Docenti scuola secondaria secondo grado SOS…sostegno Corso di formazione per docenti di sostegno privi del titolo di specializzazione QUALITA’ DELL’INTEGRAZIONE/INCLUSIONE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER UNA VISIONE DI INSIEME Docenti scuola secondaria secondo grado
C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 deficit del linguaggio deficit delle abilità verbali e non verbali deficit della coordinazione motoria disprassia funzionamento cognitivo limite o misto (F83); 2,5% della popolaz. scolastica (200.000 alunni) ADHD e spettro autistico di tipo lieve (1%; 80.000 alunni) comportamento oppositivo provocatorio disturbo della condotta in adolescenza
Scopo dell’incontro: Costruire un quadro d’insieme della tematica dell’integrazione a scuola per agire adeguatamente il proprio ruolo professionale
Coordinate dell’intervento Panorama normativo Chi sono gli alunni disabili Il PEI - progetto di vita Le figure dell’integrazione
Il panorama normativo Breve storia dell’integrazione nella normativa La scuola L'insegnante di sostegno La legge 104/92 Linee guida sulla disabilità
Il cammino normativo dall’isolamento all’inclusione 1928 1962 1968 1971 1977 1982 1987 Legge n. 118: istruzione dell’obbligo nelle classi normali, tranne casi gravissimi ” Legge n. 517: abolizione classi differenziali (non delle scuole speciali)” Legge n. 270: ruolo dell’insegnante di sostegno sentenza della Corte Costituzionale: la scuola superiore deve accogliere i soggetti handicappati Riforma Gentile: scuole speciali, classi differenziali o istituti per “corrigendi” Legge n. 444: scuola materna statale, sezioni speciali e scuole materne speciali Legge n. 1859: scuola media unica, classi di aggiornamento e classi differenziali 1992, Legge quadro n. 104: azione globale per favorire l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap 1994 DPR 24 febbraio atto di indirizzo definisce i compiti delle unità sanitarie locali in relazione all’applicazione della Legge 104 descrive accuratamente DF, PDF e PEI e ruoli e compiti di tutte le istituzioni coinvolte Luglio 2009 Linee Guida per l’Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità (MIUR).
La legge 104/1992 e l’atto di indirizzo 1994 Legge quadro, azione globale per la piena integrazione delle persone handicappate • unifica e completa tutta la normativa precedente Quattro sono gli ambiti di intervento: principi generali e definizioni (accertamento dell’handicap, diritti, prevenzione, cura e riabilitazione, …) diritto all’educazione e all’istruzione e integrazione scolastica integrazione lavorativa altri provvedimenti per facilitare l’integrazione sociale (barriere architettoniche, mobilità e trasporti, diritto di voto …)
La scuola deve sempre accogliere il disabile Art. 12 Legge 104/92 Tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado (scuola materna, elementare, media e superiore) Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Il diritto all’integrazione è garantito anche per l’asilo nido e l’università IMPORTANTE: La Corte Costituzionale stabilisce che la scuola è obbligata a garantire tutte le condizioni perché gli alunni disabili possano iscriversi a tutti gli ordini e gradi di scuola. “Neanche di fronte ad un caso gravissimo, recita la sentenza, puo’ essere rifiutata l’iscrizione e la frequenza in modo aprioristico” SENTENZA N. 215/1987 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA CM 262/1988
La scuola La scuola è uno strumento di iniziazione sociale, è il luogo per eccellenza in cui si può intraprendere la strada dell’inclusioneper evitare la perdita di risorse preziose. L’inclusione si realizza in primo luogo attraverso gli organismi previsti dalla normativa (GLH/GLI d’Istituto – GLH operativo) che sono utili se e quando sono luoghi di condivisione di strumenti di osservazione per i bisogni educativi del disabile e per superare la logica dell’emergenza. La definizione collegiale e partecipata dei percorsi educativi e formativi segnano la presa in carico dell’alunno diversamente abile da parte di tutto il consiglio di classe, famiglia, ASST, ecc
STRUMENTI PER L’INCLUSIONE P.T.O.F.-P.A.I. - R.A.V
Visite di istruzione L’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche qualora rientrano nel progetto della classe, in quanto (nonostante non esista nessuna norma specifica che imponga un obbligo alla scuola) la sua esclusione si tradurrebbe in un atto discriminatorio. La scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore che può essere qualunque membro della comunità scolastica (art. 8 comma 2 C.M. 291/1992).
L’insegnante di sostegno
(C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02
Ruolo dell’insegnante di sostegno E’ un insegnante specializzato nominato dal U.S.P. e assegnato dal Dirigente Scolastico alla classe in cui è presente l’alunno disabile certificato; è contitolare della classe a cui l’alunno appartiene ed opera per la sua integrazione nei modi, tempi e luoghi definiti nella progettazione condivisa. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.
L’INSEGNANTE SPECIALIZZATO PER IL SOSTEGNO DEVE ESSERE IN GRADO DI GARANTIRE Un reale supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche integrative per favorire una progressiva riduzione della didattica cosiddetta frontale Un lavoro di consulenza a favore della classe e dei colleghi curricolari nell’adozione di metodologie individualizzanti e quindi dirette a costruire un Piano Educativo Personalizzato per l’allievo Div.abile La conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e le risorse dell’alunno Div.abile a partire dalla conoscenza di metodologie particolari, che non sono in possesso dell’insegnante curricolare
I compiti dell’insegnante per le attività di sostegno Accogliere l’alunno; Contattare la scuola di provenienza, raccogliere le informazioni per favorire il passaggio tra ordini di scuola; Presentare il caso al Consiglio di Classe all’inizio dell’anno, con l’eventuale supporto degli specialisti ASL, dei genitori e degli insegnanti dell’anno precedente per gli alunni iscritti per la prima volta; Coordinare le informazioni sull’alunno, favorendo così i rapporti tra scuola, famiglia, servizi; Partecipare alle operazioni di valutazione di tutti gli alunni della classe in cui è inserito l’alunno certificato, compresi gli scrutini e gli esami finali, escluso l’esame di Stato; Svolgere, eventualmente coadiuvato dalla figura dell’educatore, la funzione di “regia” del programma di integrazione/inclusione nella classe dell’alunno diversamente abile.
Art. 3. Soggetti aventi diritto Definizione Legge 104/92 Art. 3. Soggetti aventi diritto 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
L’iter per ottenere la certificazione I docenti segnalano le difficoltà degli studenti alla famiglia 2. La famiglia può rivolgersi ad un medico sia privato che pubblico, che rilascia la CERTIFICAZIONE CLINICA; 3. La famiglia chiede poi la valutazione relativa all'accertamento dell'alunno disabile, effettuata a cura della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), tramite appositi collegi di accertamento (composti da 1 neuropsichiatra infantile, 1 psicologo,1 assistente sociale) che redigono il VERBALE DI ACCERTAMENTO (atto formale indispensabile per l'attivazione di tutte le forme di sostegno previste dalla L. 104/92 per gli alunni con disabilità (DPCM 185/2006, Regione Lombardia DGR 3449 del 7.11.2006 e DGR 2185 del 4.8.2011). «nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l'eventuale carattere di gravità, in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
4. Viene infine rilasciata la DIAGNOSI FUNZIONALE dai competenti servizi dell’ASST, sottoscritto dalla famiglia, nel quale si evidenziano difficoltà, capacità e potenzialità di sviluppo dell’alunno). La Diagnosi funzionale (D.F.) è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell’alunno in situazione di handicap (D.P.R. 24/2/94, art. 3, comma 1). E’ un atto di competenza esclusiva dell’unità multidisciplinare e riporta la descrizione funzionale con particolare attenzione alle potenzialità dei soggetti. La diagnosi funzionale costituisce il presupposto per la compilazione del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)
I documenti che accompagnano l’alunno disabile Verbale di accertamento Diagnosi funzionale D.F. 3. Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 4. Piano Educativo Individualizzato (PEI)
le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili Tutela della privacy: le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili Costituiscono "dati sensibili" ai sensi dell’art. 22 L. 196/2003 le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell’art. 22 Legge 675/1996. Ne è responsabile il Dirigente Scolastico che può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno disabile e comunicarli al Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali, ect) per attivare gli interventi necessari. I limiti sono i seguenti: occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, occorre informare per iscritto i genitori dell’uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D.lgs 135/99), occorre custodire i dati sensibili in luogo separato per evitare l’accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 5 D.lgs 135/99)
Il Profilo Dinamico Funzionale è il documento che indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali e affettive dell'alunno con disabilità. Descrive, a partire da quanto indicato nella Diagnosi Funzionale, dai dati osservati e dalle valutazioni fatte, ciò che l’alunno sa fare e quello che potrà presumibilmente raggiungere al termine degli interventi educativi e didattici. Esso è redatto e verificato collegialmente da Scuola, ASST e famiglia. Il suo aggiornamento avviene generalmente al cambio dei cicli scolastici, ma è una scelta flessibile. È la base essenziale per la successiva formulazione del PEI.
Il PEI deve essere redatto per tutti gli allievi certificati e nel caso in cui “un Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione.” (OM.n.90/01 art 15 comma 5).
Il P.E.I. è redatto congiuntamente agli operatori sanitari individuati dalle ASST e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola in collaborazione con i genitori o gli esercenti la patria potestà dell’alunno. (Legge 104/92 art.12; D.P.R. 24/2/94, art.5; Accordo di Programma). Il PEI è SEMPLIFICATO quando gli obiettivi disciplinari sono coerenti con gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali ed è DIFFERENZIATO quando gli obiettivi didattici e formativi non sono riconducibili ai programmi ministeriali, in questo caso può essere articolato per aree disciplinari e non soltanto per materie.
DEVE COMUNQUE AVERE LUOGO È RELATIVA CAPACITÀ E MERITO LA VALUTAZIONE DEVE COMUNQUE AVERE LUOGO È RELATIVA CAPACITÀ E MERITO Vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazione di minorazione (sentenza Corte Costituzionale 215/87) Poiché ha un valore positivo da un punto di vista formativo educativo (parere del Consiglio di Stato 1991) Agli interventi educativi e didattici effettivamente svolti sulla base del P.E.I. SEMPLIFICATO DIFFERENZIATO Appare in calce alla pagella: ai sensi dell’art.14 dell’O.M. 90/2001
P.E.I. SEMPLIFICATO DIFFERENZIATO Parere n° 348 del 10 –04-1991 del Consiglio di Stato artt . 13- 14 co 3 dell’OM 90 del 2001 DIFFERENZIATO art.14 dell’O.M. 90 / 2001 punta all’acquisizione delle conoscenze e competenze fondamentali diversificazione della metodologia di comunicazione dei contenuti ed uso di eventuali sussidi specifici presenza dell’insegnante di sostegno nella classe interventi individualizzati essenzialmente in classe - possibili passerelle interne nessuna riduzione d’orario tempi più lunghi rispetto alla classe anche nell’esecuzione delle prove verifiche orali programmate con argomenti circoscritti interrogazioni brevi e frequenti anche con domande dal posto Prove equipollenti -costituisce il segmento didattico del progetto di vita dell’alunno con particolari attenzioni alle abilità sociali e strumentali di base -evidenzia le finalita’ generali, gli obiettivi, i moduli e i contenuti alla cui acquisizione partecipano, con il loro specifico, tutte le discipline coinvolte -contenuti idonei e funzionali ai bisogni educativi e alle effettive potenzialità dell’alunno che possono essere differenziati anche solo per alcune discipline -uso di sussidi e materiali specifici - presenza in classe dell’insegnante di sostegno interventi individualizzati - partecipazione ad attività mirate di laboratorio - possibili passerelle interne possibile riduzione d’orario anche con l’esclusione di alcune discipline - possibili progetti speciali – v Verifiche relative alle attività individualizzate svolte -valutazione: considera il percorso effettivo compiuto,certifica conoscenze e competenze acquisite
ESAMI P.E.I. SEMPLIFICATO P.E.I. DIFFERENZIATO Possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). la certificazione delle competenze è la descrizione delle conoscenze, delle abilità / capacità e delle competenze che ogni studente ha raggiunto a conclusione del proprio percorso di studi. Viene rilasciata al termine dell’Esame di Stato secondo la modulistica indicata nella CM n.125 del 20/07/2001. il ragazzo/a ottiene la Qualifica Professionale O il diploma di Maturità
Prove equipollenti Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile predisporre sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità
Le prove equipollenti possono consistere in: 1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche. 2. MODALITA’ DIVERSE: es. Prove strutturate (risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). 3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO PER GLI ESAMI DI STATO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92, parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (co.9 art. 15 dell’O.M. 90, co.3 dell’art. 318 del Decreto Legislativo n. 297/94).
Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001.
il Consiglio di classe, al fine di consentire alla Commissione d’esame di operare correttamente con gli allievi disabili, secondo quanto previsto dall’Art. 6, comma 1 del Regolamento degli esami di stato (DPR n.323 del 23 luglio 1998), deve - predisporre la documentazione (art. 6 del regolamento); - richiedere e motivare eventuali PROVE EQUIPOLLENTI (art. 6 , comma 1 del regolamento); - richiedere e motivare l’eventuale presenza dell’ASSISTENTE PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (D.M. n.170 del 25 maggio 1995); - richiedere e motivare eventuali tempi più lunghi sia per le prove scritte che per quelle orali (art. 6 , comma 3 del regolamento) - richiedere e motivare per i candidati che abbiano seguito un percorso didattico differenziato, PROVE COERENTI con tale percorso e finalizzate al rilascio dell’Attestato (Art. 13, comma 2, Regolamento) - richiedere al MIUR. i testi della prima e seconda prova scritta tradotti in linguaggio Braille ove vi siano candidati non vedenti. - predisporre strumenti compensativi e dispensativi per gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (o dislessia). (Note del MIUR del 5/10/2004, del 5/1/2005 e del 01/03/2005….)
Documento del 15 maggio Nel documento del 15 maggio non è inserita la relazione dell’allievo per la legge a tutela della privacy e pertanto, si segnalano la presenza del disabile, il tipo di percorso svolto, la presenza del docente o docenti di sostegno, l’eventuale presenza dell’operatore addetto all’assistenza e di lettori o ripetitori domiciliari per gli alunni con handicap sensoriali. Nel verbale della seduta del consiglio di classe che redige il documento del 15 maggio, si riporta che è stato predisposto un fascicolo dell’allievo con relativi documenti che sarà a disposizione della Commissione d’esame. Il fascicolo viene predisposto dal docente di sostegno che avrà cura di allegare oltre alla relazione, soprattutto per gli allievi con P.E.I. differenziato, tutte le verifiche svolte durante l’anno scolastico e quelle delle prove di simulazione con le relative griglie di valutazione, perché possano essere prese a modello dalla Commissione.
Il docente di sostegno che ha seguito durante l’anno scolastico il candidato disabile non viene nominato commissario d’esame ma, su richiesta della Commissione viene nominato dal Dirigente Scolastico per l’assistenza durante le prove scritte e quella orale; inoltre lo stesso non partecipa alla correzione ed alla valutazione delle prove d’esame se non su richiesta della commissione. Si ricorda che le persone che possono prestare assistenza all’esame possono essere più di una ( D.M. 25 maggio 1995, n. 170). Alle commissioni d’esame delle classi nelle quali sono presenti candidati disabili con P.E.I. differenziato si consegna, per la compilazione, il file contenente il modello dell’attestato dei crediti formativi previsto dalla Circolare ministeriale n. 125 del 2001, rielaborato nella veste grafica. Il docente di sostegno fornisce una bozza cartacea del suddetto attestato con l’indicazione delle competenze e delle eventuali attività aggiuntive, progettuali e/o stage svolte dall’alunno.
(Integrazione scolastica degli alunni con disabilità disabilità) Linee Guida del M.I.U.R. Prot Prot. n . n°4274/09 (Integrazione scolastica degli alunni con disabilità disabilità) Richiama alcuni riferimenti internazionali di primaria importanza : La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (ratificata con Legge dello Stato italiano n.18/09) La definizione di disabilità della Convenzione è basata sul modello sociale centrato sui diritti umani delle persone con disabilità, ed è la seguente: “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.
L'art 24 dedicato all'educazione riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita…. 1. A supporto di ogni norma ricordiamo la Conferenza mondiale sui diritti umani dell’ONU che già nel 1993 ha precisato come “tutti i diritti umani e le libertà fondamentali sono universali e includono senza riserve le persone disabili”. 2. Classificazione Internazionale del funzionamento – ICF (approvata dall’OMS nel 2001) “International Classification of Functioning”, che si propone come un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive. • Il documento si divide in TRE PARTI precedute da una premessa sull’importanza dell’integrazione
Focalizzazione sulle responsabilità proprie di ciascuna Istituzione scolastica e sui “fattori di qualità” così schematizzati: •Ruolo di garante dell’integrazione assegnato al Dirigente scolastico •Piena responsabilizzazione di ciascun docente della classe e degli altri operatori •Piena integrazione dell’alunno nel gruppo classe •Cura individualizzata degli aspetti relazionali, educativi e didattici •Piena integrazione professionale tra docenti di sostegno e docenti di classe •Pieno riconoscimento reciproco delle diverse professionalità coinvolte •Alleanza tra scuola, servizi e famiglia, con piena responsabilizzazione di ciascuno •Effettiva regia da parte dell’USR per l’integrazione interistituzionale sul territorio
La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità Assemblea ONU – dic 2006 Parlamento Italiano – feb 2009 strumento concreto per • combattere discriminazioni e violazioni diritti persone con disabilità riconoscere status di cittadini art.7, garanzie per le bambine e i bambini con disabilità (libertà, sicurezza, istruzione adeguata) Art 9 – Accessibilità : adozione di misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso [...] all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione
Art 19 – Vita indipendente e inclusione nella società : misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare [...] la loro piena integrazione e partecipazione nella società art. 24, 2b: le persone con disabilità devono poter accedere ad una educazione primaria e secondaria inclusiva, di qualità e gratuita, nelle stesse condizioni delle altre persone e nella comunità in cui vivono.
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Una scuola inclusiva deve sempre “ promuovere il diritto dell’alunno di essere considerato uguale agli altri e diverso insieme agli altri”.
Tutti sullo stesso sentiero, ognuno con il proprio passo.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE PROF.SSA DI MARTINO ROSAMARIA