Sicurezza DEI LAVORATORI

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Transcript della presentazione:

Sicurezza DEI LAVORATORI Cenni storici & Focus su alcuni punti del testo unico sulla sicurezza Dircredito Roberto Spoletini

Sicurezza dei lavoratori La sicurezza è una componente necessaria ed importante nell’ambito del mondo del lavoro. La sicurezza deve far parte del DNA della persona e delle Aziende La sicurezza è una opportunità per le Aziende La sicurezza non è una merce di scambio

Sicurezza dei lavoratori Principi Costituzionali La salute e la sicurezza dei lavoratori sono : beni cardine di rango costituzionale prioritario, rispetto ai quali ogni altro valore o interesse in contrasto deve cedere il passo. oggetto di autonomo diritto primario ed assoluto.

Sicurezza dei lavoratori un po’ di storia 1 Italia 1930, e 1942 con il codice penale (Art. 437) e nel codice civile (Art. 2087). Prime leggi specifiche sull'argomento risalgono agli anni cinquanta. Di particolari importanza furono il D.P.R. n° 547 del 1955, il D.P.R. n° 303 del 1956 e il D.P.R. n° 164 del 1956 per le costruzioni. Questi decreti, molto corposi e ben costituiti, sono tra i meno applicati nella storia dell'Italia repubblicana, infatti ancora tutt'oggi c'è un numero enorme di infortuni sul lavoro sia in fabbrica che nell'edilizia. Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni Art. 2087 - Obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile. Sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale 2.1 Irrilevanza della fattibilità economica; 2.2 Obbligo di ricorrere ad esperti competenti; 2.3 Obbligo di attuare le misure tecniche prescritte dalle circolari ministeriali; 2.4 Obbligo di munire le macchine dei più progrediti dispositivi di sicurezza; 2.5 Concreta attuabilità o massima sicurezza tecnologicamente fattibile; 2.6 Onere della prova del danno derivante dalla violazione dell'art. 2087 c.c.

Sicurezza dei lavoratori un po’ di storia 2 Negli anni novanta, dopo l'ingresso in Europa e l'emanazione di direttive europee in materia, sono stati promulgati altri decreti, il n° 626 del 1994 e il n° 494 del 1996, che obbligano le imprese, i committenti e i datori di lavoro al rispetto dei decreti precedenti, a gestire il miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, ad introdurre la formazione e l'informazione sui rischi per cui sono state create nuove figure professionali responsabili per la sicurezza. Con aggiornamento annuale, sono seguiti altri decreti di chiarimento e di miglioramento oltre a leggi regionali. La principale novità introdotta dal D.Lgs. 626/94, in coerenza con concetti espressi nelle direttive CE in esso recepite, è l'obbligo della valutazione del rischio (risk assessment ) da parte del datore di lavoro e l'introduzione di un Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui il datore di lavoro è responsabile. La valutazione del rischio, quindi, è un processo di individuazione dei pericoli e, successivamente, di tutte le misure di prevenzione e protezione volte a ridurre al minimo sostenibile le probabilità (quindi il rischio) e il danno conseguente a potenziali infortuni e malattie professionali.

Sicurezza dei lavoratori un po’ di storia 3 Rispetto alla normativa precedente (cfr. DPR 547/55) oggi il datore di lavoro non è solo "debitore della sicurezza nei posti di lavoro" ma deve essere partecipe e responsabile di un processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una periodica valutazione dei rischi (che viene documentata in un apposito "documento di valutazione dei rischi" in riferimento all'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 626/94), che non determina solo i requisiti oggettivi di sicurezza, ma considera anche gli aspetti organizzativi e soggettivi associati allo svolgimento dell'attività lavorativa (concetto di gestione aziendale della sicurezza). Altra novità introdotta dal D.Lgs. 626/94 è l'introduzione di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 18) che deve essere eletto dai lavoratori stessi e deve essere consultato preventivamente in tutti i processi di valutazione dei rischi. Tutti questi adempimenti devono poi essere sempre affiancati dai disposti dell'art. 41 della Costituzione Italiana e dall'art. 2087 Codice Civile che obbligano i datori di lavoro a garantire l'integrità fisica e morale di tutti i lavoratori tenendo conto della miglior tecnologia applicabile e tutto ciò che può essere fatto per evitare potenziali infortuni (cfr. testo art. 2087 codice civile).

Sicurezza dei lavoratori un po’ di storia 4 Nel 2008 è stato emanato il Decreto legge 81 che di fatto ha raccolto e razionalizzato tutta la normativa relativa alla sicurezza del posto di lavoro in un unico decreto ed, in taluni casi, ha «inglobato» le precedenti norme raccordandole con le nuove indicazioni (es. vedi ex D.L 626 – 94) 1* Il D. Lgs. 81 , definito anche Testo Unico della Sicurezza del posto di Lavoro, non è stato reso operativo in tutte le sue norme fin dalla sua emanazione ma ha avuto una «dilazione nel tempo» per dare modo alle Aziende di adeguarsi. In tal senso hanno avuto un ruolo fondamentale le direttive Europee che hanno imposto tempi certi ai governi nazionali L’ultima norma resa attuativa a partire dal 01 Gennaio 2011 è relativa alla valutazione dello stress inteso come «Stress lavoro correlato» norma per cui il datore di lavoro deve valutare il grado di stress correlato all’attività lavorativa, eventualmente presente, ed adottare tutte le contromisure atte a rimuovere le cause che lo producono. 1*) all’origine il decreto conteneva 306 articoli e 51 allegati

Sicurezza dei lavoratori vista d’insieme Il D. Lgs. 81, nell’ambito di specifiche indicazioni e/o specifiche tecniche, è integrato con normative regionali e/o norme emesse da specifici enti (Uni-ISO, ecc…)

Sicurezza dei lavoratori Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 Un primi passo importante e significativo , di tale decreto, è l’attuazione della figura del RLS che è paritetica a qualsiasi altro dipendente aziendale, non ha responsabilità derivanti da tale incarico ma è tenuto a collaborare, con il proprio RSPP, per segnalare, nell’ambito del contesto del luogo di lavoro in cui effettua le proprie attività, qualsiasi situazione che possa generare un rischio. Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto, o designato, nell’ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.  Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito: un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.

Sicurezza dei lavoratori RLS di sito produttivo – art. 49 L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni, per fare un esempio, i lavori della TAV Torino-Milano. L’art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all’individuazione del RLS di sito, e cioè i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, e i contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell’area, superiore a 500. Il RLS di sito è individuato su iniziativa dei RLS delle aziende presenti e tra i RLS stessi. La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Sicurezza dei lavoratori RLST– art. 48 Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali “Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).

Sicurezza dei lavoratori Medico Competente 1 SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 39 D.lgs 81 08 Altra importante figura, già presente nella 626, che è stata rafforzata nel D. L. 81 è quella del medico competente, che di fatto è necessaria in tutte le Aziende che debbono effettuare il DVR (Documento di Valutazione del Rischio, “..il medico competente collabora alla stesura del DVR… “) L'attivita' di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale ( ICOH - International Commission on Occupational Health ... -www.icohweb.org ) . Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di: dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore libero professionista; dipendente del datore di lavoro, ma in questo caso non può effettuare attività di vigilanza .

Sicurezza dei lavoratori Medico Competente 2 SORVEGLIANZA SANITARIA Art. 39 D.lgs 81 08 Il datore di lavoro può nominare più medici del lavoro ed un medico coordinatore Ciò è previsto: “…nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità… “ Il medico coordinatore è individuato fra uno di dei medici competenti nominati (Art. 39 comma 6)

Sicurezza dei lavoratori DVR 1 Documento sulla Valutazione del Rischio Altra ulteriore innovazione del D. lgs, 81 è il DVR che è un documento Aziendale importante nel quale sono riportati: tutti i possibili rischi a cui i lavoratori possono trovarsi esposti tutte le contromisure che l’Azienda adotta per eliminare o ridurre al minimo possibile i rischi di cui sopra. Tale documento è redatto anche con la collaborazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) del medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Sicurezza dei lavoratori a chi è rivolta Art. 1 Settori Interessati: Sono interessate tutte le attività Private e tutte le attività Pubbliche Art. 2 Lavoratori Coinvolti: Sono coinvolte tutte le persone che prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi gli studenti dei centri di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale che operano in laboratori o simili o sono avviati presso datori di lavoro per perfezionare la loro preparazione professionale

Sicurezza del posto di lavoro Soggetti Responsabili Datore di Lavoro Dirigenti e Preposti Lavoratori Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Medico competente

Sicurezza del posto di lavoro Domande & Risposte Dircredito Roberto Spoletini