Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale

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Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale Gli incerti confini tra «colpa medica civile» e «colpa medica penale»

Gli argomenti Giudicato penale e giudizio civile «colpa medica civile» e «colpa medica penale» La circolazione delle prove fra giudizio civile e penale

1. Giudicato penale e giudizio civile

Giudicato penale e giudizio civile Superamento del dogma della «unità della giurisdizione» e del primato della giurisdizione penale Originarietà dei diversi ordini Carattere «relativo» della verità affermata in sede penale, in un sistema accusatorio Disposizioni di carattere eccezionale: art. 651 ss cpp L’istituto della sospensione del processo (art. 295 cpc, 75 cpp) CIVILE PENALE

ART. 651 e 652 CPP I limiti della efficacia extrapenale del giudicato: Art. 651 cpp La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato , quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale . La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. I limiti della efficacia extrapenale del giudicato: 1) Identità di parti 2) Dibattimento 3) Elementi dell’accertamento idonei a «fare stato»

ART. 651 e 652 CPP Art. 652 cpp La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75 comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato. I limiti della efficacia extrapenale del giudicato: 1) Identità di parti 2) Dibattimento 3) Elementi dell’accertamento idonei a «fare stato»: condotta, evento, nesso di causalità. Le cause di giustificazione L’assolutoria ex art. 530 co 2 cpp

Cass. Sez. 3 civ. n. 8035/16 Assoluzione con la formula “più ampia” e responsabilità civile In materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l'assoluzione dell'imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione con cui il giudice di merito, sul presupposto dell'intervenuta assoluzione, in via definitiva, di due medici dal delitto di lesioni personali, ne aveva per ciò solo escluso - ai sensi dell'art. 652 c.p.p. - la responsabilità civile, omettendo di valutare l'incidenza del loro contegno rispetto sia alla lamentata lesione dell'autonomo dritto del paziente ad esprimere un consenso informato in ordine al trattamento terapeutico praticatogli, sia all'accertata mancata disinfezione della camera operatoria, all'origine della contaminazione ambientale individuata come causa del danno alla salute dal medesimo subito).

In particolare, il percorso motivazionale di Cass. 8035/16 E’ ormai da tempo tramontata la concezione etica della responsabilità civile informata sulla concezione psicologica della colpa, propria del diritto penale, rilevando essa in termini di “colpa obiettiva”, ossia violazione del modello di condotta cui il debitore del rapporto obbligatorio deve informare la propria condotta Quanto al nesso di causalità: nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, in materia civile la regola della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non” = il nesso causale può ritenersi positivamente dimostrato in sede civile anche se vi è un giudicato assolutorio “oggettivo” Ciò, peraltro, sulla base delle stesse prove raccolte in sede penale, autonomamente valutate dunque nel giudizio civile

Sulla base di tali premesse, ecco la conclusione della Corte In una vicenda che aveva ad oggetto la censura dell’operato di due medici che avevano provocato lesioni eseguendo un intervento chirurgico in artroscopia, in sede penale i due medici erano stati assolti con la formula “perché il fatto non sussiste” In sede civile – sulla scorta di tali premesse – si è affermato che potevano essere oggetto di valutazione, nonostante i confini tracciati dalla sentenza penale assolutoria, anche altri profili di censura dell’attività concretamente eseguita, quali l’acquisizione di un consenso informato dal paziente in merito all’intervento e che tale valutazione poteva essere svolta sul materiale probatorio raccolto nel processo penale

Cass. SSUU civ. n. 1768/2011 In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

I passaggi essenziali di tale decisione E’ affermata con forza la piena autonomia tra accertamento penale e civile E’ ribadito il carattere eccezionale delle disposizioni di cui agli artt. 651 ss cpp E’ enunciato il principio per cui la sentenza assolutoria per “insufficienza di prove” non produce effetti di giudicato nel giudizio civile E’ rilevata la possibile divergenza fra accertamenti per i profili relativi alla colpa ed al nesso di causalità, pur in presenza di sentenza assolutoria “perché il fatto non sussiste”

L’istituto della “sospensione del processo” Quando si parla di rapporti fra giudizio civile e penale non si può far a meno di ricordare l’istituto della sospensione del processo Varia casistica: processo civile e penale entrambi pendenti; processo civile e penale in diacronia; rapporto fra «domanda civile» e «domanda penale»; Le disposizioni di riferimento: Art. 295 cpc Art . 211 disp. att. cpp Art 75 cpp

Sospensione del processo Art. 295 cpc Il giudice dispone  che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice  deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa Art. 211 disp. att. Cpp Salvo quanto disposto dall'articolo 75 comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo e se è già stata esercitata l'azione penale.

Azione civile e azione penale Art 75 cpp L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile  L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge

Giudicato penale che fa stato nel giudizio civile = sospensione ? Cass. civ. Ord. 7617/17: Il giudizio civile di risarcimento del danno da fatto illecito è soggetto a sospensione necessaria per pregiudizialità penale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. ed in relazione all’art. 211 disp. att. c.p.p., solo quando tra i fatti costitutivi del diritto risarcitorio vi sia una fattispecie di reato ascritta al soggetto convenuto in giudizio Cass. civ. Ord 26863/16: Nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi.

2) Inizia prima il processo penale, con costituzione di parte civile: Il sistema disegnato dalle norme (e dalla giurisprudenza) in tema di rapporti fra processo civile e penale 1) Inizia prima il processo CIVILE e poi viene esercitata azione penale: trasferimento della azione civile nel processo penale ed estinzione del giudizio civile prosecuzione di entrambi i giudizi 2) Inizia prima il processo penale, con costituzione di parte civile: - se inizia anche il processo civile, questo va sospeso ex art. 295 cpc, 75 cpp e la costituzione di parte civile è revocata Se i giudizi sono entrambi pendenti, va sempre valutata la possibilità che la sentenza penale (una volta definiti e comparati i confini della domanda penale e civile) possa avere efficacia di giudicato nel processo civile, e dunque sospendere ex 295 cpc?

2. Colpa medica civile e colpa medica penale

La legge “Balduzzi” e la legge “Gelli” Art. 3 l. 189/12 L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 cc. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. Art. 7 co. 3 l.24/17 L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 

L’art. 3 legge “Balduzzi” Il riferimento all’art. 2043 cc ha cancellato decenni di ricostruzione giurisprudenziale sulla natura “contrattuale” della responsabilità medica? In realtà no… L'art. 3, comma 1, del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, nel prevedere che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve", fermo restando, in tali casi, "l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile", non esprime alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrilevanza della colpa lieve (Cass. Ord. 8940/14).

Cass. Ord. 8940/14 «(…) Ora, la fattura della norma, là dove omette di precisare in che termini si riferisca all'esercente la professione sanitaria e concerne nel suo primo inciso la responsabilità penale, comporta che la norma dell'inciso successivo, quando dice che resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., poiché in lege aquilia et levissima culpa venit, vuole solo significare che il legislatore si è soltanto preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso certamente prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura (…)»

Tuttavia… Trib Milano 9693/14 Se si prova che medico e paziente hanno concluso direttamente un contratto per la prestazione dell’opera professionale, nessun impatto dell’art. 3 l. Balduzzi sulla natura contrattuale della responsabilità invocabile dal paziente Al di fuori di tale ipotesi, una lettura della norma coerente con le esplicite finalità della legge (restringere e limitare la responsabilità anche risarcitoria derivante dall’esercizio della professione sanitaria) porta a ritenere che il richiamo all’art. 2043 cc debba intendersi come richiamo all’intera disciplina della responsabilità extracontrattuale, con ciò che in particolare rileva quanto a onere della prova e prescrizione quinquennale

La disciplina attuale Il dato testuale (art. 7 cit.) sembra questa volta non lasciar spazio a dubbi: salvo che non si provi che è stato stipulato un contratto fra medico e paziente, la responsabilità del medico è disciplinata dall’art. 2043 cc Ma vi è di più: il giudice (civile) nella determinazione del danno, tiene conto (attenzione, non “può” tener conto) della condotta del medico ai sensi dell’art. 5 della legge e dell’art. 590 sexies cp, ossia: rispetto delle buone pratiche e raccomandazioni delle linee guida e limitazione di responsabilità introdotta dalla norma penale

Rapporti fra giudizio civile e penale Norma rivolta al giudice civile o al giudice penale che si trova a dover trattare dell’azione civile esercitata in sede penale? Presuppone la pendenza di due giudizi, in sede penale e civile? Presuppone il passaggio in giudicato della sentenza penale, sicchè il giudice civile possa ritenere “accertata” la applicazione dell’art. 590 sexies cp? Potrebbe prospettarsi un caso di sospensione necessaria del processo civile? Demanda al giudice civile un accertamento incidentale sugli esiti “penalistici” della fattispecie sottoposta al suo giudizio? E si tratta di una valutazione sull’an o sul quantum? E potrebbe costituire una deroga al disposto dell’art. 652 cpp?

3. La circolazione delle prove fra processo civile e penale

Le prove atipiche: il contraddittorio Cass. civ. 17392/15: Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio

Le prove atipiche: il regime di assunzione della prova Cass. civ. 840/15 :Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova

Principali problematiche La perizia o la consulenza di parte espletate in sede penale L’ampiezza del quesito peritale demandato dal giudice penale, possibile insufficienza rispetto ai confine della domanda in sede civile I verbali delle prove assunte nel processo penale: prova orale e prova documentale

L’art. 238 bis cpp Si è dato per scontato, sino ad ora, che il processo penale sia antecedente a quello civile, ma cosa succede nel caso contrario? Vedi Cass. pen. 41796/16: L'utilizzo delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova dei fatti in esse accertati ex art. 238 bis cod. proc. pen., riguarda esclusivamente quelle rese in altro procedimento penale e non anche quelle rese in un procedimento civile, adottando i due ordinamenti processuali criteri asimmetrici nella valutazione della prova; pertanto le sentenze di un giudice diverso da quello penale, pur se definitive, non vincolano quest'ultimo, ma, una volta acquisite, sono dal medesimo liberamente valutabili.