L’ATTUAZIONE NEL VENETO DELLA DIRETTIVA SERVIZI

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L’ATTUAZIONE NEL VENETO DELLA DIRETTIVA SERVIZI Mestre, 4 marzo 2011

Direttiva 2006/123/CE Contesto storico Adottata dalla Commissione il 13 gennaio 2004 Adottata dal Parlamento il 13 febbraio 2006 La Commissione riapprova il 4 aprile 2006 Il Parlamento si pronuncia il 15 novembre 2006 Il Consiglio europeo ha definitivamente approvato la direttiva il 12 dicembre 2006 che è poi entrata in vigore il 28 dicembre 2006 Termine di recepimento per gli stati: 28/12/2009

Obiettivi Creare un mercato interno dei servizi agevolando la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi di altri stati membri. Allargare la scelta offerta ai destinatari dei servizi e migliorarne la qualità. Facilitare la libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nell’UE.

4. Rimuovere gli ostacoli di carattere giuridico che si frappongono all’effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi tra gli Stati membri (articoli 43 e 49 del Trattato); 5. Ridurre e semplificare i regimi di autorizzazione; 6. Stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra stati membri

Oggetto: regimi di autorizzazione dei servizi Per “regime di autorizzazione” si intende qualsiasi procedura amministrativa che obbliga un prestatore a rivolgersi all’autorità competente allo scopo di ottenere una “decisione formale” o una “decisione implicita” che consenta l’accesso ad una attività di servizi o al suo esercizio quali: autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nullaosta, iscrizioni ad albi ecc.

……segue 2. I procedimenti ad istanza di parte nei quali il silenzio dell’amministrazione protratto per il tempo stabilito dalla legge equivale ad un provvedimento di accoglimento della domanda: silenzio-assenso. 3. La dichiarazione di inizio attività per cui i provvedimenti sono sostituiti da una dichiarazione dell’interessato presentata all’autorità competente, corredata da documentazione e, decorso il termine senza un diniego dell’autorità,l’attività può iniziare.

Per “servizio” si intende: “qualsiasi attività non salariata di natura economica fornita normalmente dietro retribuzione, sia alle imprese che ai consumatori”.

Ambito di operatività della Direttiva “Libertà di stabilimento” e “ libera circolazione dei servizi” La direttiva stabilisce un quadro giuridico generale per qualsiasi attività economica e servizio fornito dietro corrispettivo economico, ad eccezione dei settori esclusi, tenuto conto della specificità di alcune attività o professioni (l’art. 2 paragrafi 2 e 3 della Direttiva riporta un elenco esaustivo delle attività di servizi a cui la stessa non si applica)

Servizi inclusi Le attività della maggior parte delle professioni regolamentate Servizi connessi alle imprese ecc... (considerando 33)

Servizi esclusi Servizi economici di interesse generale Servizi di comunicazione elettronica Servizi del settore trasporti compresi quelli portuali Servizi delle agenzie di lavoro interinale Servizi sanitari Servizi audiovisivi, attività di azzardo, attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri Alcuni servizi sociali (alloggi, assistenza all’infanzia, sostegno alle famiglie e alle persone bisognose) Servizi privati di sicurezza Servizi dei notai e degli ufficiali giudiziari

La direttiva mira A) facilitare la liberta’ di stabilimento prevedendo: L’obbligo di valutare la compatibilità dei regimi di autorizzazione secondo i principi di non discriminazione e di proporzionalità Il divieto di alcuni requisiti giuridici esistenti nelle legislazioni di alcuni stati membri e che non possono essere giustificati L’obbligo di valutare la compatibilità di altri requisiti giuridici diversi dai vietati, secondo i principi di non discriminazione e di proporzionalità per giustificarli e se possibile mantenerli.

B) facilitare la libera prestazione temporanea di servizi trasfrontalieri Secondo la Direttiva gli stati membri devono garantire il libero accesso ad una attività di servizi e il libero esercizio sul loro territorio Lo stato membro nel quale il prestatore di servizi si reca potrà imporre il rispetto dei propri requisiti solo a condizione che siano non discriminatori, proporzionati e giustificati per ragioni relative all’ordine pubblico, alla sicurezza, alla salute pubblica o alla tutela dell’ambiente.

C)A rafforzare i diritti dei consumatori La Direttiva precisa il diritto dei destinatari ad utilizzare liberamente servizi in altri stati membri. Stabilisce il diritto dei destinatari ad ottenere informazioni sulle regole applicabili ai prestatori qualunque sia il loro luogo di stabilimento e sui servizi offerti dai diversi prestatori di servizi.

D) garantire la qualita’ dei servizi La Direttiva mira a : Rafforzare la qualità dei sevizi incoraggiando la certificazione volontaria delle attività o la elaborazione di carte di qualità. Incoraggiare la elaborazione di codici di condotta europei da parte di organismi o associazioni professionali.

E) stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra stati membri Obbligo legale vincolante per gli stati membri di collaborare con le autorità degli altri stati membri per garantire un controllo efficace delle attività di servizi nell’Unione. Viene previsto un meccanismo di allerta tra stati membri. E’ previsto lo sviluppo di un sistema elettronico di scambio di informazioni tra stati membri (Rete I.M.I. )

F) realizzare una effettiva semplificazione amministrativa Gli stati membri esaminano e semplificano le procedure e le formalità applicabili per accedere ad una attività di servizi ed esercitarla. La direttiva per questo prevede la istituzione di sportelli unici e l’espletamento delle formalità e procedure per via elettronica

La Direttiva richiede l’eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi attraverso l’esame delle normative nazionali Gli Stati membri (e quindi anche le Regioni) devono svolgere una ricognizione dei regimi di autorizzazione e dei requisiti per l’accesso e per l’esercizio delle attività per valutarne la conformità alla Direttiva eventualmente intervenire in via legislativa ed amministrativa per adeguare l’ordinamento statale e regionale.

Come realizzare l’obiettivo Semplificare e ridurre i regimi autorizzatori previsti dalle specifiche normative statali e regionali Mantenere un regime autorizzatorio solo se non è discriminatorio Verificare se il regime autorizzatorio che si intende conservare sia giustificato realmente da motivi imperativi di interesse generale quali ordine pubblico, sicurezza, sanità, tutela dei consumatori (altri riconosciuti tali dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia).

Cronoprogramma per l’attuazione della Direttiva 28 dicembre 2009 : il termine ultimo fissato per il recepimento e adeguamento da parte degli stati membri per adeguare il loro ordinamento giuridico alle disposizioni comunitarie. entro tale data ogni stato membro ha dovuto effettuare la ricognizione dei procedimenti autorizzatori nei settori sottoposti alla Direttiva Servizi e modificare la legislazione non conforme.

Fasi di recepimento Monitoraggio Valutazione Modifiche normative Invio delle relazioni informative alla Commissione europea Valutazione reciproca degli Stati membri

Monitoraggio ANNI 2007-2008 La Commissione Europea ha predisposto un Manuale per l’attuazione della Direttiva Servizi. Il Ministero per le politiche comunitarie ha predisposto un apposita Guida manuale per il monitoraggio relativo alla Direttiva Servizi. Ha inviato a tutte le amministrazioni interessate dei modelli di schede di rilevazione dei regimi autorizzatori e dei diversi requisiti per l’accesso e l’esercizio di una attività di servizi.

Valutazione Analisi delle norme rilevate a seguito del monitoraggio, per verificarne la compatibilità con la direttiva e decidere se abrogare o mantenere la disposizione. Predisposizione, al termine della valutazione, di una relazione sintetica sui principali risultati del monitoraggio e sulle iniziative assunte circa la semplificazione e modifica dei regimi autorizzatori vigenti da sottoporre agli altri Stati membri.

Attività per raggiungere lo scopo Sono state fatte riunioni tra Dipartimento Affari regionali, Dipartimento per le politiche comunitarie e Regioni per individuare modalità e criteri condivisi per avviare il monitoraggio e il processo di valutazione regionale. Predisposte schede contenenti questionari per facilitare la individuazione all’interno delle norme di regimi non conformi alla Direttiva. Realizzati Incontri delle Regioni con la Regione Piemonte capofila per la materia per individuare criteri condivisi di valutazione.

La valutazione si è svolta negli anni 2008-2009 I dati forniti dalle amministrazioni regionali sono stati esaminati in riunioni periodiche tra le Regioni e il Dipartimento per le politiche comunitarie alla presenza di un funzionario delegato dalla Commissione europea. La valutazione si è conclusa a giugno 2009. Tendenzialmente le Regioni hanno valutato di mantenere i propri regimi autorizzatori, fornendo le ragioni della scelta.

Attuazione della Direttiva da parte della Regione Veneto La difficoltà del recepimento della Direttiva ha portato a una dilatazione dei tempi previsti per quasi tutte le regioni; l’amministrazione regionale ha deciso quindi che la ricognizione definitiva della normativa veneta da parte delle strutture regionali interessate fosse coordinata dalla Direzione per gli Affari legislativi. .

Cronologia delle azioni in Regione Veneto è stato costituito un gruppo di lavoro costituito da Direzione affari legislativi e singole strutture regionali competenti, per censire i regimi autorizzatori e le attività di servizi normati da leggi e provvedimenti regionali ( DGR n. 767 del 31 marzo 2009 ); Dal 1°aprile al 30 aprile 2009: censimento di tutti i procedimenti concernenti i regimi di autorizzazione e compilazione delle schede di ricognizione (schede A).

Dal 1° maggio al 15 luglio 2009 Verifica e valutazione dei risultati rispetto agli obblighi della Direttiva e compilazione delle schede B di proposta di intervento legislativo. Completamento della valutazione con la sottoposizione alla Giunta regionale delle proposte di intervento legislativo. Invio delle schede finali alla Regione Piemonte.

Esito della ricognizione Nei procedimenti censiti e’ stata verificata la presenza di : *requisiti vietati ai sensi degli articoli 14 e 16 della Direttiva; *requisiti non vietati ma da valutare per verificarne la compatibilita’ con il sistema comunitario ai sensi degli articoli 9-13 e15 della Direttiva.

Decisioni a seguito della ricognizione Il 15 luglio 2009 il gruppo di lavoro ha trasmesso l’analisi condotta e gli esiti alla Regione Piemonte; La Regione Piemonte ha quindi inviato i dati del Veneto unitamente a quelli delle altre regioni al Governo per gli ulteriori adempimenti in sede comunitaria; La Direzione Affari legislativi, in collaborazione con le strutture regionali competenti, ha predisposto un Disegno di legge di iniziativa giuntale allo scopo di intervenire sui requisiti vietati abrogando e modificando le norme regionali in contrasto con la Direttiva.

Recepimento della Direttiva in Veneto Disegno di legge n. 27 adottato dalla Giunta regionale il 17 novembre 2009; Diviene P.d.l. n. 446 ed è assegnato alla Terza Commissione consiliare, ma non è approvato in tempo utile a causa della scadenza elettorale della primavera del 2010; è quindi decaduto per la fine della legislatura.

Prime iniziative della Regione per dare attuazione alla Direttiva E’ stata approvata la L.R. n. 15 del 4 marzo 2010 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”. E’ stata adottata la DGR n. 2026 del 3 agosto 2010 che interviene sulla L.R. n. 29 del 2007 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” in attuazione della Direttiva 2006/123/CE e D.lgs. N. 59 del 2010. – Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo.

E’ stata adottata la DGR n E’ stata adottata la DGR n. 2029 del 3 agosto 2010 Requisiti professionali per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande. Adeguamento alla Direttiva 2006/123/CE e D.lgs. N. 59 del 2010. – Criteri di indirizzo e coordinamento normativo. Nuova disciplina dei corsi di formazione professionale abilitanti all’esercizio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

L.R. 8 novembre 2010, n. 24 “Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci e successive modificazioni” testo approvato per superare la procedura di infrazione 2007/4541 e attuare la Dir. 2007/36/CE su Riconoscimento qualifiche professionali. N.B. La normativa relativa ai “ Maestri di sci “ è stata modificata in recepimento della Direttiva professioni e attende gli interventi di adattamento alla Direttiva servizi.

Interventi normativi urgenti nel Veneto Dare completa attuazione sia alla Direttiva Servizi (2006/123/CE) che alla Direttiva Professioni (2005/36/CE); Valutare tutte le leggi regionali in vigore nei settori sottoposti alle due Direttive; Predisporre un Disegno di legge che abroghi le norme che contrastano con i requisiti vietati e che stabiliscano il mantenimento di quelle che si intendono confermare con le giustificazioni; Predisporre uno o più Disegni di legge che riordinino in modo organico le materie oggetto di revisione.

Effetti per il Veneto derivanti dalla mancata attuazione della Direttiva Dal 29 dicembre 2009 la Direttiva è in vigore e le norme statali e regionali in contrasto sono divenute illegittime sicchè: i giudici, nei casi oggetto di contenzioso, potrebbero disapplicarle e applicare direttamente la norme europee oppure sollevare la questione di costituzionalità delle norme regionali o ancora portare la questione interpretativa davanti alla Corte di Giustizia; La Commissione europea o i singoli Stati membri potrebbero attivare una procedura di infrazione ai sensi art. 258 Trattato sul funzionamento UE.

Lo Stato Italiano ha approvato il Decreto legislativo di attuazione della Direttiva Con la legge Comunitaria n.88/2009 è stata attribuita Delega al Governo per l’attuazione della Direttiva; È stato approvato il D.lgs. N. 59 del 26 marzo 2010 che è entrato in vigore l’8 maggio 2010; Tale normativa si è sovrapposta alle norme regionali in contrasto con la Direttiva stessa. E’ prevista la possibilità di interventi integrativi e correttivi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto ( art.1 c. 5 legge comunitaria 7 luglio 2009).

Clausola di cedevolezza (articolo 84 del D.lgs. 59/2010) Le disposizioni di principio del D.lgs. non sono derogabili dalle leggi regionali di settore. Nelle materie di competenza regionale le disposizioni del D.lgs. necessarie per il completo adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario, prevalgono sulle norme regionali in contrasto, fino alla adozione da parte delle regioni delle specifiche norme di attuazione della Direttiva comunitaria 2006/123/CE.

Contenuti del D.lgs 59/2010 Parte prima: Disposizioni di carattere generale ambito di applicazione Definizioni e clausola di specialità Disposizioni generali in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori Libera prestazione dei servizi Semplificazione amministrativa Disposizioni a tutela dei destinatari, della qualità dei servizi Disposizioni sulla collaborazione amministrativa

Parte seconda titolo II e III Disposizioni relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico e di altre amministrazioni Art. 64 “Somministrazione di alimenti e bevande” Art. 65 “Esercizi di vicinato” Art. 66 “Spacci interni” Art. 67 “Apparecchi automatici” Art. 68 “Vendita per corrispondenza” Art. 69 “Vendita presso il domicilio dei consumatori Art.70 “Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche Art.71 “Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali” Art. 77 ”Attività di acconciatore” Art. 78 “Attività di estetista” Art.79 “ Attività di tintolavanderia” Art. 83 “Strutture turistico-ricettive”

Cosa hanno fatto gli altri Stati membri Stato di recepimento ed attuazione: 22 stati membri hanno optato per un’unica normativa orizzontale e cioè hanno assunto una legge che attua i principi e gli obblighi generali previsti dalla Direttiva. Francia e Germania hanno invece scelto di adottare più atti legislativi. Tutti gli stati hanno dovuto abrogare o modificare molte disposizioni settoriali vigenti nei loro ordinamenti perché in conflitto con la Direttiva.

Hanno notificato le disposizioni di modifica 15 Paesi e i restanti 12 hanno comunque notificato il termine entro cui lo faranno. Dall’inizio del 2010 gli stati membri hanno avviato insieme alla Commissione europea la valutazione reciproca di alcune misure nazionali sottoposte a revisione. E’ un metodo di lavoro innovativo che consentirà una più semplice e spedita attuazione della Direttiva. A tal fine gli stati membri sono stati invitati a presentare le loro analisi ed osservazioni che devono essere portate all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Che cosa hanno fatto le altre regioni italiane Hanno attuato la Direttiva approvando una legge specifica di recepimento: Regione Friuli Venezia Giulia Regione Valle D’Aosta Regione Piemonte Regione Abruzzo Regione Emilia Romagna Regione Umbria

Hanno approvato provvedimenti diversi ( regolamento, deliberazione della Giunta regionale, circolare applicativa): Regione Puglia Regione Campania Regione Lombardia Regione Marche Regione Toscana Regione Liguria Regione Veneto Provincia autonoma di Bolzano.

Situazione normativa attuale Nelle materie: Del commercio Dell’artigianato Del turismo

Commercio Somministrazione di alimenti e bevande Art. 64 D.lgs n.59/2010 integra e modifica legge 287/1991 Apertura: autorizzazione. Trasferimento di sede e trasferimento della gestione o titolarità dell’esercizio: DIA ( SCIA dopo la modifica art. 19 L. 241 del 1990). Provvedimento comunale di programmazione delle aperture degli esercizi secondo parametri e indici di qualità del servizio, con possibili divieti o limitazioni di apertura di nuove strutture solo per ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di vivibilità, salvaguardia delle zone di pregio artistico,storico, architettonico e ambientale. Sono vietati criteri legati a prova di un bisogno economico o domanda di mercato.  

art. 65 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998 Esercizi di vicinato art. 65 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998 Apertura, trasferimento di sede ampliamento della superficie: dichiarazione di inizio di attività ( oggi SCIA)  Spacci interni art. 66 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998 Vendita a coloro che hanno titolo ad accedervi in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via: dichiarazione di inizio di attività ( oggi SCIA) Apparecchi automatici art.67 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998 Vendita al dettaglio: dichiarazione di inizio di attività ( oggi SCIA)

art. 68 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998 Vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione art. 68 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998 dichiarazione di inizio di attività ( oggi SCIA) Vendita presso il domicilio dei consumatori art. 69 integra e modifica D.lgs. 114 del 1998

Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche art. 70 integra e modifica art. 28 D.lgs. 114 del 1998 Esercizio dell’attività di commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto previa autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, a società di capitali o cooperative : a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante. a) In forma itinerante L’esercizio dell’attività su aree pubbliche in forma itinerante richiede una autorizzazione comunale in base a normativa regionale . L’autorizzazione in forma itinerante consente anche vendita al domicilio del consumatore o nei locali in cui questi si trovi per lavoro,studio, cura, intrattenimento o svago.

b)Commercio su posteggi dati in concessione aree pubbliche Con Intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga ai criteri di selezione tra I candidati dell’art. 16 del D.lgs. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare.

EFFETTI DELLA INTRODUZIONE DELLA SCIA Art EFFETTI DELLA INTRODUZIONE DELLA SCIA Art. 19 legge 241 del 1990 modificato da Art. 49 comma 4bis D.L. 78//2010 il primo comma dell’art. 19 della legge n. 241 nella formulazione vigente, prevede espressamente che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce “ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi (..)”.

L’istituto della SCIA non è ammesso nei casi in cui, ai fini dell’avvio di un’attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione. Detti strumenti di programmazione sono previsti da: comma 3 dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 per le aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; comma 3 dell’art. 70 del d. lgs. n. 59, il quale ha modificato il comma 13 dell’art. 28 del d. lgs. n. 114 per l’avvio delle attività di vendita sulle aree pubbliche; art. 6 del d. lgs. n. 114, quale programmazione urbanistico-commerciale, per l’avvio dell’attività nelle strutture di vendita denominate medie strutture (cfr art. 4, comma 1, lett. e del d.lgs. n. 114), grandi strutture (cfr. art. 4, comma 1, lett. f del d.lgs. n. 114) e centri commerciali (cfr. art. 4, comma 1, lett. g del d.lgs. n. 114).

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali art. 71 Commi da 1 a 5: requisiti morali Comma 6: requisiti professionali utili sia per l’esercizio in qualsiasi forma di commercio nel settore merceologico alimentare e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: corso professionale specifico per il settore; attività lavorativa nel settore alimentare e della somministrazione di bevande e alimenti; Scuola professionale, diploma o laurea.

Artigianato Professioni artigiane Art. 77: Attività di acconciatore Art. 78: Attività di estetica Art. 79: attività di tintolavanderie Sono tutte esercitate con Dichiarazione di inizio Attività ( oggi SCIA ).

Turismo Strutture turistico-ricettive Art. 83 Apertura, trasferimento e modifiche concernenti l’operatività delle strutture sono soggetti a: Dichiarazione di inizio di attività (oggi SCIA) nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Lavori …. in corso per la Regione Dare attuazione sia alla Direttiva Servizi (2006/123/CE) che alla Direttiva Professioni (2005/36/CE); Ridisciplinare i settori sottoposti alle Direttive. Esercitare la competenza legislativa là dove al momento si è verificata la sostituzione del Decreto legislativo n. 59//2010. Valutare tutte le leggi regionali in vigore nei settori sottoposti alle due Direttive e predisporre uno o più Disegni di legge che riordinino in modo organico le materie oggetto di revisione.

Vi ringrazio per la cortese attenzione Rendere la legislazione veneta, oltre che coerente con i principi comunitari, moderna e adeguata ai bisogni economici degli operatori e degli utenti. Coinvolgere in questo progetto le Camere di commercio, gli enti locali, le parti sociali, gli operatori dei settori interessati. In altri termini ……..Costruire il “”Nuovo Veneto”. Vi ringrazio per la cortese attenzione