e 33/58 Atti di organi i cui poteri sono stati legittimamente delegati da un’istituzione.

GLI ATTI IMPUGNABILI Sono impugnabili solo le misure che fissano definitivamente la posizione dell’istituzione cui sono riferibili (Athinaiki Techniki, C-521/06 P, 17 luglio 2008). Quindi, non sono impugnabili: gli atti preparatori o endo-procedimentali, quando non modificano la posizione giuridica del destinatario; gli atti meramente confermativi (quando non contengono nuovi elementi rispetto agli atti precedenti e dunque non li sostituiscono).

Caso IBM c. Commissione C-60/81 GLI ATTI IMPUGNABILI ESEMPIO Caso IBM c. Commissione C-60/81 IBM aveva ricevuto una comunicazione degli addebiti (“statement of objections”) nell’ambito di un procedimento relativo alle violazioni in materia di concorrenza. TEST: verificare se atti impugnati danno luogo a effetti obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone la situazione giuridica; la comunicazione non ha effetti definitivi, non obbliga un’impresa a riconsiderare le proprie pratiche commerciali  non è impugnabile!

GLI ATTI IMPUGNABILI – casistica Oltre allo statement of objections, altri atti NON impugnabili sono: la lettera di messa in mora nell’ambito della procedura d’infrazione (Commissione c. Italia, C-7/61); gli atti nazionali (ma v. infra per gli atti degli SM riuniti in seno al Consiglio).

GLI ATTI IMPUGNABILI RICAPITOLIAMO

GLI ATTI IMPUGNABILI ABBIAMO VISTO la giurisprudenza illustra che, indipendentemente dal nomen iuris dell’atto, l’efficacia vincolante si determina sulla base del contenuto sostanziale dell’atto, sul carattere definitivo, sugli effetti giuridici prodotti sugli interessati; RATIO esigenza di protezione giurisdizionale completa ed effettiva; PERTANTO irrilevanza di fattori come la denominazione dell’atto o la pubblicazione in serie C o serie L della Gazzetta Ufficiale.

GLI ATTI IMPUGNABILI ATTENZIONE! Le decisioni adottate dai rappresentanti degli SM che agiscono unitariamente non sono impugnabili; tuttavia, spetta alla Corte di giustizia stabilire se tali decisioni non debbano essere in realtà qualificate come atti del Consiglio; criterio utilizzato: la competenza delle istituzioni.

GLI ATTI IMPUGNABILI ESEMPIO 1 Caso PE c. Consiglio (caso Bangladesh) C-181 e C-248/91 La Corte respinge un ricorso del PE statuendo che una decisione dei rappresentanti degli Stati membri in materia di aiuti umanitari a favore di uno Stato terzo non costituisce atto comunitario impugnabile, poiché la materia non rientra nella competenza esclusiva della Comunità. RATIO: i rappresentanti degli Stati membri agivano in qualità non di membri del Consiglio, ma di rappresentanti dei rispettivi governi ed esercitavano collegialmente le competenze degli Stati membri.

GLI ATTI IMPUGNABILI ESEMPIO 2 Caso PE c. Consiglio (4^ Convenzione di Lomé) C-316/91 Ricorso del PE volto all’annullamento di un regolamento del Consiglio per il finanziamento dello sviluppo dei Paesi aderenti alla convenzione di Lomé (ex colonie). La Corte dichiara ricevibile l’azione poiché il PE poteva proporre un ricorso inteso alla tutela delle sue prerogative (qui, diritto a essere consultato su spese della Comunità).  RATIO: la Competenza della Comunità negli aiuti allo sviluppo non è esclusiva. Il ricorso è respinto (spese non della Comunità) ma ricevibile. L’atto è considerato impugnabile a prescindere dal fatto che sia stato adottato ai sensi delle disposizioni del Trattato.

GLI ATTI IMPUGNABILI Gli atti degli organi i cui poteri sono stati legittimamente delegati da un’istituzione europea possono essere impugnabili (V. Caso SNUPAT c. Alta Autorità,1959, C-32,33/58); per le questioni relative all’eventuale impugnazione per incompetenza, vedi caso Meroni, infra.

GLI ATTI IMPUGNABILI ESEMPIO Gli atti delle istituzioni comunitarie si presumono legittimi e producono effetti finché non sono annullati o revocati. Quid di atti manifestamente invalidi? ESEMPIO Caso Commissione c. BASF AG (1994) C-137/92 Gli atti viziati da un'irregolarità così grave ed evidente da non poter essere tollerata non possono vedersi riconosciuto alcun effetto giuridico, neppure provvisorio, sono inesistenti! RATIO: bilanciamento tra stabilità dei rapporti giuridici e rispetto del diritto.

SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE Diverse categorie di soggetti legittimati all’azione di annullamento: ricorrenti privilegiati; ricorrenti semi-privilegiati; ricorrenti ordinari;

I RICORRENTI PRIVILEGIATI – Articolo 263(2)TFUE ex 230(2) TCE, 173 (2) TCEE «A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione».

I RICORRENTI PRIVILEGIATI Il Consiglio, la Commissione ed il Parlamento europeo; gli Stati Membri (ma non le loro articolazioni decentrate, es. Regioni/Comuni, cui si applica l’art. 263(4) TFUE).

I RICORRENTI PRIVILEGIATI – il Parlamento europeo Originariamente il PE non era menzionato nel Trattato come ricorrente privilegiato, ma ha tentato più volte di acquisire tale status. ESEMPIO 1 Caso Parlamento c. Consiglio (Comitology) C-302/87 Al parlamento non viene riconosciuto lo status di ricorrente privilegiato, ma viene ampliata la portata degli atti suscettibili di ricorso per carenza. RATIO: privilegiato equilibrio istituzionale.

I RICORRENTI PRIVILEGIATI – il Parlamento europeo ESEMPIO 2 Caso Parlamento c. Consiglio (Chernobyl) C-70/88 La Corte afferma che il Parlamento è legittimato ad agire, purché il ricorso sia inteso unicamente alla tutela delle sue prerogative e si fondi soltanto su motivi dedotti dalla violazione di queste. RATIO: bilanciamento tra tutela giurisdizionale ed equilibrio istituzionale. Oggi il TFUE colloca il PE tra i ricorrenti privilegiati a pieno titolo.

I RICORRENTI SEMI-PRIVILEGIATI Articolo 263 (3) TFUE «La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative». Articolo 230 (3) TCE «La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti e la Banca centrale europea propongono per salvaguardare le proprie prerogative».

I RICORRENTI SEMI-PRIVILEGIATI La Corte dei Conti, la Banca Centrale Europea e il Comitato delle Regioni sono legittimati ad adire la Corte di giustizia esclusivamente per «salvaguardare le proprie prerogative». Il Comitato delle Regioni può altresì impugnare un atto legislativo dell’Unione per «violazione del principio di sussidiarietà».

I RICORRENTI ORDINARI Art. 263(4) TFUE «Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione».

I RICORRENTI ORDINARI I soggetti privati («persone fisiche o giuridiche») possono esperire il ricorso per annullamento contro: le decisioni prese nei loro confronti; gli atti UE di cui non siano i formali destinatari, e anche regolamenti, a condizione che tali atti li riguardino direttamente e individualmente; NB: ex art. 230 CE, interpretato in senso restrittivo dalla sentenza Plaumann c. Commissione, causa 25/62, 15 luglio 1963)  impugnazione da parte di un importatore di una decisione rivolta alla Germania in merito a un dazio su mandarini e clementine: ricorso irricevibile; in ogni caso, è necessario provare l’interesse ad agire (v. infra).

I RICORRENTI ORDINARI - nozione di «persona giuridica» Nozione «comunitaria» di «persona giuridica»: molto ampia. Prescinde dalla qualificazione giuridica dell’ordinamento nazionale di appartenenza, dalla natura pubblica o privata dell’ente e dalla nazionalità del ricorrente. Quindi: ammissibile il ricorso proposto da un organismo privo di personalità giuridica (o di capacità di stare in giudizio) secondo l’ordinamento nazionale, da uno Stato terzo (es. Gibilterra), da un ente locale.

Caso Confederazione Svizzera c. Commissione, C-70/04 I RICORRENTI ORDINARI - nozione di «persona giuridica» ESEMPIO 1 Caso Confederazione Svizzera c. Commissione, C-70/04 La Svizzera aveva presentato un ricorso per l’annullamento di una decisione della Commissione nell’ambito di un Trattato sul trasporto aereo e invocava la competenza della Corte e non del Tribunale. SOLUZIONE: rinvio del ricorso al Tribunale, sia perché questi è competente per i ricorsi degli SM avverso le decisioni della Commissione, sia perché la Svizzera poteva essere assimilata a una persona giuridica.

Caso Regione Toscana c. Commissione, C-180/97 I RICORRENTI ORDINARI - nozione di «persona giuridica» ESEMPIO 2 Caso Regione Toscana c. Commissione, C-180/97 la nozione di SM comprende le sole autorità di governo degli Stati e non può estendersi agli esecutivi di regioni o di comunità autonome, indipendentemente dalla portata delle competenze attribuite a questi ultimi;  RATIO: il contrario pregiudicherebbe l'equilibrio istituzionale voluto dai Trattati  l’UE si ritroverebbe con un numero di Stati (ricorrenti) superiore a quello degli SM.

I RICORRENTI ORDINARI RATIO della delimitazione della ricevibilità per i soggetti privati: 1) evitare l’actio popularis, ovvero la proponibilità di ricorsi da parte di chiunque si ritenga interessato all’annullamento di un atto UE; 2) garantire rimedi effettivi ai singoli nelle ipotesi di «uso distorto» di atti UE; Evitare che «attraverso la scelta di uno strumento normativo di portata generale le istituzioni adottino atti sostanzialmente individuali ma immuni da impugnazione» (Scholten Honig NV, 101/76, 5 maggio 1977).

I RICORRENTI ORDINARI Art. 230 c.4 TCE Art. 263 c.4 TFUE Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro: “le decisioni prese nei suoi confronti” “le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente” Art. 263 c.4 TFUE Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre ricorso contro: “gli atti adottati nei suoi confronti” “o che la riguardano direttamente e individualmente” “gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura di esecuzione”

I RICORRENTI ORDINARI Ex art. 263 c. 4 TFUE un ricorrente ordinario può validamente impugnare: Un atto che gli sia formalmente indirizzato (v. Europemballage Corporation and Continental c. Commissione, 1973, C- 6/72); un atto indirizzato a terzi che lo riguardi individualmente e direttamente; un atto regolamentare che lo riguarda direttamente e non richiede misure di esecuzione.

I RICORRENTI ORDINARI Ex art 230 c. 4 TCE un ricorrente ordinario poteva validamente impugnare: una decisione che gli fosse formalmente indirizzata; una decisione formalmente indirizzata a terzi ma che lo concerne direttamente e individualmente; una decisione che, sebbene in forma di regolamento, lo riguardava direttamente ed individualmente.

I RICORRENTI ORDINARI Quindi, ex art 230 TCE, se un singolo decideva di impugnare un atto di cui non fosse stato il formale destinatario, dovevano essere soddisfatte tre condizioni: l’atto in questione doveva essere sostanzialmente una decisione; il ricorrente doveva dimostrare un individual concern. il ricorrente doveva dimostrare un direct concern.

I RICORRENTI ORDINARI Le Corti di Lussemburgo avevano tradizionalmente accettato che le condizioni A) e B) fossero condizioni diverse e separate, anche se la giurisprudenza delle Corti di Lussemburgo era altalenante; i casi Extramet e Codorniu rappresentarono una apertura, rispetto alla giurisprudenza precedente, verso la possibilità di proporre ricorso contro atti legislativi; in ogni caso, dopo Lisbona per i singoli è possibile impugnare un atto legislativo, se possono dimostrare che li riguardi direttamente ed individualmente.

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi - Confédération Nationale Caso Confédération Nationale des Producteurs de Fruits et Legumes c. Commission, 1962, cause riunite 16 e 17/62 La Corte insiste sulla seguente distinzione: la caratteristica essenziale della decisione consiste nella limitatezza dei « destinatari » ai quali è diretta; invece il regolamento ha natura essenzialmente normativa ed è applicabile: NON già a un numero limitato di destinatari, indicati espressamente oppure facilmente individuabili, MA ad una o più categorie di destinatari determinate astrattamente e nel loro complesso.

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi - Zuckerfabrik Caso Zuckerfabrik Watensted c. Consiglio c - 6/68 Regime di prezzi istituito dal Consiglio nel settore dello zucchero. La ricorrente sosteneva che gli atti dell’atto impugnato riguardavano direttamente e individualmente una determinata categoria di persone (produttori)  il regolamento produceva effetti diversi e più onerosi nei loro confronti rispetto ad altri destinatari. La Corte precisa che la natura di regolamento di un atto non viene meno anche se è possibile determinare il numero o anche l’identità dei destinatari in un determinato momento, purché la qualità di destinatario dipenda da una situazione obiettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la sua finalità.

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi – Calpak Caso Calpak, 1982, cause 789 e 790/79 I produttori di pere William chiedevano l’annullamento di un regolamento che garantiva aiuti alla produzione perché in disaccordo con il metodo di calcolo impiegato. Sostenevano di essere un gruppo chiuso e definito i cui membri erano identificabili; la Corte adotta un approccio restrittivo e formalistico  «abstract terminology test»; rigetto del ricorso perché la misura si applica a situazioni oggettive e produce effetti giuridici rispetto a categorie di persone descritte in modo generale e astratto. La natura di regolamento non viene meno solo perché è possibile determinare il numero o l’identità dei produttori.

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi – Calpak Secondo i ricorrenti, per impugnare un atto erano sufficienti direct e individual concern  LEGAME tra requisiti A) e B); l’AG Warner ammette che in molti casi la questione se un atto sia per natura una decisione può essere risolta considerando se esso tocchi direttamente ed individualmente un determinato soggetto o una categoria di soggetti, ma precisa: «Tuttavia, esiste una copiosa giurisprudenza della Corte nel senso che, se si esamina il problema correttamente, il requisito che l'atto di cui tasi sia, per natura, una decisione e non abbia indole legislativa è indipendente dai requisiti che esso concerna direttamente e individualmente il ricorrente».

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi - Extramet APERTURA della CORTE I Caso Extramet Industrie c. Consiglio, 1991, C-358/89 Extramet importava calcio nella Comunità in cui c’era solo un produttore che rifiutava di rifornirla. Questo produttore argomentò che le importazioni di Extramet erano oggetto di dumping e fu imposto un dazio tramite un regolamento, avverso cui Extramet propose ricorso. La Corte statuì che un regolamento anti-dumping poteva riguardare individualmente alcuni operatori (Extramet era il maggior importatore nella CE, il produttore era il maggior competitor per la commercializzazione, etc.).

APERTURA DELLA CORTE II I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi - Codorniu APERTURA DELLA CORTE II Caso Codorniu c. Consiglio, 1994, C - 309/89 Il ricorrente impugnò un regolamento che disponeva che il termine crémant fosse riservato ad una determinata qualità di vini francesi o lussemburghesi. Tuttavia, anche altri produttori lo usavano. Codorniu sostenne che la disposizione controversa fosse in realtà una decisione adottata sotto la forma apparente di un regolamento. Per la Corte, la disposizione regolamentare aveva carattere normativo MA non poteva escludersi che potesse riguardate individualmente alcuni operatori.

GLI ATTI IMPUGNABILI RICAPITOLIAMO

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi - Codorniu ATTENZIONE Tradizionalmente, se sulla base dell’abstract terminology test un regolamento veniva considerato tale (e non sostanzialmente una decisione) la Corte riteneva che il ricorrente non fosse individualmente toccato; INVECE con Codorniu ha affermato che anche un regolamento in senso proprio possa riguardare individualmente un ricorrente; COMUNQUE ricordiamo che la Corte non ha sempre ben distinto tra le condizioni A) e B)  In un caso, una volta stabilito che l’atto toccava individualmente il ricorrente, la Corte non ha esaminato se si trattasse sostanzialmente una decisione o meno (v. Agricola Commerciale Olio c. Commissione,1987, C-232/81).

I RICORRENTI ORDINARI – atti legislativi – casistica Ricorsi avverso regolamenti Oltre a Codorniu ed Extramet, ricordiamo: T-472/93 Campo Ebro c. Consiglio [1995] C-209/94 Buralux c. Consiglio [1996] Ricorsi avverso direttive T-99/94, Assocarne c. Consiglio [1994] T-135/96, UEAPME c. Consiglio e Commissione [1998]

IL TEST PLAUMANN: L’INTERESSE INDIVIDUALE Applicando il Plaumann Test Il ricorrente è individualmente interessato qualora: «il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e quindi lo identifichino alla stessa stregua dei destinatari». NB: V. anche casi 106 e 107/63 Toepfer, 1965, e 62/70 Bock, 1971, conclusioni dell’AG Reischl in 26/76, Metro, 1977.

IL TEST PLAUMANN: L’INTERESSE INDIVIDUALE Alcune ipotesi: il ricorrente è nominato nell’atto; l’atto è adottato in considerazione della situazione specifica del ricorrente; l’atto concerne un numero limitato e determinabile ex ante di soggetti. NB: quando l’applicazione si compie in forza di una situazione obiettiva, NON è comunque impugnabile l’atto che consenta di determinare con maggiore o minore precisione il numero o l’identità dei soggetti cui si applica in un dato momento.

Caso Parti ecologiste «Les Verts» c. PE (supra) IL TEST PLAUMANN: L’INTERESSE INDIVIDUALE Eccezionalmente, la Corte ha affermato l’esistenza di un interesse individuale per ragioni politiche e di tutela giurisdizionale. ESEMPIO Caso Parti ecologiste «Les Verts» c. PE (supra) La formazione politica non rappresentata in seno al PE, ma che può presentare candidati, deve essere considerata individualmente e direttamente riguardata dagli atti adottati dal PE sulla destinate al finanziamento della campagna elettorale, ad onta del fatto che non fosse identificabile al momento dell’adozione di tali atti. RATIO: evitare disparità di tutela tra formazioni concorrenti alla stessa elezione.

IL TEST PLAUMANN: L’INTERESSE DIRETTO REGOLA Il ricorrente si reputa direttamente riguardato quando: non è richiesta alcuna misura di esecuzione per l’applicazione dell’atto, né nazionale né comunitaria (CAM, 100/74, 18 novembre 1975); l’atto incide direttamente sulla posizione giuridica del singolo senza che sia lasciata alcuna discrezionalità ai destinatari o che sia necessaria ulteriore attività normativa (Dreyfus c. Commissione, C-368/96 P, 5 maggio 1998).

IL TEST PLAUMANN: L’INTERESSE DIRETTO ECCEZIONE Quando l’atto necessita di attuazione da parte dello Stato destinatario, il ricorrente può dirsi direttamente riguardato se è prevedibile che il provvedimento interno inciderà sulla sua posizione. Sul punto, vedi Bock, 62/70, 23 novembre 1971 e Piraiki-Patraiki, 11/82, 17 gennaio 1985.

Glencore Grain Ltd c. Commissione 1998 C- 403/96 IL TEST PLAUMANN: L’INTERESSE DIRETTO ESEMPIO Glencore Grain Ltd c. Commissione 1998 C- 403/96 «L'incidenza diretta sul ricorrente sussiste anche quando la possibilità, per i destinatari, di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto è fuori di dubbio la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo». Caso riguardante l'esecuzione di un prestito concesso dalla Comunità all'Unione Sovietica; un'impresa assegnataria di un appalto di fornitura di frumento viene considerata direttamente interessata dalla decisione, diretta all'agente finanziario con cui la Commissione si rifiuta di approvare le modifiche apportate ai contratti conclusi tra questi e l'impresa; la facoltà che avrebbe avuto l'agente incaricato di dare esecuzione ai contratti di fornitura in conformità delle condizioni contestate dalla Commissione e di rinunciare così al finanziamento comunitario era, infatti, puramente teorica.

IL TEST PLAUMANN - illustrazioni Microban c. Commissione, 2011, T-262/10 Una decisione della Commissione riguardava la non iscrizione di un additivo nell’elenco degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di alcuni materiali e comportava il divieto di commercializzazione di materiali e oggetti contenenti tale additivo; Il Tribunale ritiene che la decisione produca direttamente effetti sulla situazione giuridica delle imprese che acquistano detto additivo e lo utilizzano per fabbricare un prodotto che viene successivamente rivenduto.

IL TEST PLAUMANN – illustrazioni Toepfer c. Commissione 1965, cause riunite 106 e 107/63 Una decisione avente portata economica generale nel mercato comune non può riguardare individualmente un’impresa nemmeno se questa occupa una posizione particolare sul mercato di uno degli SM. Alcan c. Commissione, 1970, C-69/69 Caso riguardante la decisione con cui la Commissione autorizza uno SM ad aprire un contingente tariffario. La decisione ha come unico effetto quello di attribuire una facoltà a tale SM. La Corte stabilisce che la concessione o il rifiuto di del tariffario non riguardano direttamente le imprese che possono usufruirne.

TENTATIVI DI DISCOSTARSI DA PLAUMANN Caso Jégo Quéré c. Commissione, T-177/01 Il Tribunale afferma la necessità di rivisitare tale impostazione in virtù dell’esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale (artt. 6 e 13 CEDU e art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’UE). RATIO: affermare il diritto ad un’azione effettiva che permetta ai singoli di contestare atti di portata generale incidenti sulla loro sfera giuridica.

TENTATIVI DI DISCOSTARSI DA PLAUMANN - UPA Conclusioni dell’AG Jacobs in Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio C-50/00 Per l’AG Jacobs la restrittività della giurisprudenza Plaumann pone diversi problemi ed il rinvio pregiudiziale non fornisce soluzioni adeguate: i singoli non hanno il diritto di decidere se effettuare il rinvio o quali atti sottoporre al sindacato della Corte, o i motivi di invalidità prospettare; il giudice nazionale non ha il potere di decidere autonomamente nel senso dai singoli auspicato; diniego di giustizia nei casi in cui sia difficile o impossibile per un singolo impugnare indirettamente un atto di portata generale.

TENTATIVI DI DISCOSTARSI DA PLAUMANN - UPA Conclusioni dell’AG Jacobs in Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio C-50/00 L’AG sostiene che la condizione dell’individual concern dovrebbe poter essere soddisfatta quando un atto pregiudichi o possa pregiudicare, in modo sostanziale, gli interessi del ricorrente: sarebbe riconosciuto ai singoli un autentico diritto di adire un giudice in grado di tutelarlo; verrebbe eliminata l'anomalia per cui più elevato è il numero delle persone colpite da un atto, minore è la possibilità di un sindacato giurisdizionale effettivo.

TENTATIVI DI DISCOSTARSI DA PLAUMANN - UPA Sentenza nel caso Unión de Pequeños Agricultores c. Consiglio C-50/00 La Corte non segue le conclusioni dell’AG Jacobs, smentisce l’impostazione del Tribunale in Jego Quéré e ribadisce la giurisprudenza Plaumann (rigettando anche le conclusioni dell’AG Jacobs): «il sistema comunitario di tutela giurisdizionale deve considerarsi completo», la legittimità di atti non impugnabili può comunque essere verificata attraverso strumenti indiretti (rinvio pregiudiziale). RATIO: in pratica, la Corte invita il legislatore UE ad intervenire modificando i Trattati.

INTERAZIONE CON GIURISPRUDENZA CEDU La restrittività del Plaumann Test potrebbe essere considerata in contrasto con l’art. 6 CEDU (V. App. 45036/98 Bosphorus c. irlanda (2005). Questione sollevata in un numero significativo di casi, (es. C-229/05 P Osman Ocalan c. Consiglio [2007])

Cosa pensare di questi limiti al locus standi TENTATIVI DI DISCOSTARSI DA PLAUMANN DOMANDA Cosa pensare di questi limiti al locus standi ?

TENTATIVI DI DISCOSTARSI DA PLAUMANN SPUNTI DI RIFLESSIONE Da un lato, è giusto che si cerchi di evitare un accesso sregolato alle Corti e si limiti il numero dei ricorsi; inoltre, non in tutti gli SM è possibile ricorrere avverso atti legislativi; dall’altro, non si può pensare che il rinvio pregiudiziale possa sempre costituire una valida alternativa  incoraggia ricorsi innanzi a Giudici nazionali per poi ritrovarsi comunque di nuovo davanti alle Corti UE.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DA LISBONA Nuova formulazione dell’dell’art. 263 comma 4 TFUE; abolizione del sistema dei «Pilastri». La tutela giurisdizionale diventa applicabile alle disposizioni dell’area di sicurezza libertà e giustizia (con alcuni caveat) ma non alla politica estera e di sicurezza comune, salvo: conformità con art. 40 TUE e misure restrittive verso singoli, v. C-402 e 415/05, Kadi, 2008); viene inserita la categoria dei c.d. «atti regolamentari».

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» Nel Trattato non esiste una tipologia di atti definita in tal modo. Secondo autorevole dottrina (Tesauro), si tratta di «atti di portata generale adottati secondo una procedura diversa da quella legislativa». Per poter essere impugnato, un atto regolamentare non deve comportare alcuna misura di esecuzione.

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» Perché è richiesta l’assenza di misure di esecuzione? Nel caso in cui l’atto esiga misure di esecuzione sono queste a dover essere impugnate: Se adottate da un’istituzione o un organismo UE davanti al Giudice dell’Unione  aperta l’eccezione d’illegittimità ex art. 277 TFUE Se adottate da un organo nazionale, davanti al Giudice nazionale  rinvio pregiudiziale

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» Ordinanza Inuit (T-18/10, 6 settembre 2011): Impugnazione avverso un regolamento (PE + Consiglio) sul commercio dei prodotti derivati dalla foca; secondo il Tribunale, la nozione di «atto regolamentare» deve essere interpretata nel senso che include qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi; di conseguenza, un atto legislativo può formare oggetto di un ricorso di annullamento da parte di un privato unicamente se lo riguarda direttamente e individualmente; ricorso dichiarato irricevibile → impugnazione alla Corte (C-583/11 P) → AG Kokott.

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» Ordinanza Inuit (T-18/10, 6 settembre 2011): «si deve ritenere che lo scopo di tale disposizione [art. 263(4) TFUE] sia consentire ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso contro quegli atti di portata generale, diversi dagli atti legislativi, che la riguardano direttamente e non comportano alcuna misura d’esecuzione, evitando così che essa debba violare il diritto per avere accesso ad un giudice» (punto 50).

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» Sentenza Microban (T-262/10, 25 ottobre 2011), impugnata dalla Commissione di fronte alla Corte: primo caso di accoglimento della nozione di «atto regolamentare»; caso di impugnazione di una decisione della Commissione concernente la non iscrizione di un prodotto nell’elenco degli additivi → atto non legislativo ma di portata generale (in esecuzione di un precedente atto legislativo); «l’art. 263, c. 4, TFUE persegue un obiettivo di apertura delle condizioni per la presentazione dei ricorsi diretti».

ALCUNE CONSIDERAZIONI GLI «ATTI REGOLAMENTARI» ALCUNE CONSIDERAZIONI I traders di prodotti derivanti dalla foca (caso Inuit) non hanno accesso alle Corti UE; i commercianti di una sostanza pericolosa (caso Microban), invece, hanno accesso alle Corti UE. Apparentemente, ciò avviene soltanto per una questione di tecnica legislativa → si avverte un gap di tutela per il caso di atti legislativi senza misure esecutive.

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» DOMANDA Vi sembra corretto concentrarsi così tanto sulla natura dell’atto impugnabile (e sulla sua storia legislativa) ?

GLI «ATTI REGOLAMENTARI» ESEMPIO Casi T-220 e 219/13, P. Ferracci e Scuola Montessori ricorsi relativi alla decisione della Commissione che aveva dichiarato: (i) incompatibile con il mercato interno (senza ordinarne il recupero) gli aiuti concessi tramite l’esenzione dall’ICI ad alcuni enti non commerciali; e (ii) non costitutivi di aiuto di Stato il trattamento favorevole concesso alla Chiesa e ad alcune associazioni sportive ex art. 149 TUIR e l’esenzione IMU. Natura di atto regolamentare: (a) decisione su un regime di aiuti indirizzata allo Stato, si può ritenere che sia , per i potenziali beneficiari del regime ed i loro concorrenti, una misura di «portata generale» (v. T-396/06); (b) la decisione non comportava alcuna misura di esecuzione, perché non era stato ordinato il recupero degli aiuti. ALTRIMENTI  LACUNA GIURIDICA

L’INTERESSE AD AGIRE Si tratta di un ulteriore requisito di ammissibilità per i ricorrenti ordinari (SM e le istituzioni possono invece impugnare qualsiasi atto a prescindere dagli effetti). Interesse esistente (non potenziale) ed effettivo: l’annullamento produrrebbe di per sé conseguenze giuridiche; l’annullamento produrrebbe un beneficio alla parte che l’ha proposto. Valutato al giorno in cui il ricorso è proposto e deve permanere fino alla pronuncia della sentenza (Centre de coordination Carrefour SNC, T-94/08, 18 marzo 2010).

L’INTERESSE AD AGIRE PROVA Deve essere fornita dal ricorrente, mentre l’assenza può essere rilevata d’ufficio (requisito di ordine pubblico). INSUSSISTENZA La circostanza che l’istituzione abbia dato esecuzione all’atto impugnato o che il ricorrente si sia conformato non comporta il venir meno dell’interesse; Non rileva neppure la circostanza che l’istituzione sia nell’impossibilità di dare esecuzione all’atto.

L’INTERESSE AD AGIRE - abrogazione NORMALMENTE l’interesse continua a sussistere qualora l’atto sia stato abrogato (l’abrogazione non implica il riconoscimento dell’illegalità dell’atto e vale ex nunc) MA viene meno se, durante la procedura giudiziaria, l’istituzione abroga l’atto impugnato con effetto retroattivo, constatandone l’illegalità. UGUALMENTE l’interesse all’annullamento di una decisione implicita di rigetto viene a mancare se l’istituzione adotta la decisione in corso di causa.

L’INTERESSE AD AGIRE QUINDI l’interesse può perdurare quando l’annullamento dell’atto (abrogato o non eseguito) risulti idoneo a produrre effetti giuridici che possano: porre rimedio a eventuali conseguenze dannose dell’atto; evitare che l’asserita illegittimità si ripeta in futuro. NB: se l’interesse riguarda una situazione giuridica futura, il ricorrente deve dimostrare che il pregiudizio è comunque certo.

? L’INTERESSE AD AGIRE DOMANDA Credete sia corretto ritenere che «individual/direct concern» e interesse ad agire si sovrappongano ?

Grazie per l’attenzione LA CORTE DI GIUSTIZIA: TECNICHE E STRUMENTI DIRITTO DEL PROCESSO COMUNITARIO Grazie per l’attenzione Avv. Edoardo Gambaro 81