LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA

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LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA Cuneo 16 giugno2017 LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E DELLA STRUTTURA SANITARIA Le novità della Legge “Gelli-Bianco” Mediazione – C.T.U. Preventiva ai fini della composizione della lite – Giudizio di merito Dott.ssa Stefania Tassone - Avv. Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 1 1

Stefania Tassone - Alberto Manzella DOVE SIAMO? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 2 2

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Stefania Tassone - Alberto Manzella Cass.Civ. III 16754/2012 Il codice del 1942 nasce dalla fusione delle leggi civili con i principi fondamentali del diritto commerciale e dalla conseguente unificazione dei testi normativi rappresentati dal codice di commercio e da quello civile. La struttura portante del codice così unificato corre dunque lungo l’asse dei rapporti intersoggettivi di tipo patrimoniale piuttosto che attraversare il territorio dei diritti della persona e della personalità. Stefania Tassone - Alberto Manzella 6 © tutti i diritti sono riservati 6

Stefania Tassone - Alberto Manzella Cass.Civ. III 16754/2012 E’ del pari innegabile che nell'attuale periodo storico, caratterizzato dalla entrata in vigore della Costituzione repubblicana, la persona - la sua libertà, la sua dignità - assurge via via a rango di primo motore immobile dell’ordinamento giuridico e della sua interpretazione. Stefania Tassone - Alberto Manzella 7 © tutti i diritti sono riservati 7

Stefania Tassone - Alberto Manzella LA RATIO DELLA LEGGE 24/2017 Art. 1  Sicurezza delle cure in sanità  La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività.  La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative. (omissis) Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 8 8

Stefania Tassone - Alberto Manzella Finalità della legge Tutelare la salute del paziente Tutelare la “serenità” del personale sanitario Contenere i costi pubblici Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 9 9

Rimettere in equilibrio il sistema Finalità della legge Rimettere in equilibrio il sistema Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 10 10

Effetti (auspicati) dalla riforma Ridimensionamento delle aspettative (esiste un diritto all’assistenza, non esiste un diritto alla guarigione) Porre un argine alla medicina difensiva Riduzione del contenzioso Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 11 11

Effetti (auspicati) dalla riforma - Ripristinare il rapporto fiduciario con il paziente - Gestire il rischio e traslarlo su basi mutualistiche (azione diretta -risposta del mercato?) - 696 bis e mediazione = cultura della conciliazione Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 12 12

Ritrovare un’alleanza culturale tra paziente e operatore sanitario Effetti (auspicati) dalla riforma Ritrovare un’alleanza culturale tra paziente e operatore sanitario Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 13 13

Prevenire la lite giudiziale Con quali strumenti? Prevenire la lite giudiziale Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 14 14

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 8  Tentativo obbligatorio di conciliazione  1. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.  Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 15 15

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 8  Tentativo obbligatorio di conciliazione  2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. E' fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione (l. n. 162/2014). L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e' concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sè dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.  Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 16 16

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 8  Tentativo obbligatorio di conciliazione  3. Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti; si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 17 17

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 8  Tentativo obbligatorio di conciliazione  4. La partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui al presente articolo, effettuato secondo il disposto dell'articolo 15 della presente legge, è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione di cui all'articolo 10, che hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando l'impresa di assicurazione non ha formulato l'offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui ai commi precedenti, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza. In caso di mancata partecipazione, il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.  Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 18 18

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 696 bis c.p.c. Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (estratto)   L'espletamento di una consulenza tecnica (…) può essere richiesto (…) ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito (…) Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate (…). Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo (…) Il processo verbale è esente dall'imposta di registro. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. (…) Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 19 19

La consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis Due orientamenti: INAMMISSIBILE quando vi è in radicale e profondo contrasto tra le parti sull’esistenza stessa del credito B)AMMISSIBILE anche laddove il giudizio di merito ponga più questioni di fatto e di diritto perché SAREBBE COMUNQUE “UTILE” al fine di stimolare la conciliazione della lite o del giudizio di merito Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 20 20

Stefania Tassone - Alberto Manzella QUALE CONSULENZA? Il Giudice può affidare al consulente tecnico il compito di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Orbene, nel primo caso la consulenza presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti. Viceversa, nella seconda ipotesi la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, anche se le parti non possono comunque sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Ed infatti, la parte su cui incombe l'onere probatorio deve quanto meno dedurre il fatto che pone a fondamento del proprio diritto. Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 21 21

Stefania Tassone - Alberto Manzella QUALI PRECLUSIONI? Cass. civ. Sez. III, 19-04-2011, n. 8989 (conf. Cass. civ. Sez. II, 18-01-2013, n. 1266) La consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti; la stessa, tuttavia può eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l'ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d'ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l'ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata. Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 22 22

Stefania Tassone - Alberto Manzella QUALE QUESITO? A) Previo esperimento di un idoneo tentativo di conciliazione tra le parti con espressa autorizzazione ad acquisire informazioni e documentazione necessaria presso i pubblici uffici; eseguito ogni necessario accertamento B) Esaminati atti e documenti (…), autorizzati il sopralluogo presso lo Studio XXX, l’assunzione di tutte le informazioni ritenute opportune … tenuto conto delle opposte tesi descritte in atti (relative a due interventi effettuati presso strutture sanitarie diverse N.d.S), determini se sussista un nesso causale tra i predetti interventi e la patologia evidenziata. C) Accerti il C.T.U. sulla base della documentazione medica in atti e di ogni altro opportuno accertamento… Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 23 23

Criticità della nuova struttura processuale Reperibilità di figure professionali adeguate (per i giudici e per le parti) Consulenze esplorative - Tempistica e contraddittorio (sei mesi dal deposito del ricorso) Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 24 24

Criticità della nuova struttura processuale Limiti intrinseci del procedimento: - solo su attività sanitaria (nesso causale) - preclusioni sull’analisi della condotta (presunzioni / onere della prova/ linee guida?) - questioni di merito e di diritto Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 25 25

Criticità della nuova struttura processuale - difese o solo nomina consulenti e “rinvio al merito”? principio dispositivo o acquisizione documenti / facoltà di acquisire vittime secondarie litisconsorti necessari (contratto con effetti protettivi del terzo…) danni (personalizzazione, patrimoniali, futuri, specifica lavorativa…). Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 26 26

Criticità della nuova struttura processuale Consenso informato e CTU? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 27 27

Stefania Tassone - Alberto Manzella La mediazione - Libertà di forme e di contenuti - Occasione per riaprire il dialogo (con chi? Su quali basi?) - Consulenza svolta in mediazione? - Riservatezza / rapporti con il processo Mediazione adatta alle problematiche relazionali non a quelle tecniche… Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 28 28

Questo percorso raggiunge lo scopo di - Ridimensionare le aspettative (diritto all’assistenza, no diritto alla guarigione) - Porre un argine alla medicina difensiva - Ridurre il contenzioso - Ritrovare un’alleanza culturale tra paziente e operatore sanitario Ripristinare il rapporto fiduciario - Gestire il rischio Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 29 29

Rimette in equilibrio il sistema? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 30 30

… e se la conciliazione non riesce? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 31 31

Giudizio di merito (art. 8 c.III) E’ radicato davanti al giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1 e deve essere introdotto con ricorso ex art 702-bis c.p.c. Si applicano gli articoli 702-bis e segg. c.p.c. Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 32 32

E se si è iniziata (ma non conclusa) la mediazione? Sempre che preliminarmente il giudice abbia rilevato che il procedimento di cui all'articolo 696 bis c.p.c. è stato espletato e si è concluso E se si è iniziata (ma non conclusa) la mediazione? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 33 33

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 702 bis c.p.c. (…) Il convenuto deve costituirsi (…) proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza (…) eccezioni processuali e di merito (…). Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell’udienza. Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 34 34

Stefania Tassone - Alberto Manzella Art. 702 ter c.p.c. (…) Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un’istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l’udienza di cui all’articolo 183 (…). Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. L’ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti. Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 35 35

Istruttoria sommaria = discrezionalità del giudice? Mutamento del rito = deflazione?) Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 36 36

Stefania Tassone - Alberto Manzella   The end… …il giudice condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento (…) di una pena pecuniaria in favore della parte (solo il ricorrente?) che è comparsa alla conciliazione  Danno da contumacia? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 37 37

Stefania Tassone - Alberto Manzella E se si conclude il 702 bis senza mutamento del rito, l’eventuale appello contro l’ordinanza deve essere proposto entro 30 giorni (con citazione) anche sulle questioni istruttorie non trattate Deflazione? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 38 38

Stefania Tassone - Alberto Manzella DOVE ANDREMO? Stefania Tassone - Alberto Manzella © tutti i diritti sono riservati 39 39

Stefania Tassone - Alberto Manzella Cass.Civ. III 16754/2012 la persona - la sua libertà, la sua dignità - assurge al rango di primo motore immobile dell’ordinamento giuridico e della sua interpretazione. Stefania Tassone - Alberto Manzella 40 © tutti i diritti sono riservati 40