Affidamenti sotto soglia, offerta economicamente più vantaggiosa e RUP: il primo anno di vita del nuovo Codice dei contratti pubblici Avv. Fabio Baglivo Gorgonzola 12 maggio 2017
I principi delle Direttive Comunitarie del 2014 Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici costituisce attuazione delle seguenti Direttive Comunitarie: Direttiva 2014/23/UE Direttiva 2014/24/UE Direttiva 2014/25/UE Le Direttive menzionate hanno imposto agli Stati membri il perseguimento di alcune importanti finalità, che devono rappresentare i canoni interpretativi essenziali di tutte le previsioni nazionali di recepimento: sviluppo della concorrenza nel settore delle gare pubbliche allocazione efficiente delle risorse pubbliche trasparenza come strumento di prevenzione di dinamiche corruttive
I principi della Legge Delega Lo strumento prescelto dal Legislatore nazionale è stato quello della Delega Legislativa, tradottasi con la Legge 28 gennaio 2016, n. 11. I fondamentali principi della Legge Delega sono: divieto di introduzione e di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle Direttive (c.d. divieto del gold plating) semplificazione normativa attraverso il ricorso alla c.d. soft law riduzione del numero delle stazioni appaltanti ed introduzione di strumenti di qualificazione ulteriore implementazione dei poteri attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione soccorso istruttorio non più a titolo oneroso
Il divieto di gold plating Questo divieto rappresenta la stella polare comunitaria e, dunque, uno dei parametri più importanti per valutare la conformità della disciplina comunitaria rispetto all’ordinamento comunitario. Non possono essere introdotti e neppure mantenuti livelli regolamentari superiori rispetto a quelli previsti dalle Direttive (“riduzione degli oneri non necessari”). Gli “aggravamenti” da considerarsi preclusi dalle Direttive e dalla Legge Delega sono soprattutto quelli: che comportino costi a carico degli operatori economici, a discapito della concorrenza che non risultino giustificabili rispetto agli obiettivi perseguiti dal Legislatore che non superino il vaglio della proporzionalità legislativa (“comply or explain”)
Deroghe al divieto di gold plating contenute nella Legge Delega La Legge Delega, pur richiamando il divieto di gold plating, ha introdotto alcuni vincoli ulteriori rispetto ai livelli di regolamentazione previsti in sede comunitaria. Ad esempio: è stato introdotto per la prima volta un Albo nazionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici si è prevista l’istituzione presso l’ANAC di un elenco di enti aggiudicatori beneficiari dei c.d. affidamenti in house è stata ridisegnata la disciplina del processo in materia di contratti pubblici, introducendo l’onere di impugnativa immediata dei provvedimenti di ammissione degli altri concorrenti è stata mantenuta una disciplina più restrittiva in materia di subappalto
La novità delle Linee Guida affidate ad ANAC Il Nuovo Codice, in linea con quanto previsto dalle Direttive e dalla Legge Delega, ha optato per una radicale semplificazione normativa (quantomeno formale), individuando tre direttrici fondamentali per la sua attuazione: Linee Guida ministeriali adottate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Linee Guida vincolanti dell’ANAC Linee Guida non vincolanti dell’ANAC Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1767/2016, ha chiarito che le Linee Guida vincolanti sono “atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, sia pure connotati in modo peculiare”; esse dovranno garantire adeguata partecipazione, potranno essere oggetto di impugnativa dinnanzi al Giudice Amministrativo (art. 213, comma 2) e lasciano minimi margini di discrezionalità applicativa alle Stazioni appaltanti. Le Linee Guida non vincolanti assumono, invece, i connotati di mero supporto all’attività amministrativa delle Stazioni appaltanti (una sorta di “moral suasion”), con conseguente maggiore margine per le stesse Stazioni appaltanti di discostarsene, con puntuale motivazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’affidamento.
Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016 A distanza di circa un anno dall’adozione del D.Lgs. 50/2016, il Governo, secondo quanto stabilito dalla stessa legge delega 11/2016 (art. 1, comma 8), ha provveduto all’adozione di disposizioni correttive e integrative del Nuovo Codice. Il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (G.U. Serie Generale n. 103 del 5-5-2017 – Suppl. Ordinario n. 22) in vigore dal 20 maggio 2017, si compone di 131 articoli che, nell’intento di migliorare omogeneità, chiarezza e adeguatezza dell’impianto normativo, rappresentano l’esito delle consultazioni delle principali stazioni appaltanti e delle associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’ANAC e dal Consiglio di Stato, dei suggerimenti di Regioni e Comuni, nonché delle segnalazioni emerse in sede di consultazione pubblica dei RUP.
L’affidamento dei contratti sotto soglia
Contratti sotto soglia Art. 36 e Linee Guida ANAC n. 4 (1) L’art. 36 contiene una disciplina omnicomprensiva degli affidamenti sotto soglia: nel Nuovo Codice non è stata riproposta una norma specifica dedicata agli affidamenti diretti o al cottimo fiduciario, come invece contenuto nell’art. 125 del vecchio Codice. La scelta legislativa non appare coerente con l’art. 1, lett. g), della Legge Delega, nella quale era stato compiuto un espresso riferimento ad una “disciplina per l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia ispirata a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza ed imparzialità della gara”. In linea generale, la nuova disciplina degli affidamenti sotto soglia non sembra caratterizzata né da “massima semplificazione”, né soprattutto da “rapidità dei procedimenti”. Con il Correttivo è stata in parte attenuata la scelta iniziale di prevedere un obbligo di motivazione generalizzato e rafforzato anche rispetto alla scelta di non ricorrere alle procedure ordinarie (che godrebbero di una riduzione dei termini ai sensi dell’art. 36, comma 9); tale obbligo è progressivamente venuto meno con riferimento ad affidamenti di modico valore, in particolare per le fattispecie rientranti nel disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett. a).
Contratti sotto soglia Art. 36 e Linee Guida ANAC n. 4 (2) In attuazione dell’art. 36, comma 7, le Linee Guida n. 4 ANAC delineano una disciplina dettagliata circa le modalità di svolgimento delle procedure sotto soglia, differenziate in ragione dell’oggetto e del valore dell’affidamento. Il parere reso dal Consiglio di Stato in data 13 settembre 2016 ha chiarito che in materia di affidamenti sotto soglia le Linee Guida ANAC rientrano nella categoria “non vincolanti”: se le stazioni appaltanti “intendono discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa”. Il Correttivo, modificando l’art. 36, comma 7, ha previsto l’indicazione nelle citate Linee Guida anche di specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza coinvolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale.
Ambito di applicazione (1) Le disposizioni di cui all’art. 36 e le relative Linee Guida si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria: nei settori ordinari (inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX) nei settori speciali, in quanto compatibili Non si applicano alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell’ambito definito dagli articoli 115 a 121 del Codice (Gas ed energia termica, Elettricità, Acqua, Servizi di trasporto, Porti e aeroporti, Servizi postali, Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi) per i quali vale la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE (art. 36, comma 8). Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida. Nel caso di affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere.
Ambito di applicazione (2) L’ANAC ha precisato che le stazioni appaltanti possono discrezionalmente ricorrere alle procedure ordinarie (art. 36, comma 2), anziché a quelle semplificate, “qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale”. Secondo il Consiglio di Stato si intuisce da tale possibilità un “principio comune di cautela nell’adozione delle procedure semplificate” in luogo di quelle ordinarie. Il parere si sofferma sul tema degli obblighi motivazionali in merito alla scelta della procedura seguita e alla loro conciliabilità con il principio di semplificazione, ritenendo, in definitiva “maggiormente equilibrato e congruo rispetto all’impianto della legge, scindendo i due momenti: riservare alle stazioni appaltanti nel momento preventivo della determina a contrarre, e quindi della scelta della procedura, un onere motivazionale sintetico; nella fase della scelta dell’aggiudicatario dare dettagliata contezza del possesso da parte dell’operatore selezionato dei requisiti richiesti nella stessa determina a contrarre e della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante è chiamata a soddisfare”. Tale approccio ha caratterizzato le scelte compiute dal Legislatore nell’ambito del Correttivo
Principi comuni (1) ART. 36, comma 1. Essenziale è sempre, e in ogni caso, che gli affidamenti avvengano “nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”, soprattutto nell’ottica della tutela delle piccole e medie imprese. Il riferimento all’art. 30 è molto importante e deve essere attentamente considerato. Il correttivo chiarisce la portata del principio di rotazione, riferito agli inviti e agli affidamenti, e richiama il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34) e delle disposizioni in tema di conflitto di interesse (art. 42). In ultimo prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare le disposizioni di cui all’art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi). Si legge, nel parere n. 782 del 22 marzo 2017 del Consiglio di Stato che si è espresso in merito, che “l’innovazione (“ossia il riferimento alla rotazione “degli inviti”, non anche anche “degli affidamenti” nella bozza del decreto) intenderebbe collocare la rotazione già nella fase in cui l’amministrazione si rivolge al mercato, per delineare, eventualmente, la successiva competizione tra gli operatori interessati all’affidamento. Il meccanismo indicato, tuttavia, dovrebbe essere meglio chiarito. Sembrerebbe che l’intento sia quello di assicurare una piena turnazione degli inviti degli operatori che potrebbero aspirare al contratto. Dunque, in questa prospettiva, non sarebbero ammessi al successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari. La precedente formulazione, invece, poteva intendersi nel senso che la turnazione si riferisse alla posizione di affidatario del contratto, legittimando la ripetizione di inviti alla stessa platea di operatori. Si tratta di una soluzione che, astrattamente, amplia la base degli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento. Si deve osservare, però, che in tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti concorrenti. Sarebbe preferibile, invece, evidenziare che la rotazione dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l’alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione.”. La Commissione ha aggiunto che resta ancora poco chiaro se sussista un vero e proprio dovere di non invitare il precedente affidatario del contratto, o se si tratti di una mera facoltà della stazione appaltante.
Principi comuni (2) Le Linee Guida richiamano tra i principi che devono governare le procedure semplificate di cui all’art. 36: art. 30, comma 1: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; principio di rotazione: inteso come “il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico”; l’Autorità ha chiarito che l’affidamento o l’invito al contraente uscente ha carattere eccezionale, in quanto rappresenta una deroga alla regola della rotazione e, pertanto, richiede un onere motivazionale più stringente (effettiva assenza di alternative, grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione). Questo tema è stato oggetto di numerose prime applicazioni giurisprudenziali. garanzia dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese attraverso la fissazione di idonei requisiti di partecipazione e criteri di valutazione, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni; obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 a cui tutti gli atti della procedura sono soggetti (l’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c)); possibilità, ai sensi dell’art. 95, comma 4, di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, purché ricorrano le condizioni ivi disposte (l’Autorità rimanda sul punto alle Linee Guida n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (1) ART. 36, comma 2. In base all’importo del contratto vengono individuate specifiche modalità di affidamento, fatta sempre salva la suindicata possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie: per affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro, le stazioni appaltanti possono procedere (art. 36, comma 2, lett. a): per i lavori, mediante affidamento diretto o amministrazione diretta (le Linee Guida precisano che i lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati dalla stazione appaltante a cura del RUP) per i servizi e le forniture, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (non più “adeguatamente motivato”) AVVIO DELLA PROCEDURA Le Linee Guida precisano che è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante l’acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari. Si distingue dall’indagine di mercato obbligatoria prevista dalla legge per gli affidamenti superiori ai 40.000,00 euro, perciò nessuna formalità è imposta.
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (2) Un’importante novità apportata dall’art. 22 del Correttivo è la previsione, inserita al comma 2 dell’art. 32, D.Lgs. 50/2016 (anche se, per ragioni di coerenza sistematica, come ha avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, avrebbe avuto miglior collocazione nell’art. 36) della possibilità per la stazione appaltante di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. Prima di tale disposizione, le Linee Guida avevano previsto quale contenuto minimo della determina a contrarre ovvero dell’atto ad essa equivalente con cui prende avvio la procedura: Interesse pubblico che si intende soddisfare Caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare Importo massimo stimato dell’affidamento e relativa copertura contabile Procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni Criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte Principali condizioni contrattuali Un contenuto semplificato in determinate situazioni, come nel caso di acquisto diretto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore: oggetto dell’affidamento importo ragioni della scelta possesso dei requisiti di carattere generale
REQUISITI GENERALI E SPECIALI Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (3) REQUISITI GENERALI E SPECIALI In argomento le Linee Guida specificano che l’operatore economico deve possedere: Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 Requisiti speciali individuati discrezionalmente dalla stazione appaltante Inoltre, che al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori economici, l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Il Correttivo ha previsto che per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a): - la stazione appaltante può non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93 - non è necessario indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali (non più solo “costi aziendali”) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10
CRITERI DI SELEZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (4) CRITERI DI SELEZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE La principale novità e problematica interpretativa posta dall’art. 36, comma 2, lett. a), prima dell’intervento del Correttivo, era la previsione in astratto della possibilità dell’affidamento diretto che risultasse “adeguatamente motivato”. Con ciò differenziandosi nettamente dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (“vecchio Codice”), in materia di lavori, servizi e forniture in economia, a mente del quale per lavori (comma 8), servizi o forniture (comma 11) di importo inferiore a 40.000,00 euro era consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, senza alcun obbligo di adeguata motivazione. A tal proposito, le Linee Guida hanno previsto la possibilità di soddisfare l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici (valido, si ritiene, anche nel caso di ricorso al mercato elettronico). Motivazione in forma sintetica per affidamenti di modico valore o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tenga conto dei principi comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici. Con il Correttivo il Legislatore ha eliminato l’obbligo di adeguata motivazione prevedendo la possibilità di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; questa scelta appare coerente con l’esigenza di semplificazione propria di questa categoria di affidamenti
Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (6) STIPULA DEL CONTRATTO Si applicano le procedure semplificate di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) (la stipula del contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici) Non trova applicazione uno dei due termini di stand still per la stipula del contratto, giusta apposita previsione contenuta nell’art. 32, comma 10, lett. b); conseguentemente, si può procedere alla stipula anche prima dei 35 giorni dall’aggiudicazione, fermo restando che, nel caso di ricezione di un ricorso con domanda cautelare in un momento antecedente alla stipula, quest’ultima non potrà avvenire se non a seguito del superamento della fase cautelare di primo grado (ovviamente, con conferma, anche implicita, del provvedimento di aggiudicazione)
Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40 Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (per i lavori) o alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 (per servizi e forniture) (1) ART. 36, comma 2: per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro (per i lavori) o alle soglie di cui all’art. 35 (per servizi e forniture), le stazioni appaltanti possono procedere (art. 36, comma 2, lett. b) mediante “procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori” individuati “sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”: per i lavori, è possibile fare ricorso anche all’amministrazione diretta, a condizione però che l’acquisto delle forniture ed il noleggio dei mezzi avvenga con la procedura negoziata di cui sopra AVVIO DELLA PROCEDURA L’ANAC ha precisato che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante contenente le informazioni già indicate dalla medesima per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro (vd. art. 32, comma 2). La fondamentale differenza contenutistica riguarderà i riferimenti alla “fotografia” del mercato di riferimento e alla prospettiva dell’invito di un adeguato numero di operatori.
I FASE. INDAGINI DI MERCATO ED ELENCO DEI FORNITORI Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (per i lavori) o alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 (per servizi e forniture) (2) I FASE. INDAGINI DI MERCATO ED ELENCO DEI FORNITORI L’Autorità ha, innanzitutto, indicato l’opportunità che le stazioni appaltanti si dotino preliminarmente di un regolamento in cui siano disciplinate: le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo I criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta INDAGINE DI MERCATO L’indagine di mercato, obbligatoria, è finalizzata a “conoscere l’assetto del mercato”. L’Autorità precisa che tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. È svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante e si traduce in un avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo del committente (devono essere indicati almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante). La stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio.
Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40 Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (per i lavori) o alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 (per servizi e forniture) (3) B. ELENCHI APPOSITAMENTE COSTITUITI La stazione appaltante può optare anche per la formazione di un elenco dei fornitori, costituito anch’esso a seguito di apposito avviso pubblico con i contenuti indicati nelle Linee Guida. Gli operatori economici devono possedere sin dal momento in cui chiedono l’iscrizione all’elenco: i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 i requisiti speciali richiesti dall’avviso L’attestazione del possesso dei requisiti avviene mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di iscrizione, che è consentita senza cadenze temporali, la stazione appaltante procede ad una sua valutazione; prevede, inoltre, modalità di revisione dell’elenco con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi; può escludere, tra l’altro, gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio (al fine di evitare un “abuso” dell’iscrizione). Una volta costituiti gli elenchi vengono pubblicati sul sito web della stazione appaltante e possono essere riutilizzati.
II FASE. CONFRONTO COMPETITIVO Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (per i lavori) o alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 (per servizi e forniture) (4) II FASE. CONFRONTO COMPETITIVO La stazione appaltante seleziona gli operatori da invitare: in modo non discriminatorio in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente Anche in questo caso l’Autorità ha chiarito che, nel rispetto del principio di rotazione, l’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (accogliendo così le osservazioni del Consiglio di Stato contenute nel parere del 23 settembre 2016). Nel caso in cui la stazione appaltante l’abbia previsto nell’avviso di indagine di mercato o di costituzione dell’elenco, è possibile, a determinate condizioni, procedere mediante sorteggio. A tal fine l’Autorità ha indicato la necessità di: pubblicizzare data e luogo del sorteggio non rendere noti né accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, i nominativi degli operatori economici selezionati nel rispetto dei principi di leale concorrenza
III FASE. STIPULA DEL CONTRATTO Affidamento di contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro (per i lavori) o alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 (per servizi e forniture) (5) La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati, nel numero che ritiene opportuno e comunque non inferiore al minimo di legge, inserendo nell’invito tutti gli elementi elencati nelle Linee Guida che consentano di formulare un’offerta informata a mezzo PEC, ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall’art. 75, comma 3 oppure mediante le specifiche modalità previste dal singolo mercato elettronico. Le sedute di gara devono tenersi in forma pubblica e le relative attività vanno verbalizzate. L’Autorità ha inoltre ribadito che la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante è obbligatoria solo nei confronti dell’aggiudicatario ex art. 36, commi 5 e 6, mentre agli altri soggetti si applicano le modalità previste dal d.p.r. 445/2000. III FASE. STIPULA DEL CONTRATTO Forma prevista dalle disposizioni di cui all’art. 32, comma 14 Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni ex art. 32, comma 10, lett. b) La stazione appaltante, “ad esito della procedura negoziata” (mancato coordinamento con art. 204), pubblica le informazioni relative alla procedura di gara previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate
Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 (1) per affidamenti di lavori di importo superiore a 150 mila euro ed inferiore ad 1 milione di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all’esperimento della “procedura negoziata di cui all’art. 63 con consultazione di almeno quindici (non più dieci) operatori economici” In argomento l’Autorità si limita a chiarire che la procedura per l’affidamento è del tutto simile a quella precedente (art. 36, comma 2, lett. b)), con la differenza che l’invito è rivolto ad almeno dieci operatori. Precisa, tuttavia, che: i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento; si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto ex art. 32, comma 10; è ancor più necessario, considerato il limite di soglia, individuare meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici, richiamando gli oneri motivazionali già esplicitati e prevedendo, in particolare, che, per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
Affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 (2) A tal proposito, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso di ritenere poco chiaro il richiamo all’art. 63, auspicando un intervento correttivo al Codice che sopprima tale riferimento. Precisa, infatti, che “anche inteso come richiamo alle regole procedurali (come è stato successivamente chiarito dall’Autorità), il rinvio può a ben vedere rivelarsi inutile, atteso che le regole procedurali già dettate in modo esaustivo nell’art. 36 rendono superfluo l’utilizzo di quelle, più scarne, contenute nell’art. 63”. Il Decreto correttivo, come già detto, ha previsto effettivamente la soppressione del riferimento all’art. 63, oltre ad aver aumentato da dieci a quindici il numero minimo di operatori da invitare.
Art. 36 (Contratti sotto soglia) Ulteriori disposizioni (1) per affidamenti di lavori di importo superiore ad 1 milione di euro, le stazioni appaltanti devono fare ricorso alle procedure ordinarie, fermo restando quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lettera a). Comma 3. Opere di urbanizzazione a scomputo sotto soglia realizzate dal titolare di un permesso di costruire: Il correttivo prevede l’applicazione delle procedure semplificate di cui al comma 2, ovviamente a condizione che l’importo dei lavori rientri nelle soglie economiche previste dallo stesso comma 2. Prima della modifica la norma prevedeva il ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso e bando di gara. Comma 4. Opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, (comma 1, lett. a), calcolato secondo le disposizioni di cui all’art. 35, comma 9): applicazione dell’art. 16, comma 2-bis, del testo unico in materia edilizia, con conseguente esclusione della disciplina pubblicistica. Comma 5. Verifica dei requisiti generali e speciali da parte delle stazioni appaltanti. Il correttivo riscrive l’intero comma e prevede che, nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante avviene sull’aggiudicatario, salva la possibilità di estendere la verifica anche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.
Art. 36 (Contratti sotto soglia) Ulteriori disposizioni (2) Comma 6. “Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti”. Resta ferma la disposizione di chiusura che prevede il ricorso al mercato elettronico messo a disposizione da Consip, obbligatorio sopra la soglia di 1000 euro e sino alle soglie di cui all’art. 35 ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006. Comma 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5. Il Decreto Correttivo, con riferimento al momento di verifica dei requisiti, implementa i profili di incompatibilità rispetto alla disciplina processuale di cui all’art. 204 del Codice (in particolare si vedano le modifiche rilevanti all’art. 29).
Il ricorso alle piattaforme messe a disposizione dalle centrali di committenza La disciplina in materia di affidamenti sotto soglia, per espressa previsione dell’art. 36, comma 2, trova applicazione “fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38”. Disciplina transitoria consente di procedere ancora oggi sulla base della semplice iscrizione all’Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (art. 216, comma 10, il cui principio è stato confermato anche dall’ANAC). A regime: per servizi e forniture di importo inferiore ai 40 mila euro e per lavori di importo inferiore a 150 mila euro, le stazioni appaltanti, a prescindere dal possesso della qualificazione di cui all’art. 38, possono procedere autonomamente all’acquisizione delle prestazioni, anche con ordini “a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori” (art. 37, comma 1) per servizi e forniture di importo superiore ai 40 mila euro e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, nonché per lavori di importo superiore ai 150 mila euro ed inferiore ad 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della qualificazione nonché gli altri soggetti e organismi di cui all’art. 38, comma 1 procedono autonomamente attraverso gli strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza; quelle non in possesso della qualificazione non possono procedere autonomamente, dovendo affidarsi ad una centrale di committenza o ad un’aggregazione con stazioni appaltanti in possesso della qualificazione (art. 37, comma 2) i Comuni non capoluogo di Provincia procedono sempre ai sensi dell’art. 37, comma 4, che estende a detti Comuni la disciplina che il precedente comma 3 dedica alle stazioni appaltanti non qualificate
Criteri di aggiudicazione
Art. 94 Principi generali in materia di selezione Le condizioni per poter addivenire all’aggiudicazione sono le seguenti: l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara ed in tutti gli allegati della lex specialis (tema molto frequente nella prassi è quello dell’esclusione dell’offerta che non rispetti gli standard minimi) l’offerta proviene da un operatore che non è meritevole di esclusione ai sensi dell’art. 80 e che soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 83; l’art. 91 prevede che il necessario soddisfacimento dei requisiti (proporzionati e non discriminatori) fissati nel bando può consentire, ad esempio nelle procedure ristrette, di ridurre il numero minimo di operatori previsto dal Codice Anche nell’art 94 viene richiamata una delle norme più importanti del Nuovo Codice, ovvero l’art. 30, che elenca una serie di principi cardine tra cui, al comma 3, quello del necessario rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro: obblighi, questi ultimi, in nome dei quali la stazione appaltante può legittimamente decidere di non procedere all’aggiudicazione nel caso di offerte non conformi (ferma la necessità, indicata nel parere del Consiglio di Stato, di inserire tale facoltà di non aggiudicazione direttamente nel bando).
L’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 95 e Linee Guida ANAC n L’art. 95, comma 2, prevede oggi che «le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo secondo un criterio di comparazione costo / efficacia, quale il costo del ciclo della vita, conformemente all’art. 96». All’art. 95, comma 7, addirittura si prevede che l’elemento «costo» possa essere tenuto fisso dalla stazione appaltante, incentrandosi il confronto solo sull’elemento qualità (possibile contrasto con il Considerando 92 della Direttiva 2014/24). L’art. 95, comma 3, indica le ipotesi di aggiudicazione esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (oggetto di modifica da parte del Correttivo) Le ipotesi residue di possibile ricorso al criterio del prezzo più basso, soggette a specifico onere motivazionale, sono (art. 95, comma 4 e 5): Fermo restando quanto previsto dall’art. 36, co. 2, lett. d), lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro (non più 1 milione), quando l’affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo. In tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica ha l’obbligo di ricorrere alle procedure di cui all’art. 97, commi 2 e 8 servizi e forniture standardizzate servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno carattere innovativo Vedi interessanti precedenti giurisprudenziali sul rapporto tra i due metodi di aggiudicazione
L’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 95 e Linee Guida ANAC n Non è stato, invece, reso possibile il ricorso al criterio del prezzo più basso in presenza dei presupposti di urgenza di cui all’art. 63, comma 2, lettera c) e all’art. 125, comma 1, lettera d). Il Consiglio di Sato, a tal proposito, aveva effettivamente suggerito nel proprio parere n. 782 del 22 marzo 2017, di valutare attentamente l’introduzione di tale ipotesi verificando “se l’applicazione del criterio del prezzo più basso sia concretamente idonea a comportare una significativa accelerazione della procedura di urgenza, in relazione all’esecuzione di prestazioni, le quali, per quanto indifferibili, in concreto, dovrebbero esigere un’attenta garanzia della qualità delle prestazioni, ottenibile attraverso la valorizzazione degli elementi non meramente economici dell’offerta.”. A proposito del criterio del minor prezzo le Linee Guida predisposte in materia di offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 213, comma 2, D.Lgs. 50/2016 - che devono essere qualificate come “non vincolanti” (indicazione di best practices), secondo quanto si legge nel parere del Consiglio di Stato del 2 agosto 2016, e che si pongono quale strumento “di natura prevalentemente tecnico-matematica” a supporto delle stazioni appaltanti - hanno specificato che “può – e non deve” essere utilizzato per le ipotesi elencate all’art. 95, comma 4, evidenziandone il carattere facoltativo.
L’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 95 e Linee Guida ANAC n Poiché la preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta uno degli aspetti qualificanti della riforma degli appalti, assume rilievo l’“adeguata motivazione” alla base della scelta di optare per il criterio del minor prezzo, il quale rappresenta una deroga rispetto alla regola generale. Per adempiere adeguatamente all’obbligo di motivazione stabilito dall’art. 95, comma 5, secondo quanto precisato dalle Linee Guida, le stazioni appaltanti “oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore”. L’Autorità ha precisato, inoltre, che è nella vita iniziale dell’appalto (dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara) che si sviluppano la scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l’attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale.
I parametri di valutazione prescelti dal Legislatore (1) Il comma 6 richiama una valutazione fondata su criteri oggettivi, «quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto» In particolare, le stazioni appaltanti dovranno privilegiare: «la qualità, che comprende il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l’accessibilità per le persone con disabilità», ovvero le «attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori»; queste ultime spiegano la previsione di cui al comma 10, che finalmente impone a chiare lettere l’indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte «il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea» mitigazione energetica elevato livello professionale del personale adibito alla prestazione parametri qualitativi proiettati nella fase esecutiva – operativa ulteriori criteri premiali di cui al comma 13 (rating legalità e di impresa, piccole e medie imprese, start up): superamento della separazione tra requisiti soggettivi e punteggi ed evidenti criticità sistematiche ingenerate dall’art. 83, comma 10, sui criteri per il rating)
I parametri di valutazione prescelti dal Legislatore (1) Riguardo al comma 10 dell’art. 95, si è già detto della modifica apportata dal Correttivo, che prevede la necessità di indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali (non più solo “costi aziendali”) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lettera d). Il correttivo introduce due nuovi commi: Comma 10 bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. Comma 14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta.
Criteri di valutazione nelle Linee Guida (1) Bilanciamento tra: Risparmio sul costo Qualità di ciò che viene acquistato La stazione appaltante deve innanzitutto definire gli obiettivi che intende perseguire e l’importanza di ciascuno di essi L’offerta economicamente più vantaggiosa è valutata: in base a criteri oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto (art. 95, comma 6) Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita e che attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal Codice tenendo conto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) adottati con decreto del MATTM. È prevista l’attribuzione di specifici punteggi in caso di condizioni superiori a quelle minime previste dagli stessi sulla base di criteri concretamente idonei ad evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziarle in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante, consentendo un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta tenendo conto di profili di carattere soggettivo se utili a valorizzare il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o caratteristiche della stessa particolarmente meritevoli. In ogni caso devono riguardare aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Le Linee Guida precisano, inoltre, che anche in questo caso la valutazione dei profili soggettivi può riguardare solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara
Criteri di valutazione nelle Linee Guida (2) in base a eventuali criteri premiali legati al rating di legalità, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione (valorizzazione dei profili di innovatività) (art. 95, comma 13). Le Linee Guida precisano che, poiché alcune imprese non possono accedere al rating di legalità per ragioni oggettive, quali il fatturato, la nazionalità o la nuova costituzione, dovrebbero essere introdotte delle compensazioni che consentano alle medesime di provare in altro modo la sussistenza dei requisiti richiesti a tal fine, per evitare effetti distorsivi della concorrenza o discriminatori tenendo in considerazione le eventuali varianti richieste nel bando di gara (art. 95, comma 14) quanto all’elemento economico, in termini di prezzo (consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell’ambito dell’offerta quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell’offerta) o di costo (quest’ultimo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita – art. 96). Le Linee Guida richiamano la possibilità, prima non prevista, di competere esclusivamente sulla qualità. Né la normativa nazionale (che rimanda all’art. 97, comma 2), né quella europea definiscono, tuttavia, in modo determinato per quali fattispecie è possibile annullare l’elemento costo. L’Autorità richiede pertanto, fuori dai casi di cui alla sopra citata norma, particolare cautela e un’adeguata motivazione, specificando inoltre che non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita
Pesi e punteggi (e sub pesi o sub punteggi) di ponderazione: valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio) rispetto dei canoni di proporzionalità, ragionevolezza e trasparenza la somma dei punteggi deve essere pari a 100: il valore deve essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica e quello assegnato alla componente tecnica (incluso quello per le varianti e per i criteri premiali) di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti deve essere limitato le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato se nessun concorrente raggiunge il punteggio massimo previsto, la stazione appaltante può procedere alla riparametrazione dei punteggi. Condizione essenziale in ogni caso è che sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e quella economica
Valutazione degli elementi quantitativi Le Linee Guida rimandano al quaderno pubblicato dall’Autorità nel dicembre 2011 (“Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”) per ulteriori approfondimenti su calcolo dei singoli coefficienti e aggregazione dei punteggi ottenuti. Chiariscono che, per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, di regola nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere (non sono ammesse offerte al rialzo) e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore (questa ultima considerazione rende ancor più delicato il tema della riparametrazione). Salva la possibilità per le stazioni appaltanti di utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, vengono indicate modalità di calcolo dei punteggi economici rispettose dei citati criteri, adatte, in particolare, quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo compensatore: Formule interdipendenti Formula lineare Formula bilineare Formula quadratica Formule indipendenti Il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti. Nel caso vi si ricorra è richiesta un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati. L’Autorità rileva che in questi casi non è possibile la riparametrazione.
Valutazione degli elementi qualitativi I criteri motivazionali a cui deve attenersi la Commissione per la valutazione delle offerte devono essere indicati nel bando di gara o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento e devono essere: non discriminatori conosciuti da tutti i concorrenti basati su elementi accessibili alle imprese Due gruppi di sistemi alternativi utilizzati nella prassi applicativa: l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara (adatto alle gare con numerose offerte) La stazione appaltante può discrezionalmente ricorre ad altri criteri, purché rispettino i principi di proporzionalità e trasparenza e abbiano una base scientifica.
Formazione della graduatoria Valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi Attribuzione dei coefficienti agli elementi quantitativi Determinazione, per ogni offerta, di un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 9). Le Linee Guida illustrano alcuni metodi: aggregativo compensatore Electre metodo AHP Topsis La stazione appaltante può applicare il criterio ritenuto più opportuno, purché: abbia basi scientifiche sia proporzionale con l’oggetto dell’appalto sia non discriminatorio, ovvero faccia sì che se un’offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un’altra anche il punteggio finale rifletta queste preferenze sia accuratamente descritto nel bando di gara
L’anomalia delle offerte (1) L’art. 97 è dedicato alle offerte anomale, accorpando in sé la previgente disciplina contenuta in ben tre articoli del vecchio Codice (art. 86, 87 e 88). Una importante novità è rappresentata dal sorteggio del criterio attraverso cui individuare le offerte anomale (art. 97, comma 2) (il correttivo chiarisce che spetta al RUP o alla commissione giudicatrice): il sorteggio è individuato dal Legislatore come strumento per evitare che accordi illeciti preventivi tra le imprese possano avere l’effetto di condizionare ex ante le soglie di anomalia (art. 1, comma 1, lett. ff) della Legge Delega). Il comma 2 prevede ben cinque criteri per le ipotesi di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso (oggetto di modifica da parte del Correttivo in considerazione delle criticità emerse dalle prime applicazioni) - nonostante come visto tale criterio sia sostanzialmente superato dal Nuovo Codice - mentre uno solo (quello incentrato sull’ottenimento di almeno 4/5 sia del punteggio tecnico che di quello economico) è dedicato all’offerta economicamente più vantaggiosa. Non è stata riproposta la previsione contenuta nell’art. 86, comma 3, del vecchio Codice. Quanto al contenuto delle giustificazioni, esse potranno riguardare l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti o di svolgimento dei servizi, le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui gode il concorrente o l’originalità della prestazione offerta. Il Correttivo, con il nuovo comma 3-bis, ha previsto che il calcolo di cui al comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
L’anomalia delle offerte (2) Dovrà procedersi all’esclusione delle offerte che, anche a seguito delle giustificazioni, risultino: in contrasto con l’art. 30, comma 3 (obblighi ambientali ed in materia di lavoro) in contrasto con la disciplina del subappalto di cui all’art. 105 (difetto di coordinamento con il comma 12 del medesimo art. 105) caratterizzate dall’indicazione di costi aziendali di sicurezza incongrui caratterizzate da trattamenti salariali inferiori ai minimi della contrattazione collettiva di riferimento (il Correttivo correttamente non ha confermato la sostituzione del riferimento ai minimi salariali con il costo orario medio del lavoro). A tal proposito il Consiglio di Stato, con proprio parere n. 782 del 22 marzo 2017 aveva ritenuto che la modifica avrebbe avuto come risultato un forte irrigidimento e nella sostanza avrebbe impedito le giustificazioni – che invece sino ad ora sono state consentite (anche dalla giurisprudenza del Consiglio medesimo) – nel caso di costo del lavoro inferiore al costo orario medio, purché non inferiore ai minimi salariali. L’ipotesi suggerita è quella di consentire comunque all’operatore di dimostrare la ragionevolezza e sostenibilità dell’offerta proposta, fermo restando l’obbligatorio rispetto dei minimi salariali e degli altri vincoli normativi e della contrattazione collettiva.
L’anomalia delle offerte (3) Possibilità di esclusione automatica nelle ipotesi di cui all’art. 97, comma 8. Il Correttivo non ha confermato nemmeno la modifica prevista in un primo momento per tale disposizione. Si legge, infatti, nel parere n. 782 del 22 marzo 2017 del Consiglio di Stato che: “Coerentemente alle indicazioni che in materia ha dato la Corte di giustizia, si ritiene che: a) l’esclusione automatica – da considerare comunque un’eccezione rispetto alla regola che impone la verifica in contraddittorio della congruità delle offerte sospette – non può essere prevista come un obbligo (come sembra fare il correttivo, sia pure limitatamente agli appalti di lavori di importo fino a un milione di euro), ma deve restare una facoltà, lasciata alla stazione appaltante, con previsione nel bando, secondo quanto attualmente dispone l’art. 97, comma 8; b) va espressamente affermato che presupposto per procedere all’esclusione automatica è il carattere non transfrontaliero dell’appalto. Pertanto il Consiglio di Stato aveva «bocciato» le proposte modifiche all’art. 97, comma 8, suggerendo una sola correzione della norma nella parte in cui non esplicita che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile per appalti che presentano carattere transfrontaliero.
La Commissione giudicatrice L’art. 77 disciplina le funzioni della Commissione giudicatrice, la cui nomina, per espressa previsione del comma 1, è dovuta soltanto in caso di aggiudicazione del contratto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa e soltanto per la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” (non anche, dunque, per la verifica dei requisiti di ammissione). Nel Documento di consultazione ANAC si era sottolineata l’opportunità che alla stessa Commissione fosse demandata anche la fase di verifica della congruità delle offerte; nelle Linee Guida n. 5 in realtà si è optato per l’attribuzione di tale competenza al RUP, limitando il ruolo della Commissione a mero supporto. La novità più rilevante è senza dubbio l’obbligo di fare ricorso a professionalità esterne alla stazione appaltante, “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” (per la disciplina transitoria, art. 216, comma 12). Un’importante deroga è prevista per gli affidamenti di contratti sotto soglia ai sensi dell’art. 77, comma 3: la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Ai sensi del comma 3, i Commissari, in numero dispari comunque non superiore a cinque, vengono scelti a sorteggio da una rosa di nomi fornita da ANAC (dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, entro cinque giorni dalla richiesta) attingendo dai nominativi inclusi in un apposito Albo formato e gestito dalla medesima Autorità. Inoltre, ai sensi del comma 4, i commissari non devono aver svolto né possono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle Commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.
Il responsabile del procedimento
Art. 31 (Ruolo e funzione del RUP negli appalti e nelle concessioni) (1) L’art. 31 ridefinisce il ruolo e le funzioni del Responsabile del Procedimento, affidando a tale figura la funzione di Project Manager. È nominato con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa (che deve essere di livello apicale) ed opera in tutte le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il correttivo ha previsto che l’individuazione del RUP debba avvenire nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21, comma 1, non esclusivamente nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, (comunque possibile per le esigenze non incluse in programmazione). La sostituzione del RUP non comporta modifiche alla programmazione. Il RUP deve essere scelto tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità organizzativa cui è preposto il soggetto apicale che lo nomina “dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato”. In caso di accertata carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, “il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio”. L’Ufficio è obbligatorio e “non può essere rifiutato” (comma 1).
Art. 31 (Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni) (2) Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui non siano previsti, nell’invito a presentare un’offerta (comma 2). Il comma 4 elenca le funzioni attribuite al RUP: si tratta di funzioni eterogenee che vanno dalle attività di programmazione preliminari all’indizione della procedura sino al definitivo collaudo della prestazione resa dal contraente. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente, le competenze sono attribuite al responsabile de servizio al quale attiene il lavoro da realizzare (comma 6). Il RUP può proporre alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi di supporto da individuare sin dai primi atti di gara, in caso di appalti di particolare complessità (comma 7). Il conferimento dell’incarico avviene secondo le procedure del Codice o in via diretta (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)) in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro. L’affidatario dell’incarico non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le ipotesi indicate al comma 8. La stazione appaltante può istituire una struttura stabile a supporto del RUP allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva (comma 9).
Art. 31 (Ruolo e funzioni del RUP negli appalti e nelle concessioni) (3) Il tratto innovativo delle funzioni attribuite al RUP risiede nell’implementazione delle attività di controllo nella fase esecutiva dei contratti. Sono previsti accessi diretti del RUP (o del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione) sul luogo dell’esecuzione stessa nonché “verifiche, anche a sorpresa” (comma 12). In caso di appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati (comma 13). Anche le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente (comma 14).
funzione di orientamento Le Linee Guida ANAC n. 3 Le Linee Guida n. 3 ANAC (su cui il Consiglio di Stato si è espresso con parere n. 1767 del 2 agosto 2016) delineano una disciplina dettagliata per quanto riguarda: i compiti del RUP gli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell’esecuzione del contratto Il correttivo ha previsto la necessità di ulteriori indicazioni, in particolare sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sull'importo massimo e sulla tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il medesimo soggetto può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Per effetto della loro entrata in vigore, dal 22 novembre 2016 sono da intendersi superate le disposizioni di cui alla parte II, Tit. I, capo I, del d.p.r. 207/2010 (regolamento di attuazione del vecchio Codice). Come è stato chiarito con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 dicembre 2016, “per le procedure bandite prima dell’entrata in vigore delle Linee guida n. 3/2016, il RUP in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa previgente potrà portare a termine il proprio incarico anche nel caso in cui non possieda i requisiti professionali richiesti dalle Linee guida per lo svolgimento delle relative funzioni”. PARTE I attuazione dell’art. 213, comma 2 funzione di orientamento PARTE II attuazione dell’art. 31, comma 5 natura vincolante
Parte I - Indicazioni di carattere generale (1) AMBITO DI APPLICAZIONE L’art. 31 si applica anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e ai settori speciali (per espresso rinvio dell’art. 114) Sono previste disposizioni particolari per i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale L’art. 31 non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici (comma 10) NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO L’Autorità distingue: affidamento di lavori: il RUP deve essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi affidamento di servizi e forniture: il RUP deve essere nominato contestualmente alla decisione di acquisire i servizi e le forniture
Parte I – Indicazioni di carattere generale (2) Le Linee Guida qualificano il il RUP nell’esercizio delle sue funzioni come pubblico ufficiale e individuano i casi di incompatibilità: personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 (conflitto di interesse) soggetti che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza (si veda, da ultimo, TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 19 dicembre 2016, n. 1757) Le funzioni devono essere esercitate nel rispetto del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (d.p.r. 62/2013), del Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice e delle specifiche disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione. Inoltre il RUP: - deve essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. 137/2012 svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve essere un tecnico abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico anche di qualifica non dirigenziale COMPITI DEL RUP IN GENERALE Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
Parte II – Appalti e concessioni di lavori (1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ Il RUP deve essere in possesso di titoli di studio, esperienza e formazione professionale, costantemente aggiornata, commisurati alla tipologia e all’entità dei lavori da affidare. L’Autorità distingue: - importi inferiori a euro 1.000.000: possesso di un diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un corso di studi quinquennale e possesso di un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori - importi pari o superiori a euro 1.000.000 e inferiori alla soglia di cui all’art. 35: possesso di una laurea triennale in determinate materie e abilitazione all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo nonché anzianità di servizio ed esperienza di almeno 5 anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori, oppure possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni purché con esperienza di almeno 15 anni
Parte II – Appalti e concessioni di lavori (2) - importi pari o superiori alla soglia di cui all’art. 35: laurea magistrale o specialistica in determinate materie, abilitazione all’esercizio della professione forense, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali per l’iscrizione al relativo Albo, anzianità di servizio ed esperienza di almeno 15 anni nell’ambito di appalti e concessioni di lavori Per appalti di particolare complessità (art. 3, co. 1, lett. oo)), a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche la qualifica di Project Manager. COMPITI DEL RUP NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO E NELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO art. 31, comma 4 altri compiti specificatamente previsti nel Codice art. 31, comma 3: compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previsti dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione (divieto di gold plating), l’Autorità, nell’individuare una disciplina di dettaglio dei compiti del RUP, ha utilizzato come base di riferimento le disposizioni del d.p.r. 2017/2010 adattandole al nuovo quadro normativo
Parte II – Appalti e concessioni di lavori (3) Le Linee Guida individuano più nel dettaglio al paragrafo 5.1.3. e 6 gli specifici compiti del RUP Fase di programmazione: il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni utili al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali e di ogni altro atto di programmazione. Fase dell’esecuzione: il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualità delle prestazioni. Alcuni compiti sono di nuova introduzione, ad esempio: Art. 31, comma 12: controllo sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso accessi diretti e verifiche anche a sorpresa Art. 89, comma 9 (avvalimento): “Il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.”
Parte II – Appalti e concessioni di lavori (4) CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Nella fase dell’affidamento, il RUP si occupa della verifica della documentazione amministrativa. Se questa è affidata ad un seggio di gara istituito ad hoc oppure ad un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate. Nei casi di affidamento con il criterio del solo prezzo, le funzioni del RUP riguardano direttamente anche la fase di valutazione delle offerte, stante la mancanza di una vera e propria Commissione. Di particolare interesse risulta il rapporto con le attività demandate dall’art. 77 alla Commissione di gara; al riguardo, le Linee Guida ANAC hanno esteso al RUP l’attività anche di verifica delle offerte anomale, “con il supporto della Commissione”.
Parte II – Appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi (1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ Il RUP deve essere in possesso di titoli di studio, esperienza e formazione professionale, costantemente aggiornata, commisurati alla tipologia e all’entità dei servizi e delle forniture da affidare. In particolare: - importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35: diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale e anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture - importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35: diploma di laurea triennale, magistrale o specialistica e anzianità di servizio ed esperienza di almeno cinque anni, oppure diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine di un corso di studi quinquennale purché con anzianità di servizio ed esperienza di almeno dieci anni - appalti che rivestono particolare complessità: titolo di studio nelle materie attinenti all’oggetto dell’affidamento. In ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, anche la qualifica di Project Manager
Parte II – Appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi (2) COMPITI DEL RUP Al paragrafo 8.1. delle Linee Guida sono elencati più nel dettaglio i compiti per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, “fermo restando quanto previsto dall’art. 31, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla Legge 241/1990”. Principalmente: formula proposte agli organi competenti e fornisce agli stessi dati e informazioni funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto a determinate condizioni attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione Per quanto riguarda lo svolgimento delle operazioni preliminari alla valutazione delle offerte e il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse si rimanda a quanto già visto nell’ambito degli appalti e concessioni di lavori.
Importo massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con progettista/direttore lavori Tale possibilità è prevista, per uno o più interventi e nei limiti delle competenze professionali del RUP, a condizione che possieda determinati requisiti: titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l’esercizio della specifica attività richiesta esperienza almeno triennale o quinquennale, in base alla complessità dell’intervento, in attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento specifica formazione acquisita in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici, da parametrare, ad opera del dirigente dell’unità organizzativa competente, in relazione alla tipologia dell’intervento Non può esservi coincidenza nel caso di lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo superiore a 1.500.000 di euro. Per gli appalti di importo inferiore a 1.000.000 di euro si applicano le disposizioni di cui all’art. 26, comma 6, lett. d) (la verifica è effettuata dal RUP, anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9), e comma 7 (lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo).
Importo massimo e tipologia di servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con progettista/direttore esecuzione Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: prestazioni di importo superiore a 500.000 euro interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento
Acquisti centralizzati e aggregati L’art. 31, prevede, al comma 14, che anche le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente. Più nel dettaglio le Linee Guida prevedono principalmente che: le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, nei casi di acquisti aggregati, nominano un RUP per ciascun acquisto, il quale assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione se due o più stazioni appaltanti decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell’appalto o della concessione, esse provvedono ad individuare un unico RUP in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, secondo quando previsto dall’art. 37, comma 1