IL PASSAGGIO AL BILANCIO ARMONIZZATO

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Transcript della presentazione:

IL PASSAGGIO AL BILANCIO ARMONIZZATO PARTE SPESA

Il processo di armonizzazione Spesa Fase 1: riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano dei conti Fase 2 conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata Fase 3: operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Il principio della competenza finanziaria potenziata applicato alla spesa n. 16 allegato 1 D.Lgs. 118/2011 “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”

Quando viene a scadenza l’obbligazione? La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile Il principio della CFP 3 momenti dell’obbligazione giuridica La Nascita dell’obbligazione giuridica La scadenza dell’obbligazione giuridica o meglio l’esigibilità L’estinzione dell’obbligazione

Quando viene a scadenza l’obbligazione? Nascita: a seguito della quale l’impegno della spesa è registrata nelle scritture contabili Esigibilità: a seguito della quale la spesa è imputata alle scritture contabili di un determinato esercizio (cioè quando si può pretendere l’adempimento) Estinzione: in relazione alla quale la spesa è registrata in termini di cassa

La nuova competenza finanziaria potenziata distingue tra: Momento della registrazione dell’impegno che sorge quando l’obbligazione giuridica è perfezionata Momento dell’imputazione contabile all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile Nb: prima del D.Lgs. 118/2011 i due momenti coincidevano ovvero le obb/ni erano registrate ed imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sorgeva l’obb/ne salvo delle eccezioni

L’impegno di spesa Pertanto l’impegno ai sensi dell’art. 183 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata avendo determinato la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito, la scadenza dell’obbligazione e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio.

Esempio:Impegno di spesa di 1000 euro per acquisto materiale di cancelleria La determina dovrà indicare la seguente dicitura: A - di impegnare la somma di euro 1000 sull’intervento xxxx del bilancio di previsione 2015; B - di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2015;

Fase di registrazione: la registrazione dell’impegno avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato con imputazione agli esercizi finanziari in cui le obbligazioni risultano esigibili. Alla fine dell’esercizio le registrazioni a cui non hanno fatto seguito obbligazioni scadute sono cancellate quali economie di bilancio. Fase di imputazione: i criteri di imputazione sono differenziati in base alla tipologia di spesa così come rilevati nell’allegato 4/2 D.Lgs. 2011.

FINO AD OGGI: Registrazione ed imputazione: momento in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona (sorge il diritto o l’obbligo) TUEL artt. 179-183 A REGIME: Registrazione: momento in cui l’obbligazione giuridica si perfeziona Imputazione: esercizio in cui essa viene a scadenza

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE ART.12 D.LGS. 118/2011 MISSIONI rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici delle amministrazioni PROGRAMMI rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni. I programmi si articolano in titoli

a AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO Macroaggregati Capitoli/Articoli Missioni Programmi Titoli Le missioni sono simili alle vecchie funzioni; - I programmi sono simili ai servizi; - I macroaggregati sono simili agli interventi.

LA CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE PER TITOLI TITOLO I Spese correnti TITOLO II Spese in conto capitale TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie TITOLO IV Rimborso prestiti TITOLO V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere TITOLO VI Spese per conto terzi e partite di giro

La classificazione delle spese nel bilancio gestionale Il piano dei conti integrato È lo strumento fondamentale per raccordare le regole contabili nazionali con quelle adottate in ambito europeo Esso riconduce ad unità tutti gli aspetti finanziari, economici e patrimoniali della gestione E’ costituito dall’elenco delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale ovvero impegni, accertamenti, incassi e pagamenti e dei conti economici-patrimoniali

La classificazione delle spese nel bilancio gestionale Il piano dei conti integrato Art. 6 D.Lgs. 118/2011 Rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei propri documenti contabili

La classificazione delle spese nel bilancio Il gruppo missioni-programmi-titoli rappresenta la parte del bilancio che viene proposta al consiglio per l’approvazione (c.d. bilancio decisionale) La disaggregazione della spesa nei diversi fattori produttivi avviene a livello di macroaggregati che costituiscono un dettaglio del bilancio utilizzabile a livello gestionale e la cui classificazione è disciplinata nel piano integrato dei conti (c.d. bilancio gestionale)

Bilancio decisionale autorizzazione consiglio MISSIONI EX FUNZIONI PROGRAMMI EX SERVIZI TITOLI I LIVELLO MACROAGGREGATI ex interventi II LIVELLO III LIVELLO NON DENOMINATO CAPITOLI ex Siope IV LIVELLO ARTICOLO ex Siope V LIVELLO Piano dei conti Bilancio gestionale (PEG)

BILANCIO PROGRAMMA TITOLO I° TITOLO II° TITOLO II°

PEG Titolo I° Macroaggregati Capitoli Articoli

IL PASSAGGIO AL BILANCIO ARMONIZZATO PARTE ENTRATA

Il processo di armonizzazione Entrata Fase 1: riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano dei conti Fase 2 conoscenza ed approfondimento del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata Fase 3: operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria potenziato

Il principio della competenza finanziaria potenziata applicato all’entrata n. 16 allegato 1 D.Lgs. 118/2011 “tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza”

Quando viene a scadenza l’obbligazione? La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile Il principio della CFP 3 momenti dell’obbligazione giuridica La Nascita dell’obbligazione giuridica La scadenza dell’obbligazione giuridica o meglio l’esigibilità L’estinzione dell’obbligazione

Quando viene a scadenza l’obbligazione? Nascita: a seguito della quale l’accertamento dell’entrata è registrata nelle scritture contabili Esigibilità: a seguito della quale l’entrata è imputata alle scritture contabili di un determinato esercizio (cioè quando si può pretendere l’adempimento ovvero non ci sono ostacoli alla sua riscossione) Estinzione: in relazione alla quale l’entrata è registrata in termini di cassa

La nuova competenza finanziaria potenziata distingue tra: Momento della registrazione dell’accertamento che sorge quando l’obbligazione giuridica è perfezionata Momento dell’imputazione contabile all’esercizio in cui l’obbligazione diventa esigibile Nb: prima del D.Lgs. 118/2011 i due momenti coincidevano ovvero le obb/ni erano registrate ed imputate contabilmente nello stesso esercizio in cui sorgeva l’obb/ne salvo delle eccezioni

L’accertamento dell’entrata Pertanto l’accertamento ai sensi dell’art. 183 del TUEL, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, costituisce la prima fase del procedimento di entrata con la quale sono verificati: La ragione del credito Il titolo giuridico che supporta il credito L’individuazione del soggetto debitore L’ammontare del credito La relativa scadenza

ATTENZIONE. Il principio generale contenuto nell’allegato 1 del D. Lgs ATTENZIONE!!!! Il principio generale contenuto nell’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011 sottolinea che è categoricamente esclusa la possibilità di accertamento attuale di entrate future in quanto ciò darebbe luogo ad un’anticipazione di impieghi in attesa dell’effettivo maturare della scadenza del titolo giuridico dell’entrata futura con la conseguenza di alterare gli equilibri di bilancio

SEGUE L’accertamento dell’entrata - l’accertamento presuppone idonea documentazione - l’iscrizione avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario - sono accertate per intero importo anche le entrate di dubbia esazione per le quali non è certa la riscossione integrale es. sanzioni al codice della strada …(NB prima si accertavano per cassa ora con la nuova armonizzazione si accertano per il loro valore complessivo e la somma ritenuta di dubbia esigibilità verrà gestita con uno stanziamento nella spesa a titolo “Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità”) - le entrate che negli esercizi precedenti sono state accertate per cassa rimarranno tali fino al loro esaurimento

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE ART.15 D.LGS. 118/2011 Ai fini dell’approvazione consiliare: TITOLI secondo la fonte di provenienza delle entrate TIPOLOGIE in base alla natura delle entrate Ai fini gestionali: CATEGORIE in base all’oggetto dellentrata nell’ambito della tipologia di appartenenza CAPITOLI ed eventualmente articoli secondo l’oggetto Nel bilancio di previsione armonizzato l’unità elementare ai fini del voto è la tipologia.

AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO Categorie Capitoli/Articoli Titoli Tipologia

LA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE PER TITOLI TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria TITOLO II Trasferimenti correnti TITOLO III Entrate extratributarie TITOLO IV Entrate in conto capitale TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie TITOLO VI Accensione di prestiti TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere TITOLO IX Entrate per partite di giro

Bilancio decisionale autorizzazione consiglio Ex titolo TITOLI I LIVELLO Ex categoria TIPOLOGIA II LIVELLO CATEGORIA ex risorsa III LIVELLO CAPITOLO ex Siope IV LIVELLO ARTICOLO ex Siope V LIVELLO Piano dei conti Bilancio gestionale (PEG)

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA’ (FCDDE) FINALITA’: impedire che l’accertamento di entrate di dubbia riscossione comporti l’assunzione di spese non coperte finanziariamente E’ un fondo rischi e consiste nello stanziamento tra le spese di un accantonamento somme che non potendo essere impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione

COME SI CALCOLA IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILITA’ (FCDDE) La quota da accantonare è determinata in relazione agli stanziamenti per crediti che si formeranno nell’esercizio , della loro natura e dell’andamento del fenomeno negli ultimi 5 esercizi precedenti

COME SI CALCOLA IL FONDO CREDITI LE FASI Individuazione delle categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione Calcolo della percentuale di incasso Determinazione del FCDDE

COME SI CALCOLA IL FONDO CREDITI La FASe A La scelta delle categorie di entrata è lasciata al singolo ente. Non richiedono l’accantonamento al FCDDE: I crediti di altre amministrazioni pubbliche; I crediti assistiti da fidejussione; Le entrate tributarie, che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa: Le entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Per tali tipologie di entrata è necessario dare spiegazioni nella nota integrativa al bilancio

COME SI CALCOLA IL FONDO CREDITI La FASe B e c Per ciascuna tipologia di entrata occorre calcolare la media del rapporto tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. (B) Il FCDDE dell’esercizio è determinato applicando agli importi complessivi degli stanziamenti di una delle entrate così come quantificate nella fase A una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui alla fase B NB: è possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore purchè ne venga data adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Verifica di congruita’ del fcdde La verifica della congruità del FCDDE deve essere effettuata in diversi momenti dell’esercizio finanziario ed in particolare: In sede di predisposizione del bilancio di previsione: Durante la gestione; In sede di consuntivo.

IL PASSAGGIO AL BILANCIO ARMONIZZATO

Il Fondo pluriennale vincolato “ è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, nei casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese, sono accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti”

Il Fondo pluriennale vincolato E’ un saldo finanziario formato da risorse accertate che vengono destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate che diventano esigibili negli esercizi successivi a quello in cui l’entrata è accertata. Il saldo costituito è fonte di finanziamento formato negli esercizi precedenti ma utilizzato a copertura di spese negli esercizi a venire. La costruzione del fondo passa attraverso un corretto cronoprogramma.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNI ESIGIBILI IN ESERCIZI FUTURI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO RISORSE ACCERTATE

Quindi il fondo pluriennale vincolato correlato al principio della competenza finanziaria potenziata, evidenzia con trasparenza e attendibilità l’iter di impiego di risorse acquisite dall’ente ma che troveranno effettivo utilizzo negli anni successivi, è quindi uno strumento di rappresentazione fondamentale della programmazione delle spese degli enti locali. La costruzione del fondo pluriennale vincolato passa per un corretto cronoprogramma.

Per meglio comprendere il funzionamento del fondo pluriennale vincolato possiamo chiarire con un esempio: In sede di programmazione per l’esercizio X il comune decide di realizzare un’opera pubblica e finanziarla con un importo pari ad una entrata vincolata accertata di competenza dell’es. X. La spesa invece dovrà essere imputata all’esercizio successivo X+1 perché solo in quel momento la relativa obbligazione diventerà esigibile. La differenza risiede nel fatto che nel precedente ordinamento contabile sia l’entrata che la spesa sarebbero state imputate per competenza all’esercizio X, ai sensi dell’art 183 comma 5 del TUEL decreto legislativo n. 267/2000. Di conseguenza nell’anno X+1 l’intera gestione confluiva in conto residui. Di seguito le registrazioni del precedente ordinamento contabile

Esercizio X Esercizio X +1 Accertamento 500 - Impegno Saldo

Contrariamente al precedente ordinamento applicando il principio della competenza finanziaria potenziata agli esercizi X e X+1 succede che nel primo esercizio si avrà un saldo positivo per effetto dell’accertamento e nell’anno successivo un saldo negativo dello stesso importo causato dalla mancanza di coordinamento temporale dell’imputazione della spesa rispetto all’entrata. Esercizio X Esercizio X+1 Accertamento 500 - Impegno Saldo + 500 -500 Applicando il principio della competenza finanziaria potenziata di determina un avanzo nell’esercizio X ed un disavanzo nell’esercizio X+1. Per correggere tale mancanza di equilibrio è stato previsto il Fondo Pluriennale Vincolato, saldo finanziario a garanzia della copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso.

Il FPV Può essere sia di parte corrente che di parte in conto capitale Fondo Pluriennale vincolato Fondo pluriennale vincolato parte corrente FPV relativa al capitolo di spesa corrente xx FPV relativo al capitolo di spesa corrente xxx .... Fondo pluriennale vincoalto parte in conto captale FPV relativo al capitolo di spesa c/capitale xxx

Con l’introduzione del fondo pluriennale vincolato, concludendo l’esempio precedente, rileviamo che senza alcuna modifica in riferimento all’imputazione delle entrate e delle spese nei due esercizi, il saldo è uguale a zero sia per X sia per X+1. Di seguito la registrazione nell’ordinamento contabile modificato dal decreto legislativo 118 del 2011 con il fondo pluriennale vincolato. Esercizio X Esercizio X+1 Fondo pluriennale vincolato (entrata) 500 Accertamento - Impegno Fondo pluriennale vincolato (spesa) Saldo

Il FPV Può essere definito come “una fonte di finanziamento già realizzata e non ancora utilizzata”