COMMENTO SULLE NOVITA’ INTRODOTTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI

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COMMENTO SULLE NOVITA’ INTRODOTTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» COMMENTO SULLE NOVITA’ INTRODOTTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI prof. ing. Fabio Russo Referente dell’Area Contratti Pubblici dell’Ordine degli Ingegneri di Roma Professore aggregato di Costruzioni idrauliche, marittime e idrologia Docente titolare del Corso di Legislazione delle opere pubbliche e dei lavori Università degli Studi di Roma La Sapienza Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale E-mail fabio.russo@uniroma1.it

Art. 3 (Definizioni), co. 1, lett. m) CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 3 (Definizioni), co. 1, lett. m) m) «attività di committenza ausiliarie», le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), co. 12 12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza.

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), co. 15 15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 24 (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici), co. 7 7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione), co. 1-3 CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 26 (Verifica preventiva della progettazione), co. 1-3 1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente. 2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. 3. Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o allo progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori), co. 4 4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilità di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze già note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attività progettuali di propria competenza. La violazione dell’obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l’ente gestore responsabilità patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), co. 1 1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni), co. 12 12. Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113.

CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) , co. 5 5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), co. 10 CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), co. 10 10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento.

9. Al termine del lavoro sono redatti: CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 102 (Collaudo), co. 9 9. Al termine del lavoro sono redatti: a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell'intervento; b) l'aggiornamento del piano di manutenzione; c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) , co. 2 CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) , co. 2 2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) , co. 3 CICLO DI SEMINARI «LA QUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI» Art. 102 (Collaudo), co. 6 6. Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8. Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche) , co. 3 3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura … tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. ... Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.